Ordinanza collegiale 20 febbraio 2025
Ordinanza cautelare 2 aprile 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 01/12/2025, n. 21630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21630 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21630/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2025, proposto da PP ET, rappresentato e difeso dagli avvocati Simona Fell, Francesco Leone, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
– della graduatoria di merito compilata dalla Commissione Giudicatrice relativa alla classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la Regione Sicilia, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente;
- del decreto di approvazione della graduatoria di merito per la classe di concorso A045 - Scienze economico aziendali per la regione Sicilia, prot. n. 64547 del 17.10.2024, nella parte in cui non prevede il nominativo dell’odierno ricorrente;
-del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del Decreto Ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (D.D.G. per il personale scolastico n. 2575 del 06 dicembre 2023), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
-del bando del “Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205” (Prot. N. 3059 del 10.12.2024), ove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
-ove occorra e per quanto di ragione, degli atti, di estremi non conosciuti, relativi all’attribuzione del punteggio ai candidati vincitori e idonei del concorso, ivi inclusi gli atti relativi all’odierna parte ricorrente, sulla base dei quali è stata stilata la graduatoria di merito dei vincitori impugnata;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi dell’odierna parte ricorrente;
nonché per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando all’Amministrazione resistente a disporre l’inserimento in graduatoria dell’odierna parte ricorrente con il punteggio e nella posizione legittimamente spettanti, con adozione di ogni provvedimento conseguente, anche relativo all’assunzione, previa pubblicazione della graduatoria integrale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 il dott. RO DA PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Con il presente gravame, il ricorrente deduce di aver partecipato al concorso ordinario bandito con il Decreto Dipartimentale n. 2575 del 6 dicembre 2023 (per la classe di concorso A045-Scienze economico aziendali per la Regione Sicilia) e di aver superato le relative prove avendo conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti su 100 (pari a 205,5 punti).
Ciononostante, lamenta di non essere stato inserito in una graduatoria di merito comprensiva dei candidati idonei, anche a seguito delle integrazioni intervenute, in quanto la disciplina concorsuale (art. 12 D.M. n. 206 del 26 ottobre 2023) prevede che la graduatoria dei vincitori “è composta da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti previsti dal bando di concorso, fatta salva l’integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce all’immissione in ruolo successivamente intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”.
1.1. A sostegno del ricorso, deduce il seguente unico motivo di ricorso:
- “ Violazione del d.lgs 33/2013 –eccesso di potere per difetto di istruttoria – eccesso di potere per contraddittorietà – violazione dei principi di pubblicità e trasparenza dell’attività amministrativa - violazione e falsa applicazione della lex specialis – violazione dei principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità della p.a. ”, con cui lamenta la mancata inclusione nelle graduatorie di merito, al fine di conoscere la relativa posizione, in violazione dei principi di pubblicità e trasparenza, nonché in quanto funzionale al riconoscimento dello “ status di candidato [idoneo] che ha diritto all’assunzione” (p. 7).
1.2. Si costituiva il Ministero resistente, con memoria formale del 3.2.2025, per l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’infondatezza del ricorso, depositando il successivo 17.2.2025 una relazione sui fatti di causa.
1.3. Alla camera di consiglio del 18.2.2025, la Sezione disponeva incombenti istruttori, ai fini della conversione del rito e della integrazione del contraddittorio, autorizzando la notificazione per pubblici proclami.
1.4. Alla successiva camera di consiglio del 1.4.2025, veniva respinta l’istanza cautelare del ricorrente.
2. – Alla pubblica udienza del 18.11.2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
3. – Il ricorso è infondato, per le ragioni nel seguito esposte.
3.1. In via preliminare occorre dare atto che si è in presenza di un ricorso soggetto al c.d. “rito PNRR”, notificato alle parti pubbliche parti necessarie ai sensi dell’art. 12 bis, d.l. n. 68/2022.
Va inoltre valutata in senso favorevole la richiesta di estromissione avanzata dal Ministero dell’economia e delle finanze, con memoria depositata il 16.11.2025, alla luce della circostanza – documentata dalla suddetta amministrazione – per cui l’amministrazione centrale titolare della misura è unicamente il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
3.2. Quanto alla inammissibilità del ricorso in ragione dell’assenza di un interesse, concreto ed attuale, al ricorso – profilo evidenziato tra l’altro nella relazione dell’amministrazione – il Collegio rileva che il ricorrente non ha replicato a tali obiezioni, né dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti di ammissibilità del gravame collettivo, sotto il profilo dell’interesse ad agire.
