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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 09/12/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
n. Strongoli il 26.04.1943, residente in [...]
), rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione C.F._1 dall'avv. Claudio Di Tonno (C.F. del Foro di Pescara ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo stesso con studio in Pescara – Viale Regina Elena n. 49, OPPONENTE CONTRO on sede in Roma – Via Lucrezia Romana n. 41/47 (C.F. e numero Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. ), in persona del suo procuratore speciale P.IVA_1 avv. , nato a [...] il [...] (C.F. , in forza di Controparte_2 C.F._3 procura speciale di data 16.11.2023 a rogito , Notaio in Roma, Rep.n. 10148 e Racc. Parte_2 n. 7029 (sub A), quale mandataria del , con sede in Roma, Parte_3 Via Lucrezia Romana n. 41/47 (C.F. ) (sub A), per procura speciale conferita con atto P.IVA_2
Notaio di Roma del 7.3.2017 Rep. 503 Racc. 364 (sub B), elettivamente domiciliata Persona_1 in Trento – Via del Travai n. 80, presso lo studio dell'avv. Massimo Zanoni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via istruttoria: si reiterano le richieste di prova orale avanzate con la memoria ex art. 171 ter, cpc, del 18.01.2024. Nel merito:
-riconosciuta nei confronti del consumatore la tutela rafforzata prevista dal Codice del Parte_1
Consumo e dall'art. 1469 bis c.c.;
-accertata e dichiarata la vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 dell'allegato B del contratto di apertura di credito in conto corrente per notar del 18.9.2006, rep. n. 119.669, raccolta n. Persona_2 12.388;
pagina 1 di 7 -ritenuto non rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare l'opponente decaduto dalla garanzia nei confronti del fideiussore – consumatore con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA In via cautelare, per le causali di cui in narrativa, voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare la domanda di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1791 dd. 11.11.2014 emesso dal tribunale di Trento sub n. 4220/2014 R.G. con conseguente rigetto della domanda di inibitoria alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Teramo sub n. 163/2023 R.G. ES. IMM., così confermando integralmente l'ordinanza di rigetto dd. 17.10.2024; nel merito: per le causali di cui in narrativa, respingersi integralmente tutte le domande svolte in causa dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1791 dd. 11.11.2014 emesso dal Tribunale di Trento sub n. 4220/2014 R.G. In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, anche della fase cautelare in ordine all'istanza ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale e dell'interpello formale sulle circostanze indicate nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 cpc dd. 18.11.2024 a mezzo dei testi ivi indicati. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 28.10.2024 con decreto n. 1791 dd.11.11.2014 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Trento ingiungeva a e ai fideiussori Parte_4
a titolo personale e di pagare, in favore della Parte_1 Parte_5 Controparte_3
, l'importo di € 1.118.553,78, oltre ad interessi e spese di procedura. Esponeva l'istituto
[...] bancario a sostegno del ricorso: 1) che in data 18.09.2006 lo stesso aveva stipulato con
[...] il contratto di apertura di credito in conto corrente a valere sul conto corrente di Parte_4 corrispondenza n. 00/021842 sino all'importo massimo di €1.000.000,00 (v. docc. 1-2); 2) che contestualmente e si erano costituiti fideiussori a garanzia delle Parte_1 Parte_5 obbligazioni assunte dalla società nei confronti del predetto istituto bancario Parte_4 sino all'ammontare di €1.300.000,00; 3) che a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni assunte e della sopravvenuta insolvenza della società debitrice, con raccomandate A.R. dd. 19.12.2013 l'istituto bancario comunicava la revoca degli affidamenti concessi, chiedendo la restituzione di quanto dovuto, costituendo formalmente in mora debitrice ed i garanti (v. doc. 3); 4) che il credito vantato dall'istituto bancario ammontava a complessivi € 1.118.553,78 così come certificato ai sensi dell'art. 50 L. n. 385/1993 dell'estratto conto sub doc. 4), unitamente all'estratto contabile nel conto corrente n. 00/021842 (v. doc. 5); 5) che in particolare la società debitrice ed i garanti, in particolare , Parte_1 presentavano una situazione patrimoniale critica, come rappresentato dal Dossier Cerved in relazione alla società (v. doc. 6), ove si evidenziava una situazione di rischio riconducibile a consistenti perdite di bilancio negli ultimi esercizi, mentre a carico di figuravano numerosi pregiudizievoli di Parte_1 conservatoria (v. doc. 6). Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
29.07.2024, ritualmente notificato a in pari data, chiedendo: A) accertare e Controparte_1
