Sentenza 4 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Terza Sezione Civile
Riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni Presidente
Dott. Marcello Arturo Castiglione Consigliere relatore
Dott. Franco Davini Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 1023/2023 R.G., contro la sentenza del Tribunale di Imperia n. 658 del
19/10/2023 promossa da:
e rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Barbaro per mandato in atti APPELLANTI
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Briozzo per mandato in Controparte_1
atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro e PARTI APPELLATE CONTUMACI CP_2 CP_3
CONCLUSIONI DELLE PARTI
per l'appellante: “Piaccia a codesta Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in parziale riforma dell'impugnata sentenza ed in accoglimento del presente appello,
Con il favore di competenze e spese di secondo grado”
per l'appellata: “Voglia :
1. - in via pregiudiziale dichiarare l 'appello “de qu o” inammissibile per i motivi ampiamente esposti nei pregressi scritti difensivi;
2. - in via di stretto subordine, disporre supplemento di ctu con incarico ad eligendo esperto di:
a) quantificare i frutti civili relativi all ' alloggio sito in Vallecrosia V. San Vincenzo 138 con decorrenza dal 1 8 gennaio 2011 (data di decesso dell 'usufruttuaria e del Per_2 conseguente consolidamento dell 'usufrutto con la nuda proprietà);
b) quantificare i frutti civili relativi all 'alloggio sito in Vallecrosia V. San Rocco 16 con decorrenza dal 10 marzo 201 0 (data di decesso della sig.ra ); Persona_3
c) preso atto del fatto che non ricorrono validi motivi per i quali non tener conto delle risultanze della perizia , accertato in € 172.891,38 il valore della massa ereditaria, Per_4 defalcato il debito di € 67.104,90 nei confronti del sig. ) e determinato Persona_1 conseguentemente in € 43.222,84 il valore della quota di legittima pertoccante al medesimo, per un totale complessivo di € 67.104,90 + € 43222,84 = € 110.327,74, calcolare su tale importo gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalla data della perizia del dott. (13.04.2021) al soddisfo;
Persona_5
d) per il caso in cui l 'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere di non dover tener conto delle risultanze della citata perizia , determinato il valore della quota di legittima Per_4 pertoccante al sig. in € 59.999,07, calcolare gli interessi legali e la Persona_1
rivalutazione monetaria su tale importo dalla data della perizia del dott. Persona_5
(13.04.2021) al soddisfo;
”
FATTO
Con l'atto introduttivo del giudizio esponeva che il giorno 10.03.2010 era Persona_1
deceduta , disponendo delle sue sostanze con testamento olografo Persona_6
del 14.07.2007, col quale aveva diviso i suoi beni immobili tra le figlie e Parte_2 . Siccome gli immobili esaurivano sostanzialmente l'asse ereditario, le disposizioni Pt_1
testamentarie a favore delle figlie ledevano i diritti di legittima del , coniuge Per_1 legalmente separato. Il quale, avendo diritto ad un quarto dell'attivo netto ereditario, chiedeva la reintegrazione della sua quota di legittima, oltre al riconoscimento del diritto di abitazione della casa coniugale e di uso dei mobili che la arredavano, attribuitogli dalla legge, da monetizzare, il cui valore doveva gravare sulla quota disponibile. Chiedeva di tenere conto, oltre agli immobili, anche dei beni mobili, costituiti da denaro, gioielli, arredi e quant'altro esistente nell'asse ereditario alla data di apertura della successione, ai fini della determinazione della quota di legittima. Quindi procedersi alla divisione tra le parti dei beni ereditari, imputando alla quota delle eredi la somma di euro 67.104,90, di cui la Per_3
era debitrice nei confronti del marito. Le convenute, costituendosi in giudizio, si opponevano all'accoglimento della domanda attrice. Il processo si interrompeva per il decesso dell'attore ed era riassunto dall'erede testamentaria . Controparte_1
Partecipavano al giudizio anche e sorella e fratello di CP_2 CP_3 [...]
, aventi diritto alla successione legittima del Nel contraddittorio delle Per_1 Per_7 parti il Tribunale disponeva CTU volta ad accertare la consistenza dell'asse ereditario;
descrivere e valutare i beni caduti in successione;
accertare se vi fosse stata lesione della legittima spettante all'attore. Dopo il deposito della relazione peritale decideva la causa con sentenza, con la quale in accoglimento della domanda attrice liquidava in denaro la quota di legittima di : conseguentemente condannava le convenute a Persona_1
pagare a , erede del , la somma di euro 119.998,14, con gli Controparte_1 Per_1 interessi legali a far data dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo. Dichiarava il difetto di legittimazione ad agire di , esclusa con testamento dall'eredità del fratello. CP_2
Compensava integralmente tra le parti le spese di causa. Le convenute hanno proposto appello contro la sentenza del Tribunale, col quale negano che al coniuge legalmente separato spettasse il diritto di abitazione della casa coniugale, erroneamente conteggiato e liquidato dal Tribunale come debito gravante sulla quota disponibile. La si è CP_1 costituita in giudizio, eccependo pregiudizialmente l'inammissibilità dell'impugnazione, contestando nel merito la sua mancanza di fondamento. Ha anche proposto appello incidentale contro la sentenza del Tribunale, chiedendo oltre agli interessi legali la rivalutazione monetaria della somma assegnatale dal Tribunale a tacitazione dei suoi diritti di legittima ed il riconoscimento dei frutti civili prodotti dagli immobili caduti in successione, oltre all'accertamento di un debito della verso il marito di euro 67.104,90. Ha Per_7
proposto appello incidentale anche contro la compensazione delle spese. La causa è stata riservata alla decisione del Collegio all'udienza del 20.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., sulle conclusioni delle parti trascritte in epigrafe.
