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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 16/10/2025, n. 1110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1110 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritte ai numeri 107 e 112 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Ernesto Mazzei e Angela Grazia Ruggiero Parte_1
reclamante e ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Raffaele De Luca Controparte_1 JO
reclamata e ricorrente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Reclamo avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Licenziamento per giusta causa. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con lettera del 7.11.16 contestava al dipendente di essersi Controparte_1 Parte_1 indebitamente appropriato, nelle date del 22 e del 25 maggio 2010, nello svolgimento delle mansioni di direttore dell'ufficio postale di Buonvicino, la somma di euro 14.175,86, costituente la differenza tra il valore (euro 16.375,86) assunto nel maggio 2010 da due buoni postali fruttiferi di Lire 1.000.00 ciascuno, che il cliente aveva acceso nel 1981, e il valore di un nuovo Persona_1 buono postale fruttifero, pari ad euro 2.200,00, che il aveva emesso il 22.5.10 a favore del Parte_1 cliente . Nella contestazione disciplinare si dava atto che per tali condotte il Persona_1 Parte_1 era stato condannato dal Tribunale di Paola alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per il reato di appropriazione indebita in danno del , nonché al risarcimento del danno, liquidato in euro Persona_1 16.000, nei confronti dell'unica parte civile costituita, , figlio Persona_2 dell'anziano cliente e cointestatario dei due buoni del 1981.
2) Presentate giustificazioni ad opera del con nota del 9.11.16, con provvedimento del Parte_1
7.12.16 intimava licenziamento per giusta causa, trattandosi di fatti di tale gravità Controparte_1 da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il tutto con richiamo all'art. 54, comma 6, lettere a) e k) e all'art. 80, lettera e) del CCNL 14.4.11.
3) Il impugnava il licenziamento e il tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza all'esito Parte_1 della fase sommaria, ha annullato il licenziamento, ordinando a la reintegrazione del CP_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato. Parte_1
4) Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione, che il tribunale di Castrovillari ha CP_1 accolto con sentenza n° 1463/19, per l'effetto rigettando l'impugnativa di licenziamento proposta dal
. Parte_1
5) In particolare, il giudice di primo grado:
a) ha respinto l'eccezione di consumazione del potere disciplinare sollevata dal Parte_1 sostenendo che per gli stessi fatti aveva già proceduto a contestazione disciplinare Controparte_1 nel 2012, irrogando la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10;
b) ha respinto la doglianza di violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare sollevata dal lavoratore;
c) ha ritenuto fondati gli addebiti oggetto di contestazione disciplinare alla luce dell'istruttoria svolta in sede civile e in sede penale e della sentenza di condanna emessa dal tribunale di Paola nei confronti del . Parte_1
6) Quanto alla prova degli addebiti, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“….Ciò puntualizzato ed entrando nel merito della promossa opposizione occorre affermarne la fondatezza e ritenere, di conseguenza, in riforma dell'ordinanza gravata, ricorrente nel caso in esame una giusta causa di recesso, risultando, alla luce delle emergenze processuali, adeguatamente provati in questa fase oppositiva del rito speciale gli addebiti di rilievo disciplinare mossi al dipendente e posti a fondamento del comminato licenziamento per cui è causa. In concreto, alla luce delle prove raccolte nel corso del giudizio e del materiale acquisito al processo, deve ritenersi del tutto credibile la ricostruzione offerta dalla società opponente che corrobora, quanto meno, un più che fondato sospetto apprezzabile in termini oggettivi circa l'appropriazione indebita di somme di danaro altrui da parte del dipendente odierna parte opposta. Molteplici, infatti, sono gli indizi emersi in questo giudizio che, per precisone, concordanza e gravità, conducono alla responsabilità del dipendente. Innanzitutto è pacifico tra le parti oltre ad essere documentato il mancato rinvenimento delle distinte di rimborso e delle sottoscrizioni necessarie nelle operazioni di rimborso dei buoni fruttiferi oggetto d'indagine anche in sede penale. Per tali inadempienze, inoltre, il lavoratore opposto è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nel 2012, secondo tutto quanto già sopra chiarito. Non solo è chiaramente emerso nel corso del giudizio che il titolare dei buoni fruttiferi, sig.
, non si è mai fisicamente presentato il giorno 25.05.2010 all'ufficio postale di Persona_1 Buonvicino, sebbene risulti contabilizzata anche in quella data un'operazione di rimborso di un titolo. Tanto è stato chiarito dal teste escussa nel corso del giudizio. Testimone_1 Questo teste ha riferito, inoltre, una circostanza particolarmente significativa ovvero che al rientro a casa il giorno 22 maggio 2010 lo zio non avesse con sé alcun danaro contante Persona_1 ma solo un nuovo buono emesso dal direttore dell'ufficio postale di Buonvicino, dove si era recato di mattina utilizzando un mezzo pubblico, d'importo pari ad € 2.200,00. Null'altro. In ultimo è emerso chiaramente, sempre nel corso di questa fase del giudizio, che somme sostanzialmente corrispondenti nell'ammontare agli ammanchi in danaro rispetto al reale corrispettivo dei buoni fruttiferi (solo contabilmente rimborsati) sono state versate tramite diverse operazioni su conti intestati e cointestati proprio al lavoratore resistente nei giorni 28 e 29 maggio del 2010. Si tratta dei giorni immediatamente successivi a quelli (22 e 25 maggio del 2010) in cui il lavoratore odierna parte opposta avrebbe rimborsato i buoni fruttiferi del 1981 con consegna nelle mani del titolare di danaro contante e di un nuovo buono fruttifero per il residuo importo. Persona_1 Tanto è stato confermato dal teste escusso nel corso del giudizio ed emerge Testimone_2 chiaramente anche dalla sua testimonianza resa in sede penale11. Ebbene, tali significative circostanze costituiscono validi, concordanti, precisi e gravi indizi per affermare la responsabilità del dipendente. A ciò si aggiunga la statuizione della Corte d'Appello di Catanzaro che, da un lato, in riforma della pronuncia del tribunale di Paola ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato ascritto al per intervenuta prescrizione, e che, dall'altro lato, ha confermato nel resto la Parte_1 sentenza impugnata12. In definitiva deve ritenersi raggiunta con quella ragionevole certezza la prova anche indiziaria quanto meno di un più che fondato e legittimo sospetto in termini oggettivi dei fatti addebitati al lavoratore odierna parte resistente di appropriazione indebita di somme di danaro altrui in danno della resistente in grado di incrinare definitivamente l'elemento fiduciario connotativo del CP_2 rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti. Tanto conforta ampiamente la sussistenza di una giusta causa di licenziamento”.
