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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/11/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. 4785/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4785/2021 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1966 ed elettivamente domiciliato in Genova, Corso Andrea Podestà 8/5, presso e nello studio dell'Avv. RICCARDO BERNARDINI (C.F. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti, anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. GIORGIO MASSIMO PIQUÈ (C.F. ) C.F._3
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._4
11/08/1964 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Lucca 4/19, presso e nello studio dell'Avv. ENRICO BET (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._5 forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla sig.ra a titolo CP_1 di assegno divorzile, il tutto previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte da questa Difesa nella memoria ex art 183 VI c. cpc n° 2 da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte. Vinte le spese”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, dare atto della sentenza parziale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Genova, in data CP_1 Pt_1 Pt_1
10.09.1994, dare atto del de nt avvenuta in data Parte_1
21.07.2023, dando tutti i provvedimenti del caso, dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, confermare il diritto della IG.ra di CP_1 ricevere l'assegno divorzile di € 500,00, oltre adeguamento Istat, al proprio mantenimento;
Vinte le spese in caso di opposizione, anche ex art. 96 c.p.c”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 17/05/2021 dall'Avv. con cui Parte_1 lo stesso ha originariamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chiavari il 10/09/1994 con la IG.ra
; con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore CP_1
in capo ad entrambi i genitori;
con collocazione Persona_1 abitativa dello stesso presso di lui e con rimessione al Tribunale in merito al diritto di visita e di frequentazione del minore con la madre;
con un contributo a carico della IG.ra al mantenimento ordinario di CP_1 entrambi i figli nella misura meglio vista dal Tribunale nonché alle spese straordinarie nella misura pari ad almeno il 40%; con disponibilità dello stesso, pur ritenendo che nella fattispecie non ne ricorrano i presupposti, a corrispondere alla IG.ra un assegno divorzile in misura non CP_1 eccedente euro 250,00 mensili, subordinatamente al rilascio della casa ex- coniugale da parte della stessa.
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Chiavari (GE) il 10/09/1994 (Atto n. 64, P. II, Serie A, Anno 1994) e che dalla loro unione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 sono nati, rispettivamente in data 15/01/2002 e 25/06/2004, i figli
[...]
e ; Persona_2 Persona_1
b) i coniugi sono addivenuti a separazione giudiziale mediante procedimento contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Genova (R.G. 16391/2015) conclusosi con sentenza n. 2781/2017 pubblicata il
02/11/2017;
c) la suddetta sentenza di separazione n. 2781/2017 ha così disposto:
“Respinge la domanda di addebito della separazione al marito;
conferma
l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione presso il padre nella sua attuale dimora a Nozarego;
revoca l'assegnazione a
[...]
della casa già coniugale sita in Genova via Lucca 4/19; CP_1 respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale a Parte_1
; affida ai Servizi Sociali di Santa Margherita Ligure l'incarico di
[...] predisporre ed attuare un percorso di recupero e normalizzazione dei rapporti tra i figli e la madre, con l'obiettivo di stabilire lo stesso regime che era stato previsto nell'ordinanza presidenziale nei confronti del padre. I Servizi Sociali riferiranno eventuali criticità sopravvenute alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova;
pone a carico esclusivo di il mantenimento Parte_1 ordinario dei due figli minori;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal S.SN, sportive, scolastiche e ricreative come individuate nel verbale 15.09.16 della IV sezione civile del Tribunale di Genova), ripartendo le quote nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno mensile di 700,00 euro quale contributo al suo mantenimento, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”;
d) Il IG. mediante ricorso introduttivo del 17/05/2021 ha dedotto Pt_1 che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • i figli e sono Persona_2 Pt_1 Persona_1 stabilmente collocati presso di lui il quale risiede presso l'abitazione di esclusiva proprietà della compagna, IG.ra , sita Parte_2
a Nozarego (Frazione di Santa Margherita Ligure);
• sebbene il rapporto della IG.ra con i figli sia migliorato CP_1
(grazie al positivo supporto degli psicologi da cui entrambi sono assistiti), a seguito della definizione del giudizio di separazione, la IG.ra ha continuato nei suoi “agiti” del tutto inadeguati CP_1 facendo insorgere problematiche del tutto inutili ed infondate che hanno avuto impatti negativi nella gestione quotidiana della vita dei figli;
• la IG.ra , pur non essendo gravata di alcun onere economico CP_1 nei confronti dei figli per il loro mantenimento ordinario, ha omesso di provvedere al pagamento della quota del 20% delle spese straordinarie e ciò, nonostante l'esponente abbia dettagliatamente documentato tutte le voci di spesa richieste per il tramite di scontrini e/o fatture;
