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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/05/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1119/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1119/2019 Ruolo Generale promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Fabiana Artico come da mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
, già in persona Controparte_1 Controparte_2 del responsabile del servizio contenzioso , CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Civale e Alberto Valenti come da mandato in atti;
CONVENUTA OGGETTO: “Contratti bancari”.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc. mo giudice del Tribunale di Parma, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: In via principale:- Accertare e dichiarare che sul c/c n. 01413177 per le causali di cui in narrativa sono stati illegittimamente addebitati € 28.532,89 a titolo di interessi passivi mai validamente pattuiti, € 12.815, 84 a titolo di commissioni di massimo scoperto mai validamente pattuite oltre ad € 5.308,20 di interessi sulle stesse, ancora € 493,72 a titolo di Commissioni di Disponibilità Fondimai validamente pattuite oltre ad € 23,43 quali interessi sulle stesse, infine € 7.693,02 a titolo di spese ed oneri mai validamente pattuiti, così complessivamente accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata la somma di € 54.867,10 già depurata ex art. 117 TUB o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare dall'istruttoria;- per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo del conto emarginato con decurtazione degli oneri passivi illegittimamente addebitati così accertati e quantificati con conseguente condanna della banca al riaccredito sul conto delle somme così accertate secondo il saldo ricalcolate e che si indicano sin da ora nella misura di € pagina 1 di 6 54.867,10 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'istruttoria; - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse produrre in giudizio una qualche valida pattuizione contrattuale delle condizioni economiche del tasso passivo, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di c/c azionato con annesso apercredito, particolarmente in relazione alle clausole di Commissione di MO PE e Commissione di Disponibilità Fondi post 2009 e di Gestione Sconfini, nonché della relativa capitalizzazione, e, per l'effetto, depurare il conto ricalcolandone il saldo senza applicazione di dette commissioni e senza capitalizzazione alcuna, quantificando gli importi indebitamente applicati per i titoli censurati nella somma di € 18.641,19 o in quella maggiore o minor somma che dovesse risultare dall'istruttoria, con conseguente condanna della banca al ricalcolo del saldo con riqccredito del maltolto a favore della attrice nella misura della somma così indicata o in quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria; - in entrambi i casi con vittoria di spese di giudizio, in particolare nella seconda ipotesi della minore somma richiesta in via subordinata, in ragione della formulata richiesta formalizzata alla controporte di ricevere copia della documentazione contrattuale mai ottemperato dalla convenuta. Con vittoria di spese”. Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul contratto di conto corrente oggetto di causa effettuati sino al 15 marzo 2009, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito intendesse accogliere la domanda avanzata da controparte, la Banca chiede l'applicazione, tempo per tempo, dei criteri sostitutivi legali di cui all'art. 117, comma 7, del TUB;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del relativo D.M. 55/2014”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha convenuto in giudizio a Parte_1 Controparte_1 seguire già , deducendo di avere aperto presso CP_4 Controparte_2 detto istituto il conto corrente affidato n. 14131/77 nei primi anni novanta, tuttora aperto, ma con affidamento estinto nel 2013. In merito a tale conto la società attrice ha eccepito l'applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi, spese e oneri non pattuiti, il tutto per complessivi 54.867,10 Euro. Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto che, sia accertata l'illegittima imputazione di tali importi e, previo ricalcolo degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti, che la banca sia condannata a riaccreditare sul c/c le somme illegittimamente addebitate alla cliente. Si è costituita la quale, deducendo che il conto corrente n. 14131/77 era ancora in CP_4 essere, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea per tale motivo e, comunque, la pagina 2 di 6 prescrizione dell'azione di ripetizione con riguardo a tutti gli addebiti eseguiti fino al 15.03.2009, essendo decorsi più di dieci anni dalle operazioni rispetto al momento della notifica dell'atto introduttivo il 15.03.2019. Nel merito, ha sostenuto il difetto di prova dei fatti dedotti dalla controparte, la legittimità della commissione di massimo scoperto applicata quale remunerazione dell'affidamento concesso. La convenuta ha depositato copia del contratto di conto corrente n. 14131/77 del 7.06.1982, ricontrattualizzazione del 06.09.1996 e concessione fidi, le firme dei quali sono state oggetto di verificazione e risultate autentiche;
soltanto con la memoria istruttoria, ha depositato il contratto di apertura di credito. CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU, infine posta in decisione a seguito della trattazione scritta del giorno 29.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Innanzitutto va rilevato che ha formulato domanda di Parte_1 accertamento dell'effettivo saldo del proprio conto corrente, pacificamente ammissibile laddove il rapporto sia ancora in essere. Se, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, giurisprudenza costante ne ha lungamente asserito l'improcedibilità in ogni caso in cui il conto risultasse aperto alla data di avvio dell'azione, per approdare peraltro, con un recente arresto della Suprema Corte, ad ammettere tale azione, pur in presenza di conto aperto, laddove le rimesse di cui è richiesta la restituzione abbiano natura solutoria (Cass. civ. 15 febbraio 2024 n. 4214, Cass. civ. 16 maggio 2024 n. 13586), con riferimento all'azione di accertamento, invece, l'ammissibilità della relativa domanda non è mai stata messa in dubbio ed è stata confermata dalla Suprema Corte con le sentenze appena richiamate. È stato, invero, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti ed il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo ed ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto (si veda Cass. civ. 06/07/2023, n. 19123; Cass. SSUU 02/12/2010 n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di interesse che rileva, sul piano pratico della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso. Le domande di accertamento e rettifica del saldo formulate di parte attrice non possono dunque che essere ritenute ammissibili, in quanto indubbiamente volte al conseguimento di un risultato utile, non ottenibile senza la pronuncia giudiziale. La società, invece, può altresì agire per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, ove un pagamento vi sia stato e, dunque, in presenza di rimesse solutorie, oppure potrà farlo dopo la chiusura del conto, se le rimesse siano ripristinatorie. Ciò posto, la documentazione depositata e gli esiti della CTU hanno permesso di appurare la mancanza di condizioni economiche pattuite per il contratto originario del 1982 e una contrattualizzazione delle stesse avvenuta il 06.09.1996 con previsione di tasso creditore del pagina 3 di 6 4,5%, debitore per fido ordinario di cassa pari al 11% e sullo scoperto del 14,375%, nonché l'applicazione di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, seppur prevista convenzionalmente la periodicità annua per quelli attivi;
è stata rilevata dal CTU anche l'applicazione al conto corrente di interessi differenti da quelli suindicati, via via modificati e rimodulati pur in assenza di specifica pattuizione e di comunicazioni unilaterali di variazione. La commissione di massimo scoperto, pur percentualmente indicata nel 0,375% per scopertura di conto non autorizzata, non è regolamentata nella ricontrattualizzazione del 1996 per quanto attiene alle modalità di conteggio ed anche per la periodicità di calcolo, pertanto appare indeterminata e illegittima: si condivide la valutazione compiuta dal CTU di escludere ogni addebito sul c/c per tale accessorio, unitamente alle altre voci di spesa risultate non Pt_1 pattuite. Si deve infatti rammentare che la commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo, che viene ad imporsi al cliente (v. Cass. civ., n. 5359/2024). Le clausole di commissione di massimo scoperto sono, dunque, nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto, in violazione, per l'appunto, dell'art. 1346 c.c. Nella vicenda per cui è causa, come correttamente evidenziato dal CTU e verificabile dal documento, la pattuizione non specifica in alcun modo quale sia la base di calcolo, non essendo esplicitato se queste sarebbero state calcolate sulla punta di massimo utilizzato intrafido o extrafido o solo sulla differenza massima di utilizzato tra l'extrafido e l'accordato, sull'intero plafond messo a disposizione dalla banca, sulla quota di accordato non utilizzato ovvero sulla media dell'utilizzato intrafido. Neppure è indicata la periodicità di calcolo della commissione in parola Si condivide anche la scelta del CTU di computo degli interessi attivi e passivi come compiuta, verificatone sul saggio legale e poi su quello pattuito (1996) in ragine della accertata pari periodicità di capitalizzazione, su base trimestrale, in corso di rapporto, sia per gli interessi attivi che passivi, tale da escludere ipotesi di anatocismo. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione delle domande attoree, occorre premettere che è stato dimostrato, anche attraverso il deposito effettuato dalla del contratto di apertura CP_5 di credito concluso dalla l'esistenza di affidamento del c/c, peraltro evincibile Parte_1 anche da dati attinti dagli scalari di conto, in particolare. Orbene, rileva in tema di rapporti bancari evidenziare che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque pagina 4 di 6 tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (v. la recente Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7030). Sulla base della documentazione in fascicolo, versata dalla società attrice, è stato possibile al CTU individuare i pagamenti di natura solutoria intervenuti in data anteriore, non alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio – si noti - bensì all'anteriore atto di messa in mora del 12.09.2018 prodotto come doc. 4 da in allegato alla citazione, al quale occorre fare Parte_1 riferimento per l'effetto interruttivo dell'art. 2943 cod. civ. Il CTU ha esaminato la presenza di linee di affidamento, confermata dalla copia di diverse richieste di concessione di fido avanzate alla banca dalla società prive Parte_2 di data e spesso anche di indicazione del numero di conto corrente, quindi sulla base del contratto di apertura di credito (doc. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta). Anche l'esame dei conti scalari prodotti da ha confermato la presenza Parte_1 dell'affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido' e 'interessi per sconfinamento'). Il CTU ha effettuato i conteggi degli addebiti illegittimi non più ripetibili per le rimesse solutorie accertate in base agli estratti conto scalare, giungendo a determinare così, sulla base dei dati oggettivi documentali, dei dati ricontrattualizzati nel 1996, della illegittimità di addebiti effettuati non in conformità alle clausole o sulla base di clausole contrattuali nulle perché indeterminate, un saldo di conto corrente effettivo di 20.171,76 a credito della
[...]
