Sentenza 18 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/01/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 26753/2022 r.g.a.c.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, ha deliberato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 26753/2022 RGAC e vertente
TRA
elettivamente domiciliata in Napoli al Corso Meridionale 7 presso l'avv. Parte_1
Maria Teresa Perna, dalla quale è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente all'atto di appello
APPELLANTE
E
residente in [...] CP_1
in persona di un procuratore ad negotia, elettivamente Controparte_2 domiciliata in Pompei alla Via Lepanto 14 presso gli avv.ti Mauro Giugliano e Umberto Giugliano, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata telematicamente alla comparsa di risposta
APPELLATE
Oggetto: Appello avverso sentenza del GdP in materia di risarcimento danni da circolazione stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata va confermata.
Con sentenza 14101/2022 il GdP di Napoli ha rigettato la domanda con cui Parte_1 aveva chiesto di dichiarare responsabile esclusiva di un sinistro che CP_1 assumeva essersi verificato in data 10/10/2018 in Napoli tra l'autovettura RT FO tg. FF182SJ di proprietà dell'attrice e garantita per la Rca da e CP_2
pagina 1 di 4
ha proposto appello chiedendo di accogliere la domanda proposta Parte_1 in primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado, con distrazione;
si è costituita chiedendo di rigettare l'appello, con vittoria delle spese di lite;
ora la CP_2 causa va decisa.
Il GdP ha motivato la sua decisione rilevando che mentre nell'atto di citazione introduttivo si deduceva che il sinistro si era verificato alla Via Brecce Sant'Erasmo, il teste escusso aveva dichiarato che si era verificato alla Via Gianturco;
Testimone_1 che il teste aveva parlato di strada a senso unico di circolazione, e dell'automobile dell'attrice che, tamponata da quella di era andata a sbattere contro il muro CP_1 sulla sinistra della carreggiata – mentre Via Gianturco era a doppio senso di circolazione e aveva il marciapiede su entrambi i lati della carreggiata;
che il teste aveva riferito che l'autovettura IA PA (di aveva tamponato l'autovettura RT FO (di CP_1
) procedendo a forte velocità danneggiando il lato posteriore sinistro all'altezza Pt_1 dello stop – mentre dai rilievi fotografici in atti la IA PA non presentava danni da tamponamento;
ha ritenuto pertanto non adeguatamente provata la domanda.
L'appellante sostiene che il teste escusso in primo grado abbia descritto il teatro del sinistro in modo perfettamente corrispondente alla conformazione della Via Brecce a Sant'Erasmo, così come desumibile dalle fotografie in atti (“la strada percorsa era a senso unico e consentiva al massimo il transito di due veicoli. Preciso che la strada in quel tratto è curvilinea e l'incidente avvenne proprio dove si trova la curva”); il teste avrebbe erroneamente parlato di “Via Gianturco”, che è una strada più grande e nota, e della quale la Via Brecce a San'Erasmo costituirebbe una bretella, riferendosi all'intera zona di Napoli in cui si sarebbe verificato l'evento, denominata comunemente “Gianturco”; inoltre, si legge sempre nell'atto di appello, “anche se i danni alla parte posteriore dell'auto attorea RT … non sono eclatanti ma, certamente non inesistenti, la spinta ricevuta da tergo ha certamente provocato la perdita del controllo della piccola autovettura, che andava ad impattare contro il muro di cemento a questa adiacente sulla sua sinistra.”
