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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4528 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RA LO, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 04/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7891/2023 R.G. proposta da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Parte_1 Parte_2
CA e dall'Abogado ER CA, domiciliati come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Colamonaco, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €319.518,24, oltre interessi e spese (anche di protesto per €1.870,00), azionato in via ingiuntiva da nei Controparte_1 confronti di e sulla scorta dell'accordo sottoscritto tra i Parte_2 Parte_1 predetti in data 23/10/2012, nel quale fu pattuito il ripianamento con dilazione
1 TRIBUNALE DI BARI
dell'esposizione debitoria maturata da e , quantificata in Parte_2 Parte_1
€317.648,26 (afferente a pregresse fatture commerciali emesse da CP_1
, con rilascio di 14 cambiali (nn. da 2 a 15 fasc. monitorio) con scadenze dal
[...]
28/02/2013 in poi.
In sede monitoria, la parte ricorrente, odierna opposta, ha evidenziato: che nessuno degli effetti rilasciati fu onorato, per cui gli effetti furono quasi tutti protestati;
che alcuni dei predetti effetti furono posti a base del precetto di pagamento notificato il 06/02/2013; di aver infruttuosamente tentato di recuperare il credito in executivis (esecuzione mobiliare); di aver esperito con esito vittorioso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa del trust pregiudizievole costituito da il 31/12/2012 (ossia immediatamente dopo l'accordo del Parte_2
23/10/2012), in atti meglio identificato, nell'interesse del beneficiario Persona_1
(sorella) e con nomina del trustee (domanda accolta dal Tribunale di Lecce Persona_2 con pronuncia n. 2312/2017, confermata in sede di appello dalla Corte territoriale con sentenza n. 1116/2020, a sua volta impugnata per Cassazione con ricorso dichiarato inammissibile giusta ord. n. 32730/2022).
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla società opposta l'ingiunzione di pagamento in solido (decr. ing. n. 1627/2023 emesso da questo Tribunale in data 28/04-01/05/2023, provvisoriamente esecutivo), gli ingiunti hanno spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: la nullità del ricorso monitorio per carente indicazione della causa petendi in violazione dell'art. 125 c.p.c.; la mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. di ammissibilità del ricorso per difetto di idonea prova scritta;
la prescrizione del credito stante l'assenza, e comunque la mancata ricezione, di idonei atti interruttivi;
il pagamento in favore della società opposta di complessivi €108.000,00, di cui
€20.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso nel gennaio 2017 e il residuo importo
“con altri mezzi di pagamento dal 12/03/2017 al 12/12/2017” (con riserva di produrre e/o acquisire agli atti anche con istanza ex art. 210 c.p.c., il relativo corredo documentale, in tesi conservato dalla Curatela del Fallimento Fal.Car SR, debitrice principale, e dalla Curatela del Fallimento ES AM SR). Infine, hanno disconosciuto le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento della raccomandata del
28/12/2021 prodotti “in semplice copia” da controparte.
Hanno pertanto formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concluso per la revoca del provvedimento monitorio, con
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condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e con il favore delle spese di lite (atto di citazione notificato in data 09/05/2023).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, comprovato documentalmente per il tramite non solo degli effetti cambiari protestati, ma anche dell'accordo di dilazione di pagamento del 23/10/2012, avente efficacia di ricognizione di debito (per l'importo di €317.648,26) e non oggetto di contestazioni né disconoscimento.
In fatto, ha puntualizzato di aver fornito merci a Fal.Car SR e di aver concluso, stante il mancato puntuale pagamento delle relative fatture, il predetto accordo (poi rivelatosi dilatorio) del 23/10/2012 con e con , entrambi in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di legali rappresentanti p.t. rispettivamente della debitrice principale
Fal.Car SR e di Controparte_2
Con specifico riferimento all'avversa eccezione di prescrizione, ha allegato plurimi atti interruttivi (indicati alle pp. 11-14 comparsa di costituzione e risposta); ha altresì contestato l'eccezione di pagamento (pp. 14 ss. comparsa di costituzione e risposta).
Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., vinte le spese (comparsa di costituzione depositata in data 21/09/2023).
I.4.- Con ord. 22/12/2023, emessa all'esito della prima udienza celebrata in data
21/12/2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dagli opponenti, con la seguente motivazione:
“considerato che i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (così, sin da Cass.,
08 febbraio 1992, n. 1410); posto, in base alla sommaria valutazione di fase, che:
- il credito azionato in sede monitoria si fonda su un accordo di riconoscimento del debito con regolamento cambiario, datato 23/10/2012 e in atti sin dal monitorio (all. 1), sottoscritto dagli odierni opponenti e , non oggetto di Parte_2 Parte_1 contestazione e/o disconoscimento nell'atto oppositivo, nel quale la posizione debitoria
(relativa a pregresse fatture commerciali emesse da obbligata Controparte_1
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principale fu quantificata in €317.648,26 e rateizzata con rilascio di 14 CP_3 cambiali (allegati 2-15 fasc. monitorio) con scadenze dal 28/02/2013 in poi;
atto ricognitivo seguito, tra il resto, da successivo atto non novativo del 12/01/2017;
- il prospettato inadempimento degli opponenti ha determinato il creditore a spiegare azione monitoria;
ritenuto che
, nel caso di specie, in base alla sommaria valutazione di fase, non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, apparendo dubbio il fumus boni juris dell'opposizione, dal momento che:
1) le eccezioni preliminari di “Nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo.