• lo stesso oltre al proprio mantenimento, deve contribuire alle spese dell'attuale abitazione in cui risiede con i figli e deve provvedere integralmente al loro mantenimento ordinario oltre che straordinario, mentre la IG.ra fruisce di un assegno di € 700,00 mensili CP_1 nonché della totale disponibilità della casa ex-coniugale pur non avendo alcun diritto sul punto atteso che l'originaria assegnazione di tale immobile in suo favore (pronunciata allorquando i figli erano collocati presso di lei) è stata espressamente revocata con la sentenza che ha definito il giudizio in conseguenza del trasferimento dei minori presso il padre;
• la IG.ra non ha mai corrisposto alcun prezzo per CP_1
l'acquisto della casa ex-coniugale motivo per cui la stessa dovrebbe rilasciarlo spontaneamente, ponendolo, concordemente con il marito, in locazione con consequenziale ripartizione al 50% del ricavando canone di locazione e/o, ancora alternativamente, riconoscendo al marito il 50% di una “indennità di occupazione” di mercato che, allo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 stato, si indica nella misura di almeno 900,00 – 1.000,00 euro mensili (per l'intero);
• non risulta che la IG.ra , pur godendo la stessa di una buona CP_1 capacità professionale ed avendo padronanza di ben quattro lingue straniere oltre che di pregresse esperienze lavorative-professionali, si sia attivata nella ricerca di una qualche occupazione;
• la IG.ra ha ricevuto, nel periodo successivo alla CP_1 separazione, somme di denaro (la cui entità è ignota all'esponente) ed una quota di proprietà immobiliare in esito al decesso del padre IG. ; Persona_3
In relazione alla propria situazione reddituale l'Avv. ha evidenziato Pt_1 che i suoi redditi risultano tali da non consentire, dopo aver provveduto al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, di mantenere il contributo dell'importo di euro 700,00 mensili attualmente erogato in favore della IG.ra
, motivo per cui lo stesso in più occasioni è dovuto ricorrere all'aiuto CP_1 economico dei propri genitori.
e) la IG.ra , costituendosi in data 11/11/2021, ha dedotto che: CP_1
• la stessa è sicuramente conscia di aver attraversato dei periodi di grande difficoltà a causa della sua patologia psichiatrica, tuttavia, grazie alle cure la sua sintomatologia è in remissione e la stessa è attualmente in compenso psichico al punto che tale miglioramento ha inciso positivamente anche nei rapporti tra la stessa ed i figli;
• il IG. ha sempre gestito l'affidamento condiviso come se Pt_1 fosse esclusivo, come se i figli fossero una sua proprietà e la madre non fosse degna di essere tenuta al corrente, informata o consultata in alcun modo (es. la stessa ha scoperto di non essere stata inserita nell'anagrafica scolastica del figlio così che non poteva Per_1 avere accesso al registro elettronico);
• il IG. ha accumulato anni e anni di spese straordinarie senza Pt_1 concordarle e senza comunicarle per poi chiederle tutte insieme;
• la stessa è comproprietaria dell'abitazione di Via Lucca 4/19 per le medesime quote del marito, avendo acquistato con regolare atto e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 regolare corresponsione dell'assegno la metà dell'appartamento dal marito;
• la patologia psichiatrica di cui la stessa ha sofferto l'ha resa totalmente inabile al lavoro per molto tempo ed ancor prima è stata una scelta comune della coppia che la stessa si dedicasse principalmente alla famiglia (tanto che la sua ultima occupazione risale al 1995);
• la stessa non è una persona appetibile da assumere, stante la sua scarsa esperienza ormai molto risalente nel tempo e la sua mancanza di preparazione specifica;
• ciò nonostante, la stessa ha presentato una richiesta di lavoro presso
, ha mandato molti curricula come commessa e si è CP_2 iscritta al Centro per l'Impiego;
• l'asserita eredità che la stessa ha ricevuto dal padre è costituita dalla metà di un immobile (peraltro con alcuni vizi) occupato dalla madre disabile e ben poco altro;
• la stessa non ha alcun reddito se non l'assegno divorzile che le versa il marito e che le sue entrate della stessa (eredità compresa) ammontano a poco più di € 9.000,00 all'anno lordi, di cui € 8.400,00 sono costituiti dall'assegno corrisposto dal marito;
• negli ultimi tempi, stante la ripresa frequentazione con i figli, la stessa ha incrementato in maniera notevole il suo apporto al mantenimento degli stessi tramite una seppur minima corresponsione diretta.
f) in data 03/03/2022 mediante ordinanza presidenziale provvisoria la Dott.ssa Valeria Ardoino, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione all'udienza del 01/03/2022, ha disposto che venisse ridotto l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra a euro CP_1
500,00 mensili ed ha confermato per il resto tutte le altre condizioni della separazione di cui alla sentenza di separazione n. 2781/2017;
g) mediante memoria del 05/05/2022 il IG. ha dedotto che: Pt_1
• il figlio minorenne diventerà maggiorenne Persona_1 il prossimo 25/06/2022 e, pertanto, la controversia di cui all'oggetto sarà precipuamente incentrata sugli aspetti economici;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • lo stesso si è fattivamente attivato presso una sua conoscenza al fine di reperire una attività lavorativa alla IG.ra presso srl CP_1
“l'Uragano”, tuttavia, la stessa, dopo aver fissato due colloqui con il responsabile della sopracitata società, non si è mai presentata rifiutando di conseguire una retribuzione mensile di euro 1.228,14 lorde al netto dei contributi previdenziali di legge.