pagina 2 di 7 dichiarare la vessatorietà della clausola sub art. 7 dell'allegato “B” del contratto notarile di apertura di credito in conto corrente dd. 18.09.2006 per violazione degli artt. 1469 bis c.c. e 33 lett. t) D. L.vo n. 206/2005; B) per l'effetto, accertato non rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare il credito decaduto dal diritto di agire nei confronti dell'opponente e dichiarare la prestata fideiussione tamquam non esset;
C) ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Teramo la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data (nota di trascrizione n. dd. 01.12.2014, Reg. Gen. 14121, reg. part. 1662); spese di giudizio rifuse. Instava, altresì l'opponente per la sospensione della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Esponeva in particolare l'opponente: 1) che in data 18.05.20023 in Controparte_1 nome e per conto del , a sua volta cessionaria del credito in Parte_3 virtù di atto di cessione di credito in blocco pro soluto stipulato con la Cassa Rurale degli Altopiani – Banca di Credito Cooperativo (già Cassa Rurale di Folgaria B.C.C.), aveva notificato a e a Parte_1
atto di precetto per l'importo di € 1.127.897,36; 2) che in data 04.08.2023 Persona_3 [...] aveva notificato atto di pignoramento immobiliare con riguardo all'immobile Controparte_1 sito nel Comune di LV IN (Fg. 6, particella 238, subalterno 135, C2; particella 138, subalterno 56, C6; particella 238, subalterno 160, C6; particella 238, subalterno A2) a , in qualità di Parte_1 usufruttuario, e a , in qualità di nuda proprietaria in virtù di atto di donazione dd. Persona_3
09.04.2019, immobile gravato da ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice in data 01.12.2014 in forza del decreto ingiuntivo anzidetto;
3) che la procedura esecutiva immobiliare era stata promossa avanti il Tribunale di Teramo (n. 163/2023 R.G.E.); 4) che in data 19.06.2024 era stato notificato al fideiussore decreto del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Teramo, con il quale, rilevato che nel Parte_1 decreto ingiuntivo non risultava presente una sommaria motivazione in ordine all'inesistenza al contratto sottostante di clausole vessatorie contrarie ai diritti inderogabili del consumatore incidenti sull'an o sul quantum debeatur, aveva avvertito il debitore esecutato che entro gg. 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo aveva la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc al solo fine di far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sui crediti oggetto di ingiunzione. Ciò premesso in fatto, l'opponente deduceva in diritto la nullità della clausola sub art. 7 dell'allegato B al contratto di apertura di credito in conto corrente dd. 18.09.2006 per violazione dell'art. 1469 bis c.c., così come integrato e modificato dall'art. 33 del Codice del Consumo in relazione all'art. 1957 c.c. Inoltre rammentava l'opponente che la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., in quanto corrispondente a quella dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia era stata dichiarata in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett.a ) L. n. 287/1990. Decorrendo per le fideiussioni omnibus relative ai conti correnti il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. “dal momento in cui la banca chiede il pagamento del saldo debitore al correntista”, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato richiesto il 28.10.2014, ovvero ben oltre il termine semestrale, e ciò in quanto la revoca dell'affidamento e la contestuale richiesta di pagamento del saldo erano state disposte con raccomandata R.R. dd. 27.12.2013 / 07.01.2014. Costituitasi con memoria dd. 27.09.2024, in relazione al sub – procedimento di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 chiedeva dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare la domanda di pagina 3 di 7 sospensione, con conseguente rigetto della domanda di inibitoria alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Teramo (n. 163/2023 R.G. ES. IMM.), spese del procedimento cautelare rifuse. Costituitasi nel giudizio di merito con comparsa dd. 03.10.2024, l'opposta Controparte_1
nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva respingersi integramente tutte
[...] le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
spese della fase cautelare e del giudizio di merito rifuse. Con ordinanza dd. 17.10.2024 il G.I. rigettava la domanda di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto anche della domanda di inibitoria alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare. Con ordinanza dd. 31.12.2024 il G.I. dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 19.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, con un primo motivo di opposizione lo ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art.7 Pt_1
All. B al contratto di apertura di credito di conto corrente dd. 18.09.2006 “per violazione dell'art. 1469 bis c.c., così come integrato e modificato dall'art. 33 del codice del Consumo (D. Lgs 6.9.2005, n. 206) in relazione all'art. 1957 c.c.” (v. pagg.
