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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 05/06/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2036/2022 R.A.C.C.
TRA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Porrini Paolo, giusta procura in atti;
-
OPPONENTE-
E
(C.F.: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pizzuti Gianluca e Bello
Annamaria, giusta procura in atti;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 23.5.2022, la ha citato in Parte_1
giudizio per chiedere la revoca ovvero la CP_1
pagina 1 di 8 declaratoria di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
11.4.2022, con il quale è stata condannata al pagamento della somma di € 17.503,20, in ragione del contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 2.3.2018, nonché per chiedere l'accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte inadempienti dell'opposto.
L'opponente deduce che:
- la società di formazione e Parte_1
consulenza per il miglioramento strategico del business di imprese pubbliche e private, si è occupata della formazione del sig. in relazione alla materia dei fondi CP_1
interprofessionali e ai meccanismi che governano la formazione finanziata, in modo da consentire a quest'ultimo la realizzazione dei progetti formativi oggetto del contratto di collaborazione concluso dalle parti in data 2.3.2018, avente durata triennale e patto di non concorrenza;
- il sig. in relazione alle prestazioni eseguite, ha CP_1 emesso le fatture n. 1/2018 del 18.5.2018 per € 1.500,00, n.
2/2018 del 19.6.2018 per € 1.500,00 e n. 3/2018 del
27.11.2018 per € 1.680,00 e la ha Parte_1
provveduto al relativo pagamento;
- nel marzo 2019, tuttavia, il sig. ha comunicato di CP_1
aver stipulato un contratto di collaborazione con una società concorrente e ha preteso di risolvere unilateralmente e arbitrariamente i rapporti con la Pt_1
- la società opponente ha chiesto allora al sig. di CP_1 completare i progetti formativi programmati e quest'ultimo, dopo averli ultimati, ha emesso le fatture n. 2/2020 per €
pagina 2 di 8 3.840,00 e n. 12/2020 per € 2.500,00 e la
[...]
ha provveduto al relativo pagamento;
Parte_1
- con email del 12.11.2021, il sig. ha informato la CP_1 società opponente circa la debenza di ulteriori € 8.570,00, tuttavia, in data 7.2.2022 ha emesso fattura (n. 11/2022) avente ad oggetto la somma di € 17.503,20, in luogo della somma precedentemente indicata, pur non risultando la medesima riconducibile ad alcuna ulteriore prestazione resa;
- con decreto ingiuntivo n. 529/2022 il Tribunale di Pescara ingiunge alla società opponente di pagare in favore del sig. la suddetta somma di € 17.503,20, gli interessi e le CP_1 spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
- la propone opposizione al suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del sig. al risarcimento dei CP_1
danni subiti per avere arbitrariamente receduto dal contratto senza preavviso e prima del decorso del termine pattuito pari a tre anni, nonché come conseguenza della violazione del patto di non concorrenza.
Sulla scorta di queste deduzioni, l'opponente così conclude:
- accogliere la presente opposizione e annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato;
- condannare , in accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale, a risarcire i danni causati e causandi all'opponente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito dalla data della domanda processuale al saldo.
pagina 3 di 8 L'opposto si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 529/2022.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul merito
L'opposizione va accolta.
La somma richiesta dal sig. risulta sfornita di prova in CP_1 relazione all'an e al quantum. Quest'ultimo si è difatti limitato alla mera elencazione di una serie di prestazioni asseritamente rese in favore della società opponente, che risultano tuttavia prive di qualsivoglia riscontro probatorio, così come i rapporti contrattuali, ulteriori rispetto al contratto principale concluso tra le parti, dai quali le suddette prestazioni deriverebbero, secondo quanto sostenuto dall'opposto.
La giurisprudenza, a tal proposito, è difatti pacifica nell'affermare che “la fattura costituisce titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, n. 26048 del
4.10.2024).
In particolare, “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, il professionista deve dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, il suo effettivo espletamento e l'entità delle prestazioni svolte, con la precisazione che la fattura commerciale emessa dal professionista, in virtù della sua formazione unilaterale, non
pagina 4 di 8 può provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita” (Cass. Civ., sez. II, n. 29812 del 19.11.2018).
Il sig. al contrario, si limita alla mera elencazione CP_1
delle voci relative alle prestazioni indicate nelle fatture, emesse peraltro dal medesimo a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione tra le parti, astenendosi dal provarne sia il titolo che l'effettiva esecuzione.