In definitiva il IG. ha modificato le proprie conclusioni rendendosi Pt_1 disponibile a corrispondere alla IG.ra , subordinatamente al CP_1 rilascio della casa ex coniugale da parte della stessa, un assegno divorzile non superiore a euro 150,00 mensili nonché onerandosi nel provvedere al mantenimento integrale dei figli ad eccezione delle spese straordinarie necessitate dai predetti chiedendo che alle stesse contribuisca altresì la IG.ra nella misura pari ad almeno il 40%; CP_1
h) mediante memoria del 27/05/2022 la IG.ra in relazione alla CP_1 proposta lavorativa avanzata dal ricorrente (trattasi di attività lavorativa presso srl “l'Urgano” che ha appalti per la pulizia di grandi uffici e condomini) ha evidenziato che:
• pur essendo la stessa in remissione, e quindi non comportando gravi crisi come in passato, il suo disturbo permane e permarrà, tanto che l'assunzione dei farmaci continua e non ne è prevista l'interruzione;
• il suo medico curante, Dott.ssa , mediante nuovo certificato Per_4 datato 30/03/2022 ha sottolineato come “si ritiene peraltro che la paziente non possa svolgere lavori particolarmente faticosi dal punto di vista fisico per non compromettere tale equilibrio”;
i) parte ricorrente, IG. , alla prima udienza di trattazione ha chiesto Pt_1
l'emissione di sentenza non definitiva in punto status e che la Dott.ssa Ardoino Valera ha fissato udienza in data 15/09/2022 per la precisazione delle conclusioni sul punto;
j) mediante sentenza non definitiva n. 2180/2022 pubblicata in data 27/09/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 matrimonio contratto a Chiavari in data 10/09/1994 dal IG. e Pt_1 dalla IG.ra ; CP_1
k) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 03/03/2023 il IG. ha Pt_1 richiamato le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo nonché le conclusioni di cui alla memoria integrativa del 05/05/2022;
l) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 07/03/2023 la IG.ra ha CP_1 altresì precisato le proprie conclusioni chiedendo la conferma dell'obbligo a carico del IG. di corrisponderle un assegno Pt_1 mensile non inferiore a euro 700,00 quale contributo al proprio mantenimento nonché dell'obbligo a carico della stessa di corrispondere la quota del 20% delle spese straordinarie sostenute dal IG. in Pt_1 favore dei figli. La stessa, inoltre, ha ribadito che il disturbo da cui è affetta pur essendo in remissione, e quindi non comportando gravi crisi come in passato, permane e permarrà, tanto che la stessa ha proposto domanda di invalidità civile;
m) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 03/04/2023 il IG. ha Pt_1 dedotto:
• di aver scoperto, a seguito di diversi accertamenti clinici, di essere affetto da “neoplasia renale poco differenziata IV stadio per carcinosi” (cfr. certificato Ospedale San Martino - U.O.
ONCOLOGIA MEDICA 1 del 16/11/2022 versato in atti);
• di aver, a causa di tali accadimenti, subito un gravissimo danno economico, essendo stato, all'esito di tale accertamento diagnostico, trattato con terapia oncologica la quale ha inevitabilmente comportato l'impossibilità per lo stesso di svolgere ogni tipo di attività connessa con l'esercizio della professione forense;
• di aver subito un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute così come documentato mediante nuovo certificato medico del
02/02/2023 e di essere intenzionato a proporre la c.d. “indennità di liquidazione di una pensione di inabilità” e/o financo la “liquidazione della c.d. indennità di accompagnamento”;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 • di dover ricevere da parte della IG.ra , a fronte di tutte le CP_1 spese straordinarie necessitate dai figli, la somma pari a euro 677,70 oltre ad 475,29 euro (di cui alla mail riepilogative del 23/03/2023) e di aver ricevuto dalla stessa unicamente la somma di euro 12,00 in data 17/12/2018;
• che i rapporti tra la IG.ra ed i figli sono praticamente nulli;
CP_1
Alla luce di ciò il IG. ha chiesto, mediante domanda ex art. 709 Pt_1
c.p.c., la significativa diminuzione dell'assegno che lo stesso è tenuto a corrispondere alla ex moglie in base all'ordinanza del 03/03/2022 (ossia 500,00 euro mensili), nonché la rideterminazione della percentuale
(rappresentata dal 20% del totale) del contributo da parte della IG.ra per le spese straordinarie dei due figli. CP_1
n) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 07/04/2023 la IG.ra , CP_1 non ritenendo credibile la ricostruzione finanziaria operata dal IG.
[...]