Violazione dell'art. 125 cpc” e di “Mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto”, che si sostanziano in eccezioni di nullità del decreto opposto per carenza delle condizioni di ammissibilità/fondatezza del ricorso per ingiunzione, si profilano infondate. E' invero largamente noto, anche per consolidato orientamento di legittimità, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (ex multis, Cass. n. 3649/2012);
2) gli opponenti, senza contestare l'an della pretesa creditoria (men che meno muovendo contestazioni circa i due atti ricognitivi), hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito, disconoscendo la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di messa in mora del 28/12/2021.
L'opposta, all'atto della costituzione (pp. 11-14 comparsa di costituzione), ha dedotto numerosi atti interruttivi, nei termini che seguono:
<<1) ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO SOTTOSCRITTO IL 23/10/2022
AGLI OPPONENTI (All. 1 fascicolo monitorio);
2) N. 14 CAMBIALI A FIRMA DEGLI OPPONENTI (All. dal 2 al 15 del fascicolo
11 monitorio), precisando che l'ultima (All. 15) aveva scadenza 30/09/2023.
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3) I TRE GRADI DI GIUDIZIO DE QUIBUS (All. 21, 23 e 23 del fascicolo monitorio)
IL CUI ATTO DI CITAZIONE DEBITAMENTE NOTIFICATO – ALL. 12 - AI SIGG.RI
PALESE E' STATO RITUALMENTE TRASCRITTO.
Tale atto di citazione, che richiamava le cambiali insolute (allegandole al relativo processo) in seno al quale si contestava espressamente l'omesso pagamento delle stesse, aveva tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione, poiché proposto dal titolare del diritto, quindi, che abbia ad oggetto la tutela di quel diritto e, inoltre, proposto nei confronti del soggetto passivo del diritto stesso, pertanto, vale ad interrompere ogni termine di prescrizione (sino alla sentenza definitiva della
Cassazione), come anche sancito dall'art. 2943 c.c. che prevede quali atti interruttivi 1)
l'atto di inizio di un giudizio come nella fattispecie de qua, 2) la domanda proposta nel corso di un giudizio, 3) ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (4° comma art. cit.) e, inoltre, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia esso di cognizione, conservativo o di esecuzione e gli effetti interruttivi sono permanenti, ossia durano fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (comb. disp. 2943 1° co. e 2945 2° co.) .
Sul punto, si riportata il il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezione
Unite, Pres. con la sentenza n. 24822 del 09.12.2015, che afferma: Parte_3
“in materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.”
I sigg.ri in sede di opposizione, dimenticano (per modo di dire) dei giudizi Pt_2 sopra richiamati (ma a questo punto lascia sconcertati che anche l'Avv. Angelo
CA, difensore degli opponenti sia nel presente giudizio, ma anche nei tre gradi sopra indicati non lo ricordi !!! ), di essere stati soccombenti nei tre gradi (All.ti 21, 22
e 23) con conseguente dichiarazione di inefficacia del Trust in forma definitiva.
In merito agli ulteriori innumerevoli atti interruttivi si evidenziano:
4) I DIVERSI PRECETTI NOTIFICATI (All. 16 fascicolo monitorio e All. 13 fascicolo del merito, oltre ai precetti notificati assieme alle sentenze dei tre gradi di giudizio e altri ancora) che hanno efficacia istantanea alla stregua della costituzione in mora e ciò in quanto la sua notificazione precede l'esecuzione forzata ex 479 cpc, pure intervenuta (verbali depositato agli);
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5) LE RACCOMANDATE A.R. DEBITAMENTE RICEVUTE IL 14/01/2022
[...]
(All. 19 ) E IL 28/01/2022 Parte_4 Controparte_4 [...]
(ALL 20 ), A MEZZO DELLE QUALI Parte_5 Controparte_4
LA CENTRO ESPRESSAMENTE INVOCAVA E Controparte_1 CP_5
IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO, RIPORTANDO ANCHE TUTTE LE
CAMBIALI INSOLUTE/PROTESTATE.
Già di per sé le sole raccomandate poc'anzi indicate valgono ad interrompere i termini di prescrizione, infatti, l'ultima cambiale del piano contenuto nell'accordo del
23/10/2022 aveva scadenza 30/09/2013 (All. 15 del fascicolo monitorio), mentre la prima (All. 2 del fascicolo monitorio) con scadenza al 30/11/2022, ergo le predette racc.te hanno interrotto i termini di prescrizione (senza contare gli atti precedentemente indicati).
6) L'ULTERIORE CO (ENNESIMO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO)-
ACCOLLO CUMULATIVO SOTTOSCRITTO IL 12/01/2017(ALL. 14)
[...]
, oltre che dagli Controparte_6 altri condebitori (All. 15)>>.
