Art. 11.
All' articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari".
Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 ".
All' articolo 14 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Al personale a pieno impiego sara' assicurato, con i nuovi stipendi, paghe o retribuzioni, un miglioramento minimo mensile di lire 10.000 mediante attribuzione, ove occorra, degli aumenti periodici strettamente necessari".
Dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"Al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno applicati i criteri previsti dall' articolo 3 della legge 18 febbraio 1963, n. 304 ".