DIRITTO
L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità dell'appello è infondata. La difesa dell'appellata eccepisce al riguardo che il giudizio di primo grado è stato irritualmente interrotto per il decesso di , dichiarato in giudizio da soggetto non Persona_1
legittimato. Non dovendo tenersi conto di detta dichiarazione, il processo sarebbe rimasto radicato in capo alle parti originarie, ed all'attore originario, come se fosse ancora in vita.
Ne conseguirebbe la nullità di tutti gli atti compiuti dopo la riassunzione del processo e della stessa notificazione dell'appello all'erede del , a soggetto non legittimato. Per_1
L'assunto non è condivisibile. La presenza nel giudizio di primo grado di CP_1
, erede testamentaria dell'attore originario, che si è costituita per proseguire il
[...]
processo dopo la dichiarazione di interruzione, ha ricostituito validamente il contraddittorio delle parti, sanando ogni possibile irregolarità o violazione della legge procedurale e del contraddittorio rispetto alla dichiarazione di interruzione del processo.
L'appello è fondato. Il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare, attribuito dall'art.540 C.C. al coniuge superstite, sussiste qualora detto cespite fosse di proprietà del oppure in comunione tra questi ed il coniuge superstite. Non sorge invece Per_7
quando il bene fosse in comunione tra il De IU ed un terzo, non potendo realizzarsi in questa ipotesi lo scopo della legge di assicurare, in concreto, al coniuge superstite il godimento pieno del bene oggetto del diritto. In tale evenienza al coniuge superstite non spetta nemmeno l'equivalente pecuniario del diritto di abitazione, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico al diritto di abitazione, andando oltre la ratio della legge (Cass., 20.12.2021, n.29162). Nella fattispecie, l'immobile, caduto soltanto per una metà nella successione della Per_3
appartiene per una metà ad un terzo soggetto. Oltretutto, il dopo la separazione dalla Per_1 moglie si era allontanato dall'immobile, che alla data di apertura della successione non era più destinato da tempo a casa coniugale.
La difesa dell'appellata aderisce alla tesi in diritto dell'appellante, essendo fondata –
l'impugnazione – su di un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità. Pertanto, occorre rivedere e riformare la sentenza del Tribunale attribuendo al coniuge superstite la sola quota netta di legittima, senza il diritto di abitazione. Non potendo farsi gravare sulla quota disponibile del patrimonio ereditario il diritto di abitazione della casa coniugale, non spettante al coniuge superstite, la quota di legittima del , pari ad un Per_1
quarto del patrimonio netto ereditario, deve essere calcolata in concreto sul suo valore, stimato dal CTU – officiato dal Tribunale nel primo grado del giudizio – nella somma complessiva di euro 239.996,28, pari alla sommatoria del valore dei due immobili, caduti nella successione. Quindi, deve essere determinata nella somma di euro 59.999,07. Il
CTU ha debitamente tenuto conto nella stima degli immobili del fatto che il primo cespite – come già detto – era costituito soltanto dalla quota di una metà, l'altro era gravato di usufrutto vitalizio a favore di un terzo soggetto, non ravvisandosi ragioni per discostarsi dalla stima peritale.
Con appello incidentale l'appellata chiede il riconoscimento dei frutti civili maturati sui beni immobili ereditari, dalla data di apertura della successione per l'immobile già adibito a residenza coniugale, dalla data di consolidamento dell'usufrutto con la nuda proprietà per l'altro immobile. Infatti, il coerede che utilizza ed amministra individualmente un bene ereditario deve pagare ai coeredi una quota dei frutti naturali e dei frutti civili tratti dal bene goduto (Cass., 08.06.2022, n.18548). Chiede anche la rivalutazione monetaria, laddove il
Tribunale ha riconosciuto al legittimario pretermesso soltanto gli interessi legali dalla data della sentenza.
