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Sentenza 13 luglio 2025
Sentenza 13 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 13/07/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2025 |
Testo completo
N. 426 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. SPINELLI STEFANO;
matrimonio celebrato in CESENA il 30/08/2003 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1 I coniugi vivranno separati e la IG.ra continuerà ad abitare Controparte_1 presso l'abitazione coniugale (di sua proprietà e cointestata alla madre ed al fratello) sita in Cesena (FC), via Cesenatico 656 sostenendo integralmente le spese tutte relative all'immobile; il IG. trasferirà la pro-pria dimora in Parte_1 altra abitazione.
2 I predetti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di loro proprietà ed alla definizione dei rispettivi debiti e crediti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo o ragione.
3 La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con colloca- zione prevalente presso l'abitazione ove rimarrà la madre.
4 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati (dal Sabato dopo l'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena) e durante la settimana due pomeriggi con decorrenza dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00 il tutto previo accordo con la madre ed in relazione alle rispettive esigenze di lavoro e della minore.
5 Il IG. verserà a titolo di contributo alimentare mensile per la Parte_1 figlia la somma onnicomprensiva di euro 350,00 (trecentocinquanta,00//) oltre rivalutazione ISTAT annuale.
6 I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie concernenti i minori (spese scolastiche, educative e sportive di carattere straordinario, spese mediche non mutuabili ecc.) attenendosi a quanto statuito dal “protocollo” del Tribunale di Forlì, documento che le parti dichiarano di conoscere e di avere in copia.
7 Le spese di luce, acqua e gas dell'abitazione sita in Cesena (FC), Via Cesenatico 656 saranno sostenute dal IG. sino a quando questo immobile sarà Parte_1 utilizzato dalla moglie e dalla figlia minore ed in ogni caso non oltre il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – p.m. avvisato in data 3.3.2025
2 8 I genitori potranno trascorre con la figlia durante il periodo estivo sette giorni consecutivi da concordarsi fra loro entro il mese di maggio di ogni anno.
9 frequenta il quarto anno del liceo classico Monti, divisione scienze Persona_1 umane sito in Cesena (FC).
10 I genitori si impegnano a collaborare fattivamente nel preminente interesse della figlia avendo quale precipuo scopo l'educazione ed il benessere psico-fisico della medesima.
11 Essendo i coniugi entrambi autosufficienti economicamente ed impegnati lavorativamente non sarà previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
12 I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti di espatrio della figlia minore con possibilità per entrambi di condurla all'estero;
13 La IG.ra è titolare di un immobile sito in Cesena (FC) via Controparte_1
Madonnina 51 e per quota parte (in comproprietà con la madre e il fratello) dell'immobile sito in Cesena (FC), via Cesenatico 656; ha un c/c acceso c/o la Solution Bank è proprietaria di una vettura marca Mini Cooper. Controparte_2
14 Il IG. è titolare di rapporti bancari con la banca Valsabbina Parte_1 di Cesena e la banca Credito Cooperativo Romagnolo di Cesena;
non è proprietario di immobili;
è proprietario di una vettura marca Mercedes.
15 i coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti in corso con domande analoghe o inerenti e non vi sono altre Sentenze adottate in altri procedimenti anche se provvisori.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (Atto N. 139 parte 2 serie A - anno 2003).
Forlì, 13/07/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
1
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA rilevato che i coniugi:
1. nata a [...] in data [...] C.F. Controparte_1
C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti e difesi entrambi dall'avv. SPINELLI STEFANO;
matrimonio celebrato in CESENA il 30/08/2003 hanno proposto ricorso per separazione consensuale;
che il Presidente/Giudice designato ha disposto la trattazione scritta dell'udienza;
che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso;
che il Presidente del Tribunale, preso atto di quanto sopra, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e rimesso la causa al Collegio per l'omologa;
che le condizioni della separazione appaiono conformi alla legge;
visto che il p.m. è stato posto in condizioni di intervenire1; visto l'art. 473-bis.47 e ss.c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra confermate:
1 I coniugi vivranno separati e la IG.ra continuerà ad abitare Controparte_1 presso l'abitazione coniugale (di sua proprietà e cointestata alla madre ed al fratello) sita in Cesena (FC), via Cesenatico 656 sostenendo integralmente le spese tutte relative all'immobile; il IG. trasferirà la pro-pria dimora in Parte_1 altra abitazione.