2-3 atto di citazione). Recita la clausola anzidetta: “Responsabilità del fideiussore: I diritti derivanti alla banca della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”. Dunque, nell'invocare in capo allo stesso la qualifica di “consumatore”, l'opponente ritiene applicabile al caso di specie l'art. 33 lett. t) del Codice del Consumo in tema di clausole vessatorie. Orbene, l'art. 3 del Codice del Consumo (“Definizioni”) precisa che, ai fini del presente codice, si intende per “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e per “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un suo intermediario”. Ciò posto, quanto alla qualifica del fideiussore, persona fisica, che ha prestato garanzie in favore di una persona giuridica “professionista”, giova rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte con sent. n. 25459/2023, secondo cui “Questa Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U, 27/02/2023, n. 5868), recentemente ha avuto modo di ricordare che “la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali pagina 4 di 7 l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. In base agli enunciati principi, la Corte ha stabilito che “Gli artt. 1, paragrafo 1. e 2 lettera b), della direttiva 93/13/ CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (Corte di Giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, ; 14 settembre 2016, C-534/15, – Ne Per_4 Per_5 deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito… . Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come consumatore”. Preme evidenziare ad ogni buon conto che già in precedenza la Suprema Corte aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , punto 29), “nel caso Per_4 di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali, l'amministrazione di quest'ultima a una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Per_5 punto 34)” (v. Cass. n. 429/2023). Per quanto sopra esposto, appare indubbio che la persona fisica abbia agito nell'ambito Parte_1 della sua attività imprenditoriale, come peraltro si evince dal contratto di apertura di credito, ove egli dichiarava “di intervenire al presente atto in proprio quale parte datrice di ipoteca e nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società (v. doc. 5). Parte_4
Non solo: , oltre a rivestire la carica di amministratore unico e legale rappresentante della Parte_1
deteneva il 100% del capitale della società, come risulta dalla visura storica Parte_4 della C.C.I. A.A. di Trento (v. doc. 6) e dal Dossier Cerved relativo a detta società (v. doc. 7), già allegato al ricorso monitorio dd. 28.10.2014. E' di tutta evidenza, pertanto, che lo – amministratore unico, legale rappresentante e socio unico Pt_1 della società garantita -, nel garantire non un terzo ma se stesso, abbia agito quale “professionista”
“nell'ambito della sua attività imprenditoriale” e non quale “consumatore o utente” “per scopi estranei all'attività imprenditoriale”, con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dal Codice del Consumo in favore del “consumatore” in caso di clausole vessatorie. Ne consegue il rigetto della domanda di parte opponente volta ad accertare l'asserita vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 dell'allegato B per la presunta violazione dell'art. 1469 bis c.c., così come integrato e modificato dall'art. 33 del Codice del Consumo, dovendosi escludere che il contratto di apertura di credito in conto corrente sia stato concluso tra la ed il Controparte_3
“consumatore” . Parte_1
pagina 5 di 7 Secondo la tesi di parte opponente, esclusa l'applicazione della clausola n. 7 in quanto vessatoria, la garanzia fideiussoria si è estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore proposto le istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. E ciò in quanto, ad avviso dell'opponente, “Nel caso in esame, la revoca dell'affidamento e la contestuale richiesta di pagamento del saldo è avvenuta con racc. r.r. del 27.12.2013 / 7.1.2014, il decreto ingiuntivo è stato richiesto il 28.10.2014, oltre, quindi, il termine semestrale;
la fideiussione prestata deve pertanto intendersi tamquan non esset” (v. pag. 5 atto di citazione). Preme evidenziare a tal riguardo che con le raccomandate datate 19.12.2013, inviate sia al debitore principale che ai garanti e , la banca “con Parte_4 Parte_1 Parte_5 riferimento ai gravi e perduranti sconfinamenti delle posizioni affidate” aveva richiesto “il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente, di euro 1.118.553,78”, con indicazione dello scoperto, degli interessi e delle spese (v. doc. 8). Orbene, trattasi di doglianza inammissibile ove si consideri che il debitore esecutato era stato avvertito
“che entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidentali sui crediti oggetto di ingiunzione” (v. pag. 2 atto di citazione). E' di tutta evidenza, infatti, che con tale seconda doglianza non si contesta il presunto carattere abusivo delle clausole fideiussorie, discutendosi, in realtà, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1957 c.c. con riguardo all'individuazione della scadenza dell'obbligazione principale…”. Ebbene, ferma l'inammissibilità, nel presente giudizio, di tale doglianza, essa si appalesa, comunque, infondata. Invero, dette raccomandate appaiono indubbiamente idonee ai fini dell'art. 1957 c.c., avendo la banca azionato il proprio credito in base alla clausola di cui all'art. 8 dell'Allegato B (“Pagamento di fideiussione”), secondo cui: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutale per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al debitore. Dell'avvenuta decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione al debitore” (v. doc. 5). Sul punto giova rammentare che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato, mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e pagina 6 di 7 può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (v. Cass. ord. n. 31509/2021). Ne consegue che, ove le parti di un contratto di garanzia abbiano convenuto, come nel caso di specie, che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, è sufficiente al fine di evitare la liberazione del garante ex art. 1957 c.c., l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, in quanto, diversamente, vi sarebbe una contraddizione tra la clausola contenuta nel contratto autonomo di garanzia e l'art. 1957 c.c., non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione giudiziaria (v. Cass. n. 2234/2017). Pertanto la raccomandata dd. 19.12.2013, inviata dalla banca, costituisce richiesta scritta di pagamento, in quanto tale idonea ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta che liquida in complessivi € 21.700,00 per compensi professionali (€ 4.500,00 per fase di studio, € 3.500,00 per fase introduttiva, € 8.500,00 per fase istruttoria ed € 5.200,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 04.12.2025 Dott. M. Morandini
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE in persona del giudice dott. Massimo Morandini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa DA
n. Strongoli il 26.04.1943, residente in [...]
), rappresentato e difeso, giusta procura stesa in calce all'atto di citazione C.F._1 dall'avv. Claudio Di Tonno (C.F. del Foro di Pescara ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso lo stesso con studio in Pescara – Viale Regina Elena n. 49, OPPONENTE CONTRO on sede in Roma – Via Lucrezia Romana n. 41/47 (C.F. e numero Controparte_1 iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. ), in persona del suo procuratore speciale P.IVA_1 avv. , nato a [...] il [...] (C.F. , in forza di Controparte_2 C.F._3 procura speciale di data 16.11.2023 a rogito , Notaio in Roma, Rep.n. 10148 e Racc. Parte_2 n. 7029 (sub A), quale mandataria del , con sede in Roma, Parte_3 Via Lucrezia Romana n. 41/47 (C.F. ) (sub A), per procura speciale conferita con atto P.IVA_2
Notaio di Roma del 7.3.2017 Rep. 503 Racc. 364 (sub B), elettivamente domiciliata Persona_1 in Trento – Via del Travai n. 80, presso lo studio dell'avv. Massimo Zanoni, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;
OPPOSTA IN PUNTO: opposizione a decreto ingiuntivo. CONCLUSIONI DELL'OPPONENTE In via istruttoria: si reiterano le richieste di prova orale avanzate con la memoria ex art. 171 ter, cpc, del 18.01.2024. Nel merito:
-riconosciuta nei confronti del consumatore la tutela rafforzata prevista dal Codice del Parte_1
Consumo e dall'art. 1469 bis c.c.;
-accertata e dichiarata la vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 dell'allegato B del contratto di apertura di credito in conto corrente per notar del 18.9.2006, rep. n. 119.669, raccolta n. Persona_2 12.388;