A fronte di tale corposa difesa, l'opponente non ha mosso deduzione alcuna, men che meno avverso il corredo documentale, senza neppure depositare la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.; l'unica effettiva difesa sollevata, in sede di memoria istruttoria (n. 2), attiene all'inidoneità della documentazione di cui al precedente punto 3 delle difese avversarie, ma nulla risulta sollevato con riguardo agli altri atti interruttivi. L'impianto dell'opposta è quindi allo stato idoneo a sconfessare l'avversa eccezione di prescrizione;
3) gli opponenti muovono infine eccezione di pagamento parziale (per €108.000,00:
“sono stati effettuati in favore di pagamenti per complessivi € Controparte_1
108.000,00, di cui € 20.000,00 a mezzo di assegno circolare del gennaio 2017 e il residuo con altri mezzi di pagamento dal 12/03/2017 al 12/12/2017. Allo stato la documentazione di sostegno di detti avvenuti pagamenti è nella disponibilità della
Curatela del Fallimento obbligata principale…”). CP_3
Sul punto, la parte opposta, evidenziato “l'ulteriore accordo (ennesimo riconoscimento del debito)” del 12/01/2017, non novativo, ha così controdedotto (pp. 14 ss. comparsa):
<le creditrici società (p.i ) e NT Acciai Controparte_1 P.IVA_1
OX SR (p.i. ), da una parte, e i debitori , P.IVA_2 Parte_2 Parte_1
(per i quali si dava atto di aver già sottoscritto un precedente atto di riconoscimento del
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debito del 23/10/2012 - All. 1 fascicolo monitorio), oltre che , Persona_1 [...]
, nonché la società ES AM SR, si accollavano cumulativamente il debito Per_2 pregresso dei sigg.ri e . Parte_2 Parte_1
Il predetto atto riportava la data del 12/01/2017 e veniva sottoscritto da CP_1
(p.i ) e NT Acciai OX SR (p.i. ), quali
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 creditori, assieme al legale difensore Avv. Giovanni Colamonaco, da una parte, e i debitori , , , , nonché la Parte_2 Parte_1 Persona_1 Persona_2 società ES AM SR, assieme ai legali difensori tra cui l'Avv. Angelo CA.
La ES AM SR, ovvero la società che, con il predetto accordo, si era accollata principalmente e cumulativamente il debito, all'atto della sottoscrizione dell'accordo rilasciava due assegni circolari, entrambi intestati alla società Controparte_1
[...
rispettivamente di €. 4.000,00 del 13/01/2017 e di €. 7.000,00 del 12/01/2017 (All.
17 omissis), per un totale di €. 11.000,00 e altro assegno circolare intestato alla NT
Acciai OX SR di €. 9.000,00 (All. 18 omissis).
Ergo è palesemente falsa la circostanza dichiarata dagli opponenti che “€ 20.000,00 a mezzo di assegno circolare del gennaio 2017”, atteso che la Controparte_1 riceveva solo €. 11.000,00 (mentre, come detto, l'altro assegno circolare di €9.000,00 era intestato e ricevuto dalla centro acciai inox SR).
Vi è più la ES AM SR in virtù del predetto accordo, come indicato al punto 5 dello stesso, consegnava n. 10 cambiali rispettivamente con le seguenti scadenze del
12/03/2017, del 12/04/2017, del 12/05/2017, del 12/06/2017, del 12/07/2017 intestate alla (all.ti dal n. 19 al 22), mentre le altre (all.ti 23 e 24) del Controparte_1
12/08/2017, del 12/09/2017, del 12/10/2017, del 12/11/2017 e del 12/12/2017 furono intestate alla NT Acciai OX SR.
Sta di fatto che a parte la prima cambiale di €. 12.000,00 al 12/03/2017, come detto, intestata alla null'altro ha corrisposto la ES AM e le Controparte_1 altre parti sottoscritti.
All'uopo, infatti, le cambiali emesse dalla del 12/04/2017, del CP_2
12/05/2017, del 12/06/2017, del 12/07/2017, del 12/08/2017, del 12/09/2017, del
12/09/2017, del 12/10/2017, del 12/11/2017 e del 12/12/2017 (All.ti dal 19 al 24) sono risultate tutte protestate e/o insolute, tanto è vero che g li originali delle predette cambiali protestate e/o insolute sono in possesso delle società Controparte_1
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SR (e della società NT Acciai OX SR) e a riprova di tanto alla prima udienza si esibiranno. omissis
Ergo, per tali motivi, è palesemente falsa la ulteriore circostanza dichiarata dagli opponenti ove si afferma “si eccepisce che sono stati effettuati in favore di
[...] pagamenti per complessivi € 108.000,00, di cui € 20.000,00 a mezzo Controparte_1 di assegno circolare del gennaio 2017 e il residuo con altri mezzi di pagamento dal
12/03/2017 al 12/12/2017”, all'uopo, come detto salvo la prima cambiale del
12/03/2017, null'altro è stato corrisposto, in quanto, come riferito, le altre cambiali dal
12/04/2017 al 12/12/2017 furono tutte protestate e/o insolute.
Si evidenzia, ancora, che la somma ricevuta pari ad €. 11.000,00, di cui agli assegni circolari (All. 17) e di €. 12.000,00 per l'unica cambiale andata a buon fine, come concordato nell'accordo del 12/01/2017 (vedasi l'art. 7), stante il consacrato inadempimento, sono state imputate e decurtati dagli interessi di mora maturati e riconosciuti per €. 78.814,82 (art. 7 dell'accordo).
Il debito riconosciuto in tale atto era di €. 374.480,74 in favore della CP_1
rispetto ad €. 317.648,26 di cui all'accordo del 23/10/2022 (stante gli
[...] interessi nel frattempo maturati) e di €. 107.376,98 nei confronti della NT Acciai
OX SR, rispetto ad €. 87.000,00 di cui all'accordo del 23/10/2022.
Si precisa ancora che, come precisato al punto 7) del predetto accordo (non novativo come evidenziato al punto 8) che, in caso di inadempimento anche solo di uno dei titoli cambiari, avrebbe comportato l'automatica decadenza dal beneficio del termine e la ripresa, come efficacia dei titoli già in possesso della (quelli Controparte_1 del primo accordo del 23/10/2012 – All. 1 fascicolo monitorio), con la decurtazione delle somme ricevute come sopra indicato.
La odierna opposta, pertanto, nell'odierno decreto ingiuntivo, ha rivendicato la somma originaria di cui all'accordo del 23/10/2012, pari ad €. 317.648,26, oltre le spese di protesto indicate al punto 9 del decreto ingiuntivo, pari ad €. 1.870,00>>.
A fronte della difesa correlata all'accordo del 2017, anche in ordine all'imputazione dei pagamenti, l'opponente non ha mosso deduzione alcuna, men che meno avverso il corredo documentale, senza neppure depositare la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.”.
I.5.- Con la medesima ordinanza, disattese quindi le istanze istruttorie formulate dalle parti (“l'istanza ex art. 210 c.p.c., pertanto, si appalesa, in disparte l'esploratività,
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comunque irrilevante”), la causa, in quanto “di natura documentale”, è stata ritenuta matura per la decisione;
sicchè in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta all'ud. 04/12/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate da entrambe le parti).
Nelle difese finali, la parte opponente ha genericamente insistito per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, senza tuttavia rendere argomentazioni giuridicamente idonee a superare la motivazione reiettiva.
II.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel
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quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
III.- Ciò posto, l'opposizione merita le sorti del rigetto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord. 22/12/2023 ai fini del vaglio dell'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. (sia in ordine alla prova del credito fornita dall'ingiungente, sia in ordine all'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti;
v. par. I.4.), rimaste insuperate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (per completezza, si richiama l'art. 3 dell'accordo del 23/10/2012, con cui è stato escluso il beneficium ordinis), tenuto conto del thema decidendum delineatosi nei termini di legge.
Da un lato il creditore, attore in senso sostanziale, ha provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante e, dall'altro, i debitori, convenuti in senso sostanziale, non hanno dimostrato, anche ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., l'esistenza di fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo le prospettazioni difensive meramente assertive, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IV.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
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V.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
VI.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 09/05/2023, da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) DA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €14.170,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
RA LO
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice RA LO, lette le note difensive depositate ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. in vista dell'udienza del 04/12/2025 e le memorie conclusive autorizzate, visto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7891/2023 R.G. proposta da e , rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Parte_1 Parte_2
CA e dall'Abogado ER CA, domiciliati come in atti, giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Colamonaco, domiciliatario, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c..
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- Si controverte del credito di €319.518,24, oltre interessi e spese (anche di protesto per €1.870,00), azionato in via ingiuntiva da nei Controparte_1 confronti di e sulla scorta dell'accordo sottoscritto tra i Parte_2 Parte_1 predetti in data 23/10/2012, nel quale fu pattuito il ripianamento con dilazione
1 TRIBUNALE DI BARI
dell'esposizione debitoria maturata da e , quantificata in Parte_2 Parte_1
€317.648,26 (afferente a pregresse fatture commerciali emesse da CP_1
, con rilascio di 14 cambiali (nn. da 2 a 15 fasc. monitorio) con scadenze dal
[...]
28/02/2013 in poi.
In sede monitoria, la parte ricorrente, odierna opposta, ha evidenziato: che nessuno degli effetti rilasciati fu onorato, per cui gli effetti furono quasi tutti protestati;
che alcuni dei predetti effetti furono posti a base del precetto di pagamento notificato il 06/02/2013; di aver infruttuosamente tentato di recuperare il credito in executivis (esecuzione mobiliare); di aver esperito con esito vittorioso azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia relativa del trust pregiudizievole costituito da il 31/12/2012 (ossia immediatamente dopo l'accordo del Parte_2
23/10/2012), in atti meglio identificato, nell'interesse del beneficiario Persona_1
(sorella) e con nomina del trustee (domanda accolta dal Tribunale di Lecce Persona_2 con pronuncia n. 2312/2017, confermata in sede di appello dalla Corte territoriale con sentenza n. 1116/2020, a sua volta impugnata per Cassazione con ricorso dichiarato inammissibile giusta ord. n. 32730/2022).
