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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/07/2025, n. 7542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7542 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 29126/2018, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C. F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russo
Attrice
e
(p.i. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore dott. con sede in Milano, piazza Controparte_2
Trento n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Barone
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
a)accertare e dichiarare la in Controparte_1
p.lr.p.t. tenuta a corrispondere all'istante a titolo di indennizzo € 35 X 30 giorni di ingessatura, così come contrattualmente convenuto, per una somma pari ad € 1.050/00 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 455/00 al netto della somma già corrisposta di € 595/00 per il medesimo titolo, così come dichiarato da controparte;
b)accertare e dichiarare la in Controparte_1
p.lr.p.t. tenuta a corrispondere all'istante a titolo di indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute, così come da fatture versate in atti, la somma di € 393/28 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della già menzionata somma;
c)condannare la in p.lr.p.t. al Controparte_1 pagamento della complessiva somma pari ad € 848/28, in ragione di quanto richiesto nei precedenti punti, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
d)condannare la al pagamento dei Controparte_1 compensi e delle spese professionali nonché al rimborso forfettario al 15% e agli accessori in favore del procuratore costituito Avv. Giuseppe Russo, con attribuzione;
per la convenuta:
1)Nel merito in via principale: dato atto del pagamento di euro
595,00 effettuato da in favore Controparte_1 dell'attrice prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, rigettare ogni ulteriore richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto e non coperta dalla polizza infortuni stipulata dall'attrice, con la rifusione delle spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2)Nel merito in subordine: dato atto del pagamento di euro 595,00 effettuato da in favore dell'attrice Controparte_1 prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitarsi l'obbligazione indennitaria a carico di nei limiti CP_1 delle condizioni di polizza e di quanto strettamente provato dall'attrice dedotto quanto eventualmente già percepito dalla stessa dal responsabile civile, rigettata ogni ulteriore richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto;
4)Con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la Parte_1 [...] per ottenerne la condanna al pagamento del Controparte_1 risarcimento del danno subito in conseguenza dell'infortunio di cui era rimasta vittima.
Per giustificare la domanda l'attrice ha dedotto: che l'11.3.2018, alle ore 15,30 circa, era rovinata a terra mentre transitava in via Sedile di Porto, all'altezza della Findomestic, a causa di un avvallamento della pavimentazione del marciapiede;
che era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove le era stata riscontrata la frattura delle ossa nasali e la lussazione del gomito con annessa frattura del capitello radiale;
che nei successivi mesi era stata costretta a sottoporsi a visite mediche ed a cicli di terapie riabilitative;
che era stata sottoposta a visita medico – legale dal dott. il Persona_1 quale aveva riscontrato un danno biologico in misura del 9%, un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 40 nella misura del 75% ed un ultimo periodo di inabilità di giorni 20 al 50%; che l'infortunio subito era risarcibile dalla convenuta;
che nonostante le richieste di risarcimento formulate la convenuta non l'aveva sottoposta a visita medico legale per quantificare il danno subito;
che nelle more la aveva Controparte_1 inviato un assegno di euro 595,00 a parziale ristoro del danno subito, ma il titolo era stato restituito in quanto considerato inadeguato rispetto al danno realmente subito.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto: di dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento del danno subito e di condannarla al corrispondente pagamento.
La si è opposta alla domanda ponendo Controparte_1 in rilievo: che la richiesta del danno biologico e della temporanea non potevano essere accolte in quanto non ricomprese nella polizza;
che questa comprendeva una diaria per ingessatura di euro 35,00 al giorno;
che tale indennità era stata riconosciuta e pagata con un assegno;
che il titolo era stato restituito dall'attrice in quanto non era riuscita ad incassarlo;
che il pagamento era stato quindi regolarmente eseguito con un bonifico. Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Con la citazione introduttiva del giudizio l'attrice ha esposto: che l'11.3.2018 era rovinata terra mentre percorreva la via Sedile di Porto a causa di un'anomalia della pavimentazione del marciapiede;
che per effetto della caduta si era procurata una lussazione del gomito e la frattura del capitello radiale;
che nei mesi successivi all'infortunio aveva dovuto sottoporsi a visite mediche e terapie riabilitative;
che le erano residuati postumi invalidanti permanenti da quantificare in corso di causa mediante una ctu;
che dalla visita medico legale eseguita dal dott. Per_1
era emerso che aveva subito un danno biologico in misura
[...] del 9%, 3 giorni di ITT, 40 giorni di ITP al 75% e 20 giorni di
ITP al 50%le era residuata un.