pagina 1 di 7 -ritenuto non rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare l'opponente decaduto dalla garanzia nei confronti del fideiussore – consumatore con revoca del decreto ingiuntivo opposto. Con vittoria di spese e compensi di lite. CONCLUSIONI DELL'OPPOSTA In via cautelare, per le causali di cui in narrativa, voglia dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare la domanda di sospensione dell'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1791 dd. 11.11.2014 emesso dal tribunale di Trento sub n. 4220/2014 R.G. con conseguente rigetto della domanda di inibitoria alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare pendente presso il Tribunale di Teramo sub n. 163/2023 R.G. ES. IMM., così confermando integralmente l'ordinanza di rigetto dd. 17.10.2024; nel merito: per le causali di cui in narrativa, respingersi integralmente tutte le domande svolte in causa dall'attore opponente in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 1791 dd. 11.11.2014 emesso dal Tribunale di Trento sub n. 4220/2014 R.G. In ogni caso: con vittoria di spese del giudizio, anche della fase cautelare in ordine all'istanza ex adverso avanzata di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. In via istruttoria: si chiede l'ammissione della prova testimoniale e dell'interpello formale sulle circostanze indicate nella memoria integrativa ex art. 171 ter n. 2 cpc dd. 18.11.2024 a mezzo dei testi ivi indicati. MOTIVI DELLA DECISIONE Vale premettere che a seguito di ricorso monitorio dd. 28.10.2024 con decreto n. 1791 dd.11.11.2014 provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Trento ingiungeva a e ai fideiussori Parte_4
a titolo personale e di pagare, in favore della Parte_1 Parte_5 Controparte_3
, l'importo di € 1.118.553,78, oltre ad interessi e spese di procedura. Esponeva l'istituto
[...] bancario a sostegno del ricorso: 1) che in data 18.09.2006 lo stesso aveva stipulato con
[...] il contratto di apertura di credito in conto corrente a valere sul conto corrente di Parte_4 corrispondenza n. 00/021842 sino all'importo massimo di €1.000.000,00 (v. docc. 1-2); 2) che contestualmente e si erano costituiti fideiussori a garanzia delle Parte_1 Parte_5 obbligazioni assunte dalla società nei confronti del predetto istituto bancario Parte_4 sino all'ammontare di €1.300.000,00; 3) che a seguito dell'inadempimento alle obbligazioni assunte e della sopravvenuta insolvenza della società debitrice, con raccomandate A.R. dd. 19.12.2013 l'istituto bancario comunicava la revoca degli affidamenti concessi, chiedendo la restituzione di quanto dovuto, costituendo formalmente in mora debitrice ed i garanti (v. doc. 3); 4) che il credito vantato dall'istituto bancario ammontava a complessivi € 1.118.553,78 così come certificato ai sensi dell'art. 50 L. n. 385/1993 dell'estratto conto sub doc. 4), unitamente all'estratto contabile nel conto corrente n. 00/021842 (v. doc. 5); 5) che in particolare la società debitrice ed i garanti, in particolare , Parte_1 presentavano una situazione patrimoniale critica, come rappresentato dal Dossier Cerved in relazione alla società (v. doc. 6), ove si evidenziava una situazione di rischio riconducibile a consistenti perdite di bilancio negli ultimi esercizi, mentre a carico di figuravano numerosi pregiudizievoli di Parte_1 conservatoria (v. doc. 6). Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione con atto di citazione dd. Parte_1
29.07.2024, ritualmente notificato a in pari data, chiedendo: A) accertare e Controparte_1
pagina 2 di 7 dichiarare la vessatorietà della clausola sub art. 7 dell'allegato “B” del contratto notarile di apertura di credito in conto corrente dd. 18.09.2006 per violazione degli artt. 1469 bis c.c. e 33 lett. t) D. L.vo n. 206/2005; B) per l'effetto, accertato non rispettato il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c., dichiarare il credito decaduto dal diritto di agire nei confronti dell'opponente e dichiarare la prestata fideiussione tamquam non esset;
C) ordinare alla conservatoria dei registri immobiliari di Teramo la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta in data (nota di trascrizione n. dd. 01.12.2014, Reg. Gen. 14121, reg. part. 1662); spese di giudizio rifuse. Instava, altresì l'opponente per la sospensione della concessa esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Esponeva in particolare l'opponente: 1) che in data 18.05.20023 in Controparte_1 nome e per conto del , a sua volta cessionaria del credito in Parte_3 virtù di atto di cessione di credito in blocco pro soluto stipulato con la Cassa Rurale degli Altopiani – Banca di Credito Cooperativo (già Cassa Rurale di Folgaria B.C.C.), aveva notificato a e a Parte_1