Invero, il ricorrente – che si ritiene danneggiato dalla omessa pubblicazione delle graduatorie di merito in ragione della impossibilità di conoscere la propria posizione e l’esistenza di chance di poter ottenere l’assunzione – non offre agli atti alcuna prova della prossimità del punteggio conseguito al voto ritenuto utile per poter conseguire l’immissione in ruolo.
Oltre a ciò, neppure l’istante può dirsi vantare un diritto allo scorrimento della graduatoria, rientrando tale ipotesi nella discrezionalità dell’Amministrazione.
Quanto sopra evidenzia seri dubbi in merito alla ammissibilità del ricorso, sui quali il Collegio reputa non necessario pronunciarsi in ragione delle considerazioni che seguono.
3.3. Prescindendo dal sopra rilevato profilo di inammissibilità in favore di un approccio ‘sostanzialistico’ (cfr. Cons. St., VII, n. 5614/2023) – il Collegio rileva l’infondatezza dei motivi di ricorso, che si procedono ad esaminare unitariamente.
La disciplina del concorso de quo è prevista, come evidenziano gli stessi ricorrenti, in specifiche disposizioni di legge ordinaria (cfr. art. 59, comma 10 e 11, d.l. n. 73 del 2021), sicché non possono trovare favorevole considerazione le censure attinenti alla presunta violazione di norme pari ordinate quali quelle di cui al motivo in esame.
L’operato del Ministero – e dei singoli Uffici scolastici regionali – risulta conforme alla disciplina concorsuale (art. 9 D.D. n. 2575/2023) a sua volta aderente alla disposizione di legge istitutiva del concorso (art. 59, co. 10, lett. d), D.L. n. 73/2021) che prevedeva che dovesse essere stilata e successivamente pubblicata la sola graduatoria dei vincitori del concorso e non quella degli idonei che, pur avendo raggiunto una posizione utile, non potevano aspirare all’assunzione (cfr. Cons. St., V, ord. n. 157/2025).
La disciplina infatti prevede la “formazione della graduatoria sulla base delle valutazioni di cui alle lettere a) b) e c), nel limite dei posti messi a concorso , fatta salva, nel limite dei posti messi a concorso, l'integrazione della graduatoria, nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali” (art. 59, co. 10, lett. d) D.L. n. 73/2021).
A fronte del chiaro disposto normativo, nessun rimprovero può essere mosso all’Ufficio scolastico di non aver provveduto a pubblicare una graduatoria di merito, essendo la stessa non prevista dalla lex specialis.
Peraltro, la previsione in questione appare ragionevole, in quanto coerente con la ratio della procedura in discorso, come detto rientrante tra le procedure del PNRR e caratterizzata da esigenze di celerità e speditezza.
Rileva nello specifico la cadenza annuale del concorso, impegno previsto dal PNRR e recepito nella norma di legge in questione, che giustifica – nella logica di accelerazione sopra evidenziata – la pubblicazione di una graduatoria dei soli vincitori, con efficacia temporalmente circoscritta.
Le modalità semplificate e derogatorie previste dall’art. 59 del citato decreto-legge trovano adeguata giustificazione nelle esigenze di buon andamento e efficienza dell’azione amministrativa, senza che sia evidenziata una lesione irragionevole a contrapposti interessi di analogo rango, rientrando nell’ambito delle prerogative dello Stato individuare le modalità di reclutamento dei propri impiegati più funzionali alle esigenze dell’amministrazione (cfr., in termini, TAR Lazio, III-bis, n. 5167/2025).
Sul punto è stato altresì chiarito che la previsione legislativa di non obbligatoria pubblicazione di una graduatoria degli idonei, o che comprenda vincitori ed idonei, risulta essere ragionevole, restando salva la possibilità di colmare eventuali vacanze a seguito di scorrimento dovuto alla rinuncia di candidati vincitori ovvero di altre sopravvenienze, senza che venga meno il principio enunciato dal Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, nella sentenza 28 luglio 2011, n. 14.