2 I predetti si danno reciprocamente atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili di loro proprietà ed alla definizione dei rispettivi debiti e crediti e pertanto dichiarano di non aver più nulla a che pretendere vicendevolmente a qualsivoglia titolo o ragione.
3 La figlia sarà affidata in maniera condivisa ad entrambi i genitori con colloca- zione prevalente presso l'abitazione ove rimarrà la madre.
4 Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a week end alternati (dal Sabato dopo l'uscita da scuola alla domenica sera dopo cena) e durante la settimana due pomeriggi con decorrenza dalle ore 17,00 sino alle ore 22,00 il tutto previo accordo con la madre ed in relazione alle rispettive esigenze di lavoro e della minore.
5 Il IG. verserà a titolo di contributo alimentare mensile per la Parte_1 figlia la somma onnicomprensiva di euro 350,00 (trecentocinquanta,00//) oltre rivalutazione ISTAT annuale.
6 I genitori sosterranno nella misura del 50% le spese straordinarie concernenti i minori (spese scolastiche, educative e sportive di carattere straordinario, spese mediche non mutuabili ecc.) attenendosi a quanto statuito dal “protocollo” del Tribunale di Forlì, documento che le parti dichiarano di conoscere e di avere in copia.
7 Le spese di luce, acqua e gas dell'abitazione sita in Cesena (FC), Via Cesenatico 656 saranno sostenute dal IG. sino a quando questo immobile sarà Parte_1 utilizzato dalla moglie e dalla figlia minore ed in ogni caso non oltre il raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte della figlia.
per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza. (Sez. 1, Sentenza n. 10894 del 24/05/2005, Rv. 582624 – 01 – cfr. pure: Cass. 17 gennaio
1966, n. 234; Cass. 19 gennaio 2000, n. 571; Cass. 23 dicembre 2003, n. 19727) – p.m. avvisato in data 3.3.2025
2 8 I genitori potranno trascorre con la figlia durante il periodo estivo sette giorni consecutivi da concordarsi fra loro entro il mese di maggio di ogni anno.
9 frequenta il quarto anno del liceo classico Monti, divisione scienze Persona_1 umane sito in Cesena (FC).
10 I genitori si impegnano a collaborare fattivamente nel preminente interesse della figlia avendo quale precipuo scopo l'educazione ed il benessere psico-fisico della medesima.
11 Essendo i coniugi entrambi autosufficienti economicamente ed impegnati lavorativamente non sarà previsto alcun contributo al mantenimento reciproco.
12 I coniugi si impegnano sin d'ora a concedersi il reciproco assenso al rilascio o rinnovo dei documenti di espatrio della figlia minore con possibilità per entrambi di condurla all'estero;
13 La IG.ra è titolare di un immobile sito in Cesena (FC) via Controparte_1
Madonnina 51 e per quota parte (in comproprietà con la madre e il fratello) dell'immobile sito in Cesena (FC), via Cesenatico 656; ha un c/c acceso c/o la Solution Bank è proprietaria di una vettura marca Mini Cooper. Controparte_2
14 Il IG. è titolare di rapporti bancari con la banca Valsabbina Parte_1 di Cesena e la banca Credito Cooperativo Romagnolo di Cesena;
non è proprietario di immobili;
è proprietario di una vettura marca Mercedes.
15 i coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti in corso con domande analoghe o inerenti e non vi sono altre Sentenze adottate in altri procedimenti anche se provvisori.
Spese compensate in ragione dell'oggetto della causa
PRENDE ATTO che le parti hanno dichiarato di rinunciare all'impugnazione
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) d.p.r. n. 396/00 (ordinamento dello stato civile), all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CESENA (Atto N. 139 parte 2 serie A - anno 2003).
Forlì, 13/07/2025
Il Presidente – est. Massimo Di Patria
3 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile -come nel caso di procedimento di separazione personale dei coniugi- è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo
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