7) Il tribunale, infine, richiamati gli artt. 54 e 80 del CCNL e l'art. 2119 c.c., ha ravvisato la giusta causa di recesso sulla base delle seguenti motivazioni:
“Appare evidente che il licenziamento così come intimato abbia fatto espresso riferimento a tutte le fattispecie di recesso richiamate espressamente ed implicitamente tramite l'operato rinvio alla nozione legale della giusta causa: quelle contemplate dall'art. 54, comma VI, lettera a) e lettera k) e quella contemplata nell'art. 80 lett. e) del CCNL del 14 aprile 2011 che richiama espressamente la clausola generale, di più ampia portata, contenuta nell'art. 2119 c.c.14. Non solo, trattandosi di licenziamento avente natura indiscutibilmente disciplinare, l'indagine della sussistenza di una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. non potrebbe essere limitata alla ricorrenza delle sole previsioni contenute nella contrattazione collettiva, stante la portata meramente esemplificativa delle stesse e non tassativa, per orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità15. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le fattispecie tipizzate dalla contrattazione collettiva non sono vincolanti per il giudicante nell'attività sussuntiva e valutativa della condotta illecita contestata nella clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. che connota il sindacato di merito diretto alla verifica della ricorrenza di una giusta causa di recesso nel caso concreto16. Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle evidenze processuali, occorre concludere per la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, secondo una valutazione complessiva degli addebiti mossi al ricorrente, configuranti, in ragione delle circostanze del caso concreto, una grave ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto lavorativo a carico del lavoratore tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario ovvero la legittima aspettativa della futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa affidata17. La valutazione della condotta addebitata al ricorrente complessivamente considerata, infatti, induce a ritenere irreversibilmente compromessa la fiducia riposta nella correttezza dello svolgimento futuro delle mansioni affidate al dipendente secondo il livello di inquadramento dedotto in contratto. La prova della responsabilità dell'appropriazione indebita conforta la legittima adozione del provvedimento espulsivo per cui è causa, dovendo ravvisare nella violazione di specifiche disposizioni di servizio e nelle inadempienze, in generale, riscontrate agli obblighi di correttezza, onestà e trasparenza che improntano la prestazione lavorativa richiesta al ricorrente, concretamente considerate, una grave forma di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul ricorrente costituenti giusta causa di licenziamento. La gravità della condotta, infatti, valutata secondo tutte le circostanze del caso concreto emerse, rende legittimo il licenziamento intimato, da ritenersi proporzionato ed adeguato alle infrazioni commesse, se si tiene conto, altresì, del ruolo rivestito dal lavoratore opposto all'epoca dei fatti, unico operatore di sportello e direttore di ufficio postale dotato di un solo operatore, e della prestazione lavorativa concretamente esigibile in ragione delle mansioni allo stesso affidate, comportanti grande responsabilità ed ampia libertà operativa su tutti i rapporti intrattenuti da terzi clienti con la società resistente. La riscontrata appropriazione di danaro altrui, pertanto, in danno di un'anziana persona da parte dell'unico operatore di un ufficio postale che rivestiva, all'epoca dei fatti, anche la qualifica di direttore, non assoggettato, di conseguenza, ad alcun controllo diretto circa l'esatta esecuzione dell'attività lavorativa svolta, dotato della più ampia libertà operativa, costituisce grave inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente, soprattutto se si considera anche l'incidenza dei pregiudizi in termini economici arrecati al titolare dei buoni fruttiferi ed alla società opponente, destinataria di espressa richiesta di restituzione delle somme non percepite. Appare evidente la sussistenza di una giusta causa di recesso nel caso in esame ai sensi dell'art. 2119 c.c. Profonda deve ritenersi la incrinatura dell'elemento fiduciario nel caso in esame, non potendo il datore di lavoro riporre alcun legittimo affidamento nella correttezza futura dell'adempimento delle specifiche mansioni assegnate al lavoratore resistente. Va accolta, di conseguenza, la promossa opposizione ed in riforma dell'ordinanza gravata vanno rigettate tutte le domande avanzate dal lavoratore opposto nel ricorso originario introduttivo della fase sommaria del presente giudizio”.
8) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo e questa Corte, con sentenza n° Parte_1 350/20 l'ha accolto, riformando la decisione di primo grado e accordando al la tutela di Parte_1 cui all'art. 18, comma 4, Legge 300/70.
9) In particolare, la Corte di appello ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni altra questione controversa, la censura con la quale il aveva reiterato la violazione del ne bis in idem per Parte_1 avere la società intimato il recesso pur avendo consumato il suo potere disciplinare nel 2012 per le medesime condotte appropriative.
10) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, Controparte_1 accogliendo il secondo e terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando a questa Corte in diversa composizione per l'esame del merito disciplinare e la regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Tanto sulla base delle seguenti motivazioni:
“2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta
“violazione o falsa applicazione” dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato già sul piano letterale la prima e poi la seconda lettera di contestazione disciplinare. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la conseguente “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2106 c.c. e 7 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto consumato il potere disciplinare. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono fondati. Dalla lettera di contestazione disciplinare del 2012, integralmente riprodotta dalla ricorrente, si evince chiaramente che essa faceva riferimento non a condotte di appropriazione indebita, bensì a plurime irregolarità di gestione dell'ufficio postale, consistite fra l'altro nel non aver fatto compilare al cliente ( ) le richieste di rimborso dei buoni fruttiferi postali, con Persona_1 conseguente impossibilità di dimostrare la corretta esecuzione della procedura di rimborso titoli (v. terzo capoverso della lettera di contestazione disciplinare del 26/06/2012). Proprio sulla base di questo presupposto la società, nella parte finale della predetta missiva,
“relativamente agli addebiti concernenti le irregolarità rilevate per il rimborso dei BP …” formulava espressa riserva di “ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi all'esito delle indagini che l' ta effettuando sulla vicenda”. CP_3 Le indagini hanno poi dato luogo al processo penale, che, a seguito del dibattimento, si è concluso con la sentenza penale di condanna per appropriazione indebita. Quest'ultima, dunque, è la condotta successivamente conosciuta da , che pertanto Controparte_1 legittimamente l'ha posta a fondamento della seconda, ulteriore e diversa contestazione disciplinare (riportata integralmente dalla ricorrente), letteralmente riferita ad una condotta di appropriazione (e non di negligente gestione) connotata questa volta da un intento chiaramente doloso. Di tanto effettivamente la Corte territoriale non si è avveduta a causa ed in conseguenza dell'errata interpretazione anche soltanto letterale delle due contestazioni disciplinari. Essendo diverse le condotte disciplinarmente rilevanti (sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo) e, quindi, diverse le relative contestazioni (sia sul piano letterale, sia su quello della volontà punitiva del datore di lavoro), non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem né vi è stata alcuna consumazione del potere disciplinare. Il diverso assunto della Corte territoriale si traduce in “falsa applicazione” del principio del ne bis in idem (e quindi di consumazione del potere disciplinare), che, nel caso di specie, risulta invece non applicabile. La sentenza impugnata va pertanto cassata. Il giudice del rinvio (in diversa composizione) dovrà esaminare il merito disciplinare, tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze (il ha Parte_1 dedotto che la sentenza penale di primo grado era stata da lui impugnata e al momento del suo controricorso pendeva l'appello, ma l'udienza non era stata ancora fissata: v. controricorso, p. 6)”.
11) Hanno tempestivamente riassunto il processo sia , sia , Parte_1 Controparte_1 entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta, i due ricorsi in riassunzione sono stati riuniti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12) Con il reclamo depositato 30.10.19 ha impugnato la sentenza n° 1463/19 del Parte_1 tribunale di Castrovillari denunciando:
12.1) l'errore del tribunale per aver escluso la violazione del principio del ne bis in idem in ambito disciplinare, per avere elevato per gli stessi fatti posti a base del licenziamento intimato CP_1 nel 2016 una precedente contestazione disciplinare nell'anno 2012, poi sfociata nella sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10;
12.2) Tale motivo di reclamo, su cui il lavoratore insiste anche con il ricorso in riassunzione depositato il 29.1.24, è chiaramente inammissibile alla luce del definitivo e vincolante pronunciamento della Corte di Cassazione che, con la citata ordinanza 30208/23, ha definitivamente chiarito che le contestazioni disciplinari del 2012 e del 2016, quest'ultima sottesa al licenziamento, erano riferite a diverse condotte. Al riguardo, dunque, non può che farsi rimando a quanto statuito dalla Corte di cassazione (cfr. punto 10).
13) Con il secondo motivo di reclamo si denuncia violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare del 2016, dal momento che il potere punitivo privato, oltre a subire una inammissibile duplicazione, è stato esercitato a distanza di oltre 6 anni dal momento in cui il fatto contestato si sarebbe verificato. Al riguardo il reclamante ha aggiunto che ciò che viene in rilievo, in buona sostanza, non è soltanto una questione di ordine formale/temporale; l'operato datoriale finisce, piuttosto, con il porsi in collisione frontale con la stessa nozione legale di giusta causa che - lo ricordiamo a noi stessi - s'invera soltanto nell'ipotesi in cui la condotta oggetto di censura sia di tale gravità da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Non è – conviene ribadirlo - l'art. 7 dello S.d.L. a pretendere che l'azione disciplinare venga esperita con immediatezza! La necessità di una stretta e precisa correlazione tra mancanza e reazione punitiva scaturisce, piuttosto, dalla previsione di cui all'art. 2119 c.c. che resta, inevitabilmente, incisa e tradita tutte le volte che la prosecuzione del rapporto, pur in presenza di una grave violazione contrattuale da parte della lavoratore, dimostri, ex sè, che il vincolo fiduciario non è stato compromesso e che, dunque, non sussistono le condizioni per il recesso! È, appunto, ciò che è avvenuto nella fattispecie concreta ove si tenga conto che l'odierno reclamante - il quale, non è superfluo ricordarlo, mai era incorso in rilievi o censure di sorta - ha continuato ad operare per ben sei anni dopo l'episodio che ha dato luogo alla presente vicenda contenziosa, svolgendo onorevolmente e dignitosamente le proprie mansioni, essendo ancora investito di responsabilità persino più rilevanti – valgano, a tal proposito, le innumerevoli disposizioni di servizio che, ben dopo la sentenza penale ed, addirittura, sino al 25 ottobre 2019, assegnano al reclamante, in vari Uffici, le funzioni di Direttore di - rispetto a quelle proprie del livello rivestito e Parte_2 consentendo alla datrice di continuare ad erogare puntualmente ad una peculiare categoria di utenti (in gran parte pensionati, avanti con l'età e bisognevoli di essere guidati e consigliati) l'intera gamma dei servizi di propria competenza. Al netto, dunque, delle considerazioni spese, sembra, persino, paradossale che avendo quale necessario riferimento una disposizione come quella tradotta nell'art. 2119 c.c., sia possibile sostenere una qualsivoglia riconducibilità ad essa della fattispecie per cui è causa!
13.1) Anche tale motivo di reclamo, riferito ad una pretesa violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, è manifestamente infondata, mentre della diversa questione relativa alla giusta causa di recesso, cui pure si fa riferimento nell'ambito del medesimo motivo, si tratterà in ordine logico con riferimento al terzo ed ultimo motivo, relativo alla asserita infondatezza degli addebiti.
13.2) Il reclamante fa generico riferimento solo al decorso di 6 anni tra la data dei fatti di rilievo disciplinare (maggio 2010) e la data di contestazione degli addebiti (novembre 2016), disinteressandosi del tutto dal chiarire, già in punto di fatto, a partire da quale momento CP_1 abbia avuto conoscenza delle condotte di appropriazione indebita e del loro rilievo disciplinare. In tali termini, quindi, la doglianza di cui si discute risulta monca dei necessari termini fattuali, che il lavoratore aveva l'onere di dedurre e dimostrare.
13.3) In ogni caso, non può in alcun modo accedersi alla ricostruzione, implicitamente dedotta in giudizio, secondo cui l'azienda sarebbe stata a conoscenza delle condotte di appropriazione indebita già nel 2010, ovvero nello stesso periodo di loro commissione. 13.4) Tale ricostruzione, oltre a non essere stata in alcun modo dimostrata dal lavoratore, è anche smentita dall'azienda, che ha dedotto che fino al 2012 non aveva contezza di condotte di appropriazione indebita ad opera del , tanto che la contestazione in quell'anno elevata non Parte_1 aveva ad oggetto appropriazione di somme di denaro. Tale difesa dell'azienda, oltre a non essere smentita dal ricorrente, trova conferma nel contenuto della contestazione disciplinare del 2012 nei termini in cui la stessa è stata definitivamente ricostruita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 30208/23 sopra riportata.
13.5) , inoltre, ha chiaramente indicato di aver avuto conoscenza dell'effettiva CP_1 commissione delle condotte appropriative e, quindi, del loro rilievo disciplinare solo nel 2016, allorquando il tribunale di Paola ha pronunciato la sentenza di condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita commesso nello svolgimento delle sue funzioni di direttore dell'ufficio postale di Buonvicino.
13.6) Ciò trova conferma in quanto documentato dall'azienda peraltro in assenza di qualsivoglia deduzione sul punto da parte del reclamante, ovvero che con nota del 20.12.13 si CP_1 avvalse della facoltà riconosciuta dall'art. 56, comma 2, del CCNL, secondo cui provvedimenti di sospensione dal servizio o di assegnazione provvisoria ad altro ufficio potevano essere adottati dalla Società in presenza di un rinvio a giudizio per condotte sanzionabili con il licenziamento senza preavviso. I provvedimenti adottati in simili circostanze: • - hanno effetto fino alla definizione del 1°grado di giudizio;
• - sono revocati di diritto se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva;
• - tale revoca èefficace decorsi cinque giorni dalla notifica della sentenza. In caso di sospensione dal servizio il dipendente conserva il diritto alla retribuzione fino ai cinque giorni successivi alla data di pronuncia della sentenza.
13.7) Dalla missiva del 20.12.13, infatti, si evince che a tale ultima data aveva appreso CP_1 solo che il era stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Paola al procedimento Parte_1 penale iscritto al n° 1230/11 Rgnr e per tale ragione, applicando l'art. 56 del CCNL, dispose il trasferimento del ricorrente presso la filiale di Castrovillari fino alla conclusione del procedimento penale, riservandosi ogni valutazione e azione all'atto dell'acquisizione del procedimento penale di cui sopra.
13.8) Ancora, l'azienda ha dedotto e documentato, sempre in assenza di contestazioni ad opera del ricorrente, di avere ripetutamente interessato il tribunale di Paola per avere notizie circa la conclusione del procedimento penale n° 1230/11 Rgnr, risultando poi documentale che la sentenza di condanna del venne depositata solo il 22.6.16. Parte_1
13.9) Ora, il reclamante, che delle suddette circostanze si è disinteressato, non chiarisce e non prova in quale data abbia avuto conoscenza effettiva della sentenza di condanna e nemmeno CP_1 denuncia che il principio di immediatezza sarebbe stato violato in considerazione del tempo trascorso tra il deposito della sentenza penale di condanna (22.6.16) e l'adozione della contestazione disciplinare (7.11.16).
13.10) Sotto tale ultimo profilo, del resto, non vi è alcuna prova, che il ricorrente doveva fornire, che abbia avuto conoscenza della sentenza penale già il 22.6.16, ovvero lo stesso giorno in CP_1 cui la sentenza venne depositata, e comunque la circostanza risulta da escludere atteso che l'azienda non era parte del processo penale.
13.11) Ne consegue che l'eccezione di intempestività della contestazione disciplinare, nei generici termini in cui è stata proposta, è del tutto infondata, dovendosi aggiungere, per mera completezza di motivazione, che avuto riguardo alla data di deposito della sentenza penale, la contestazione disciplinare del novembre 2016 non risulta per nulla tardiva ove si abbia riguardo alle notevoli dimensioni dell'azienda e della necessità per il datore di lavoro di ponderare le sue scelte dopo la lettura della sentenza nel suo complesso.
14) Con il terzo motivo di reclamo si denuncia l'errore del tribunale per aver ritenuto provata la commissione delle condotte appropriative da parte del ricorrente. Si sostiene che il tribunale aveva erroneamente valorizzato l'assenza delle distinte di rimborso dei due buoni postali e delle sottoscrizioni necessarie per le operazioni di rimborso di tali buoni. Tale affermazione era errata perché la stessa società aveva ammesso l'esistenza delle sottoscrizioni di quietanza sul verso dei due buoni postali rimborsati, nonché degli estremi del documento di identità del . Il tutto era Persona_1 stato confermato anche dal teste , il quale aveva riferito di aver preso visione dei Testimone_3 giornali di fondo da cui emergeva il rimborso dei due buoni postali e la sottoscrizione del . Persona_1 Ad ogni modo, lo stesso tribunale aveva chiarito che la questione relativa alla corretta formazione della documentazione relativa ai rimborsi aveva formato oggetto della contestazione disciplinare del 2012, per cui la stessa non poteva avere incidenza sulla valutazione di legittimità del licenziamento irrogato 4 anni dopo. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal tribunale non era emersa alcuna prova che il non si fosse recato presso l'ufficio postale di Buonvicino il 25.5.10. La Persona_1 circostanza era stata riferita dalla nipote del , quindi da teste non indifferente, nonché dal Persona_1 teste sentito nel corso del giudizio penale, che però si era basato su una mera congettura, Tes_2 escludendo che il si fosse recato presso l'ufficio postale il 25.5.10 sol perché si trattava Persona_1 di persona anziana, priva di patente e di mezzo proprio. Il tribunale, inoltre, aveva assegnato rilievo ai versamenti operati dal su conti riconducibili a lui e ai suoi familiari, mentre sarebbe Parte_1 bastato allargare l'indagine ai periodi precedenti e successivi al maggio 2010 per avvedersi che i versamenti avvenivano periodicamente e che gli stessi si giustificavano con la comodità dei parenti del reclamante di avvalersi dello stesso, in quanto dipendente di e cointestatario dei CP_1 conti, senza necessità di recarsi personalmente presso l'ufficio postale. In definitiva, non era emersa la prova degli addebiti contestati al lavoratore, che dovevano essere esclusi alla luce dei seguenti elementi:
- è pacifico il dato secondo cui il giorno 22/05/10, allorché il Cliente formulò la richiesta di rimborso dei Buoni in suo possesso, l'odierno concludente, responsabilmente, si preoccupò di sconsigliare quell'operazione spiegando che il differimento della stessa avrebbe consentito al richiedente notevoli vantaggi dal punto di vista della quantificazione degli interessi;
- soltanto a seguito delle insistenze del Sig. , l'impiegato si indusse alla conversione ed Persona_1 al rimborso dei titoli avendo cura di spiegare che l'operazione, per carenza di liquidità, si sarebbe conclusa il lunedì successivo;
- l'importo scaturente dal rimborso (circa 16.000,00 Euro), era all'evidenza, oltremodo significativo, specie se rapportato alla realtà economica e sociale nella quale il creditore era inserito;
ebbene, salvo che non si vogliano mettere in dubbio lo stato psichico e le facoltà mentali dell'odierno reclamante, si può davvero accreditare l'idea che, nella situazione data, egli abbia potuto immaginare di poter commettere un così odioso reato senza prospettarsi le conseguenze che ne sarebbero scaturite sul piano della lesione dell'onore e della dignità personale e, soprattutto, con riferimento al rapporto di lavoro ed alla possibilità di prosecuzione dello stesso?
- resta, infine, singolare il fatto che nessuno - né in sede civile, nè in sede penale - abbia inteso indagare sui motivi per i quali un episodio così abnorme sia esploso, addirittura, a distanza di un anno dal suo verificarsi. E, ciò, sebbene sappiamo - grazie a quanto riferisce il teste al Giudice del lavoro - che “... Tes_1 rientrato a casa, il giorno 22/05/10, lo zio non avesse con sé alcun danaro Persona_1 contante...”!
14.1) Anche il terzo motivo di reclamo è infondato, sicché deve confermarsi che l'azienda ha fornito prova della fondatezza degli addebiti. 14.2) In via preliminare, deve darsi conto che, come emerge dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione n° 30208/23, ancora in sede di controricorso datato 17.7.20, il Parte_1 affermava che avverso la sentenza di condanna penale di primo grado n° 596/16 pendeva appello, aggiungendo: la cui udienza, ad oggi, non è stata ancora fissata. Tanto ha indotto la Suprema Corte a rinviare gli atti per l'esame del merito disciplinare, “tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze (il ha dedotto che la sentenza penale di primo grado era stata da lui Parte_1 impugnata e al momento del suo controricorso pendeva l'appello, ma l'udienza non era stata ancora fissata: v. controricorso, p. 6)”.
14.3) In realtà, già agli atti del giudizio di primo grado era presente il dispositivo di sentenza reso dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 5.3.19 con cui, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, il reato di appropriazione indebita impugnata era stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte di Appello penale, inoltre, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, sicché è rimasta intatta la condanna di al risarcimento del danno in favore Parte_1 dell'unica parte civile costituita, . Della sopravvenuta pronuncia penale Persona_2 di secondo grado, del resto, lo stesso tribunale di Castrovillari ha dato atto già nella sentenza impugnata, utilizzandola quale uno dei molteplici elementi sulla cui base ha affermato la responsabilità dell'odierno reclamante.
14.4) Questi, inoltre, ha omesso di produrre la sentenza penale di secondo grado completa di motivazione e, in ogni caso, non ha nemmeno dedotto eventuali ulteriori sviluppi del procedimento penale.
14.5) Ciò detto, si osserva che la vicenda oggetto di causa trae origine dalla denuncia che
[...]
presentò alla Stazione Carabinieri di Diamante il 28.3.11. Nella denuncia si segnalava Persona_1 che il , di anni 92 circa al momento dei fatti, in data 22.5.10 si era recato presso l'ufficio Persona_1 postale di Buonvicino per incassare 2 buoni postali accesi nel 1981, del valore di Lire 1 milione ciascuno e cointestati, oltre che al denunciante, al figlio , come detto, Persona_2 unica persona costituitasi parte civile nel successivo processo penale. Il denunciante riferì di avere necessità di cambiare i due buoni postali per necessità personali e di salute in ambito familiare. Nell'occasione, dopo aver chiesto l'incasso dei due buoni postali al diretto dell'ufficio postale di nome , questi gli riferiva di non poter procedere al cambio dei buoni per assenza di soldi Pt_1 presso l'ufficio postale, aggiungendo che se li avesse cambiati avrebbe perso gli interessi maturati. Visto quanto riferito dal direttore dell'ufficio postale, il denunciante chiedeva la restituzione dei titoli, ma il direttore li tratteneva, per poi consegnargli un nuovo buono postale con scadenza 22.11.11 dell'importo di euro 2.200,00. Il denunciante riferiva che, tornato presso la sua abitazione e riferito alla nipote di non aver ricevuto soldi, ma solo il nuovo buono postale di euro Testimone_1 2.200,00, questa rimaneva meravigliata del fatto che i due buoni postali del 1981 potevano avere nel 2010 un valore così basso, per cui cominciò, unitamente alla nipote e al di lei marito, a svolgere accertamenti volti a stabilire l'effettivo valore dei due buoni del 1981. Avendo appreso che il valore era certamente superiore ai 2.200,00 euro, in data 5.11.10 presentò una richiesta di copia dei due titoli del 1981 all'ufficio postale di . Il denunciante aggiunse che in un'occasione, recatosi Tes_3 all'ufficio postale di Buonvicino per ritirare la pensione, il direttore lo aveva redarguito per Pt_1 il fatto di essersi recato presso l'ufficio postale di per i buoni postali, dicendogli di averlo Tes_3 appreso dal direttore di . Il denunciante riferì che in tale occasione non fornì alcuna risposta Tes_3 al direttore di Buonvicino. Finalmente, nel marzo 2011 il ricevette una missiva di Persona_1 [...]
, cui erano allegate le copie dei due buoni postali del 1981 e con cui si informava che i due CP_1 buoni avevano un valore, al maggio 2010, di euro 8.197,83 ciascuno. Si recava quindi presso l'ufficio postale di Buonvicino e, chieste spiegazioni al direttore , questi gli riferì senza alzare lo Pt_1 sguardo e in modo imbarazzato che non aveva tempo da perdere e che il 22.5.10 gli aveva consegnato i soldi e che il denunciante li aveva riposti in una borsa marrone. Il denunciante ha infine riferito che dopo il 22.5.10, suo cognato aveva perlato con il presso l'ufficio Persona_3 Parte_1 postale di Buonvicino e che, alla richiesta di spiegazioni circa la vicenda dell'incasso dei due buoni postali, il gli riferiva che i soldi che gli spettavano erano solo quelli, pari a 2.200,00 euro, Parte_1 di cui al nuovo buono postale emesso il 22.5.10 in quanto il li aveva cambiati prima della Persona_1 relativa scadenza.
14.6) A seguito di esposto del 20.6.11, inviato a dal legale di fiducia del , CP_1 Persona_1 l'azienda poneva in essere accertamenti, da cui risultava: a) che i due buoni postali risalenti al 1981 erano stati sottoscritti sul verso per quietanza dal;
b) che il rimborso era avvenuto il Persona_1 22.5.10 (quanto al buono recante numero 710, mediante l'emissione del nuovo buono postale di euro 2.200,00 e, almeno formalmente, con la consegna al denunciante di euro 5.987,93) e in data 25.5.10 (quanto al buono postale recante numero 711, con la apparente consegna al della somma Persona_1 di euro 8.197,93); c) che non era stato possibile rinvenire agli atti della società né la distinta di emissione del buono postale di euro 2.200,00, né i moduli per la richiesta di rimborso dei due buoni postali risalenti al 1981, sebbene sul retro di questi fosse presente la sottoscrizione per quietanza di
. Persona_1
14.7) Il non nega, anzi ammette, di essersi personalmente occupato delle operazioni Parte_1 relative al rimborso dei due buoni e del resto la circostanza è confermata dal fatto, anche questo non contestato dal , che dalle scritture contabili aziendali è emerso che le citate operazioni Parte_1 erano state eseguite il 22.5.10 e il 25.5.10 con la password del reclamante, Chiapp55.
14.8) Il , infatti, sostiene di aver regolarmente consegnato al la complessiva Parte_1 Persona_1 somma di euro 16.375,86, pari al valore assunto dai due buoni postali del 1981. Ciò era avvenuto, a detta del ricorrente, in data 22.5.10 con la consegna di un buono di euro 2.200,00 e della restante somma a copertura del primo buono postale in contanti, e in data 25.5.10 con la consegna della somma di euro 8.197,83, pari al valore del secondo buono risalente al 1981. Secondo la versione del
, il rimborso era avvenuto con le modalità appena descritte, atteso che il giorno 22.5.10 Parte_1 non vi era presso l'ufficio postale di Buonvicino la somma necessaria a rimborsare entrambi i buoni postali, sicché egli aveva provveduto al rimborso di un primo buono il 22.5.10, invitando il a ritornare presso l'ufficio postale martedì 25.5.10 per il rimborso del secondo buono, Persona_1 ciò che era poi regolarmente avvenuto.
14.9) Tra le due opposte versioni, quella del , che ha affermato di aver ricevuto dal Persona_1
solo il buono postale di euro 2.200,00 e non altro, e quella del , che ha affermato Parte_1 Parte_1 di aver consegnato al , nelle date del 22 e del 25 maggio 2010, l'intero valore dei buoni, Persona_1 deve essere preferita la prima, con la conseguenza che deve dirsi provata la condotta di appropriazione indebita della somma di euro 14.175,86, per come già accertato dal tribunale di Castrovillari con la sentenza impugnata e, in sede penale, con la sentenza del tribunale di Paola n° 596/16.
15) Tanto sulla base dei seguenti elementi:
15.1) La nipote del denunciante , ha costantemente affermato, sia Persona_1 Testimone_1 nel giudizio penale, sia nel presente giudizio, che allorquando il denunciante ritornò dall'ufficio postale nella mattinata del 22.5.10 era in possesso del solo buono postale emesso nella stessa data e dell'importo di euro 2.200,00, mentre non aveva con sé la somma di euro 14.175,86. La Tes_1 inoltre, ha sempre affermato con decisione che il non si era recato presso l'ufficio postale Persona_1 di Buonvicino martedì 25.5.10, come sostenuto dal , ma solo il 22.5.10. La attendibilità Parte_1 della dichiarante non può essere revocata in dubbio sia per la costanza e la linearità delle sue dichiarazioni nel corso del tempo e in diverse sedi, dovendosi aggiungere che la non si era Tes_1 nemmeno costituita parte civile nel processo penale;
veste assunta dal solo figlio del denunciante, nonché cointestatario dei due buoni postali del 1981, . Le dichiarazioni Persona_2 della minano in radice la versione dei fatti resa dal sia sotto il profilo della Tes_1 Parte_1 consegna della somma contestata, sia sotto il profilo di una consegna che sarebbe avvenuta parte il 22.5.10, parte il 25.5.10;
15.2) Il teste , cognato dell'anziano denunciante , Persona_3 Parte_3 sentito nel corso del procedimento penale, ha in primo luogo confermato che, una volta tornato a casa nella mattinata del 22.5.10, l'anziano era in possesso solo del buono postale di euro 2.200,00, non di somme di denaro consegnategli dal direttore dell'ufficio postale di Buonvicino. Ma
[...]
ha riferito anche un'altra circostanza di particolare importanza, ovvero che pochi giorni Per_3 dopo rispetto al 22.5.10, nel mese di giugno, egli stesso si era recato presso l'ufficio postale di Buonvicino per percepire la sua pensione. Nell'occasione aveva chiamato in disparte il Parte_1 chiedendogli spiegazioni sul perché non aveva consegnato denaro a rimborso dei due buoni postali. Il gli riferì che il aveva perso tutto perché era cambiata la legge e che doveva Parte_1 Persona_1 aspettare lo scadere dei 30 anni dalla emissione dei titoli per percepire gli interessi. Ora, premesso che sulla piena attendibilità del teste deve ribadirsi quanto rilevato con Persona_3 riferimento a deve rimarcarsi il fatto che il , interpellato dal Testimone_1 Parte_1 Tes_1 nel giugno 2010, non riferì assolutamente di aver consegnato denaro al , sostenendo la Persona_1 diversa versione secondo cui il aveva perso tutto per non aver atteso i 30 anni dalla Persona_1 emissione dei titoli e ciò perché la legge era cambiata. Solo a partire dalla escussione del 16.9.11 innanzi agli ispettori di , il cominciò a sostenere la versione, ribadita in sede CP_1 Parte_1 disciplinare nel 2012 e 2016 e poi in sede giudiziale, secondo cui egli aveva regolarmente rimborsato i due titoli, parte il 22.5.10, parte il 25.5.10. Senonché, non si comprende davvero perché nel giugno 2010 il ricorrente non abbia prontamente riferito al suo interlocutore di aver regolarmente rimborsato i titoli nelle mani del , ciò che costituiva la difesa più immediata e logica, se Persona_1 corrispondente al vero. E se è vero che, come costantemente riferito dal ricorrente, i due buoni del 1981 avrebbero maturato ulteriori interessi ove incassati nel 2011 allo scadere dei 30 anni, nondimeno è vero che alle date del 22 e 25 maggio 2010 i due buoni avevano comunque raggiunto un valore superiore ai 16.000 euro e che di tale somma, per quanto detto, il ricorrente consegnò al Persona_1 solo 2.200,00 euro mediante l'emissione di un nuovo buono postale.
15.3) Nel corso delle indagini preliminari successive alla denuncia proposta dal , venne Persona_1 accertato che lo stesso , nelle date del 28 e 29 maggio 2010, dunque pochi giorni dopo gli
Parte_1 asseriti pagamenti nelle mani dell'anziano denunciante, aveva effettuato tre versamenti sul libretto di risparmio n° 31042428, acceso presso l'ufficio postale di Buonvicino e cointestato al
Parte_1 stesso e ai suoi genitori e In particolare, si era trattato di tre CP_4 Controparte_5 distinti versamenti di euro 2.000,00, il 28.5.10, e di euro 585,34 ed euro 11.860,00, il 29.5.10. Tali circostanze sono state ampiamente confermate sia nel corso del procedimento penale, sia nel presente procedimento, dal Maresciallo dei Carabinieri che aveva svolto le indagini Testimone_2 preliminari, compendiandole nella comunicazione di notizia di reato 14115 del 20.1.12. In ogni caso, si tratta di circostanze in alcun modo negate dal . Ora, in ordine a tali circostanze, nel corso
Parte_1 del procedimento penale ha deposto la moglie del , la quale ha
Parte_1 Testimone_4 giustificato i versamenti del 28 e 29 maggio 2010 affermando che si trattava di soldi che al
Parte_1 erano stati consegnati da sua madre a seguito della vendita di terreni di proprietà dei CP_4 genitori del , nonché di risparmi della Ora, dalla sentenza penale del 2016
Parte_1 CP_4 emerge, con specifico riferimento a tale versione alternativa, che la stessa non è stata confermata dalla anche in ragione della sua età avanzata, ma soprattutto sia dalla sentenza penale, sia dal CP_4 presente procedimento, non risulta in alcun modo documentata la vendita di non meglio precisati terreni ad opera dei genitori del antecedentemente al 28 e 29 maggio 2010, né il ricorrente Parte_1 ha in alcun modo chiarito e documentato quale sarebbe stata la somma che i suoi genitori avrebbero conseguito dalla vendita di tali terreni. Rimane dunque ferma la circostanza secondo cui il Parte_1 versò, dopo pochissimi giorni gli asseriti rimborsi in denaro, sul libretto cointestato allo stesso e ai suoi genitori una somma di denaro (euro 14.445,34) del tutto analoga a quella non consegnata al
(euro 14.175,86) e che in relazione a tali versamenti, la versione alternativa sostenuta Persona_1 dalla difesa dell'imputato non ha ricevuto alcun riscontro. E se è vero che, come emerge dalla sentenza penale del 2016, su quel libretto di risparmio si era registrato un versamento di una apprezzabile somma di denaro nel gennaio 2009, dunque ben prima dei fatti in contestazione, rimane significativo che i tre versamenti di cui si discute avvennero subito dopo i presunti rimborsi e che degli stessi non è stata confermata la versione alternativa addotta.