Il motivo è fondato nei limiti di cui infra. Osserva in principio che nel procedimento per la reintegrazione della quota di legittima si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia - stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso. Qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta, essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale- del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti, da disporsi a far data dalla domanda (Cass., 17.03.2016,
n.5320). Precisamente, la Corte di Cassazione ha affermato che i frutti dei beni da restituire vanno riconosciuti al legittimario leso con decorrenza dalla domanda giudiziale e non dall'apertura della successione o data anteriore a quella della domanda, presupponendo l'azione di reintegrazione della legittima - avente carattere personale ed efficacia costitutiva - il suo concreto e favorevole esercizio, affinché le disposizioni lesive perdano efficacia, e poiché è solo da tale momento che la presunzione di buona fede cessa di caratterizzare il possesso del beneficiario sui beni ricevuti (Cass., 21.02.2020,
n.4709). Quando però la reintegrazione della legittima venga effettuata per equivalente pecuniario i frutti non sono dovuti. Invero, l'obbligazione di restituzione dei frutti è conseguenziale a quella di restituzione del bene che li produce. Se il diritto del legittimario si è trasformato in un diritto di credito, viene meno la detta conseguenzialità, mancando la cosa fruttifera. In tal caso, gli interessi attribuiti rispondono alla stessa finalità di risarcire il danno derivante dal mancato godimento del bene (Cass., 19.12.2027, n.30485).
Nella fattispecie, il legittimario ha diritto alla rivalutazione ed agli interessi compensativi sulla somma rivalutata alla data della decisione, decorrenti dalla data della domanda alla data del pagamento.
Con altro motivo l'appellante incidentale si duole del fatto che il Tribunale non abbia considerato l'esistenza di un debito della nei confronti del legittimario di euro Per_7
67.104,90, risultante dai conteggi effettuati dal consulente di parte dottor , Per_4
sostanzialmente recepiti dal CTU, che li ha considerati esatti e condivisibili. Il Tribunale non poteva prescindere da dette risultanze peritali e doveva tenerne conto nel regolamento dei rapporti tra le parti derivanti dall'apertura della successione.
Il motivo è infondato. Il Tribunale ha rilevato l'inidoneità della perizia ad essere Per_4
utilizzata ai fini di causa in quanto redatta in assenza di contraddittorio e contenente ipotesi prive di effettivo riscontro contabile. Il perito per conto del effettuò Per_4 Per_1 un'analisi contabile su conti correnti cointestati alla ed al marito, chiusi prima Per_7 dell'apertura della successione, ed intestati solo al , su cui sarebbero stati effettuati Per_1 versamenti e prelevamenti anomali, o privi di giustificazione, dai quali, secondo l'analisi del consulente, risulterebbe l'esistenza dell'asserito credito del verso la moglie. Ma Per_1
questa analisi, oltre ad esulare dal quesito peritale, è stata effettuata dal perito di parte, stragiudizialmente, senza contraddittorio, su fatti non dedotti in giudizio e su documenti non ritualmente prodotti. La perizia soltanto è stata prodotta in giudizio. Il CTU, in mancanza di puntuale documentazione bancaria e tenuto altresì conto che i fatti analizzati dal perito sono assai risalenti nel tempo, ha preso in considerazione le conclusioni del dottor soltanto per accertare – come mera ipotesi contabile – in che misura Per_4
l'esistenza del debito, il cui accertamento ha rimesso al Tribunale, può influire sul calcolo della massa ereditaria ai fini della determinazione della legittima. Ma – ripetesi – dalla CTU non può trarsi la prova certa dell'esistenza del debito.
Con l'ultimo motivo l'appellante incidentale si duole del fatto che il Tribunale abbia compensato interamente tra le parti le spese del primo grado del giudizio, con una motivazione generica, senza tenere conto della soccombenza delle convenute, che si sono sempre opposte infondatamente ed anche con argomentazioni pretestuose al riconoscimento dei suoi diritti di legittimario.
Il motivo è fondato. In considerazione dell'esito finale del giudizio, stante la soccombenza prevalente delle appellanti, le spese devono essere liquidate a favore delle nella CP_1
misura di tre quarti del totale per entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile n. 1023/2023 R.G., contro la sentenza del
Tribunale di Imperia n. 658 del 19/10/2023 promossa da:
e rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Barbaro per mandato in atti APPELLANTI
contro
, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Briozzo per mandato in Controparte_1
atti
APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE
nonché contro e PARTI APPELLATE CONTUMACI CP_2 CP_3
così decide:
In accoglimento dell'appello di e , in parziale riforma della Parte_1 Pt_2
sentenza del Tribunale, ridetermina nella somma di euro 59.999,07 la legittima spettante a
, quale erede di , sulla successione di Controparte_1 Persona_1 Persona_8
.
[...] In accoglimento dell'appello incidentale di , condanna e Controparte_1 Parte_1
solidalmente a pagare a la suddetta somma di euro Controparte_4 Controparte_1
59.999,07 con la rivalutazione monetaria secondo gli indici istat dal 10.03.2020 alla data odierna, e con gli interessi legali sulla somma rivalutata alla data odierna, decorrenti dalla data della domanda giudiziale alla data del pagamento.
Condanna e solidalmente a rimborsare a Parte_1 Controparte_4 CP_1
i tre quarti delle spese di causa, che liquida – detta frazione – nella somma
[...]
complessiva di euro 6.000,00 per il primo grado e di euro 4.500,00 per il secondo grado, oltre a spese generali ed accessori di legge;
compensa il residuo.
Genova, 26 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE