Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 25/06/2025, n. 2019 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 2019 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 02019/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00001/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1 del 2025, proposto da
LE AT, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Di Pietro, Fabio Ganci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale AT, domiciliataria ex lege in AT, via Vecchia Ognina, 149;
per l'ottemperanza
al giudicato relativo alla sentenza n. 448/24 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro - emessa nel giudizio n. 1725/23 R.G. in data 21.05.2024, passata in giudicato il 21.11.2024 e notificata in forma esecutiva in data 18.06.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 il dott. Pancrazio Maria Savasta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con sentenza n. 448/24 Tribunale di Siracusa-Sezione Lavoro, emessa nel giudizio n. 1725/23 R.G. in data 21.05.2024, passata in giudicato il 21.11.2024, il Ministero dell’Istruzione è stato condannato a corrispondere alla ricorrente la somma di € 1.984,61, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (stante il divieto di cumulo).
Le spese processuali sono state distratte in favore dei procuratori della ricorrente, sicché non sono oggetto del presente giudizio.
La ricorrente, in data 18.6.2024, ha notificato a mezzo pec all’amministrazione resistente la suddetta pronuncia.
L’Amministrazione, tuttavia, non ha dato seguito al pagamento.
Con ricorso notificato il 20.12.2024 e depositato l’1.1.2025, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione intimata di adottare i provvedimenti necessari per ottemperare integralmente al giudicato nascente dalla predetta sentenza e di nominare, in caso di persistente rifiuto, un commissario ad acta che si sostituisca all'amministrazione inadempiente, con conseguente condanna al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
All’Udienza camerale del 16.4.2025, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
II. Il ricorso è fondato.
Ritiene il Collegio di dover fare applicazione, nella fattispecie, del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c..
Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (decisione del g.o. passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale del 30.12.2024, secondo la previsione di cui all’art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art. 2697, comma II, c.c..
Inoltre, al momento della notifica del ricorso, era decorso, rispetto alla decisione di cui si chiede l’esecuzione, il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione, di cui all’articolo 14 del decreto legge n. 669/1996, modificato dall’articolo 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’articolo 44, terzo comma, lettera a), del decreto legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
L’Amministrazione, pur costituita, non ha smentito le risultanze degli atti di causa.
Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’Amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore della presente sentenza.
La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale residua sia per gli interessi, che vanno liquidati così come disposto nella decisione di cui si chiede l’esecuzione, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo nei limiti delle attività necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso.
Non sono invece dovute le eventuali spese di precetto sostenute, poiché l'uso di strumenti di esecuzione diversi dall'ottemperanza al giudicato di cui al citato art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine di cui sopra, va nominato fin d’ora quale commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, il quale, su istanza di parte interessata, provveda in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi nell’ulteriore termine di novanta giorni.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Il compenso del commissario, nel caso di insediamento, da calcolare secondo la normativa vigente, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione, a mandato espletato, di apposita relazione con la quale si dia prova dell’avvenuta esecuzione e di nota specifica delle spese, contenente l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare anche in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952), specificando che tale termine decorre dal momento della conclusione dell’incarico e non già dall’eventuale successivo deposito della relazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto:
- lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare integrale esecuzione alla sentenza in epigrafe, come specificato in motivazione;
- nomina commissario ad acta il Dirigente generale del Dipartimento pubblica istruzione della Regione Siciliana, con facoltà di delega ad altro funzionario dell’ufficio, il quale provvederà in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente come indicato in motivazione;
- condanna la predetta Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi € 500,00, oltre oneri di legge e rimborso contributo unificato, se versato, da distrarre in favore dei procuratori della parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente, Estensore
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO