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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 16/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei Magistrati: dott. Rosario BAGLIONI Presidente rel. est. dott.ssa Licia TOMAY Giudice dott.ssa Adelia TOMASETTI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile nr. 160/2025 V.G. introdotta da
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore De Parte_1
Bonis ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via
Gandhi, nr. 22
e da
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_2 dall'avv. Salvatore De Bonis ed elettivamente domiciliato c/o lo studio del predetto difensore, ubicato in Potenza, alla Via Gandhi, nr. 22
- ricorrenti -
con
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza.
- parte necessaria -
Oggetto: separazione consensuale Conclusioni: le parti chiedono l'omologazione della separazione consensuale ai patti ed alle condizioni di cui al ricorso.
Alla data odierna non risulta pervenuto il parere del P.M..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con rituale ricorso del 29.01.2025, e - premesso di aver Parte_1 Controparte_1 contratto matrimonio in Tito (PZ) il 12/08/2017 e che dalla loro unione è nata la figlia , il Per_1
13/04/2019 - hanno dedotto il venir meno dell'affectio maritalis, unitamente all'insorgenza di divergenze tali da precludere la prosecuzione della convivenza.
Hanno, dunque, chiesto dichiararsi la loro separazione consensuale alle seguenti, concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione: “1) pronunciare ed omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni: a) i coniugi vivranno separatamente;
b) la figlia minore, , sarà affidata congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione Persona_2 prevalente della medesima presso la madre;
c) la casa coniugale sita a Tito (PZ) in Vico VII Vittorio
Emanuele n. 18, abitata in forza del contratto di locazione meglio individuato nel corpo del presente atto, rimarrà in godimento alla SI.ra , con tutti i mobili Parte_2 che attualmente l'arredano, affinché la abiti con la figlia minore;
d) il SI. Persona_2 provvederà ad accollarsi il pagamento del 50% del canone di locazione relativo Parte_1 alla casa coniugale (€ 200,00 mensili); il restante 50% del canone (€ 200,00) resterà a carico della SI.ra , al pari delle spese delle utenze relative alla medesima Parte_2 abitazione;
e) determinare i tempi e le modalità di permanenza della figlia minore presso il padre, come di seguito indicato e/o come meglio ritenuto: e.1) il padre avrà il diritto-dovere di tenere con sé la figlia, nel rispetto delle sue eSIenze di vita, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana dalle ore 20:00 sino alle ore 22:30 (salvo quanto previsto al successivo punto e.3), con obbligo di prelevarla e di riaccompagnarla presso l'abitazione della madre, salvo diverse pattuizioni prese d'intesa tra i genitori;
e.2) il padre avrà il diritto-dovere di effettuare una videochiamata con la figlia, nel rispetto delle sue eSIenze di vita, il martedì, il giovedì ed il sabato (nei week-end a lui alternativamente non assegnati) alle ore 19.00, salvo diverse pattuizioni prese d'intesa tra i genitori;
e.3) i genitori potranno tenere con sé la figlia, rispettivamente, un week-end a testa dalle ore 17:00 del sabato alle ore 22:30 della domenica, con possibilità di pernottamento della figlia stessa presso l'abitazione del genitore che la tiene con sé, sempre con l'obbligo da parte del padre, nei week-end alternativamente a lui assegnati, di prelevarla (alle ore 17:00 del sabato) e di riaccompagnarla (alle ore 22:30 della domenica) presso l'abitazione della madre, salvo diverse pattuizioni prese d'intesa tra i genitori;
e.4) per quanto concerne le vacanze estive, la figlia, nel mese di agosto, anche in dipendenza del periodo feriale eventualmente concesso e/o goduto dai genitori, trascorrerà esclusivamente con il padre 7 giorni consecutivi, periodo da concordare d'intesa tra i genitori entro e non oltre il giorno 30 di luglio di ciascun anno;
e.5) la figlia trascorrerà ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il giorno di Natale ed il giorno di Capodanno, in corrispondenza delle vacanze natalizie;
parimenti trascorrerà ad anni alterni, con ciascuno dei genitori, il giorno di Pasqua e del lunedì in Albis;
il giorno del compleanno della minore (13 aprile di ogni anno), invece, verrà trascorso alla presenza di entrambi i genitori;
f) il SI. si impegna al versamento Parte_1 di € 1.200,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia minore da Persona_2 corrispondersi entro il giorno 5 di ciascun mese mediante rimessa su c/c bancario n. 2469 (recante
IBAN [...]) intrattenuto dalla SI.ra Parte_2 presso CREDEM Banca - Filiale di Potenza;
importo, questo, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
g) il SI. si impegna, altresì, al versamento di € 700,00 mensili a Parte_1 titolo di assegno di mantenimento della SI.ra da corrispondersi Parte_2 entro il giorno 5 di ciascun mese mediante rimessa su c/c bancario n. 2469 (recante IBAN
[...]) intrattenuto dalla SI.ra presso Parte_2
CREDEM Banca - Filiale di Potenza;
importo, questo, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici
ISTAT; h) ciascun genitore contribuirà al pagamento delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse della minore nella misura del 50%.”. Persona_2
All'udienza del 05/06/2025, in presenza del solo difensore, si è dato atto del deposito della dichiarazione di rinuncia a comparire e di non volersi riconciliare, sottoscritta da entrambi i coniugi.
Il difensore ha reiterato la domanda di separazione di cui al ricorso introduttivo.
Il Tribunale ha riservato la causa in decisione.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate, ed hanno depositato il piano genitoriale.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo prospettato non presenta profili di illiceità o contrarietà
a norme imperative.
Esso, inoltre, risponde all'interesse della figlia minore, a giovarsi della responsabilità congiunta di entrambi i genitori nelle principali scelte riguardanti la sua vita, la sua salute e la sua formazione, nonché al suo interesse alla stabilità abitativa ed al mantenimento economico.
Anche la frequentazione con il genitore non collocatario, come concordato nel piano genitoriale a cui si rimanda integralmente, soddisfa l'interesse della minore a mantenere rapporti costanti e SInificativi con entrambi i genitori.
L'accordo tra i coniugi va qui integrato con l'obbligatoria rivalutazione annuale del contributo ordinario di mantenimento a carico del padre, che avverrà sulla base degli indici Istat-Foi. Va pertanto omologata la separazione consensuale dei coniugi, alle suddette condizioni.
Dopo il passaggio in giudicato la presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del
Comune di Tito (PZ) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese processuali vanno interamente compensate, tenuto conto dell'accordo delle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla contestuale domanda proposta da e Parte_1
con ricorso del 29.01.2025, così provvede: Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale di e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Tito (PZ), il 12.08.2017, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Tito, dell'anno 2017, Atto nr. 11, Parte II, Serie A.
b) autorizza i coniugi a vivere separatamente. Per_ c) Dispone l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre;
d) dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come riportate in motivazione e nel piano genitoriale;
e) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Tito (PZ) per gli adempimenti di competenza;
f) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in camera di conSIlio, in Potenza il 05/06/2025.
IL PRESIDENTE
Rosario Baglioni