Va precisato però “ che i partecipanti alla procedura, pur non potendo pretendere la pubblicazione di una graduatoria di idonei in contrasto con una previsione legislativa, possono esercitare il loro diritto di accesso per verificare il loro punteggio e gli avvenuti scorrimenti della graduatoria in seguito a rinunce. Comunque, in alternativa alla puntuale e tempestiva risposta alle richieste di accesso agli atti, l’Amministrazione è libera di mettere a disposizione degli interessati la graduatoria degli idonei ” (TAR Lazio, III-bis, n. 8358/2025).
Nel presente ricorso, tuttavia, parte ricorrente non lamenta una lesione alle riferite prerogative inerenti all’accesso agli atti della procedura, ma chiede che al Ministero sia ordinata la pubblicazione di una graduatoria integrata, comprensiva degli idonei, in quanto propedeutica allo scorrimento delle graduatorie (su cui v. infra).
3.4. Neppure merita condivisione il ricorso nella parte in cui ritiene che la mancata pubblicazione di una graduatoria di merito pregiudichi il proprio “ status ” di concorrente idoneo e impedisca la possibilità di uno scorrimento della graduatoria in suo favore.
Al riguardo, va rilevato come la posizione di un soggetto idoneo ad una procedura concorsuale sia di mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in questa fase, in ragione dell’ampia discrezionalità che la Pubblica amministrazione conserva in merito alla decisione di procedere o meno allo scorrimento della graduatoria (Cons. St., III, n. 3139/2020).
La disciplina concorsuale riconosce inoltre la possibilità di una “integrazione della graduatoria” (art. 59, co. 10, d.l. n. 73/2021), a seguito di eventuali rinunce intervenute con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
Tale facoltà non è impedita in fatto – né il ricorrente adduce prove in tal senso – dalla mancata pubblicazione di un elenco degli idonei, né risulta che al ricorrente è stato impedito di conoscere, anche tramite apposita istanza di accesso agli atti, la propria posizione rispetto all’ultimo dei vincitori.
Del resto, la stessa integrazione delle graduatorie dei vincitori, nella misura del 30%, disposta in attuazione dell’art. 2, comma 1, D.L. n. 45 del 2025 conferma quanto appena evidenziato.
Più in particolare, con riguardo alla contestata violazione di un “diritto” allo scorrimento, è stato chiaramente rilevato, anche dal giudice d’appello, che “l’indizione con cadenza annuale dei concorsi è un obbligo di legge, previsto nell’art. 59, comma 10, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, con il quale vengono previste modalità semplificate di reclutamento in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, nonché in deroga alla disciplina di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, alla legge 13 luglio 2015, n. 107, al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e ai relativi decreti attuativi, proprio “al fine di assicurare che i concorsi ordinari per il personale docente per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria per i posti comuni e di sostegno siano banditi con frequenza annuale”, garantendone comunque il carattere comparativo” (Cons. St., VII, ord. n. 2293/2024).
3.5. Quanto al profilo di doglianza in merito alla incisione della censurata condotta sulla possibilità per la ricorrente di poter conoscere il dettaglio del punteggio conseguito, con riferimento ai titoli oggetto di valutazione, va rilevato che tale informazione è presente nella pagina web riservata a ciascun candidato partecipante alla procedura, né il ricorrente deduce specifiche difficoltà di accesso alla piattaforma o ostacoli.
Su tale specifico aspetto è inoltre intervenuto, in corso di giudizio, l’articolo 3, comma 5-quinques del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, ai sensi del quale: “Le graduatorie per il reclutamento del personale educativo e scolastico danno evidenza, in un’area ad accesso riservato ai partecipanti, delle riserve, delle precedenze e delle preferenze applicate, assicurando comunque la minimizzazione dei dati personali”. Conseguentemente, è stata fornita a tutti i partecipanti la possibilità di accedere alle informazioni riguardanti l’esito della propria partecipazione, anche in termini di superamento della soglia di idoneità prevista dal bando.
4. – In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
5. – Le spese di giudizio possono essere compensate in ragione della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione del Ministero dell’economia e delle finanze, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE SE, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO DA PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO DA PI | LE SE |
IL SEGRETARIO