atto di precetto per l'importo di € 1.127.897,36; 2) che in data 04.08.2023 Persona_3 [...] aveva notificato atto di pignoramento immobiliare con riguardo all'immobile Controparte_1 sito nel Comune di LV IN (Fg. 6, particella 238, subalterno 135, C2; particella 138, subalterno 56, C6; particella 238, subalterno 160, C6; particella 238, subalterno A2) a , in qualità di Parte_1 usufruttuario, e a , in qualità di nuda proprietaria in virtù di atto di donazione dd. Persona_3
09.04.2019, immobile gravato da ipoteca giudiziale iscritta dalla creditrice in data 01.12.2014 in forza del decreto ingiuntivo anzidetto;
3) che la procedura esecutiva immobiliare era stata promossa avanti il Tribunale di Teramo (n. 163/2023 R.G.E.); 4) che in data 19.06.2024 era stato notificato al fideiussore decreto del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Teramo, con il quale, rilevato che nel Parte_1 decreto ingiuntivo non risultava presente una sommaria motivazione in ordine all'inesistenza al contratto sottostante di clausole vessatorie contrarie ai diritti inderogabili del consumatore incidenti sull'an o sul quantum debeatur, aveva avvertito il debitore esecutato che entro gg. 40 dalla notifica del decreto ingiuntivo aveva la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ex art. 650 cpc al solo fine di far accertare il carattere abusivo delle clausole incidenti sui crediti oggetto di ingiunzione. Ciò premesso in fatto, l'opponente deduceva in diritto la nullità della clausola sub art. 7 dell'allegato B al contratto di apertura di credito in conto corrente dd. 18.09.2006 per violazione dell'art. 1469 bis c.c., così come integrato e modificato dall'art. 33 del Codice del Consumo in relazione all'art. 1957 c.c. Inoltre rammentava l'opponente che la clausola di rinuncia al termine ex art. 1957 c.c., in quanto corrispondente a quella dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), con il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia era stata dichiarata in contrasto con l'art. 2 co. 2 lett.a ) L. n. 287/1990. Decorrendo per le fideiussioni omnibus relative ai conti correnti il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. “dal momento in cui la banca chiede il pagamento del saldo debitore al correntista”, nel caso di specie, il decreto ingiuntivo era stato richiesto il 28.10.2014, ovvero ben oltre il termine semestrale, e ciò in quanto la revoca dell'affidamento e la contestuale richiesta di pagamento del saldo erano state disposte con raccomandata R.R. dd. 27.12.2013 / 07.01.2014. Costituitasi con memoria dd. 27.09.2024, in relazione al sub – procedimento di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1 chiedeva dichiarare inammissibile e/o improcedibile e/o comunque rigettare la domanda di pagina 3 di 7 sospensione, con conseguente rigetto della domanda di inibitoria alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare pendente avanti il Tribunale di Teramo (n. 163/2023 R.G. ES. IMM.), spese del procedimento cautelare rifuse. Costituitasi nel giudizio di merito con comparsa dd. 03.10.2024, l'opposta Controparte_1
nel contestare la fondatezza dei motivi di opposizione, chiedeva respingersi integramente tutte
[...] le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con conseguente integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto;
spese della fase cautelare e del giudizio di merito rifuse. Con ordinanza dd. 17.10.2024 il G.I. rigettava la domanda di sospensione della concessa provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, con conseguente rigetto anche della domanda di inibitoria alla prosecuzione dell'esecuzione immobiliare. Con ordinanza dd. 31.12.2024 il G.I. dichiarava inammissibili le prove orali dedotte dall'opposta e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di rimessione della causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 189 cpc. All'udienza dd. 19.11.2025 il G.I. tratteneva la causa in decisione. Ciò premesso, l'opposizione, infondata, va rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Invero, con un primo motivo di opposizione lo ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art.7 Pt_1
All. B al contratto di apertura di credito di conto corrente dd. 18.09.2006 “per violazione dell'art. 1469 bis c.c., così come integrato e modificato dall'art. 33 del codice del Consumo (D. Lgs 6.9.2005, n. 206) in relazione all'art. 1957 c.c.” (v. pagg.
2-3 atto di citazione). Recita la clausola anzidetta: “Responsabilità del fideiussore: I diritti derivanti alla banca della fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che sia sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimo o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”. Dunque, nell'invocare in capo allo stesso la qualifica di “consumatore”, l'opponente ritiene applicabile al caso di specie l'art. 33 lett. t) del Codice del Consumo in tema di clausole vessatorie. Orbene, l'art. 3 del Codice del Consumo (“Definizioni”) precisa che, ai fini del presente codice, si intende per “consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta” e per “professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale ovvero un suo intermediario”. Ciò posto, quanto alla qualifica del fideiussore, persona fisica, che ha prestato garanzie in favore di una persona giuridica “professionista”, giova rammentare quanto affermato dalla Suprema Corte con sent. n. 25459/2023, secondo cui “Questa Corte, a sezioni unite, (Cass. Sez. U, 27/02/2023, n. 5868), recentemente ha avuto modo di ricordare che “la Corte di giustizia UE, intervenuta sulla nozione di consumatore ai fini dell'applicazione della direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori, ha esaminato la qualifica del fideiussore. Superando l'automatismo precedentemente affermato fra qualifica del debitore principale e qualifica del garante, la Corte afferma che “nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali pagina 4 di 7 l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata”. In base agli enunciati principi, la Corte ha stabilito che “Gli artt. 1, paragrafo 1. e 2 lettera b), della direttiva 93/13/ CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società” (Corte di Giustizia UE 9 novembre 2015, C-74/15, ; 14 settembre 2016, C-534/15, – Ne Per_4 Per_5 deriva che il fideiussore, persona fisica, non è un professionista “di riflesso”, non essendo quindi tale solo perché lo sia il debitore garantito… . Il Collegio condivide tale orientamento, in quanto le finalità della disciplina consumeristica sarebbero frustrate, ove dovesse ritenersi in sé che il garante di un professionista sia, per definizione, a sua volta qualificato come consumatore”. Preme evidenziare ad ogni buon conto che già in precedenza la Suprema Corte aveva chiarito che, per i Giudici del Lussemburgo (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, , punto 29), “nel caso Per_4 di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali, l'amministrazione di quest'ultima a una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata” (in termini, CGUE, 14 settembre 2016, C-534/15, Per_5 punto 34)” (v. Cass. n. 429/2023). Per quanto sopra esposto, appare indubbio che la persona fisica abbia agito nell'ambito Parte_1 della sua attività imprenditoriale, come peraltro si evince dal contratto di apertura di credito, ove egli dichiarava “di intervenire al presente atto in proprio quale parte datrice di ipoteca e nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società (v. doc. 5). Parte_4
Non solo: , oltre a rivestire la carica di amministratore unico e legale rappresentante della Parte_1
deteneva il 100% del capitale della società, come risulta dalla visura storica Parte_4 della C.C.I. A.A. di Trento (v. doc. 6) e dal Dossier Cerved relativo a detta società (v. doc. 7), già allegato al ricorso monitorio dd. 28.10.2014. E' di tutta evidenza, pertanto, che lo – amministratore unico, legale rappresentante e socio unico Pt_1 della società garantita -, nel garantire non un terzo ma se stesso, abbia agito quale “professionista”
“nell'ambito della sua attività imprenditoriale” e non quale “consumatore o utente” “per scopi estranei all'attività imprenditoriale”, con conseguente inapplicabilità della tutela prevista dal Codice del Consumo in favore del “consumatore” in caso di clausole vessatorie. Ne consegue il rigetto della domanda di parte opponente volta ad accertare l'asserita vessatorietà della clausola di cui all'art. 7 dell'allegato B per la presunta violazione dell'art. 1469 bis c.c., così come integrato e modificato dall'art. 33 del Codice del Consumo, dovendosi escludere che il contratto di apertura di credito in conto corrente sia stato concluso tra la ed il Controparte_3
“consumatore” . Parte_1
pagina 5 di 7 Secondo la tesi di parte opponente, esclusa l'applicazione della clausola n. 7 in quanto vessatoria, la garanzia fideiussoria si è estinta ai sensi dell'art. 1957 c.c. non avendo il creditore proposto le istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. E ciò in quanto, ad avviso dell'opponente, “Nel caso in esame, la revoca dell'affidamento e la contestuale richiesta di pagamento del saldo è avvenuta con racc. r.r. del 27.12.2013 / 7.1.2014, il decreto ingiuntivo è stato richiesto il 28.10.2014, oltre, quindi, il termine semestrale;
