Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/01/2026, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01147/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1147 del 2025, proposto da
APPIA ECO S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. Mariano Maraglino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’esecuzione
della sentenza n. 2561/2024, resa dal Tribunale di Taranto (Seconda Sezione Civile), emessa ex art. 281 terdecies c.p.c. pubblicata in data 18/10/2024, non impugnata e divenuta cosa giudicata (come da attestazione apposta dalla Cancelleria in data 30/09/2025), con la quale il Tribunale di Taranto, in riforma del decreto di liquidazione emesso in data 08/11/2023 dal Tribunale di Taranto (Sezione Penale), ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento nei confronti della AP CO S.r.l. della somma di euro 4.454,20 oltre accessori come per legge (interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del credito) a titolo di compenso per le prestazioni di custodia giudiziaria eseguite in relazione ad otto apparecchiature elettroniche per gioco videopoker sequestrate in danno di UG OS il 10 aprile 2019 dalla G.d.F. e distrutte il 20 settembre 2023,
nonché per la nomina
di un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del Ministero intimato, in caso di perdurante inerzia dello stesso oltre il termine assegnatogli;
per la condanna
del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, ivi compreso il contributo unificato pari ad € 300,00, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario;
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa IA RT e udito l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con decreto di liquidazione emesso in data 08/11/2023 dal Tribunale di Taranto (Sezione Penale, Giudice dott. Elvia Di Roma) nel procedimento penale n. 45/2023 P.C.C. n. 5228/2020 rig. diib. n. 2920/2019 R.P.M., è stata liquidata in favore della AP CO S.r.l. (incaricata della custodia giudiziaria con verbale del 10/04/2019) la somma complessiva di euro 1.113,55 oltre IVA, se dovuta, come per legge, a titolo di indennità di custodia per otto apparecchiature elettroniche cd. videopoker sequestrate in danno di UG OS il 10/04/2019, per il periodo dal 10/04/2019 al 20/09/2023 (data dell’ordine di confisca con distruzione), assimilando l’ingombro dei beni a quello di un motoveicolo a due ruote e applicando le tariffe di cui all’art. 1 D.M. 2/9/2006 n. 265.
Avverso tale decreto, la AP CO S.r.l. ha proposto opposizione ex art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 dinanzi al Tribunale di Taranto (R.G. n. 5990/2023), dolendosi: A) della mancata liquidazione dell’importo richiesto per il recupero ed il trasporto dei beni (euro 40,00 per ciascun 3 apparecchio ex art. 1 lett. e) D.M. 265/2006, per un totale di euro 320,00); B) della mancata liquidazione delle spese di distruzione dei beni (euro 150,00 complessivi); C) dell’errata applicazione delle tabelle riguardo all’attività di custodia, sia per il numero degli apparecchi (liquidati come equivalenti a un solo motociclo invece di otto) sia per la mancata applicazione della maggiorazione tariffaria per la custodia in luogo coperto e chiuso.
Con sentenza n. 2561/2024, emessa ex art. 281 terdecies c.p.c., nel procedimento civile n. R.G. 5990/2023 e pubblicata in data 18/10/2024, (non impugnata e divenuta cosa giudicata - come da attestazione apposta dalla Cancelleria in data 30/09/2025), il Tribunale di Taranto ha accolto parzialmente il ricorso e, in riforma del provvedimento impugnato, ha liquidato in favore della AP CO S.r.l. la somma di euro 4.454,20 oltre accessori come per legge a titolo di compenso delle prestazioni di custodia eseguite in relazione ad otto apparecchiature elettroniche per gioco videopoker sequestrate in danno di UG OS il 10 aprile 2019 dalla G.d.F. e distrutte il 20 settembre 2023.
2.Con ricorso di ottemperanza, notificato in data 30.10.2025 e depositato il 4.11.2025, la Ditta ricorrente ha chiesto di ordinare all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (n. 2561/2024, emessa dal Tribunale di Taranto ex art. 281 terdecies c.p.c., nel procedimento civile n. R.G. 5990/2023, pubblicata in data 18/10/2024, non impugnata e divenuta cosa giudicata - come da attestazione apposta dalla Cancelleria in data 30/09/2025) nel termine di giorni 30 dalla comunicazione in via amministrativa della stessa sentenza di ottemperanza, prescrivendo le relative modalità”. La parte ricorrente ha, inoltre, ora chiesto nominarsi un Commissario ad acta che provveda in sostituzione del Ministero intimato, in caso di perdurante inerzia dello stesso oltre il termine assegnatogli e la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle spese, ivi compreso il contributo unificato pari ad € 300,00, diritti ed onorari del presente giudizio, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
3. In data 4.11.2025 si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura dello Stato il Ministero della Giustizia, chiedendo la reiezione del ricorso di ottemperanza.
4. Il 21.11.2025, l’Avvocatura Distrettuale ha depositato, per conto del Ministero resistente, la fattura elettronica 142 del 05.11.2025 attestante il pagamento alla Ditta ricorrente della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 2561/2024).
5. Con memoria depositata il 26.01.2026 la Ditta ricorrente ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, con condanna del Ministero al pagamento delle spese e competenze di giudizio, in considerazione della soccombenza “virtuale” dello stesso, con distrazione a favore del procuratore anticipatario
6. All’esito della discussione alla Camera di Consiglio del 28.01.2026, la causa è stata introitata per la decisione.
7. Il ricorso di ottemperanza - regolare in rito e tempestivo - è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
In particolare, questo Collegio osserva che, con fattura elettronica 142 del 05.11.2025, è attestato il pagamento alla Ditta ricorrente della somma prevista nella sentenza di cui in epigrafe (n. 2561/2024), con la conseguenza che, la pretesa azionata dall’odierna ricorrente per l’esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe (n. 2561/2024, emessa dal Tribunale di Taranto ex art. 281 terdecies c.p.c., nel procedimento civile n. R.G. 5990/2023 e pubblicata in data 18/10/2024, non impugnata e divenuta cosa giudicata - come da attestazione apposta dalla Cancelleria in data 30/09/2025) è stata, nelle more del presente giudizio, integralmente soddisfatta, come da esplicita dichiarazione in tal senso resa dalla parte ricorrente con la sopracitata istanza di cessazione della materia del contendere del 26.01.2026, depositata in giudizio in pari data, per cui il ricorso di ottemperanza deve essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., secondo cui “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere ”.
In questo senso, la giurisprudenza ha precisato che “ La pronuncia di cessazione della materia del contendere definisce la controversia nel merito, accertando la pretesa dedotta in giudizio allorquando si sia determinata una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato; è, quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito .” (vedi: Consiglio di Stato, sez. V, sentenza del 26 gennaio 2024, n. 823).
8. In conclusione, il ricorso di ottemperanza va dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5 c.p.a..
9. Le spese del presente giudizio di ottemperanza sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso per ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in complessivi Euro 500,00 (cinquecento/00), per compensi professionali, oltre gli accessori di legge e rifusione del contributo unificato, con distrazione ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AT RO, Presidente
IA RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA RT | AT RO |
IL SEGRETARIO