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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/11/2025, n. 16581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16581 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55087/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi vertente
T R A
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Laviola, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo venissero Parte_1 regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minorenni Per_1
(07.03.2014) e 23.12.2017). Per_2
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig.
(dal 2007 sino al mese di novembre 2021) dalla quale erano nate le loro due figlie;
CP_1 la relazione terminava per il venir meno dei presupposti;
dallo scioglimento della loro unione, si era sempre fatta interamente carico della cura, educazione e crescita delle due figlie, provvedendo in via esclusiva anche dal punto di vista economico a tutte le spese.
Tanto premesso, la signora chiedeva fosse disposto l'affido condiviso delle figlie Parte_1 minori e e il loro collocamento presso di sé nell'abitazione familiare sita in Per_1 Per_2
Roma, Via Andersen n. 166 (abitazione popolare dove viveva con la madre), un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di complessivi € 700 mensili (€350 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie, infine, attesa la manifestata volontà di non osservare da parte del padre l'esercizio del diritto di visita, chiedeva fosse disposto a carico del padre un
1 ulteriore contributo di complessivi € 100 (€50 a figlia) mensili per il pagamento di una baby- sitter.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
Con le memorie ex art. 473 bis.17 n. 1 cpc parte ricorrente, in parziale modifica delle domande formulate nel ricorso introduttivo, avuto riguardo al disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle figlie, confermato anche dalla sua mancata costituzione, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo delle figlie e a sé, confermandosi per il resto le Per_1 Per_2 conclusioni rassegnate.
All'udienza del 11.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento e frequentazione f delle figlie minori, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento paterno in favore delle figlie. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento e collocamento delle figlie minori e Per_1 Per_2
Sulla base della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo delle figlie 11 anni) e 8 anni) alla madre, la quale eserciterà in via Per_1 Per_2 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti delle minori, nonché il fatto che il signor si è CP_1 reso irreperibile, non rispondendo alle richieste della signora di sostegno, morale Parte_1 ed economico, non mantenendo i rapporti con le bambine.
Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti è emerso che le figlie vivono assieme alla madre in un'abitazione popolare assegnata alla nonna materna.
In particolare, con riguardo a la bambina, che ha sviluppato un grave stato di ansia, è Per_2 sotto cura da una psicologa (la Dott.ssa per intraprendere un percorso Persona_3 terapeutico, le cui spese sono interamente a carico della sig.ra La bambina ad Parte_1 oggi si è sottoposta ad una valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) presso il Polo Valutativo Diagnostico Santa Maria della Pietà ASL ROMA1, nonostante frizioni mostrate dal padre nel concedere le necessarie autorizzazioni.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle
2 fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal
D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Nel caso di specie, il padre ha intrattenuto rapporti con le figlie solo sporadicamente e per vie telefonica. Invero, parte resistente – come dichiarato all'udienza dalla signora Parte_1
– una volta trasferitosi in Sicilia e costituito un nuovo nucleo familiare con la sua compagna attuale, non ha più fatto ritorno a Roma per vedere le bambine, sentendole di rado al telefono
Con riguardo alla situazione in esame, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire ai figli il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlie, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento di disinteresse del padre, avuto riguardo all'età delle bambine, 11
e 8 anni, dispone che gli incontri padre figlie avvengano solo previo accordo con madre la quale potrà richiedere la presenza di una persona di sua fiducia.
Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che le figlie e Per_1 Per_2 siano collocate presso il domicilio materno, dando continuità a quanto di fatto sta già avvenendo.
Con riguardo alla situazione economica delle parti, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha provveduto al mantenimento, morale e spirituale, delle figlie. Pertanto, sulla scorta delle predette considerazioni, il Collegio osserva che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie.
Quanto alla condizione delle parti, la signora è impegnata come commessa in un Parte_1 negozio di casalinghi, Kasanova, con contratto a tempo determinato part-time e percepisce un reddito mensile netto di € 1.300, oltre ad € 400 a titolo di assegno unico per entrambe le sue figlie.
Con riguardo invece alla situazione del sig. quest'ultimo, non costituendosi, non CP_1 ha consentito di ricostruire la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alle figlie minorenni (07.03.2014) e Per_1 Per_2
(23.12.2017), collocate presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità delle bambine, non avendo parte resistente mai provveduto a corrispondere alcun mantenimento, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
440 mensili, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
3 Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 55087/2024, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo delle figlie minori lla madre, la quale eserciterà Per_1 Per_2 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alle figlie, come specificato in motivazione;
- dispone il collocamento delle minori presso il domicilio materno (immobile sito in Roma,
Via Andersen n. 166);
- dispone che la frequentazione padre figlie sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 440 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento delle CP_1 figlie e da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_1 mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
- Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
- Dott.ssa Filomena Albano Giudice rel.
- Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 55087/2024 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi vertente
T R A
- ( ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Laviola, giusta procura speciale in atti;
-ricorrente-
E
- ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
N O N C H E'
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica;
-interventore ex lege-
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 11.11.2025 parte ricorrente precisava le conclusioni.
Ragioni di fatto e diritto della decisione
Con ricorso ritualmente e tempestivamente depositato e notificato, unitamente a decreto di fissazione udienza, la signora adiva questo Tribunale chiedendo venissero Parte_1 regolamentate le condizioni di affidamento e mantenimento delle figlie minorenni Per_1
(07.03.2014) e 23.12.2017). Per_2
Parte ricorrente esponeva che: aveva intrattenuto una relazione sentimentale con il sig.
(dal 2007 sino al mese di novembre 2021) dalla quale erano nate le loro due figlie;
CP_1 la relazione terminava per il venir meno dei presupposti;
dallo scioglimento della loro unione, si era sempre fatta interamente carico della cura, educazione e crescita delle due figlie, provvedendo in via esclusiva anche dal punto di vista economico a tutte le spese.
Tanto premesso, la signora chiedeva fosse disposto l'affido condiviso delle figlie Parte_1 minori e e il loro collocamento presso di sé nell'abitazione familiare sita in Per_1 Per_2
Roma, Via Andersen n. 166 (abitazione popolare dove viveva con la madre), un contributo paterno per il mantenimento delle figlie di complessivi € 700 mensili (€350 ciascuna), oltre alla metà delle spese straordinarie, infine, attesa la manifestata volontà di non osservare da parte del padre l'esercizio del diritto di visita, chiedeva fosse disposto a carico del padre un
1 ulteriore contributo di complessivi € 100 (€50 a figlia) mensili per il pagamento di una baby- sitter.
Parte resistente, nonostante la regolarità delle notifiche, non si costituiva e restava contumace per l'intero giudizio.
Con le memorie ex art. 473 bis.17 n. 1 cpc parte ricorrente, in parziale modifica delle domande formulate nel ricorso introduttivo, avuto riguardo al disinteresse mostrato dal padre nei confronti delle figlie, confermato anche dalla sua mancata costituzione, chiedeva fosse disposto l'affido esclusivo delle figlie e a sé, confermandosi per il resto le Per_1 Per_2 conclusioni rassegnate.
All'udienza del 11.11.2025 il Giudice Delegato, verificata preliminarmente la ritualità della notifica alla parte resistente rimasta contumace, letti gli atti e la documentazione depositata, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulla domanda di affidamento e frequentazione f delle figlie minori, nonché sulla ulteriore domanda relativa al mantenimento paterno in favore delle figlie. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della parte resistente, ritualmente citata e non costituitasi.
Affidamento e collocamento delle figlie minori e Per_1 Per_2
Sulla base della situazione complessiva delle parti, il Tribunale dispone l'affidamento esclusivo delle figlie 11 anni) e 8 anni) alla madre, la quale eserciterà in via Per_1 Per_2 esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti l'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alla educazione, all'istruzione, alla salute, alla residenza, al rilascio dei documenti anche validi per l'espatrio, nel rispetto delle capacità, inclinazioni ed aspirazioni, con esclusione da tali scelte del padre, atteso il suo disinteresse nei confronti delle minori, nonché il fatto che il signor si è CP_1 reso irreperibile, non rispondendo alle richieste della signora di sostegno, morale Parte_1 ed economico, non mantenendo i rapporti con le bambine.
Dalle dichiarazioni della parte ricorrente e dalla documentazione versata in atti è emerso che le figlie vivono assieme alla madre in un'abitazione popolare assegnata alla nonna materna.
In particolare, con riguardo a la bambina, che ha sviluppato un grave stato di ansia, è Per_2 sotto cura da una psicologa (la Dott.ssa per intraprendere un percorso Persona_3 terapeutico, le cui spese sono interamente a carico della sig.ra La bambina ad Parte_1 oggi si è sottoposta ad una valutazione dei disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) presso il Polo Valutativo Diagnostico Santa Maria della Pietà ASL ROMA1, nonostante frizioni mostrate dal padre nel concedere le necessarie autorizzazioni.
Rispetto alla regola dell'affidamento condiviso, prevista dall'art. 337 ter c.c. introdotto dal d.lgs. n. 154/2013, costituisce eccezione l'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti “contrario all'interesse del minore” ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice, da adottarsi nelle
2 fattispecie concrete con “provvedimento motivato” (art. 337 quater c.c. come introdotto dal
D.lgs. n. 154/2013, già art. 155 bis, primo comma, c.c.).
Nel caso di specie, il padre ha intrattenuto rapporti con le figlie solo sporadicamente e per vie telefonica. Invero, parte resistente – come dichiarato all'udienza dalla signora Parte_1
– una volta trasferitosi in Sicilia e costituito un nuovo nucleo familiare con la sua compagna attuale, non ha più fatto ritorno a Roma per vedere le bambine, sentendole di rado al telefono
Con riguardo alla situazione in esame, si ricorda che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “… integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori di affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (cfr. Cass. Civ. n. 26587/2009). Da simile contesto familiare appare evidente che disporre l'affido condiviso della prole non riuscirebbe a garantire ai figli il più ampio grado di tutela morale, sociale, giuridica ed economica, risultando dunque l'affido condiviso contrario al loro interesse.
Con riguardo alle modalità di frequentazione padre-figlie, il Collegio, attesa la situazione esistente e l'atteggiamento di disinteresse del padre, avuto riguardo all'età delle bambine, 11
e 8 anni, dispone che gli incontri padre figlie avvengano solo previo accordo con madre la quale potrà richiedere la presenza di una persona di sua fiducia.
Come conseguenza dell'affido esclusivo, il Collegio dispone che le figlie e Per_1 Per_2 siano collocate presso il domicilio materno, dando continuità a quanto di fatto sta già avvenendo.
Con riguardo alla situazione economica delle parti, non si ha alcuna notizia della occupazione del resistente, il quale non ha provveduto al mantenimento, morale e spirituale, delle figlie. Pertanto, sulla scorta delle predette considerazioni, il Collegio osserva che, per determinare il contributo da porre a carico dei genitori per il mantenimento dei figli, è necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti e considerare ai sensi dell'art. 337-ter c.c. le attuali esigenze delle figlie.
Quanto alla condizione delle parti, la signora è impegnata come commessa in un Parte_1 negozio di casalinghi, Kasanova, con contratto a tempo determinato part-time e percepisce un reddito mensile netto di € 1.300, oltre ad € 400 a titolo di assegno unico per entrambe le sue figlie.
Con riguardo invece alla situazione del sig. quest'ultimo, non costituendosi, non CP_1 ha consentito di ricostruire la sua situazione reddituale e patrimoniale.
Pertanto, in considerazione delle condizioni economiche di entrambi i genitori, dei tempi di cura dedicati da ciascun genitore alle figlie minorenni (07.03.2014) e Per_1 Per_2
(23.12.2017), collocate presso la madre, considerate le esigenze connesse all'età, considerato altresì che la signora si fa interamente carico di tutte le necessità delle bambine, non avendo parte resistente mai provveduto a corrispondere alcun mantenimento, il Collegio dispone che il sig. corrisponda alla signora la somma complessiva di € CP_1 Parte_1
440 mensili, con decorrenza dal mese successivo al deposito del ricorso.
Affinché l'importo predetto rimanga adeguato anche in futuro, si dispone che esso sia aggiornato automaticamente ogni anno secondo gli indici del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT.
3 Occorre precisare che l'assegno di mantenimento è comprensivo delle voci di spesa caratterizzate dall'ordinarietà o comunque dalla frequenza, in modo da consentire al genitore beneficiario una corretta ed oculata amministrazione del budget di cui sa di poter disporre.
Al di fuori di queste spese ordinarie vi sono le spese straordinarie, cosiddette non soltanto perché oggettivamente imprevedibili nell'an, ma altresì perché, anche quando relative ad attività prevedibili sono comunque indeterminabili nel quantum ovvero attengono ad esigenze episodiche e saltuarie, per le quali si rinvia al protocollo concluso tra l'intestato Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma del 17.12.2014.
Il contributo di ciascun genitore alle spese straordinarie, in considerazione delle disponibilità patrimoniali e reddituali delle parti, deve essere determinato nella misura del 50% per ciascun genitore.
Spese di giudizio
Le spese di lite avuto riguardo alla natura della causa, all'oggetto del giudizio e alla contumacia della parte resistente, devono dichiararsi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella causa civile di premo grado iscritta al R.G.A.C. n. 55087/2024, definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero, così decide:
- dispone l'affido esclusivo delle figlie minori lla madre, la quale eserciterà Per_1 Per_2 in via esclusiva la responsabilità genitoriale sia in relazione alle decisioni inerenti all'ordinaria amministrazione, sia in relazione alle decisioni di maggior interesse relative alle figlie, come specificato in motivazione;
- dispone il collocamento delle minori presso il domicilio materno (immobile sito in Roma,
Via Andersen n. 166);
- dispone che la frequentazione padre figlie sia regolata secondo le modalità indicate in parte motiva;
- determina in € 440 il contributo mensile dovuto dal sig. per il mantenimento delle CP_1 figlie e da corrispondere alla signora entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Parte_1 mese, oltre adeguamento annuale secondo gli indici ISTAT, a far data dal mese successivo al deposito del ricorso;
- dispone che i genitori contribuiscano nella misura del 50% alle spese straordinarie;
- spese irripetibili.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 13.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Dott.ssa Marta Ienzi
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