Articolo 19 della Legge 12 marzo 1968, n. 478
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 ottobre 1968
Art. 19.
La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera c), puo' essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.
La sospensione e' inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi:
1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
2) emissione di un mandato od ordine di cattura;
3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;
5) ricovero in una casa di cura o di custodia;
6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, comma terzo, nn. 1) , 2) , 3) del codice penale ;
7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell' articolo 140 del codice penale .
In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.
La sospensione obbligatoria o cautelare non e' soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.
Entrata in vigore il 30 ottobre 1968
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