, ha sostanzialmente contestato la posizione reddituale dello stesso Pt_1
(anni reddituali 2019 – 2018), chiedendo al Giudice Istruttore di disporre le opportune indagini;
o) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 24/04/2023 il IG. ha Pt_1 insistito per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, con particolare riferimento a quelle dedotte nella propria memoria del 03/04/2023;
p) mediante memoria ultima ex art. 183 co. 6 del 27/04/2023 la IG.ra ha eccepito l'irritualità della domanda ex art. 709 c.p.c. proposta CP_1 da controparte oltre che ribadire quanto già precedente esposto riguardo alla sua patologia;
q) mediante ordinanza ex art. 183, co. 7, c.p.c. del 01/08/2023 il Giudice Istruttore Dott.ssa Valeria Ardoino, letti gli atti del procedimento e in particolare le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositate dalle parti, ha respinto le istanze istruttorie proposte dalle parti ed ha ordinato ex art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate di Genova, al Centro per l'Impiego
e all'INPS di fornire ogni elemento utile circa la situazione economico-
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 reddituale, previdenziale e/o assistenziale e l'attività lavorativa dei IGnori e di;
CP_1 Parte_1
r) in data 21/08/2023 l'Agenzia delle Entrate di Genova ed il Centro per l'Impiego hanno depositato quanto richiesto;
s) all'udienza del 25/01/2024 dinanzi al Giudice Istruttore Dott. Matteo Gatti l'avv. Bernardini, nell'interesse del IG. , ha insistito per Pt_1
l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle proprie memorie, mentre l'avv. Bet, nell'interesse della IG.ra , ha chiesto l'interruzione CP_1 del processo essendo sopravvenuto il decesso del IG. in data Pt_1
21/07/2023;
t) mediante ordinanza del 28/01/2024 il Giudice Istruttore Dott. Matteo Gatti, rilevando che nel caso di specie il difensore del IG. non Pt_1 ha comunicato, in forza dell'art. 300, co. 1, c.p.c, il decesso del proprio assistito (soltanto allegato da controparte), ha disposto la prosecuzione del procedimento rinviando per la precisazione delle conclusioni;
u) all'udienza del 15/02/2024 i difensori hanno rilevato la mancanza della documentazione richiesta all'INPS con precedente provvedimento del 01/08/2023, ed hanno, pertanto, congiuntamente chiesto di disporre un rinvio in attesa del deposito della documentazione;
v) la suddetta documentazione da parte dell'INPS è pervenuta in data 20/02/2024 ed ha attestato che il IG. e la IG.ra non Pt_1 CP_1 sono beneficiari né di trattamento pensionistico né di altra prestazione erogata dall'INPS;
w) l'Avv. Bet e l'Avv. Bernardini hanno precisato le proprie conclusioni rispettivamente in data 02/10/2024 ed in data 03/10/2024;
x) all'udienza del 03/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Dott. Domenico Pellegrini;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10
y) mediante rispettive comparse conclusionali in 28/11/2024 ed in data 02/12/2024, l'Avv. Bernardini e l'Avv. Bet hanno insistito come da precedenti conclusioni;
z) solo l'avv. Bet ha depositato memoria di replica
Si deve osservare come sia pacifico dagli atti che il ricorrente è deceduto. La circostanza, per quanto taciuta dal difensore del ricorrente è stata allegata dal difensore della convenuta anche nella memoria conclusiva: sul punto nulla ha replicato il ricorrente per cui si deve ritenere la circostanza pacifica.
Questo Tribunale ha già pronunciato la sentenza di divorzio (nr. 2180/2022).
Pertanto residuano da decidere solo le controversie economiche tra le parti tenuto conto che il figlio è ormai maggiorenne.
Essendo la morte dei ricorrente avvenuta in data 21.07.2023 si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere vertendosi in tema di obbligazioni personali che riguardano solo le parti. Con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere viene meno ovviamente anche l'ultrattività della sentenza di separazione e dell'ordinanza presidenziale divorzile su cui si reggeva l'obbligazione di corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie, obbligazione che non può più essere posta a carico del defunto trattandosi di obbligazione personale fondata sulla solidarietà post-matrimoniale che viene meno con la morte di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara cessata la materia del contendere
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. ARDOINO Valeria Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4785/2021 promossa da:
, (C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
13/08/1966 ed elettivamente domiciliato in Genova, Corso Andrea Podestà 8/5, presso e nello studio dell'Avv. RICCARDO BERNARDINI (C.F. ), che C.F._2 lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti, anche in via disgiunta, unitamente all'Avv. GIORGIO MASSIMO PIQUÈ (C.F. ) C.F._3
PARTE RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), nata a [...] il CP_1 C.F._4
11/08/1964 ed elettivamente domiciliata in Genova, Via Lucca 4/19, presso e nello studio dell'Avv. ENRICO BET (C.F. ), che la rappresenta e difende in C.F._5 forza di mandato in atti
PARTE CONVENUTA
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 Procedimento comunicato al PUBBLICO MINISTERO a cura della cancelleria
CONCLUSIONI RICORRENTE: “Piaccia al Tribunale di Genova Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare che nulla è dovuto dal ricorrente alla sig.ra a titolo CP_1 di assegno divorzile, il tutto previa ammissione delle istanze istruttorie tutte dedotte da questa Difesa nella memoria ex art 183 VI c. cpc n° 2 da intendersi qui come integralmente richiamate e trascritte. Vinte le spese”.
CONCLUSIONI CONVENUTO: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Genova, contrariis reiectis, dare atto della sentenza parziale che ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Genova, in data CP_1 Pt_1 Pt_1
10.09.1994, dare atto del de nt avvenuta in data Parte_1
21.07.2023, dando tutti i provvedimenti del caso, dichiarare cessata la materia del contendere e, conseguentemente, confermare il diritto della IG.ra di CP_1 ricevere l'assegno divorzile di € 500,00, oltre adeguamento Istat, al proprio mantenimento;
Vinte le spese in caso di opposizione, anche ex art. 96 c.p.c”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto in data 17/05/2021 dall'Avv. con cui Parte_1 lo stesso ha originariamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Chiavari il 10/09/1994 con la IG.ra
; con conferma dell'affidamento condiviso del figlio minore CP_1
in capo ad entrambi i genitori;
con collocazione Persona_1 abitativa dello stesso presso di lui e con rimessione al Tribunale in merito al diritto di visita e di frequentazione del minore con la madre;
con un contributo a carico della IG.ra al mantenimento ordinario di CP_1 entrambi i figli nella misura meglio vista dal Tribunale nonché alle spese straordinarie nella misura pari ad almeno il 40%; con disponibilità dello stesso, pur ritenendo che nella fattispecie non ne ricorrano i presupposti, a corrispondere alla IG.ra un assegno divorzile in misura non CP_1 eccedente euro 250,00 mensili, subordinatamente al rilascio della casa ex- coniugale da parte della stessa.
Rilevato in particolare che: a) le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Chiavari (GE) il 10/09/1994 (Atto n. 64, P. II, Serie A, Anno 1994) e che dalla loro unione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 sono nati, rispettivamente in data 15/01/2002 e 25/06/2004, i figli
[...]
e ; Persona_2 Persona_1
b) i coniugi sono addivenuti a separazione giudiziale mediante procedimento contenzioso instaurato innanzi al Tribunale di Genova (R.G. 16391/2015) conclusosi con sentenza n. 2781/2017 pubblicata il
02/11/2017;
c) la suddetta sentenza di separazione n. 2781/2017 ha così disposto:
“Respinge la domanda di addebito della separazione al marito;
conferma
l'affido condiviso dei due figli minori con collocazione presso il padre nella sua attuale dimora a Nozarego;
revoca l'assegnazione a
[...]
della casa già coniugale sita in Genova via Lucca 4/19; CP_1 respinge la domanda di assegnazione della casa coniugale a Parte_1
; affida ai Servizi Sociali di Santa Margherita Ligure l'incarico di
[...] predisporre ed attuare un percorso di recupero e normalizzazione dei rapporti tra i figli e la madre, con l'obiettivo di stabilire lo stesso regime che era stato previsto nell'ordinanza presidenziale nei confronti del padre. I Servizi Sociali riferiranno eventuali criticità sopravvenute alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Genova;
pone a carico esclusivo di il mantenimento Parte_1 ordinario dei due figli minori;
pone a carico di entrambi i genitori le spese straordinarie relative ai figli (mediche non coperte dal S.SN, sportive, scolastiche e ricreative come individuate nel verbale 15.09.16 della IV sezione civile del Tribunale di Genova), ripartendo le quote nella misura dell'80% a carico del padre e del 20% a carico della madre;
pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1 CP_1 un assegno mensile di 700,00 euro quale contributo al suo mantenimento, somma da versarsi entro il 10 di ogni mese e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT”;
d) Il IG. mediante ricorso introduttivo del 17/05/2021 ha dedotto Pt_1 che:
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 • i figli e sono Persona_2 Pt_1 Persona_1 stabilmente collocati presso di lui il quale risiede presso l'abitazione di esclusiva proprietà della compagna, IG.ra , sita Parte_2
a Nozarego (Frazione di Santa Margherita Ligure);
• sebbene il rapporto della IG.ra con i figli sia migliorato CP_1
(grazie al positivo supporto degli psicologi da cui entrambi sono assistiti), a seguito della definizione del giudizio di separazione, la IG.ra ha continuato nei suoi “agiti” del tutto inadeguati CP_1 facendo insorgere problematiche del tutto inutili ed infondate che hanno avuto impatti negativi nella gestione quotidiana della vita dei figli;
• la IG.ra , pur non essendo gravata di alcun onere economico CP_1 nei confronti dei figli per il loro mantenimento ordinario, ha omesso di provvedere al pagamento della quota del 20% delle spese straordinarie e ciò, nonostante l'esponente abbia dettagliatamente documentato tutte le voci di spesa richieste per il tramite di scontrini e/o fatture;
• lo stesso oltre al proprio mantenimento, deve contribuire alle spese dell'attuale abitazione in cui risiede con i figli e deve provvedere integralmente al loro mantenimento ordinario oltre che straordinario, mentre la IG.ra fruisce di un assegno di € 700,00 mensili CP_1 nonché della totale disponibilità della casa ex-coniugale pur non avendo alcun diritto sul punto atteso che l'originaria assegnazione di tale immobile in suo favore (pronunciata allorquando i figli erano collocati presso di lei) è stata espressamente revocata con la sentenza che ha definito il giudizio in conseguenza del trasferimento dei minori presso il padre;
• la IG.ra non ha mai corrisposto alcun prezzo per CP_1
l'acquisto della casa ex-coniugale motivo per cui la stessa dovrebbe rilasciarlo spontaneamente, ponendolo, concordemente con il marito, in locazione con consequenziale ripartizione al 50% del ricavando canone di locazione e/o, ancora alternativamente, riconoscendo al marito il 50% di una “indennità di occupazione” di mercato che, allo
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 stato, si indica nella misura di almeno 900,00 – 1.000,00 euro mensili (per l'intero);
• non risulta che la IG.ra , pur godendo la stessa di una buona CP_1 capacità professionale ed avendo padronanza di ben quattro lingue straniere oltre che di pregresse esperienze lavorative-professionali, si sia attivata nella ricerca di una qualche occupazione;
• la IG.ra ha ricevuto, nel periodo successivo alla CP_1 separazione, somme di denaro (la cui entità è ignota all'esponente) ed una quota di proprietà immobiliare in esito al decesso del padre IG. ; Persona_3
In relazione alla propria situazione reddituale l'Avv. ha evidenziato Pt_1 che i suoi redditi risultano tali da non consentire, dopo aver provveduto al mantenimento ordinario e straordinario dei figli, di mantenere il contributo dell'importo di euro 700,00 mensili attualmente erogato in favore della IG.ra
, motivo per cui lo stesso in più occasioni è dovuto ricorrere all'aiuto CP_1 economico dei propri genitori.
e) la IG.ra , costituendosi in data 11/11/2021, ha dedotto che: CP_1
• la stessa è sicuramente conscia di aver attraversato dei periodi di grande difficoltà a causa della sua patologia psichiatrica, tuttavia, grazie alle cure la sua sintomatologia è in remissione e la stessa è attualmente in compenso psichico al punto che tale miglioramento ha inciso positivamente anche nei rapporti tra la stessa ed i figli;
• il IG. ha sempre gestito l'affidamento condiviso come se Pt_1 fosse esclusivo, come se i figli fossero una sua proprietà e la madre non fosse degna di essere tenuta al corrente, informata o consultata in alcun modo (es. la stessa ha scoperto di non essere stata inserita nell'anagrafica scolastica del figlio così che non poteva Per_1 avere accesso al registro elettronico);
• il IG. ha accumulato anni e anni di spese straordinarie senza Pt_1 concordarle e senza comunicarle per poi chiederle tutte insieme;
• la stessa è comproprietaria dell'abitazione di Via Lucca 4/19 per le medesime quote del marito, avendo acquistato con regolare atto e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 regolare corresponsione dell'assegno la metà dell'appartamento dal marito;
• la patologia psichiatrica di cui la stessa ha sofferto l'ha resa totalmente inabile al lavoro per molto tempo ed ancor prima è stata una scelta comune della coppia che la stessa si dedicasse principalmente alla famiglia (tanto che la sua ultima occupazione risale al 1995);
• la stessa non è una persona appetibile da assumere, stante la sua scarsa esperienza ormai molto risalente nel tempo e la sua mancanza di preparazione specifica;
• ciò nonostante, la stessa ha presentato una richiesta di lavoro presso
, ha mandato molti curricula come commessa e si è CP_2 iscritta al Centro per l'Impiego;
• l'asserita eredità che la stessa ha ricevuto dal padre è costituita dalla metà di un immobile (peraltro con alcuni vizi) occupato dalla madre disabile e ben poco altro;
• la stessa non ha alcun reddito se non l'assegno divorzile che le versa il marito e che le sue entrate della stessa (eredità compresa) ammontano a poco più di € 9.000,00 all'anno lordi, di cui € 8.400,00 sono costituiti dall'assegno corrisposto dal marito;
• negli ultimi tempi, stante la ripresa frequentazione con i figli, la stessa ha incrementato in maniera notevole il suo apporto al mantenimento degli stessi tramite una seppur minima corresponsione diretta.
f) in data 03/03/2022 mediante ordinanza presidenziale provvisoria la Dott.ssa Valeria Ardoino, visto l'esito negativo del tentativo di conciliazione all'udienza del 01/03/2022, ha disposto che venisse ridotto l'assegno di mantenimento a favore della IG.ra a euro CP_1
500,00 mensili ed ha confermato per il resto tutte le altre condizioni della separazione di cui alla sentenza di separazione n. 2781/2017;
g) mediante memoria del 05/05/2022 il IG. ha dedotto che: Pt_1
• il figlio minorenne diventerà maggiorenne Persona_1 il prossimo 25/06/2022 e, pertanto, la controversia di cui all'oggetto sarà precipuamente incentrata sugli aspetti economici;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 • lo stesso si è fattivamente attivato presso una sua conoscenza al fine di reperire una attività lavorativa alla IG.ra presso srl CP_1
“l'Uragano”, tuttavia, la stessa, dopo aver fissato due colloqui con il responsabile della sopracitata società, non si è mai presentata rifiutando di conseguire una retribuzione mensile di euro 1.228,14 lorde al netto dei contributi previdenziali di legge.
