Art. 27. (Svolgimento dei corsi di formazione) 1. I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), ((se in servizio permanente,)) sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .
2. I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95 .