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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 16/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1003/2022
Il giorno 16/01/2025, nella causa iscritta al n RG 1003 /2022
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1003/2022 promossa da:
( ), quale titolare del “Centro Servizi Aziendali di Parte_1 C.F._1
NI EP, elettivamente domiciliato in Anguillara Sabazia (RM), alla Via Anguillarese 123, con l'avv. BRUNELLI LAURA ), dal quale rappresentato e difeso giusta C.F._2 procura in calce all'atto di citazione
ATTORE-OPPONENTE contro
), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso l'avv. Simona Tazzini in Civitavecchia (RM), Via Oriolo n. 21, con l'avv. BARBARO ALESSANDRO e l'avv. TINUZZO LUIGI, dai C.F._3 quali rappresentato e difeso giusta procura allegata alla comparsa di risposta
CONVENUTO-OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. quale titolare della ditta Centro Servizi Aziendali, ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.1.2022,
2 di 6 con cui gli è stato ingiunto il pagamento in favore della della somma di € Controparte_1
30.583,58, oltre interessi e spese del procedimento monitorio, in virtù di fatture commerciali per la fornitura di servizi in forza del contratto del 29.5.2014.
A sostegno dell'opposizione, ha contestato l'esigibilità di parte delle fatture allegate al ricorso monitorio e, comunque, la debenza di corrispettivi per tutto l'anno solare 2021, atteso che l'erogazione del servizio di assistenza è stata interrotta in data 12.5.2021, nonché in merito alle fatture n. 353 del 29.05.2020 e n. 1133 del 20.12.2020, in quanto inesistenti;
ha poi rilevato che i piani di rientro prodotti a sostegno del ricorso monitorio si riferiscono alle medesime poste di debito che, pertanto, sono state illegittimamente sommate dalla società opposta;
infine, ha rilevato che, in base a quanto ammesso dalla stessa società opposta con la lettera di messa in mora prodotta, il credito dalla stessa vantato ammontava ad € 11.966,11 alla data del 12.5.2021.
Si è costituita la eccependo l'inammissibilità delle doglianze avversarie in Controparte_1 ragione dell'espresso riconoscimento del credito formalizzato dal debitore e avvalorato dal successivo pagamento eseguito sulla scorta del piano di rientro concordato.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'opposizione è parzialmente fondata.
Va anzitutto ricordato che, come è noto, l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione nel quale il giudice non si limita a stabilire se l'ingiunzione è stata emessa legittimamente, ma deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e, pertanto, deve valutare sia l'an che il quantum della pretesa creditoria entrando così nel merito della controversia avente ad oggetto la pretesa vantata dal creditore ingiungente-convenuto opposto nel giudizio di opposizione, onde eventuali vizi della procedura monitoria potrebbero essere fatti valere solo ai fini di un diverso regolamento delle spese della suddetta fase processuale (cfr.
Cass. civ. n. 3591 del 25.3.2000).
Ne consegue che proprio per la struttura di tale giudizio, non vi è corrispondenza tra le parti intese in senso formale e sostanziale in quanto la posizione processuale risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) sia convenuto in senso sostanziale mentre l'opposto
(convenuto in senso formale) sia attore in senso sostanziale (ex multis Cass. civ. n. 6421 del
22.4.2003). Di conseguenza, la particolare inversione processuale dei ruoli delle parti nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non comporta anche un'inversione dell'onere della prova e quindi non esonera colui che fa valere un proprio diritto a dimostrare i fatti che ne costituiscono il
3 di 6 fondamento, in conformità ai principi generali fissati dall'art. 2697 c.c. in base ai quali colui che fa valere un diritto in giudizio ha l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, mentre colui che eccepisce l'inefficacia di tali fatti o la modifica o l'estinzione del diritto ha, a sua volta,
l'onere di provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
Ne deriva, da un lato, che l'eventuale sussistenza di vizi formali del decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dall'accertamento della sussistenza, nel merito, del credito ingiunto, e, dall'altro lato, che nell'ambito di tale giudizio l'onere della prova della sussistenza del credito incombe sul creditore opposto. A tal fine non possono ritenersi sufficienti le fatture commerciali emesse dallo stesso convenuto-opposto, in base al consolidato principio secondo cui
“La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto” (cfr. Cass. civ. n. 5915 del 11/03/2011).
Con riferimento all'eccezione di inesigibilità di parte del credito ingiunto, in quanto riferito a fatture non ancora scadute al momento del deposito del ricorso monitorio, va rilevato che, essendo stato introdotto il giudizio di opposizione, la questione dell'esigibilità del credito va valutata al momento della decisione. Pertanto, l'eccezione è infondata, atteso che le fatture azionate sono tutte scadute in data antecedente al mese di marzo 2022.