Il teste , in primo grado, ha definito per ben tre volte la strada in cui si sarebbe Tes_1 verificato l'evento come “Via Gianturco”, quindi non si è trattato di un momento di
“confusione e/o disattenzione”: per il teste, teatro del sinistro fu Via Gianturco. Come evidenziato proprio nell'atto d'appello, Via Gianturco è una strada “a doppio senso di marcia molto trafficata molto larga, rettilinea”, e non si vede come possa venire confusa con una strada stretta, priva di marciapiede, chiusa su un lato su un muro, con curve, quale quella descritta dal teste (e che corrisponde più o meno alla descrizione di Via Sant'Erasmo alle Brecce); se il teste non ricordava come si chiamasse quella strada stretta, avrebbe potuto semplicemente dirlo, invece di chiamarla con il nome di una strada pagina 2 di 4 dalle caratteristiche del tutto diverse. Non è facile capire perché il teste si sia comportato così, tanto più che in una dichiarazione scritta resa prima del giudizio aveva parlato appunto di Via Brecce Sant'Erasmo. Può darsi che il teste abbia considerato quella strada stretta e tortuosa come un prolungamento di Via Gianturco, dato che va ad immettersi in quest'ultima, mentre sembra davvero strano che ad una strada piccola venga attribuito il nome del quartiere in cui si trova;
la contraddizione in cui è caduto il teste può essere spiegata anche col fatto che egli non abbia davvero assistito al sinistro, e non sia riuscito a riportare nel modo migliore una versione dei fatti imparata a memoria. Si noti che il teste ha anche riferito che al momento del sinistro egli stava procedendo in direzione San Giovanni, e non è dato sapere se la Via Sant'Erasmo alla Brecce, posto che il teste abbia inteso riferirsi ad essa, nel senso unico consentito conduca in direzione San Giovanni: quindi, non è nemmeno detto che la strada descritta dal teste possieda tutte le caratteristiche di Via Sant'Erasmo alla Brecce. Il modello di constatazione amichevole prodotto dalla parte attrice in primo grado, non è idoneo a superare le contraddizioni del teste, né costituisce piena prova nei confronti della compagnia assicurativa, che è terza rispetto a tale documento. Va poi detto che, nonostante quanto argomentato dalla parte appellante, ha ragione il GdP a ritenere i danni sull'autovettura RT FO di , quali rilevabili dalle fotografie prodotte, compatibili con l'evento Pt_1 descritto dal teste. Il teste ha riferito che l'autovettura IA PA (di “a causa CP_1 della elevata velocità andava a tamponare da tergo …” (l'autovettura di ) e “…per Pt_1 effetto dell'urto da tergo, il conducente della RT perse il controllo e andò a sbattere con il suo lato anteriore sinistro contro il muro posto alla sinistra della strada. …. La RT vidi che aveva danneggiato il lato posteriore sinistro all'altezza dello STOP, mentre il lato anteriore era molto danneggiato e ricordo che erano anche scoppiati gli airbag per effetto dell'urto contro il muro. Riconosco nelle foto che sottoscrivo la RT danneggiata e i danni riportati”. Ora, se la velocità dell'autovettura tamponante fosse stata percepibile come “elevata”, e se dopo l'urto dell'autovettura tamponata contro il muro si fossero effettivamente aperti gli airbag, è ragionevole ritenere che il tamponamento tra le due automobili ed il successivo impatto dell'autovettura RT contro il muro siano avvenuti ad una velocità di non meno di 50 km/h: ebbene, dalla fotografie riconosciute e firmate dal teste, non si rilevano le deformazioni della carrozzeria che sarebbe logico attendersi dopo impatti a quella velocità, e che inoltre sarebbe lecito attendersi dalla descrizione fattane dal teste (“Lato posteriore sinistro danneggiato all'altezza dello STOP…lato anteriore …molto danneggiato”). I danni alla parte posteriore sinistra verso lo Stop, appaiono davvero limitatissimi, praticamente inesistenti, come rilevato dal GdP – e nel censurare questo punto della decisione la parte appellante non ha specificato quali sarebbero, sulle fotografie in atti, le tracce dell'urto posteriore tanto violento da giustificare poi le dichiarazioni del teste sul punto ed il successivo, forte impatto frontale contro il muro. Ed anche se, nelle foto, il vetro del proiettore anteriore sinistro risulta rotto, la parte anteriore della RT FO non appare affatto “molto danneggiata” come riferito dal teste escusso in primo grado, e come ci si aspetterebbe da un impatto tanto violento da provocare l'apertura degli airbag (oltre i 50 pagina 3 di 4 km/h); ed anche su questo punto, l'atto d'appello si mantiene generico, e non è teso a dimostrare la compatibilità tra la dinamica dell'evento come descritta dal teste, e i rilievi fotografici in atti. Vero è che tra le fotografie firmate dal teste vi è quella che mostra un parabrezza rotto, forse a seguito dell'apertura di un airbag – ma è una foto difficilmente contestualizzabile tra le altre, non consente di ricollegare la rottura del vetro alle altre immagini in atti, e su di essa il teste non ha detto nulla di preciso, limitandosi a firmarla.
Posto tutto quanto sopra, non può ritenersi adeguatamente provato che l'evento dedotto in giudizio si sia effettivamente verificato, e la sentenza impugnata va confermata.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Napoli, IV sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 26753/2022 RGAC vertente tra: appellante;
e Parte_1 CP_3 Controparte_2 appellate;
così provvede:
1) Conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna l'appellante a rimborsare all'appellata le Controparte_2 spese del presente grado, che si liquidano € 2000 per compenso, oltre spese generali, Iva e Cpa.
Così deciso in Portici in data 18/1/2025 Il giudice unico
pagina 4 di 4