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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 13/11/2025, n. 1543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1543 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
Seconda Sezione Civile
All'udienza del 13 novembre 2025 fissata innanzi al dott. Maria Federica Bonazza, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché la presente udienza è stata fissata in modalità cartolare
Si dà atto che il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di parte convenuta ha depositato note conclusive nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni,
Preso atto del deposito delle conclusioni effettuato dai procuratori delle parti, il Giudice deposita la seguente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
dott. Maria Federica Bonazza
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 820/2025 R.G., promossa da
Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. GIACHIN GUIDO
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. PALATELLA VINCENZO
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2437/24 conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
CP_ 2437/24 con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Parte_2
21.566,89, sul presupposto che il credito fatto valere, derivante dalla fornitura di materiale, non era dovuto stante l'inadempimento contrattuale della parte ingiungente.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per tardiva notifica dell'atto di citazione e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giunge all'udienza odierna, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c..
Nella fattispecie in esame il decreto opposto è stato notificato in data 28.12.2024. Conseguentemente il termine di 40 giorni andava a scadere in data 6.2.2025.
pagina 2 di 3 L'atto di opposizione, però, come risulta in atti, è stato notificato il 13.2.2025, e quindi tardivamente.
In proposito, e solo per completezza di disamina, allo scopo di evitare eventuali equivoci, occorre sottolineare che parte opposta aveva precedentemente provveduto ad effettuare la notifica via pec e non essendosi perfezionata in quanto la casella del destinatario risultava “piena” ha correttamente provveduto a ripetere la notifica secondo le modalità ordinarie per completare validamente il procedimento notificatorio (Cass. 5 novembre 2024, n. 28452).
Si aggiunga ad ogni modo che parte attrice ha provveduto a ritirare l'atto notificato in data 8.1.2025 ovvero quando ancora non era scaduto il termine entro cui proporre l'opposizione.
Ne discende che dovrà dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese relative al giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara inammissibile la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, il 13/11/2025 dott. Maria Federica Bonazza
pagina 3 di 3
Seconda Sezione Civile
All'udienza del 13 novembre 2025 fissata innanzi al dott. Maria Federica Bonazza, si dà atto che nessuno dei procuratori delle parti è comparso personalmente poiché la presente udienza è stata fissata in modalità cartolare
Si dà atto che il procuratore di parte attrice ha depositato note conclusive nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni, il procuratore di parte convenuta ha depositato note conclusive nelle quali ha rassegnato le sue conclusioni,
Preso atto del deposito delle conclusioni effettuato dai procuratori delle parti, il Giudice deposita la seguente sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.
dott. Maria Federica Bonazza
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA nella persona del giudice unico dott. Maria Federica Bonazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al ruolo al N. 820/2025 R.G., promossa da
Parte_1 P.IVA_1
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. GIACHIN GUIDO
ATTORE OPPONENTE contro
Controparte_1 P.IVA_2
Con il patrocinio e la difesa dell'avv. PALATELLA VINCENZO
CONVENUTO OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2437/24 conclusioni delle parti: come da atti e verbale di causa
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione la società proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_1
CP_ 2437/24 con cui le veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Parte_2
21.566,89, sul presupposto che il credito fatto valere, derivante dalla fornitura di materiale, non era dovuto stante l'inadempimento contrattuale della parte ingiungente.
Si costituiva che preliminarmente eccepiva l'improcedibilità della domanda Controparte_1 per tardiva notifica dell'atto di citazione e, in ogni caso, nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata.
Il procedimento, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giunge all'udienza odierna, nel corso della quale le parti, mediante note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e discutevano la causa ex art 281 sexies cpc.
L'opposizione deve essere dichiarata inammissibile per tardività.
Occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine prescritto dall'art. 641 c.p.c..
Nella fattispecie in esame il decreto opposto è stato notificato in data 28.12.2024. Conseguentemente il termine di 40 giorni andava a scadere in data 6.2.2025.
pagina 2 di 3 L'atto di opposizione, però, come risulta in atti, è stato notificato il 13.2.2025, e quindi tardivamente.
In proposito, e solo per completezza di disamina, allo scopo di evitare eventuali equivoci, occorre sottolineare che parte opposta aveva precedentemente provveduto ad effettuare la notifica via pec e non essendosi perfezionata in quanto la casella del destinatario risultava “piena” ha correttamente provveduto a ripetere la notifica secondo le modalità ordinarie per completare validamente il procedimento notificatorio (Cass. 5 novembre 2024, n. 28452).
Si aggiunga ad ogni modo che parte attrice ha provveduto a ritirare l'atto notificato in data 8.1.2025 ovvero quando ancora non era scaduto il termine entro cui proporre l'opposizione.
Ne discende che dovrà dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese relative al giudizio di opposizione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la definizione in rito e la non particolare complessità delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Padova, in persona del giudice unico, definitivamente pronunciando così provvede:
Dichiara inammissibile la proposta opposizione e conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna l'opponente alla rifusione delle spese processuali nei confronti della società opposta, liquidandole in complessivi euro 3.000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Padova, il 13/11/2025 dott. Maria Federica Bonazza
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