Parte_1
Sono stati, specificamente accertati, con criteri di determinazione logici e rispondenti a quelli della disciplina di settore secondo gli standard attuali esigibili, gli importi non dovuti per Pt_3
Interessi passivi 46.784,98 Euro, Interessi attivi -11,82, Storno commissione di massimo Pt_3 scoperto e spese non pattuite 16.577,05, Addebito Interessi passivi rideterminati -39.509,16, Accredito Interessi attivi rideterminati 6.277,21 con una differenza complessiva a credito del cliente di 31.461,25 Euro, tenuto conto anche del saldo di conto corrente a credito per 1.342,99 Euro esposto dalla banca. Le rimesse solutorie determinate su saldo ricalcolato sono pari a -11.289,49. Conclusivamente, la rideterminazione del saldo di conto corrente ammonta a 20.171,76 Euro.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore della domanda risultato accertato a favore della società attrice e sui valori medi di riferimento per ciascuna delle quattro fasi processuali effettivamente espletate. Le spese della CTU contabile sono poste definitivamente a carico di mentre quelle CP_4 della CTU grafologica sono a carico dell'attrice vista l'autenticità delle firme appurata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 già , così decide: Controparte_2
- accertato che la Banca convenuta ha applicato tassi di interesse non concordati, commissioni e accessori non pattuiti per iscritto o convenzionalmente indeterminati, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 14131/77 acceso dalla società attrice ammonta a 20.171,76 Euro a credito di Parte_1
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite sostenute, liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre € 264,00 per anticipazioni, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone in via definitiva a carico della banca convenuta le spese della CTU contabile e a carico della società attrice quelle della CTU grafologica, come già liquidate in corso di causa.
Parma, 28 maggio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 1119/2019 Ruolo Generale promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. Fabiana Artico come da mandato in atti;
ATTRICE
CONTRO
, già in persona Controparte_1 Controparte_2 del responsabile del servizio contenzioso , CP_3 con il patrocinio degli Avv.ti Fabio Civale e Alberto Valenti come da mandato in atti;
CONVENUTA OGGETTO: “Contratti bancari”.
Conclusioni parte attrice: “Voglia l'Ecc. mo giudice del Tribunale di Parma, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi suesposti: In via principale:- Accertare e dichiarare che sul c/c n. 01413177 per le causali di cui in narrativa sono stati illegittimamente addebitati € 28.532,89 a titolo di interessi passivi mai validamente pattuiti, € 12.815, 84 a titolo di commissioni di massimo scoperto mai validamente pattuite oltre ad € 5.308,20 di interessi sulle stesse, ancora € 493,72 a titolo di Commissioni di Disponibilità Fondimai validamente pattuite oltre ad € 23,43 quali interessi sulle stesse, infine € 7.693,02 a titolo di spese ed oneri mai validamente pattuiti, così complessivamente accertare e dichiarare che è stata illegittimamente addebitata la somma di € 54.867,10 già depurata ex art. 117 TUB o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare dall'istruttoria;- per l'effetto, ordinare il ricalcolo del saldo del conto emarginato con decurtazione degli oneri passivi illegittimamente addebitati così accertati e quantificati con conseguente condanna della banca al riaccredito sul conto delle somme così accertate secondo il saldo ricalcolate e che si indicano sin da ora nella misura di € pagina 1 di 6 54.867,10 o in quella maggiore o minore somma che dovesse risultare dall'istruttoria; - In via subordinata, nella denegata ipotesi in cui controparte dovesse produrre in giudizio una qualche valida pattuizione contrattuale delle condizioni economiche del tasso passivo, accertare e dichiarare l'invalidità a titolo di nullità parziale del contratto di c/c azionato con annesso apercredito, particolarmente in relazione alle clausole di Commissione di MO PE e Commissione di Disponibilità Fondi post 2009 e di Gestione Sconfini, nonché della relativa capitalizzazione, e, per l'effetto, depurare il conto ricalcolandone il saldo senza applicazione di dette commissioni e senza capitalizzazione alcuna, quantificando gli importi indebitamente applicati per i titoli censurati nella somma di € 18.641,19 o in quella maggiore o minor somma che dovesse risultare dall'istruttoria, con conseguente condanna della banca al ricalcolo del saldo con riqccredito del maltolto a favore della attrice nella misura della somma così indicata o in quella maggiore o minore che dovesse risultare dall'istruttoria; - in entrambi i casi con vittoria di spese di giudizio, in particolare nella seconda ipotesi della minore somma richiesta in via subordinata, in ragione della formulata richiesta formalizzata alla controporte di ricevere copia della documentazione contrattuale mai ottemperato dalla convenuta. Con vittoria di spese”. Conclusioni per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare: IN VIA PRELIMINARE - espungere dal fascicolo d'ufficio la memoria avversaria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. avversaria per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione di ripetizione proposta da parte attrice relativamente ai presunti illegittimi addebiti sul contratto di conto corrente oggetto di causa effettuati sino al 15 marzo 2009, per intervenuta prescrizione della stessa ex art. 2935 e 2946 c.c., per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c.; NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE - respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa. IN VIA SUBORDINATA - nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale adito intendesse accogliere la domanda avanzata da controparte, la Banca chiede l'applicazione, tempo per tempo, dei criteri sostitutivi legali di cui all'art. 117, comma 7, del TUB;
IN VIA ISTRUTTORIA - rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in narrativa. Con ogni riserva di merito e istruttoria. Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del relativo D.M. 55/2014”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ha convenuto in giudizio a Parte_1 Controparte_1 seguire già , deducendo di avere aperto presso CP_4 Controparte_2 detto istituto il conto corrente affidato n. 14131/77 nei primi anni novanta, tuttora aperto, ma con affidamento estinto nel 2013. In merito a tale conto la società attrice ha eccepito l'applicazione di interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto, commissione di disponibilità fondi, spese e oneri non pattuiti, il tutto per complessivi 54.867,10 Euro. Sulla base di tali deduzioni, ha chiesto che, sia accertata l'illegittima imputazione di tali importi e, previo ricalcolo degli effettivi rapporti di dare-avere tra le parti, che la banca sia condannata a riaccreditare sul c/c le somme illegittimamente addebitate alla cliente. Si è costituita la quale, deducendo che il conto corrente n. 14131/77 era ancora in CP_4 essere, ha eccepito l'inammissibilità della domanda attorea per tale motivo e, comunque, la pagina 2 di 6 prescrizione dell'azione di ripetizione con riguardo a tutti gli addebiti eseguiti fino al 15.03.2009, essendo decorsi più di dieci anni dalle operazioni rispetto al momento della notifica dell'atto introduttivo il 15.03.2019. Nel merito, ha sostenuto il difetto di prova dei fatti dedotti dalla controparte, la legittimità della commissione di massimo scoperto applicata quale remunerazione dell'affidamento concesso. La convenuta ha depositato copia del contratto di conto corrente n. 14131/77 del 7.06.1982, ricontrattualizzazione del 06.09.1996 e concessione fidi, le firme dei quali sono state oggetto di verificazione e risultate autentiche;
soltanto con la memoria istruttoria, ha depositato il contratto di apertura di credito. CP_4
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di CTU, infine posta in decisione a seguito della trattazione scritta del giorno 29.10.2024, con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
*** La domanda è solo parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione. Innanzitutto va rilevato che ha formulato domanda di Parte_1 accertamento dell'effettivo saldo del proprio conto corrente, pacificamente ammissibile laddove il rapporto sia ancora in essere. Se, con riguardo all'azione di ripetizione di indebito, giurisprudenza costante ne ha lungamente asserito l'improcedibilità in ogni caso in cui il conto risultasse aperto alla data di avvio dell'azione, per approdare peraltro, con un recente arresto della Suprema Corte, ad ammettere tale azione, pur in presenza di conto aperto, laddove le rimesse di cui è richiesta la restituzione abbiano natura solutoria (Cass. civ. 15 febbraio 2024 n. 4214, Cass. civ. 16 maggio 2024 n. 13586), con riferimento all'azione di accertamento, invece, l'ammissibilità della relativa domanda non è mai stata messa in dubbio ed è stata confermata dalla Suprema Corte con le sentenze appena richiamate. È stato, invero, riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione l'interesse del correntista all'accertamento della legittimità degli addebiti ed il suo diritto, sin dal momento dell'annotazione in conto della posta, ad agire in giudizio per far dichiarare la nullità del titolo su cui si basa l'addebito ritenuto illegittimo ed ottenere, di conseguenza, una rettifica in suo favore delle risultanze del conto (si veda Cass. civ. 06/07/2023, n. 19123; Cass. SSUU 02/12/2010 n. 24418; Cass. civ. 15/01/2013 n. 798). Come chiarito dalla Corte di Cassazione (v: Cass. civ. 05/09/2018, n. 21646) trattasi infatti di interesse che rileva, sul piano pratico della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime e del ripristino, da parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso. Le domande di accertamento e rettifica del saldo formulate di parte attrice non possono dunque che essere ritenute ammissibili, in quanto indubbiamente volte al conseguimento di un risultato utile, non ottenibile senza la pronuncia giudiziale. La società, invece, può altresì agire per la restituzione delle somme indebitamente percepite dalla banca, ove un pagamento vi sia stato e, dunque, in presenza di rimesse solutorie, oppure potrà farlo dopo la chiusura del conto, se le rimesse siano ripristinatorie. Ciò posto, la documentazione depositata e gli esiti della CTU hanno permesso di appurare la mancanza di condizioni economiche pattuite per il contratto originario del 1982 e una contrattualizzazione delle stesse avvenuta il 06.09.1996 con previsione di tasso creditore del pagina 3 di 6 4,5%, debitore per fido ordinario di cassa pari al 11% e sullo scoperto del 14,375%, nonché l'applicazione di capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi passivi che per quelli attivi, seppur prevista convenzionalmente la periodicità annua per quelli attivi;
è stata rilevata dal CTU anche l'applicazione al conto corrente di interessi differenti da quelli suindicati, via via modificati e rimodulati pur in assenza di specifica pattuizione e di comunicazioni unilaterali di variazione. La commissione di massimo scoperto, pur percentualmente indicata nel 0,375% per scopertura di conto non autorizzata, non è regolamentata nella ricontrattualizzazione del 1996 per quanto attiene alle modalità di conteggio ed anche per la periodicità di calcolo, pertanto appare indeterminata e illegittima: si condivide la valutazione compiuta dal CTU di escludere ogni addebito sul c/c per tale accessorio, unitamente alle altre voci di spesa risultate non Pt_1 pattuite. Si deve infatti rammentare che la commissione di massimo scoperto rappresenta il corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma e, per essere valida, deve rivestire i requisiti della determinatezza o determinabilità dell'onere aggiuntivo, che viene ad imporsi al cliente (v. Cass. civ., n. 5359/2024). Le clausole di commissione di massimo scoperto sono, dunque, nulle per indeterminatezza dell'oggetto ex art. 1346 e 1418 c.c., quando recano solo il valore percentuale della commissione rispetto allo scoperto di conto, senza alcun riferimento alla periodicità di calcolo, né alcuna specificazione sul concreto meccanismo di funzionamento della commissione, non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto, in violazione, per l'appunto, dell'art. 1346 c.c. Nella vicenda per cui è causa, come correttamente evidenziato dal CTU e verificabile dal documento, la pattuizione non specifica in alcun modo quale sia la base di calcolo, non essendo esplicitato se queste sarebbero state calcolate sulla punta di massimo utilizzato intrafido o extrafido o solo sulla differenza massima di utilizzato tra l'extrafido e l'accordato, sull'intero plafond messo a disposizione dalla banca, sulla quota di accordato non utilizzato ovvero sulla media dell'utilizzato intrafido. Neppure è indicata la periodicità di calcolo della commissione in parola Si condivide anche la scelta