Il tenore della citazione impone di ritenere che l'attrice ha invocato il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente ai postumi invalidanti permanenti e temporanei che sono conseguiti alla caduta di cui è rimasta vittima.
In relazione a tale domanda è intervenuta la rinuncia dell'attrice.
In ogni caso tali danni non erano oggetto della copertura assicurativa.
Questa con riferimento ad infortuni come quello di cui è rimasta vittima la prevede il riconoscimento di una diaria Parte_1 giornaliera di euro 35,00 in caso di ingessatura(art. 19.2 delle condizioni generali di assicurazione).
Tale indennità è stata già corrisposta all'attrice in misura corretta.
I documenti prodotti attestano che l'attrice si è recata presso il pronto soccorso dell'ospedale l'11.3.2018 ed è stata dimessa lo stesso giorno alle ore 21,35 dopo l'ingessatura; questa è stata rimossa il 28.3.2018.
Consegue che correttamente la convenuta ha liquidato un importo parametrato a 17 giorni. D'altra parte nessun rilievo è contenuto in citazione in ordine a tale profilo della vicenda e ciò integra una ulteriore conferma che la domanda è stata proposta per ottenere l'indennizzo riferito alle invalidità permanenti e parziali.
Quanto poi alle spese mediche, le stesse non sono state richieste.
In citazione sono menzionate le visite mediche e le terapie riabilitativa ma non è stato allegato che per le stesse siano state sostenute delle spese, né tantomeno queste sono state indicate.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1)rigetta la domanda dell'attrice;
2)condanna l'attrice al pagamento delle spese sostenute dalla che liquida in euro 1000,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a.
Napoli, 30.7.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il dott. Mauro Impresa, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.r.g. 29126/2018, avente ad oggetto: pagamento indennizzo assicurativo e vertente tra
(C. F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Russo
Attrice
e
(p.i. , in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1 procuratore dott. con sede in Milano, piazza Controparte_2
Trento n.8, rappresentata e difesa dall'avv. Ugo Barone
Convenuta
CONCLUSIONI
Per l'attrice:
a)accertare e dichiarare la in Controparte_1
p.lr.p.t. tenuta a corrispondere all'istante a titolo di indennizzo € 35 X 30 giorni di ingessatura, così come contrattualmente convenuto, per una somma pari ad € 1.050/00 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore dell'istante della somma di € 455/00 al netto della somma già corrisposta di € 595/00 per il medesimo titolo, così come dichiarato da controparte;
b)accertare e dichiarare la in Controparte_1
p.lr.p.t. tenuta a corrispondere all'istante a titolo di indennizzo e/o rimborso delle spese sostenute, così come da fatture versate in atti, la somma di € 393/28 e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento della già menzionata somma;
c)condannare la in p.lr.p.t. al Controparte_1 pagamento della complessiva somma pari ad € 848/28, in ragione di quanto richiesto nei precedenti punti, oltre interessi legali e la rivalutazione monetaria dal dovuto all'effettivo soddisfo;
d)condannare la al pagamento dei Controparte_1 compensi e delle spese professionali nonché al rimborso forfettario al 15% e agli accessori in favore del procuratore costituito Avv. Giuseppe Russo, con attribuzione;
per la convenuta:
1)Nel merito in via principale: dato atto del pagamento di euro
595,00 effettuato da in favore Controparte_1 dell'attrice prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, rigettare ogni ulteriore richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto e non coperta dalla polizza infortuni stipulata dall'attrice, con la rifusione delle spese di lite a favore del sottoscritto procuratore antistatario;
2)Nel merito in subordine: dato atto del pagamento di euro 595,00 effettuato da in favore dell'attrice Controparte_1 prima della notifica dell'atto introduttivo del giudizio, limitarsi l'obbligazione indennitaria a carico di nei limiti CP_1 delle condizioni di polizza e di quanto strettamente provato dall'attrice dedotto quanto eventualmente già percepito dalla stessa dal responsabile civile, rigettata ogni ulteriore richiesta in quanto infondata in fatto e in diritto;
4)Con vittoria di spese e competenze di causa e distrazione delle stesse a favore del procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha citato in giudizio la Parte_1 [...] per ottenerne la condanna al pagamento del Controparte_1 risarcimento del danno subito in conseguenza dell'infortunio di cui era rimasta vittima.
