Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 03/04/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 427 /2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 03/04/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, viale Kennedy, n. 87, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Agostino Caridà (PEC: che lo rappresenta Email_1
e difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
rappresentante legale pro tempore.
RESISTENTE CONTUMACE
Oggetto: Opposizione a ordinanza ingiunzione.
Conclusioni: il procuratore della parte concludeva come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 23/02/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione n. OI-001509587, notificata il
1
Il ricorrente deduceva di non aver mai ricevuto l'atto di accertamento prodromico, riportato dall'ordinanza e avente n. .2202.06/11/2018.0145091 ed eccepiva, altresì, l'estinzione della CP_1
pretesa, per intervenuta prescrizione.
Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “1. In via preliminare: sospendere, ai sensi dell'art 22 ultimo comma della L. 689/1981, l'esecutività della Ordinanza - Ingiunzione n. OI-
CP_ 001509587 Prot. 2202.08/01/2024.0003120, notificata in data 24.01.2024; 2. Nel merito: CP_1
dichiarare la nullità delle Ordinanze – Ingiunzione impugnate per difetto di motivazione;
ovvero dichiarare estinta la pretesa di pagamento per violazione dell'art. 14 della L. 689/1981; infine dichiarare la intervenuta prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 28 della L. n. 689/81 delle sanzioni amministrative richieste e, per l'effetto, annullare la Ordinanza –Ingiunzione n. OI-001509587 Prot.
CP_
2202.08/01/2024.0003120 – Notificata in data 24.01.2024; 3. In subordine: rideterminare CP_1
l'entità della sanzione in applicazione del cumulo giuridico ai sensi dell'art. 8 della L. 689/1981; 4. In ogni caso, rideterminare ai sensi dell'art. 11 della L. 689/1981 la quantificazione monetaria delle sanzioni che, per come disposta con l'atto impugnato, è quanto mai spropositata rispetto all'importo dell'asserito mancato versamento;
5. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio.”
Nonostante il ricorrente abbia ritualmente e tempestivamente intimato l'Ente previdenziale, questi non ha presentato difese nel presente procedimento. Si dichiara, pertanto, la contumacia di . CP_1
La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è fondato.
2. Nel caso in esame, l'Ente previdenziale contesta al ricorrente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali, fattispecie ormai depenalizzata e trasformata in illecito amministrativo, in virtù del D.
Lgs. n. 8 del 15 gennaio 2016 (“Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'art. 2, comma 2, della L. 28 aprile 2014, n. 67).
2.1. Ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.L. 463/1983 (convertito con modifiche, in L. n. 638/1983), da ultimo modificato dall'art. 23, co. 1, D.L. 48/2023: «L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al
2 versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione».
3. La sanzione irrogata per il tramite dell'ordinanza ingiunzione deve, tuttavia, ritenersi nulla.
4. Da quanto risulta in atti, l'ordinanza ingiunzione è il primo atto con cui il ricorrente viene a conoscenza della violazione commessa, riferita, peraltro, all'anno 2016.
5. Deve osservarsi, al riguardo, come – vertendosi, appunto, in materia di contributi previdenziali – il termine di prescrizione sia quinquennale. A norma, infatti, dell'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, per le contribuzioni relative a periodi successivi il 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge stessa, e, in ogni caso, successivi all'1 gennaio 1996, si applica il nuovo termine di prescrizione quinquennale, mentre per quelli maturati in precedenza resta in vigore il termine decennale, ove siano stati compiuti atti interruttivi o avviate procedure per la riscossione.
5.1.Infatti, “L'art. 3, commi nono e decimo, della legge n. 335 del 1995, prevedendo che le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono in dieci anni per quelle di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie - termine ridotto a cinque anni con decorrenza 1° gennaio 1996 (lettera a) - e in cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (lettera b), ha regolato l'intera materia della prescrizione dei crediti contributivi degli enti previdenziali, con riferimento a tutte le forme di previdenza obbligatoria, comprese quelle per i liberi professionisti, con conseguente abrogazione per assorbimento, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, delle previgenti discipline differenziate, sicché è venuta meno la connotazione di specialità in precedenza sussistente per i vari ordinamenti previdenziali di categoria. La nuova disciplina, pur riducendo il termine da decennale a quinquennale per tutti i tipi di contributi previdenziali, opera però una distinzione: per i contributi destinati alle gestioni diverse da quelle pensionistiche (comma 9, lettera b) il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in vigore della legge (17 agosto 1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche (comma 9, lettera a) la prescrizione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l'ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale. La sistemazione organica e completa del regime transitorio comporta, pertanto, una deroga all'art. 252 disp. att. cod. civ., escludendone l'applicazione in via sussidiaria o integrativa” (Cass., Sez. L., n. 26621 del
13.12.2006).
6. Per tale ragione, tra la data di riferimento del debito (2016) e la data di notifica dell'ordinanza impugnata (24.01.2024) risulta decorso il termine quinquennale di prescrizione.
7. Da ciò deriva l'accoglimento del ricorso.
3 8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara l'estinzione per intervenuta prescrizione della pretesa creditoria riportata dall'ordinanza ingiunzione n. OI-001509587;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.300,00€, oltre spese CP_1
generali, IVA e CPA, da corrispondere in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Vibo Valentia, 03/04/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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