Trattasi di voci che, tuttavia, oltre ad essere prive di alcun riscontro, attengono peraltro a prestazioni di natura ben diversa da quelle oggetto del contratto di collaborazione concluso tra le parti e risultano essere state quantificate dapprima in € 8.750,00
e, successivamente, in via del tutto arbitraria e ingiustificata, in
€ 17.503,20.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi, dipendenti della
[...]
membri del C.d'A. e responsabili amministrativi, Parte_1 smentiscono l'esistenza tra le parti di rapporti obbligatori diversi dal contratto di collaborazione concluso in data
2.3.2018 e confermano che “nessuna prestazione estranea all'accordo quadro è stata eseguita dallo ”. CP_1
Pertanto, in mancanza di prova da parte dello circa CP_1
l'esistenza dei rapporti contrattuali fonte delle prestazioni ultronee rispetto al rapporto principale, la pretesa vantata dal medesimo deve ritenersi infondata, in applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c., secondo cui grava su chi vuole far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per le ragioni esposte, si accoglie l'opposizione e si dispone, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 11.4.2022.
Sulla domanda riconvenzionale
pagina 5 di 8 Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta dalla
, avente ad oggetto il risarcimento dei Parte_1
danni subiti a causa della condotta dello occorre CP_1 esaminare le singole voci di danno lamentate dall'opponente.
In relazione alle spese asseritamente sostenute dalla società per la formazione professionale dello occorre rilevare CP_1
come nel contratto di collaborazione non risulti posto a carico dell'opponente tale obbligo di formazione, che non è confermato neppure dalle dichiarazioni rese dai testi, i quali non hanno saputo specificare nulla sul punto (cfr. testimonianza di e ). Tes_1 Tes_2
Inoltre, la stessa società opponente non fornisce prova nemmeno in relazione alla quantificazione delle spese che avrebbe a tal fine sostenuto.
Con riguardo al danno economico asseritamente subito a causa del recesso anticipato dello va osservato come il CP_1
contratto di collaborazione non preveda alcuna sanzione per l'ipotesi in cui lo stesso si risolva per iniziativa di una delle parti prima del termine pattuito.
Inoltre, le parti concordemente affermano che lo CP_1
sebbene avesse instaurato un rapporto di collaborazione anche con un'altra società, avesse effettivamente interrotto i rapporti con la soltanto una volta portati a compimento i Pt_1
progetti formativi concordati.
Non può dunque ritenersi provato alcun danno a carico della
. Parte_1
Infine, l'opponente chiede il risarcimento del danno subito per la condotta asseritamente anticoncorrenziale dello per CP_1
storno di clientela della n favore della società con cui Pt_1
l'opposto ha instaurato il nuovo rapporto di collaborazione.
pagina 6 di 8 La i limita tuttavia a menzionare una serie di aziende Pt_1
che si sono rivolte alla società concorrente per la realizzazione di progetti formativi, senza tuttavia provarne la derivazione causale con la asserita condotta abusiva dello CP_1
A tal proposito, difatti, la giurisprudenza afferma la necessità di provare il nesso causale tra la condotta anticoncorrenziale e l'effettivo danno subito, nonché l'intento abusivo dell'ex dipendente, non essendo a tal fine sufficiente la mera comunicazione da parte del medesimo alla clientela dell'assunzione di un nuovo incarico lavorativo presso altra azienda (Cass. Civ., sez. I, n. 14990 del 14.6.2013).
Trattasi di prova che l'opponente non fornisce.
La domanda riconvenzionale non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale, sono compensate tra le parti nella misura del
30%, con condanna di alla refusione della CP_1
restante parte in favore della , liquidato Parte_1
l'intero come da d.m. 147/22 (scaglione da 5 mila a 26 mila euro, secondo i parametri) in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
529/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 11.4.2022;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30% e condanna alla refusione della restante parte in CP_1
pagina 7 di 8 favore della , liquidato l'intero in € 5.077,00 Parte_1
per compensi oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge
Pescara, 4.6.2025
Il giudice
-dott. Stefania Ursoleo-
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
in persona del giudice unico dott. Stefania Ursoleo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2036/2022 R.A.C.C.
TRA
(C.F.: , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Porrini Paolo, giusta procura in atti;
-
OPPONENTE-
E
(C.F.: , CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Pizzuti Gianluca e Bello
Annamaria, giusta procura in atti;
-OPPOSTO-
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: all'udienza del 4.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo del 23.5.2022, la ha citato in Parte_1
giudizio per chiedere la revoca ovvero la CP_1
pagina 1 di 8 declaratoria di nullità o di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data
11.4.2022, con il quale è stata condannata al pagamento della somma di € 17.503,20, in ragione del contratto di collaborazione stipulato tra le parti in data 2.3.2018, nonché per chiedere l'accoglimento della domanda riconvenzionale avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti a causa delle condotte inadempienti dell'opposto.