del CTU di computo degli interessi attivi e passivi come compiuta, verificatone sul saggio legale e poi su quello pattuito (1996) in ragine della accertata pari periodicità di capitalizzazione, su base trimestrale, in corso di rapporto, sia per gli interessi attivi che passivi, tale da escludere ipotesi di anatocismo. Per quanto concerne l'eccezione di prescrizione delle domande attoree, occorre premettere che è stato dimostrato, anche attraverso il deposito effettuato dalla del contratto di apertura CP_5 di credito concluso dalla l'esistenza di affidamento del c/c, peraltro evincibile Parte_1 anche da dati attinti dagli scalari di conto, in particolare. Orbene, rileva in tema di rapporti bancari evidenziare che, a fronte dell'eccezione di prescrizione del credito a decorrere dalle singole rimesse, sollevata dalla banca avverso la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dal correntista, grava su quest'ultimo la prova della natura ripristinatoria e non solutoria delle rimesse indicate, ma il giudice è comunque pagina 4 di 6 tenuto a valorizzare la prova della stipula di un contratto di apertura di credito, purché ritualmente acquisita, indipendentemente da una specifica allegazione del correntista, perché la deduzione circa l'esistenza di un impedimento al decorso della prescrizione determinato da una apertura di credito, costituisce un'eccezione in senso lato e non in senso stretto. In effetti, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente nel conto corrente, essa matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente allegare e provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (v. la recente Cassazione civile sez. I, 15/03/2024, n.7030). Sulla base della documentazione in fascicolo, versata dalla società attrice, è stato possibile al CTU individuare i pagamenti di natura solutoria intervenuti in data anteriore, non alla notifica dell'atto introduttivo del giudizio – si noti - bensì all'anteriore atto di messa in mora del 12.09.2018 prodotto come doc. 4 da in allegato alla citazione, al quale occorre fare Parte_1 riferimento per l'effetto interruttivo dell'art. 2943 cod. civ. Il CTU ha esaminato la presenza di linee di affidamento, confermata dalla copia di diverse richieste di concessione di fido avanzate alla banca dalla società prive Parte_2 di data e spesso anche di indicazione del numero di conto corrente, quindi sulla base del contratto di apertura di credito (doc. 3 della seconda memoria ex art. 183 c.p.c. di parte convenuta). Anche l'esame dei conti scalari prodotti da ha confermato la presenza Parte_1 dell'affidamento (quali le indicazioni 'entro-fuori fido' e 'interessi per sconfinamento'). Il CTU ha effettuato i conteggi degli addebiti illegittimi non più ripetibili per le rimesse solutorie accertate in base agli estratti conto scalare, giungendo a determinare così, sulla base dei dati oggettivi documentali, dei dati ricontrattualizzati nel 1996, della illegittimità di addebiti effettuati non in conformità alle clausole o sulla base di clausole contrattuali nulle perché indeterminate, un saldo di conto corrente effettivo di 20.171,76 a credito della
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Parte_1
Sono stati, specificamente accertati, con criteri di determinazione logici e rispondenti a quelli della disciplina di settore secondo gli standard attuali esigibili, gli importi non dovuti per Pt_3
Interessi passivi 46.784,98 Euro, Interessi attivi -11,82, Storno commissione di massimo Pt_3 scoperto e spese non pattuite 16.577,05, Addebito Interessi passivi rideterminati -39.509,16, Accredito Interessi attivi rideterminati 6.277,21 con una differenza complessiva a credito del cliente di 31.461,25 Euro, tenuto conto anche del saldo di conto corrente a credito per 1.342,99 Euro esposto dalla banca. Le rimesse solutorie determinate su saldo ricalcolato sono pari a -11.289,49. Conclusivamente, la rideterminazione del saldo di conto corrente ammonta a 20.171,76 Euro.
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sul valore della domanda risultato accertato a favore della società attrice e sui valori medi di riferimento per ciascuna delle quattro fasi processuali effettivamente espletate. Le spese della CTU contabile sono poste definitivamente a carico di mentre quelle CP_4 della CTU grafologica sono a carico dell'attrice vista l'autenticità delle firme appurata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile promossa da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 già , così decide: Controparte_2
- accertato che la Banca convenuta ha applicato tassi di interesse non concordati, commissioni e accessori non pattuiti per iscritto o convenzionalmente indeterminati, accerta e dichiara che il saldo del conto corrente n. 14131/77 acceso dalla società attrice ammonta a 20.171,76 Euro a credito di Parte_1
- condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 di lite sostenute, liquidate in complessivi € 5.077,00, oltre € 264,00 per anticipazioni, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
- pone in via definitiva a carico della banca convenuta le spese della CTU contabile e a carico della società attrice quelle della CTU grafologica, come già liquidate in corso di causa.
Parma, 28 maggio 2025 Il Giudice Cristina Ferrari
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