3. Ciò premesso, va rilevato che il credito vantato dalla si fonda sul Controparte_1 contratto del 29.5.2014, relativo all'ordine di “Tasi 2014” (verosimilmente un software) e alla relativa licenza di utilizzo a fronte del canone annuale di € 210,00 oltre Iva (doc. 7 del fascicolo monitorio).
Se l'esistenza di tale contratto non è contestata dalle parti, va altresì rilevato che, dai documenti prodotti in giudizio e dalle allegazioni di entrambe le parti, si desume che l'oggetto del rapporto fosse più ampio, per comprendere (verosimilmente) anche servizi di assistenza.
Ciò posto, il credito ingiunto si riferisce alle seguenti fatture:
- fattura n. 263 del 09.01.2020 per l'importo residuo di € 1.940,22; l'importo complessivo portato dalla fattura risulta dilazionato in n. 10 ratei dell'importo di € 970,12 ciascuno da corrispondersi a cadenza mensile dal marzo al novembre 2020 in base al secondo piano di rientro concordato tra le parti e datato 4.12.2020;
- fattura n. 373 del 29.05.2020 per l'importo residuo di € 712,44, ultima rata del primo piano di rientro datato 25.5.2020 sull'importo di € 5.699,66;
- fattura n. 1133 del 21.12.2020 per l'importo residuo di € 15.194,99, quale importo residuo del piano di rientro stipulato in data 04.12.2020;
4 di 6 - fattura n. 334 del 14.01.2021 per l'importo complessivo di € 11.676,33 relativi alle mensilità di dicembre 2021 e gennaio 2022;
- fattura n. 333 del 14.01.2021 per l'importo di € 663,22;
- fattura n. 3872 del 15.03.2021 per l'importo complessivo di € 396,38, relativi alle mensilità di dicembre 2021, gennaio, febbraio e marzo 2022.
Orbene, in primo luogo va ribadito che le fatture per cui è causa non trovano titolo nel contratto del 29.5.2014, stante la non coincidenza degli importi e delle prestazioni rispettivamente indicate.
Inoltre, il primo piano di rientro (datato 25.5.2020), secondo quanto dedotto dalla stessa convenuta-opposta, si riferisce alla fattura n. 373 del 29.05.2020, che risulta computata anche nel secondo piano di rientro datato 4.12.2020 e quindi deve ritenersi in esso ricompreso.
Il piano di rientro datato 4.12.2020 reca infatti l'indicazione dei crediti espressamente riconosciuti e ne consente l'identificazione: trattasi (per ciò che qui interessa) dei corrispettivi portati dalle fatture n. 263 del 09.01.2020 e n. 373 del 29.05.2020, il cui importo, nella misura richiesta, risulta quindi dovuto.
Invero, il piano di rientro contenente riconoscimento di debito ha gli effetti di cui all'art. 1198
c.c., comportando l'inversione dell'onere probatorio con riferimento ai fatti costitutivi del credito, che quindi deve ritenersi fondato salva prova contraria.
In mancanza di allegazioni e prove circa l'insussistenza o la sopravvenuta estinzione della pretesa, deve quindi accertarsi il credito di per gli importi di € 1.940,22 relativamente CP_1 alla fattura n. 263 e di € 712,44 relativamente alla fattura n. 373 e così per complessivi € 2.652,66.
Con riferimento alle altre fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, invece, non può accertarsi l'esistenza di alcun riconoscimento di debito, atteso che, come detto, il piano di rientro del
25.5.2020 deve riferirsi esclusivamente alla fattura n. 373 e quello del 4.12.2020 reca l'espressa indicazione delle fatture riconosciute, tra cui non compaiono né la n. 1133 del 21.12.2020, né la n.
334 del 14.01.2021, né la n. 333 del 14.01.2021, né in fine la n. 3872 del 15.03.2021.
Per queste ultime fatture parte convenuta-opposta non ha adempiuto all'onere probatorio su di sé gravante e inerente alla prova dell'esecuzione della prestazione di cui si chiede il corrispettivo, omettendo peraltro persino di allegare compiutamente il titolo del rapporto.
Il decreto ingiuntivo merita quindi di essere revocato, dovendo condannarsi parte opponente al pagamento in favore della della minor somma accertata in corso di causa. Controparte_1
5 di 6 4. L'esito della causa giustifica la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 comma
II c.p.c. stante la soccombenza reciproca delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 6/2022, emesso dal Tribunale di Civitavecchia in data 11.1.2022, così decide:
- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna quale titolare dell'omonima ditta individuale, al pagamento in Parte_1 favore di della somma di € 2.652,66, oltre interessi dalla scadenza di Controparte_1 ciascuna fattura al saldo;
- compensa le spese di lite.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
6 di 6