In definitiva il IG. ha modificato le proprie conclusioni rendendosi Pt_1 disponibile a corrispondere alla IG.ra , subordinatamente al CP_1 rilascio della casa ex coniugale da parte della stessa, un assegno divorzile non superiore a euro 150,00 mensili nonché onerandosi nel provvedere al mantenimento integrale dei figli ad eccezione delle spese straordinarie necessitate dai predetti chiedendo che alle stesse contribuisca altresì la IG.ra nella misura pari ad almeno il 40%; CP_1
h) mediante memoria del 27/05/2022 la IG.ra in relazione alla CP_1 proposta lavorativa avanzata dal ricorrente (trattasi di attività lavorativa presso srl “l'Urgano” che ha appalti per la pulizia di grandi uffici e condomini) ha evidenziato che:
• pur essendo la stessa in remissione, e quindi non comportando gravi crisi come in passato, il suo disturbo permane e permarrà, tanto che l'assunzione dei farmaci continua e non ne è prevista l'interruzione;
• il suo medico curante, Dott.ssa , mediante nuovo certificato Per_4 datato 30/03/2022 ha sottolineato come “si ritiene peraltro che la paziente non possa svolgere lavori particolarmente faticosi dal punto di vista fisico per non compromettere tale equilibrio”;
i) parte ricorrente, IG. , alla prima udienza di trattazione ha chiesto Pt_1
l'emissione di sentenza non definitiva in punto status e che la Dott.ssa Ardoino Valera ha fissato udienza in data 15/09/2022 per la precisazione delle conclusioni sul punto;
j) mediante sentenza non definitiva n. 2180/2022 pubblicata in data 27/09/2022 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 matrimonio contratto a Chiavari in data 10/09/1994 dal IG. e Pt_1 dalla IG.ra ; CP_1
k) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 03/03/2023 il IG. ha Pt_1 richiamato le argomentazioni di cui al ricorso introduttivo nonché le conclusioni di cui alla memoria integrativa del 05/05/2022;
l) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 07/03/2023 la IG.ra ha CP_1 altresì precisato le proprie conclusioni chiedendo la conferma dell'obbligo a carico del IG. di corrisponderle un assegno Pt_1 mensile non inferiore a euro 700,00 quale contributo al proprio mantenimento nonché dell'obbligo a carico della stessa di corrispondere la quota del 20% delle spese straordinarie sostenute dal IG. in Pt_1 favore dei figli. La stessa, inoltre, ha ribadito che il disturbo da cui è affetta pur essendo in remissione, e quindi non comportando gravi crisi come in passato, permane e permarrà, tanto che la stessa ha proposto domanda di invalidità civile;
m) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 03/04/2023 il IG. ha Pt_1 dedotto:
• di aver scoperto, a seguito di diversi accertamenti clinici, di essere affetto da “neoplasia renale poco differenziata IV stadio per carcinosi” (cfr. certificato Ospedale San Martino - U.O.
ONCOLOGIA MEDICA 1 del 16/11/2022 versato in atti);
• di aver, a causa di tali accadimenti, subito un gravissimo danno economico, essendo stato, all'esito di tale accertamento diagnostico, trattato con terapia oncologica la quale ha inevitabilmente comportato l'impossibilità per lo stesso di svolgere ogni tipo di attività connessa con l'esercizio della professione forense;
• di aver subito un ulteriore peggioramento delle sue condizioni di salute così come documentato mediante nuovo certificato medico del
02/02/2023 e di essere intenzionato a proporre la c.d. “indennità di liquidazione di una pensione di inabilità” e/o financo la “liquidazione della c.d. indennità di accompagnamento”;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 • di dover ricevere da parte della IG.ra , a fronte di tutte le CP_1 spese straordinarie necessitate dai figli, la somma pari a euro 677,70 oltre ad 475,29 euro (di cui alla mail riepilogative del 23/03/2023) e di aver ricevuto dalla stessa unicamente la somma di euro 12,00 in data 17/12/2018;
• che i rapporti tra la IG.ra ed i figli sono praticamente nulli;
CP_1
Alla luce di ciò il IG. ha chiesto, mediante domanda ex art. 709 Pt_1
c.p.c., la significativa diminuzione dell'assegno che lo stesso è tenuto a corrispondere alla ex moglie in base all'ordinanza del 03/03/2022 (ossia 500,00 euro mensili), nonché la rideterminazione della percentuale
(rappresentata dal 20% del totale) del contributo da parte della IG.ra per le spese straordinarie dei due figli. CP_1
n) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 07/04/2023 la IG.ra , CP_1 non ritenendo credibile la ricostruzione finanziaria operata dal IG.
