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30 ottobre 1968
30 ottobre 1968
Art. 19.
La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera c), puo' essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.
La sospensione e' inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi:
1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
2) emissione di un mandato od ordine di cattura;
3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;
5) ricovero in una casa di cura o di custodia;
6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, comma terzo, nn. 1) , 2) , 3) del codice penale ;
7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell' articolo 140 del codice penale .
In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.
La sospensione obbligatoria o cautelare non e' soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.
La sospensione, di cui all'articolo 18, lettera c), puo' essere pronunciata per mancanze gravi e per una durata non superiore a 12 mesi.
La sospensione e' inoltre obbligatoria, oltre che nei casi previsti dal codice penale , nei seguenti casi:
1) sopravvenuta mancanza o riduzione della cauzione;
2) emissione di un mandato od ordine di cattura;
3) interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
4) ricovero in un manicomio giudiziario, fuori dei casi previsti dal successivo articolo 20, comma secondo, n. 2;
5) ricovero in una casa di cura o di custodia;
6) applicazione di una delle tre misure di sicurezza non detentive previste dall' articolo 215, comma terzo, nn. 1) , 2) , 3) del codice penale ;
7) applicazione provvisoria di una pena accessoria a norma dell' articolo 140 del codice penale .
In ogni altro caso di procedimento penale in corso contro un mediatore marittimo, la giunta della camera di commercio ha facolta' di ordinare la sospensione cautelare del medesimo dall'esercizio professionale fino all'esito del procedimento.
La sospensione obbligatoria o cautelare non e' soggetta al limite di durata stabilito dal primo comma del presente articolo.
Giurisprudenza • 1
- 1. TAR Genova, sez. II, sentenza 10/05/2012, n. 653Provvedimento: N. 00180/2007 REG.RIC. N. 00653/2012 REG.PROV.COLL. N. 00180/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 180 del 2007, proposto da: UD CE, rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Morabito, M. Silvia Sommazzi, con domicilio eletto presso Maria Silvia Sommazzi in Genova, via Xii Ottobre 10/13; contro Camera di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura di Genova, rappresentato e difeso dall'avv. Piergiorgio Alberti, con domicilio eletto presso Piergiorgio Alberti in Genova, via Corsica 2/11; …Leggi di più...
- compensazione delle spese di lite·
- art. 19 legge 478/1968·
- ricorso gerarchico·
- decreto di sospensione cautelare·
- procedimento disciplinare·
- sospensione da ruolo professionale·
- delibera di giunta camerale·
- improcedibilità del ricorso·
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- art. 22 legge 478/1968