L'opponente deduce che:
- la società di formazione e Parte_1
consulenza per il miglioramento strategico del business di imprese pubbliche e private, si è occupata della formazione del sig. in relazione alla materia dei fondi CP_1
interprofessionali e ai meccanismi che governano la formazione finanziata, in modo da consentire a quest'ultimo la realizzazione dei progetti formativi oggetto del contratto di collaborazione concluso dalle parti in data 2.3.2018, avente durata triennale e patto di non concorrenza;
- il sig. in relazione alle prestazioni eseguite, ha CP_1 emesso le fatture n. 1/2018 del 18.5.2018 per € 1.500,00, n.
2/2018 del 19.6.2018 per € 1.500,00 e n. 3/2018 del
27.11.2018 per € 1.680,00 e la ha Parte_1
provveduto al relativo pagamento;
- nel marzo 2019, tuttavia, il sig. ha comunicato di CP_1
aver stipulato un contratto di collaborazione con una società concorrente e ha preteso di risolvere unilateralmente e arbitrariamente i rapporti con la Pt_1
- la società opponente ha chiesto allora al sig. di CP_1 completare i progetti formativi programmati e quest'ultimo, dopo averli ultimati, ha emesso le fatture n. 2/2020 per €
pagina 2 di 8 3.840,00 e n. 12/2020 per € 2.500,00 e la
[...]
ha provveduto al relativo pagamento;
Parte_1
- con email del 12.11.2021, il sig. ha informato la CP_1 società opponente circa la debenza di ulteriori € 8.570,00, tuttavia, in data 7.2.2022 ha emesso fattura (n. 11/2022) avente ad oggetto la somma di € 17.503,20, in luogo della somma precedentemente indicata, pur non risultando la medesima riconducibile ad alcuna ulteriore prestazione resa;
- con decreto ingiuntivo n. 529/2022 il Tribunale di Pescara ingiunge alla società opponente di pagare in favore del sig. la suddetta somma di € 17.503,20, gli interessi e le CP_1 spese della procedura monitoria liquidate in € 145,50 per esborsi e in € 540,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge;
- la propone opposizione al suddetto Parte_1
decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna del sig. al risarcimento dei CP_1
danni subiti per avere arbitrariamente receduto dal contratto senza preavviso e prima del decorso del termine pattuito pari a tre anni, nonché come conseguenza della violazione del patto di non concorrenza.
Sulla scorta di queste deduzioni, l'opponente così conclude:
- accogliere la presente opposizione e annullare e revocare il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza del credito azionato;
- condannare , in accoglimento della domanda CP_1
riconvenzionale, a risarcire i danni causati e causandi all'opponente, con gli interessi e la rivalutazione monetaria del credito dalla data della domanda processuale al saldo.
pagina 3 di 8 L'opposto si è costituito in giudizio e ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo n. 529/2022.
Precisate le conclusioni all'udienza del 4.3.2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Sul merito
L'opposizione va accolta.
La somma richiesta dal sig. risulta sfornita di prova in CP_1 relazione all'an e al quantum. Quest'ultimo si è difatti limitato alla mera elencazione di una serie di prestazioni asseritamente rese in favore della società opponente, che risultano tuttavia prive di qualsivoglia riscontro probatorio, così come i rapporti contrattuali, ulteriori rispetto al contratto principale concluso tra le parti, dai quali le suddette prestazioni deriverebbero, secondo quanto sostenuto dall'opposto.
La giurisprudenza, a tal proposito, è difatti pacifica nell'affermare che “la fattura costituisce titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto” (ex multis, Cass. Civ., sez. II, n. 26048 del
4.10.2024).
In particolare, “nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, il professionista deve dimostrare l'avvenuto conferimento dell'incarico, il suo effettivo espletamento e l'entità delle prestazioni svolte, con la precisazione che la fattura commerciale emessa dal professionista, in virtù della sua formazione unilaterale, non
pagina 4 di 8 può provare la corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita” (Cass. Civ., sez. II, n. 29812 del 19.11.2018).
Il sig. al contrario, si limita alla mera elencazione CP_1
delle voci relative alle prestazioni indicate nelle fatture, emesse peraltro dal medesimo a distanza di due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione tra le parti, astenendosi dal provarne sia il titolo che l'effettiva esecuzione.