la fideiussione prestata deve pertanto intendersi tamquan non esset” (v. pag. 5 atto di citazione). Preme evidenziare a tal riguardo che con le raccomandate datate 19.12.2013, inviate sia al debitore principale che ai garanti e , la banca “con Parte_4 Parte_1 Parte_5 riferimento ai gravi e perduranti sconfinamenti delle posizioni affidate” aveva richiesto “il pagamento entro 15 giorni dal ricevimento della presente, di euro 1.118.553,78”, con indicazione dello scoperto, degli interessi e delle spese (v. doc. 8). Orbene, trattasi di doglianza inammissibile ove si consideri che il debitore esecutato era stato avvertito
“che entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ha la facoltà di proporre opposizione al decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 cpc esclusivamente per far accertare il carattere abusivo delle clausole incidentali sui crediti oggetto di ingiunzione” (v. pag. 2 atto di citazione). E' di tutta evidenza, infatti, che con tale seconda doglianza non si contesta il presunto carattere abusivo delle clausole fideiussorie, discutendosi, in realtà, in ordine alla corretta interpretazione dell'art. 1957 c.c. con riguardo all'individuazione della scadenza dell'obbligazione principale…”. Ebbene, ferma l'inammissibilità, nel presente giudizio, di tale doglianza, essa si appalesa, comunque, infondata. Invero, dette raccomandate appaiono indubbiamente idonee ai fini dell'art. 1957 c.c., avendo la banca azionato il proprio credito in base alla clausola di cui all'art. 8 dell'Allegato B (“Pagamento di fideiussione”), secondo cui: “Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutale per capitale, interessi, spese, tasse e ogni altro accessorio. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla Banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al debitore. Dell'avvenuta decadenza la Banca dà tempestiva comunicazione al debitore” (v. doc. 5). Sul punto giova rammentare che “In tema di contratto autonomo di garanzia, ove le parti abbiano convenuto che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, l'eventuale rinvio pattizio alla previsione della clausola di decadenza di cui all'art. 1957 c.c., comma 1, deve intendersi riferito – giusta l'applicazione del criterio ermeneutico previsto dall'art. 1363 c.c. – esclusivamente al termine semestrale indicato dalla predetta disposizione. Pertanto, deve ritenersi sufficiente ad evitare la decadenza la semplice proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessario che il termine sia osservato, mediante la proposizione di una domanda giudiziale, secondo la tradizionale esegesi della norma, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio, tanto più che la decadenza del creditore dal diritto di escutere la fideiussione, prevista dall'art. 1957 c.c. quale conseguenza del mancato inizio dell'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, non è posta a presidio di alcun interesse di ordine pubblico, e pagina 6 di 7 può di conseguenza essere derogata dalle parti sia esplicitamente, sia implicitamente attraverso un comportamento concludente” (v. Cass. ord. n. 31509/2021). Ne consegue che, ove le parti di un contratto di garanzia abbiano convenuto, come nel caso di specie, che il pagamento debba avvenire “a prima richiesta”, è sufficiente al fine di evitare la liberazione del garante ex art. 1957 c.c., l'invio di una richiesta stragiudiziale di pagamento, non essendo necessaria la proposizione di una domanda giudiziale, in quanto, diversamente, vi sarebbe una contraddizione tra la clausola contenuta nel contratto autonomo di garanzia e l'art. 1957 c.c., non potendosi considerare “a prima richiesta” l'adempimento subordinato all'esercizio di una azione giudiziaria (v. Cass. n. 2234/2017). Pertanto la raccomandata dd. 19.12.2013, inviata dalla banca, costituisce richiesta scritta di pagamento, in quanto tale idonea ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c.. Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, il Tribunale di Trento così provvede:
-rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna l'opponente alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dall'opposta che liquida in complessivi € 21.700,00 per compensi professionali (€ 4.500,00 per fase di studio, € 3.500,00 per fase introduttiva, € 8.500,00 per fase istruttoria ed € 5.200,00 per fase decisionale), oltre a spese generali 15% ed accessori. Trento, 04.12.2025 Dott. M. Morandini
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