[...]
, ha sostanzialmente contestato la posizione reddituale dello stesso Pt_1
(anni reddituali 2019 – 2018), chiedendo al Giudice Istruttore di disporre le opportune indagini;
o) mediante memoria ex art. 183 co. 6 del 24/04/2023 il IG. ha Pt_1 insistito per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie, con particolare riferimento a quelle dedotte nella propria memoria del 03/04/2023;
p) mediante memoria ultima ex art. 183 co. 6 del 27/04/2023 la IG.ra ha eccepito l'irritualità della domanda ex art. 709 c.p.c. proposta CP_1 da controparte oltre che ribadire quanto già precedente esposto riguardo alla sua patologia;
q) mediante ordinanza ex art. 183, co. 7, c.p.c. del 01/08/2023 il Giudice Istruttore Dott.ssa Valeria Ardoino, letti gli atti del procedimento e in particolare le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c. depositate dalle parti, ha respinto le istanze istruttorie proposte dalle parti ed ha ordinato ex art. 213 c.p.c., all'Agenzia delle Entrate di Genova, al Centro per l'Impiego
e all'INPS di fornire ogni elemento utile circa la situazione economico-
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 reddituale, previdenziale e/o assistenziale e l'attività lavorativa dei IGnori e di;
CP_1 Parte_1
r) in data 21/08/2023 l'Agenzia delle Entrate di Genova ed il Centro per l'Impiego hanno depositato quanto richiesto;
s) all'udienza del 25/01/2024 dinanzi al Giudice Istruttore Dott. Matteo Gatti l'avv. Bernardini, nell'interesse del IG. , ha insistito per Pt_1
l'ammissione delle istanze istruttorie di cui alle proprie memorie, mentre l'avv. Bet, nell'interesse della IG.ra , ha chiesto l'interruzione CP_1 del processo essendo sopravvenuto il decesso del IG. in data Pt_1
21/07/2023;
t) mediante ordinanza del 28/01/2024 il Giudice Istruttore Dott. Matteo Gatti, rilevando che nel caso di specie il difensore del IG. non Pt_1 ha comunicato, in forza dell'art. 300, co. 1, c.p.c, il decesso del proprio assistito (soltanto allegato da controparte), ha disposto la prosecuzione del procedimento rinviando per la precisazione delle conclusioni;
u) all'udienza del 15/02/2024 i difensori hanno rilevato la mancanza della documentazione richiesta all'INPS con precedente provvedimento del 01/08/2023, ed hanno, pertanto, congiuntamente chiesto di disporre un rinvio in attesa del deposito della documentazione;
v) la suddetta documentazione da parte dell'INPS è pervenuta in data 20/02/2024 ed ha attestato che il IG. e la IG.ra non Pt_1 CP_1 sono beneficiari né di trattamento pensionistico né di altra prestazione erogata dall'INPS;
w) l'Avv. Bet e l'Avv. Bernardini hanno precisato le proprie conclusioni rispettivamente in data 02/10/2024 ed in data 03/10/2024;
x) all'udienza del 03/10/2024 la causa è stata trattenuta in decisione dal Dott. Domenico Pellegrini;
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y) mediante rispettive comparse conclusionali in 28/11/2024 ed in data 02/12/2024, l'Avv. Bernardini e l'Avv. Bet hanno insistito come da precedenti conclusioni;
z) solo l'avv. Bet ha depositato memoria di replica
Si deve osservare come sia pacifico dagli atti che il ricorrente è deceduto. La circostanza, per quanto taciuta dal difensore del ricorrente è stata allegata dal difensore della convenuta anche nella memoria conclusiva: sul punto nulla ha replicato il ricorrente per cui si deve ritenere la circostanza pacifica.
Questo Tribunale ha già pronunciato la sentenza di divorzio (nr. 2180/2022).
Pertanto residuano da decidere solo le controversie economiche tra le parti tenuto conto che il figlio è ormai maggiorenne.
Essendo la morte dei ricorrente avvenuta in data 21.07.2023 si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere vertendosi in tema di obbligazioni personali che riguardano solo le parti. Con la dichiarazione di cessazione della materia del contendere viene meno ovviamente anche l'ultrattività della sentenza di separazione e dell'ordinanza presidenziale divorzile su cui si reggeva l'obbligazione di corresponsione di un contributo al mantenimento della moglie, obbligazione che non può più essere posta a carico del defunto trattandosi di obbligazione personale fondata sulla solidarietà post-matrimoniale che viene meno con la morte di una delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Dichiara cessata la materia del contendere
Così deciso in Genova il giorno 24 ottobre 2025
Il Presidente est.
Dr. Domenico Pellegrini
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