Art. 2. 1. Dopo l' articolo 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854 , e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 , si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.
2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale e' presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".
Note all'art. 2:
- Per il titolo della legge n. 854/1973 si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 4 dell'art. 20 del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistena informativo) e' il seguente: "I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale ad essi intestato. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto".
"Art. 3-bis. - 1. Le disposizioni contenute nell' articolo 20, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429 , si estendono alle pensioni, assegni e indennita' previste dalla normativa vigente in favore di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti; in luogo della direzione provinciale del tesoro menzionata nel detto articolo deve farsi riferimento alla prefettura competente ad emettere il titolo di spesa. L'attestazione di avvenuto accreditamento apposta dalla direzione provinciale delle poste e delle telecomunicazioni sul titolo di spesa sostituisce la quietanza del creditore.
2. La domanda per il pagamento con accreditamento in conto corrente postale e' presentata dal beneficiario della provvidenza o dal suo rappresentante legale".
Note all'art. 2:
- Per il titolo della legge n. 854/1973 si veda nelle note all'art. 1.
- Il testo del comma 4 dell'art. 20 del D.P.R. n. 429/1986 (Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del Tesoro e degli organi del sistena informativo) e' il seguente: "I titolari di pensioni o assegni congeneri possono chiedere, mediante domanda alla competente direzione provinciale del Tesoro, di riscuotere in via continuativa i loro emolumenti mediante accreditamento nel conto corrente postale ad essi intestato. La domanda deve contenere una dichiarazione di impegno dell'interessato a comunicare alla direzione provinciale medesima, senza indugio, il venire meno anche di una sola delle condizioni cui e' subordinato il godimento del trattamento pensionistico e degli annessi assegni accessori, nonche' l'esplicita autorizzazione per l'eventuale prelevamento d'ufficio di somme indebitamente accreditate sul conto".