Art. 7.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 , applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.
Per le cessazioni dal servizio a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, i servizi prestati presso uffici locali, agenzie, ricevitorie o in zone di portalettere, valutabili da parte del Fondo di cui all' art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 , sono ricongiungibili, ai fini dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, con quelli indicati nell' art. 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523 , applicando, a tutti gli effetti, le norme contenute nella citata legge n. 523.