Trattasi di voci che, tuttavia, oltre ad essere prive di alcun riscontro, attengono peraltro a prestazioni di natura ben diversa da quelle oggetto del contratto di collaborazione concluso tra le parti e risultano essere state quantificate dapprima in € 8.750,00
e, successivamente, in via del tutto arbitraria e ingiustificata, in
€ 17.503,20.
Inoltre, le dichiarazioni rese dai testi, dipendenti della
[...]
membri del C.d'A. e responsabili amministrativi, Parte_1 smentiscono l'esistenza tra le parti di rapporti obbligatori diversi dal contratto di collaborazione concluso in data
2.3.2018 e confermano che “nessuna prestazione estranea all'accordo quadro è stata eseguita dallo ”. CP_1
Pertanto, in mancanza di prova da parte dello circa CP_1
l'esistenza dei rapporti contrattuali fonte delle prestazioni ultronee rispetto al rapporto principale, la pretesa vantata dal medesimo deve ritenersi infondata, in applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c., secondo cui grava su chi vuole far valere un diritto in giudizio l'onere di provarne i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Per le ragioni esposte, si accoglie l'opposizione e si dispone, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 529/2022, emesso dal Tribunale di Pescara in data 11.4.2022.
Sulla domanda riconvenzionale
pagina 5 di 8 Per quanto attiene alla domanda riconvenzionale proposta dalla
, avente ad oggetto il risarcimento dei Parte_1
danni subiti a causa della condotta dello occorre CP_1 esaminare le singole voci di danno lamentate dall'opponente.
In relazione alle spese asseritamente sostenute dalla società per la formazione professionale dello occorre rilevare CP_1
come nel contratto di collaborazione non risulti posto a carico dell'opponente tale obbligo di formazione, che non è confermato neppure dalle dichiarazioni rese dai testi, i quali non hanno saputo specificare nulla sul punto (cfr. testimonianza di e ). Tes_1 Tes_2
Inoltre, la stessa società opponente non fornisce prova nemmeno in relazione alla quantificazione delle spese che avrebbe a tal fine sostenuto.
Con riguardo al danno economico asseritamente subito a causa del recesso anticipato dello va osservato come il CP_1
contratto di collaborazione non preveda alcuna sanzione per l'ipotesi in cui lo stesso si risolva per iniziativa di una delle parti prima del termine pattuito.
Inoltre, le parti concordemente affermano che lo CP_1
sebbene avesse instaurato un rapporto di collaborazione anche con un'altra società, avesse effettivamente interrotto i rapporti con la soltanto una volta portati a compimento i Pt_1
progetti formativi concordati.
Non può dunque ritenersi provato alcun danno a carico della
. Parte_1
Infine, l'opponente chiede il risarcimento del danno subito per la condotta asseritamente anticoncorrenziale dello per CP_1
storno di clientela della n favore della società con cui Pt_1
l'opposto ha instaurato il nuovo rapporto di collaborazione.
pagina 6 di 8 La i limita tuttavia a menzionare una serie di aziende Pt_1
che si sono rivolte alla società concorrente per la realizzazione di progetti formativi, senza tuttavia provarne la derivazione causale con la asserita condotta abusiva dello CP_1
A tal proposito, difatti, la giurisprudenza afferma la necessità di provare il nesso causale tra la condotta anticoncorrenziale e l'effettivo danno subito, nonché l'intento abusivo dell'ex dipendente, non essendo a tal fine sufficiente la mera comunicazione da parte del medesimo alla clientela dell'assunzione di un nuovo incarico lavorativo presso altra azienda (Cass. Civ., sez. I, n. 14990 del 14.6.2013).
Trattasi di prova che l'opponente non fornisce.
La domanda riconvenzionale non può pertanto trovare accoglimento.
Le spese di lite, tenuto conto del rigetto della domanda riconvenzionale, sono compensate tra le parti nella misura del
30%, con condanna di alla refusione della CP_1
restante parte in favore della , liquidato Parte_1
l'intero come da d.m. 147/22 (scaglione da 5 mila a 26 mila euro, secondo i parametri) in € 5.077,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pescara, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo n.
529/2022 emesso dal Tribunale di Pescara in data 11.4.2022;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 30% e condanna alla refusione della restante parte in CP_1
pagina 7 di 8 favore della , liquidato l'intero in € 5.077,00 Parte_1
per compensi oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, IVA e CAP come per legge
Pescara, 4.6.2025
Il giudice
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