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla società opposta l'ingiunzione di pagamento in solido (decr. ing. n. 1627/2023 emesso da questo Tribunale in data 28/04-01/05/2023, provvisoriamente esecutivo), gli ingiunti hanno spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., eccependo: la nullità del ricorso monitorio per carente indicazione della causa petendi in violazione dell'art. 125 c.p.c.; la mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. di ammissibilità del ricorso per difetto di idonea prova scritta;
la prescrizione del credito stante l'assenza, e comunque la mancata ricezione, di idonei atti interruttivi;
il pagamento in favore della società opposta di complessivi €108.000,00, di cui
€20.000,00 a mezzo di assegno circolare emesso nel gennaio 2017 e il residuo importo
“con altri mezzi di pagamento dal 12/03/2017 al 12/12/2017” (con riserva di produrre e/o acquisire agli atti anche con istanza ex art. 210 c.p.c., il relativo corredo documentale, in tesi conservato dalla Curatela del Fallimento Fal.Car SR, debitrice principale, e dalla Curatela del Fallimento ES AM SR). Infine, hanno disconosciuto le sottoscrizioni degli avvisi di ricevimento della raccomandata del
28/12/2021 prodotti “in semplice copia” da controparte.
Hanno pertanto formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e concluso per la revoca del provvedimento monitorio, con
2 TRIBUNALE DI BARI
condanna di controparte ex art. 96 c.p.c. e con il favore delle spese di lite (atto di citazione notificato in data 09/05/2023).
I.3.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni avversa eccezione, ribadendo la fondatezza del proprio credito, comprovato documentalmente per il tramite non solo degli effetti cambiari protestati, ma anche dell'accordo di dilazione di pagamento del 23/10/2012, avente efficacia di ricognizione di debito (per l'importo di €317.648,26) e non oggetto di contestazioni né disconoscimento.
In fatto, ha puntualizzato di aver fornito merci a Fal.Car SR e di aver concluso, stante il mancato puntuale pagamento delle relative fatture, il predetto accordo (poi rivelatosi dilatorio) del 23/10/2012 con e con , entrambi in Parte_1 Parte_2 proprio e in qualità di legali rappresentanti p.t. rispettivamente della debitrice principale
Fal.Car SR e di Controparte_2
Con specifico riferimento all'avversa eccezione di prescrizione, ha allegato plurimi atti interruttivi (indicati alle pp. 11-14 comparsa di costituzione e risposta); ha altresì contestato l'eccezione di pagamento (pp. 14 ss. comparsa di costituzione e risposta).
Ha dunque concluso per il rigetto dell'opposizione con condanna di controparte ex art. 96 c.p.c., vinte le spese (comparsa di costituzione depositata in data 21/09/2023).
I.4.- Con ord. 22/12/2023, emessa all'esito della prima udienza celebrata in data
21/12/2023, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c. avanzata dagli opponenti, con la seguente motivazione:
“considerato che i “gravi motivi” di cui all'art. 649 c.p.c. possono attenere al periculum, qualora si ritenga che l'esecuzione forzata del decreto ingiuntivo opposto possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell'opposizione, oppure, a prescindere dalla sussistenza di tale presupposto, alla probabile fondatezza dell'opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso (così, sin da Cass.,
08 febbraio 1992, n. 1410); posto, in base alla sommaria valutazione di fase, che:
- il credito azionato in sede monitoria si fonda su un accordo di riconoscimento del debito con regolamento cambiario, datato 23/10/2012 e in atti sin dal monitorio (all. 1), sottoscritto dagli odierni opponenti e , non oggetto di Parte_2 Parte_1 contestazione e/o disconoscimento nell'atto oppositivo, nel quale la posizione debitoria
(relativa a pregresse fatture commerciali emesse da obbligata Controparte_1
3 TRIBUNALE DI BARI
principale fu quantificata in €317.648,26 e rateizzata con rilascio di 14 CP_3 cambiali (allegati 2-15 fasc. monitorio) con scadenze dal 28/02/2013 in poi;
atto ricognitivo seguito, tra il resto, da successivo atto non novativo del 12/01/2017;
- il prospettato inadempimento degli opponenti ha determinato il creditore a spiegare azione monitoria;
ritenuto che
, nel caso di specie, in base alla sommaria valutazione di fase, non sussistano i gravi motivi richiesti dall'art. 649 c.p.c. per la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, apparendo dubbio il fumus boni juris dell'opposizione, dal momento che:
1) le eccezioni preliminari di “Nullità del ricorso per carenza del requisito oggettivo.
Violazione dell'art. 125 cpc” e di “Mancanza dei presupposti ex art. 634 c.p.c. per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto”, che si sostanziano in eccezioni di nullità del decreto opposto per carenza delle condizioni di ammissibilità/fondatezza del ricorso per ingiunzione, si profilano infondate. E' invero largamente noto, anche per consolidato orientamento di legittimità, che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (ex multis, Cass. n. 3649/2012);
2) gli opponenti, senza contestare l'an della pretesa creditoria (men che meno muovendo contestazioni circa i due atti ricognitivi), hanno eccepito l'intervenuta prescrizione decennale del credito, disconoscendo la sottoscrizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata di messa in mora del 28/12/2021.
L'opposta, all'atto della costituzione (pp. 11-14 comparsa di costituzione), ha dedotto numerosi atti interruttivi, nei termini che seguono:
<<1) ATTO DI RICONOSCIMENTO DEL DEBITO SOTTOSCRITTO IL 23/10/2022
AGLI OPPONENTI (All. 1 fascicolo monitorio);
2) N. 14 CAMBIALI A FIRMA DEGLI OPPONENTI (All. dal 2 al 15 del fascicolo
11 monitorio), precisando che l'ultima (All. 15) aveva scadenza 30/09/2023.
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3) I TRE GRADI DI GIUDIZIO DE QUIBUS (All. 21, 23 e 23 del fascicolo monitorio)
IL CUI ATTO DI CITAZIONE DEBITAMENTE NOTIFICATO – ALL. 12 - AI SIGG.RI
PALESE E' STATO RITUALMENTE TRASCRITTO.
Tale atto di citazione, che richiamava le cambiali insolute (allegandole al relativo processo) in seno al quale si contestava espressamente l'omesso pagamento delle stesse, aveva tutti i requisiti utili ad interrompere la prescrizione, poiché proposto dal titolare del diritto, quindi, che abbia ad oggetto la tutela di quel diritto e, inoltre, proposto nei confronti del soggetto passivo del diritto stesso, pertanto, vale ad interrompere ogni termine di prescrizione (sino alla sentenza definitiva della
Cassazione), come anche sancito dall'art. 2943 c.c. che prevede quali atti interruttivi 1)
l'atto di inizio di un giudizio come nella fattispecie de qua, 2) la domanda proposta nel corso di un giudizio, 3) ogni atto che valga a costituire in mora il debitore (4° comma art. cit.) e, inoltre, la prescrizione è interrotta dalla notificazione dell'atto con il quale si inizia un giudizio sia esso di cognizione, conservativo o di esecuzione e gli effetti interruttivi sono permanenti, ossia durano fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio (comb. disp. 2943 1° co. e 2945 2° co.) .
Sul punto, si riportata il il principio affermato dalla Corte di Cassazione a Sezione
Unite, Pres. con la sentenza n. 24822 del 09.12.2015, che afferma: Parte_3
“in materia di azione revocatoria, atteso che il diritto ad essa correlato può farsi valere solo con un atto processuale, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.”
I sigg.ri in sede di opposizione, dimenticano (per modo di dire) dei giudizi Pt_2 sopra richiamati (ma a questo punto lascia sconcertati che anche l'Avv. Angelo
CA, difensore degli opponenti sia nel presente giudizio, ma anche nei tre gradi sopra indicati non lo ricordi !!! ), di essere stati soccombenti nei tre gradi (All.ti 21, 22
e 23) con conseguente dichiarazione di inefficacia del Trust in forma definitiva.
In merito agli ulteriori innumerevoli atti interruttivi si evidenziano:
4) I DIVERSI PRECETTI NOTIFICATI (All. 16 fascicolo monitorio e All. 13 fascicolo del merito, oltre ai precetti notificati assieme alle sentenze dei tre gradi di giudizio e altri ancora) che hanno efficacia istantanea alla stregua della costituzione in mora e ciò in quanto la sua notificazione precede l'esecuzione forzata ex 479 cpc, pure intervenuta (verbali depositato agli);
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5) LE RACCOMANDATE A.R. DEBITAMENTE RICEVUTE IL 14/01/2022
[...]
(All. 19 ) E IL 28/01/2022 Parte_4 Controparte_4 [...]
(ALL 20 ), A MEZZO DELLE QUALI Parte_5 Controparte_4
LA CENTRO ESPRESSAMENTE INVOCAVA E Controparte_1 CP_5
IL PAGAMENTO DI QUANTO DOVUTO, RIPORTANDO ANCHE TUTTE LE
CAMBIALI INSOLUTE/PROTESTATE.
Già di per sé le sole raccomandate poc'anzi indicate valgono ad interrompere i termini di prescrizione, infatti, l'ultima cambiale del piano contenuto nell'accordo del
23/10/2022 aveva scadenza 30/09/2013 (All. 15 del fascicolo monitorio), mentre la prima (All. 2 del fascicolo monitorio) con scadenza al 30/11/2022, ergo le predette racc.te hanno interrotto i termini di prescrizione (senza contare gli atti precedentemente indicati).
6) L'ULTERIORE CO (ENNESIMO RICONOSCIMENTO DEL DEBITO)-
ACCOLLO CUMULATIVO SOTTOSCRITTO IL 12/01/2017(ALL. 14)
[...]
, oltre che dagli Controparte_6 altri condebitori (All. 15)>>.
A fronte di tale corposa difesa, l'opponente non ha mosso deduzione alcuna, men che meno avverso il corredo documentale, senza neppure depositare la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.; l'unica effettiva difesa sollevata, in sede di memoria istruttoria (n. 2), attiene all'inidoneità della documentazione di cui al precedente punto 3 delle difese avversarie, ma nulla risulta sollevato con riguardo agli altri atti interruttivi. L'impianto dell'opposta è quindi allo stato idoneo a sconfessare l'avversa eccezione di prescrizione;
3) gli opponenti muovono infine eccezione di pagamento parziale (per €108.000,00:
“sono stati effettuati in favore di pagamenti per complessivi € Controparte_1
108.000,00, di cui € 20.000,00 a mezzo di assegno circolare del gennaio 2017 e il residuo con altri mezzi di pagamento dal 12/03/2017 al 12/12/2017. Allo stato la documentazione di sostegno di detti avvenuti pagamenti è nella disponibilità della
Curatela del Fallimento obbligata principale…”). CP_3
Sul punto, la parte opposta, evidenziato “l'ulteriore accordo (ennesimo riconoscimento del debito)” del 12/01/2017, non novativo, ha così controdedotto (pp. 14 ss. comparsa):
<le creditrici società (p.i ) e NT Acciai Controparte_1 P.IVA_1
OX SR (p.i. ), da una parte, e i debitori , P.IVA_2 Parte_2 Parte_1
(per i quali si dava atto di aver già sottoscritto un precedente atto di riconoscimento del
6 TRIBUNALE DI BARI
debito del 23/10/2012 - All. 1 fascicolo monitorio), oltre che , Persona_1 [...]
, nonché la società ES AM SR, si accollavano cumulativamente il debito Per_2 pregresso dei sigg.ri e . Parte_2 Parte_1
Il predetto atto riportava la data del 12/01/2017 e veniva sottoscritto da CP_1
(p.i ) e NT Acciai OX SR (p.i. ), quali
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 creditori, assieme al legale difensore Avv. Giovanni Colamonaco, da una parte, e i debitori , , , , nonché la Parte_2 Parte_1 Persona_1 Persona_2 società ES AM SR, assieme ai legali difensori tra cui l'Avv. Angelo CA.
La ES AM SR, ovvero la società che, con il predetto accordo, si era accollata principalmente e cumulativamente il debito, all'atto della sottoscrizione dell'accordo rilasciava due assegni circolari, entrambi intestati alla società Controparte_1
[...
rispettivamente di €. 4.000,00 del 13/01/2017 e di €. 7.000,00 del 12/01/2017 (All.
17 omissis), per un totale di €. 11.000,00 e altro assegno circolare intestato alla NT
Acciai OX SR di €. 9.000,00 (All. 18 omissis).
Ergo è palesemente falsa la circostanza dichiarata dagli opponenti che “€ 20.000,00 a mezzo di assegno circolare del gennaio 2017”, atteso che la Controparte_1 riceveva solo €. 11.000,00 (mentre, come detto, l'altro assegno circolare di €9.000,00 era intestato e ricevuto dalla centro acciai inox SR).
Vi è più la ES AM SR in virtù del predetto accordo, come indicato al punto 5 dello stesso, consegnava n. 10 cambiali rispettivamente con le seguenti scadenze del
12/03/2017, del 12/04/2017, del 12/05/2017, del 12/06/2017, del 12/07/2017 intestate alla (all.ti dal n. 19 al 22), mentre le altre (all.ti 23 e 24) del Controparte_1
12/08/2017, del 12/09/2017, del 12/10/2017, del 12/11/2017 e del 12/12/2017 furono intestate alla NT Acciai OX SR.
Sta di fatto che a parte la prima cambiale di €. 12.000,00 al 12/03/2017, come detto, intestata alla null'altro ha corrisposto la ES AM e le Controparte_1 altre parti sottoscritti.
All'uopo, infatti, le cambiali emesse dalla del 12/04/2017, del CP_2
12/05/2017, del 12/06/2017, del 12/07/2017, del 12/08/2017, del 12/09/2017, del
12/09/2017, del 12/10/2017, del 12/11/2017 e del 12/12/2017 (All.ti dal 19 al 24) sono risultate tutte protestate e/o insolute, tanto è vero che g li originali delle predette cambiali protestate e/o insolute sono in possesso delle società Controparte_1
7 TRIBUNALE DI BARI
SR (e della società NT Acciai OX SR) e a riprova di tanto alla prima udienza si esibiranno. omissis
Ergo, per tali motivi, è palesemente falsa la ulteriore circostanza dichiarata dagli opponenti ove si afferma “si eccepisce che sono stati effettuati in favore di
[...] pagamenti per complessivi € 108.000,00, di cui € 20.000,00 a mezzo Controparte_1 di assegno circolare del gennaio 2017 e il residuo con altri mezzi di pagamento dal
12/03/2017 al 12/12/2017”, all'uopo, come detto salvo la prima cambiale del
12/03/2017, null'altro è stato corrisposto, in quanto, come riferito, le altre cambiali dal
12/04/2017 al 12/12/2017 furono tutte protestate e/o insolute.
Si evidenzia, ancora, che la somma ricevuta pari ad €. 11.000,00, di cui agli assegni circolari (All. 17) e di €. 12.000,00 per l'unica cambiale andata a buon fine, come concordato nell'accordo del 12/01/2017 (vedasi l'art. 7), stante il consacrato inadempimento, sono state imputate e decurtati dagli interessi di mora maturati e riconosciuti per €. 78.814,82 (art. 7 dell'accordo).
Il debito riconosciuto in tale atto era di €. 374.480,74 in favore della CP_1
rispetto ad €. 317.648,26 di cui all'accordo del 23/10/2022 (stante gli
[...] interessi nel frattempo maturati) e di €. 107.376,98 nei confronti della NT Acciai
OX SR, rispetto ad €. 87.000,00 di cui all'accordo del 23/10/2022.
Si precisa ancora che, come precisato al punto 7) del predetto accordo (non novativo come evidenziato al punto 8) che, in caso di inadempimento anche solo di uno dei titoli cambiari, avrebbe comportato l'automatica decadenza dal beneficio del termine e la ripresa, come efficacia dei titoli già in possesso della (quelli Controparte_1 del primo accordo del 23/10/2012 – All. 1 fascicolo monitorio), con la decurtazione delle somme ricevute come sopra indicato.
La odierna opposta, pertanto, nell'odierno decreto ingiuntivo, ha rivendicato la somma originaria di cui all'accordo del 23/10/2012, pari ad €. 317.648,26, oltre le spese di protesto indicate al punto 9 del decreto ingiuntivo, pari ad €. 1.870,00>>.
A fronte della difesa correlata all'accordo del 2017, anche in ordine all'imputazione dei pagamenti, l'opponente non ha mosso deduzione alcuna, men che meno avverso il corredo documentale, senza neppure depositare la memoria ex art. 171 ter, n. 1, c.p.c.”.
I.5.- Con la medesima ordinanza, disattese quindi le istanze istruttorie formulate dalle parti (“l'istanza ex art. 210 c.p.c., pertanto, si appalesa, in disparte l'esploratività,
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comunque irrilevante”), la causa, in quanto “di natura documentale”, è stata ritenuta matura per la decisione;
sicchè in assenza di attività istruttoria, al netto della prova documentale, la causa è pervenuta all'ud. 04/12/2025, in cui viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., secondo le modalità cartolari in epigrafe precisate (è stato accordato termine per memorie difensive finali, depositate da entrambe le parti).
Nelle difese finali, la parte opponente ha genericamente insistito per l'ammissione dei mezzi di prova richiesti, senza tuttavia rendere argomentazioni giuridicamente idonee a superare la motivazione reiettiva.
II.- In via di inquadramento dogmatico e pretorio, va ricordato che nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo il debitore opponente assume la veste di convenuto in senso sostanziale, sicché spetta al creditore opposto, a sua volta attore in senso sostanziale, offrire in via principale la prova del credito vantato in sede ingiuntiva.
Sotto il profilo dell'onere probatorio, nella fattispecie giova richiamare il principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(nella specie, dell'esistenza del contratto) e del relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa a essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n. 13533 e successive conformi, per tutte,
Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010, n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, la regola appena enunciata, come anzidetto, non subisce certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali: incombe dunque al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l'an, oltre che il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto, provare l'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
Deve altresì richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel
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quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
III.- Ciò posto, l'opposizione merita le sorti del rigetto, per le ragioni già esposte da questo magistrato nella citata ord. 22/12/2023 ai fini del vaglio dell'istanza di cui all'art. 649 c.p.c. (sia in ordine alla prova del credito fornita dall'ingiungente, sia in ordine all'infondatezza delle eccezioni sollevate dagli opponenti;
v. par. I.4.), rimaste insuperate da differenti e più convincenti deduzioni difensive rese nel contraddittorio tra le parti (per completezza, si richiama l'art. 3 dell'accordo del 23/10/2012, con cui è stato escluso il beneficium ordinis), tenuto conto del thema decidendum delineatosi nei termini di legge.
Da un lato il creditore, attore in senso sostanziale, ha provveduto all'assolvimento dell'onere probatorio sul medesimo gravante e, dall'altro, i debitori, convenuti in senso sostanziale, non hanno dimostrato, anche ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c., l'esistenza di fatti negativamente incidenti sul diritto al pagamento del corrispettivo vantato dalla controparte come riconosciuto con l'ingiunzione opposta, nel complesso rimanendo le prospettazioni difensive meramente assertive, pur al cospetto dell'articolato corredo probatorio fornito dalla parte creditrice.
Ne consegue il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
IV.- Quanto all'istanza ex art. 96 c.p.c., non si ravvisano, nel comportamento processuale della parte soccombente, elementi idonei all'accoglimento, difettando quanto meno la prova dell'elemento psicologico (dolo o colpa grave), non travalicando l'azione del soccombente il limite della legittima, sia pur non condivisibile, prospettazione difensiva.
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V.- Le spese processuali seguono la soccombenza.
Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi;
parametri minimi per le ultime due).
VI.- Questa sentenza viene adottata ex art. 281 sexies, ult. co., c.p.c., nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione.
Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..
P.q.m.
il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato in data 09/05/2023, da
[...]
e nei confronti di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto;
2) DA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali relative al presente giudizio di opposizione, che liquida in €14.170,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 11/12/2025
Il Giudice
RA LO
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