Per giustificare la domanda l'attrice ha dedotto: che l'11.3.2018, alle ore 15,30 circa, era rovinata a terra mentre transitava in via Sedile di Porto, all'altezza della Findomestic, a causa di un avvallamento della pavimentazione del marciapiede;
che era stata trasportata al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cardarelli dove le era stata riscontrata la frattura delle ossa nasali e la lussazione del gomito con annessa frattura del capitello radiale;
che nei successivi mesi era stata costretta a sottoporsi a visite mediche ed a cicli di terapie riabilitative;
che era stata sottoposta a visita medico – legale dal dott. il Persona_1 quale aveva riscontrato un danno biologico in misura del 9%, un periodo di inabilità temporanea totale di 30 giorni, un successivo periodo di inabilità temporanea di giorni 40 nella misura del 75% ed un ultimo periodo di inabilità di giorni 20 al 50%; che l'infortunio subito era risarcibile dalla convenuta;
che nonostante le richieste di risarcimento formulate la convenuta non l'aveva sottoposta a visita medico legale per quantificare il danno subito;
che nelle more la aveva Controparte_1 inviato un assegno di euro 595,00 a parziale ristoro del danno subito, ma il titolo era stato restituito in quanto considerato inadeguato rispetto al danno realmente subito.
Sulla base di tali premesse l'attrice ha chiesto: di dichiarare la convenuta tenuta al risarcimento del danno subito e di condannarla al corrispondente pagamento.
La si è opposta alla domanda ponendo Controparte_1 in rilievo: che la richiesta del danno biologico e della temporanea non potevano essere accolte in quanto non ricomprese nella polizza;
che questa comprendeva una diaria per ingessatura di euro 35,00 al giorno;
che tale indennità era stata riconosciuta e pagata con un assegno;
che il titolo era stato restituito dall'attrice in quanto non era riuscita ad incassarlo;
che il pagamento era stato quindi regolarmente eseguito con un bonifico. Tutto ciò premesso, la domanda dell'attrice non è fondata.
Con la citazione introduttiva del giudizio l'attrice ha esposto: che l'11.3.2018 era rovinata terra mentre percorreva la via Sedile di Porto a causa di un'anomalia della pavimentazione del marciapiede;
che per effetto della caduta si era procurata una lussazione del gomito e la frattura del capitello radiale;
che nei mesi successivi all'infortunio aveva dovuto sottoporsi a visite mediche e terapie riabilitative;
che le erano residuati postumi invalidanti permanenti da quantificare in corso di causa mediante una ctu;
che dalla visita medico legale eseguita dal dott. Per_1
era emerso che aveva subito un danno biologico in misura
[...] del 9%, 3 giorni di ITT, 40 giorni di ITP al 75% e 20 giorni di
ITP al 50%le era residuata un.
Il tenore della citazione impone di ritenere che l'attrice ha invocato il riconoscimento del risarcimento del danno conseguente ai postumi invalidanti permanenti e temporanei che sono conseguiti alla caduta di cui è rimasta vittima.
In relazione a tale domanda è intervenuta la rinuncia dell'attrice.
In ogni caso tali danni non erano oggetto della copertura assicurativa.
Questa con riferimento ad infortuni come quello di cui è rimasta vittima la prevede il riconoscimento di una diaria Parte_1 giornaliera di euro 35,00 in caso di ingessatura(art. 19.2 delle condizioni generali di assicurazione).
Tale indennità è stata già corrisposta all'attrice in misura corretta.
I documenti prodotti attestano che l'attrice si è recata presso il pronto soccorso dell'ospedale l'11.3.2018 ed è stata dimessa lo stesso giorno alle ore 21,35 dopo l'ingessatura; questa è stata rimossa il 28.3.2018.
Consegue che correttamente la convenuta ha liquidato un importo parametrato a 17 giorni. D'altra parte nessun rilievo è contenuto in citazione in ordine a tale profilo della vicenda e ciò integra una ulteriore conferma che la domanda è stata proposta per ottenere l'indennizzo riferito alle invalidità permanenti e parziali.
Quanto poi alle spese mediche, le stesse non sono state richieste.
In citazione sono menzionate le visite mediche e le terapie riabilitativa ma non è stato allegato che per le stesse siano state sostenute delle spese, né tantomeno queste sono state indicate.
Consegue che la domanda dell'attrice deve essere respinta.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti della convenuta Parte_1 Controparte_1
, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:
[...]
1)rigetta la domanda dell'attrice;
2)condanna l'attrice al pagamento delle spese sostenute dalla che liquida in euro 1000,00, oltre Controparte_1 rimborso forfettario, c.p.a ed i.v.a.
Napoli, 30.7.2025
Il Giudice
dott. Mauro Impresa