15.4) L'intrinseca illogicità della versione difensiva del , il quale ha sempre riferito che, Parte_1 allorquando il si recò nell'ufficio postale il 22.5.10, egli aveva prospettato all'anziano Persona_1 che conveniva attendere un altro anno per il rimborso dei buoni, ma che l'anziano “era fermo nelle sue intenzioni poiché gli servivano i soldi ….. urgentemente per saldare un debito di lavori” (così nelle dichiarazioni agli ispettori del 16.9.11), che l'anziano “insisteva nello scambio”, che aveva chiesto all'anziano se avesse buoni più recenti che producevano interessi inferiori a quelli del 1981 e
“invece niente da fare” (così nelle giustificazioni disciplinari del 2012), che “il Sig ha Persona_1 insistito per avere il contante” (così nelle giustificazioni disciplinari del 2016), che “Il sig.
, rispose di avere urgente necessità di denaro contante per motivi familiari e, Persona_1 pertanto, manifestò la sua decisione di procedere comunque al rimborso”. Ora, a fronte di un interlocutore che, secondo le stesse ammissioni del reclamante, aveva urgente necessità del contante e che non voleva sentire ragioni in ordine al rimborso, rimane a dir poco anomala la emissione del buono postale di euro 2.200,00 nella giornata del 22.5.10. E se nel ricorso introduttivo del giudizio il ha riferito che l'emissione del buono era stata effettuata “di comune accordo con il cliente” Parte_1
(il che, come detto, appare in netto contrasto con le impellenti necessità di contante che il Persona_1 stava manifestando nello stesso frangente), ancor più in contrasto con le ferme intenzioni del risultano le dichiarazioni rese dal agli ispettori di il 16.9.11. Persona_1 Parte_1 CP_1 Nell'occasione, infatti, il ricorrente riferì che, informato il cliente che il valore di un buono era pari ad euro 8.187,93, era stato addirittura lo stesso che “mi diceva che voleva rinvestire parte Persona_1 della somma in un altro buono e la somma restante in contanti”.
15.5) Il dato ormai certo nel presente processo costituito dalle gravi anomalie della procedura seguita dal sia nel presunto rimborso dei titoli del 1981, sia nell'emissione del buono di euro Parte_1 2.200,00 in data 22.5.10. Sebbene sul verso dei due titoli del 1981 compaia la sottoscrizione per quietanza del , rimane il fatto che il non fece sottoscrivere all'anziano cliente Persona_1 Parte_1 né i diversi moduli destinati alla richiesta di rimborso dei due titoli, da cui avrebbe potuto desumersi con quali modalità il rimborso era stato chiesto, né l'ulteriore modulo destinato alla emissione del nuovo buono postale di euro 2.200,00. Proprio per tali circostanze, unitamente ad altre, il Parte_1 venne sanzionato nel 2012 con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 e non risulta affatto che tale sanzione disciplinare sia stata impugnata dal ricorrente. Questi, del resto, non ha reso alcuna spiegazione in ordine all'assenza della modulistica riferita alle operazioni che egli stesso aveva curato a maggio del 2010 e ciò non fece nemmeno in sede di giustificazioni rese nel 2012 allorquando le circostanze gli vennero contestate per poi sfociare nella definitiva sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
15.6) Se è vero che la Corte di Appello di Catanzaro risulta aver riformato la pronuncia di condanna di primo grado per appropriazione indebita ai danni del , dichiarando il reato estinto per Persona_1 prescrizione, nondimeno dal dispositivo della sentenza di secondo grado, unico documento prodotto dal ricorrente in ordine al definitivo esito del processo penale, risulta che venne confermata la statuizione di condanna del , ai sensi dell'art. 538 c.p.p., a risarcire il danno nei confronti Parte_1 dell'unica parte civile costituita, ovvero , figlio dell'anziano cliente e Persona_2 cointestatario dei due buoni postali risalenti al 1981.
16) Alla luce dei plurimi elementi appena esposti, deve concludersi che il non consegnò Parte_1 mai al la somma di euro 14.175,86, pari alla differenza tra il valore assunto nel 2010 Persona_1 (euro 16.375,86) dai due buoni postali fruttiferi di Lire 1.000.00 sottoscritti nel 1981 e la somma di euro 2.200,00, di cui al buono postale emesso il 22.5.10. L'ulteriore conseguenza è che della somma di cui alla contestazione disciplinare il si appropriò abusando delle sue funzioni di Persona_1 direttore dell'ufficio postale di Buonvicino.
17) Poco è a dirsi sul fatto che una tale condotta costituisca giusta causa di recesso.
17.1) Intanto, la grave condotta appropriativa posta in essere in danno dell'anziano cliente è espressamente prevista quale ipotesi di licenziamento senza preavviso dall'art. 54, lettere a) e k) del CCNL che prevedono, rispettivamente, la massima sanzione espulsiva a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Societào ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi; k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
17.2) Ma soprattutto, la giusta causa di recesso emerge con solare evidenza in ragione della gravità delle condotte tenute dal ricorrente. Si tratta di fatti di rilievo penale commessi in danno di un cliente dell'età di 92 anni, per una somma non certo trascurabile pari ad euro 14.000 circa ed abusando sia dell'avanzata età del cliente, sia del ruolo e delle funzioni di direttore e di unico operatore presso l'ufficio postale di Buonvicino. Risulta chiaro come il ricorrente abbia largamente approfittato delle sue funzioni, così incrinando irrimediabilmente la necessaria fiducia che deve essere alla base del rapporto di lavoro, non potendo di certo l'azienda confidare in un futuro corretto comportamento del dipendente. A ciò dovendosi aggiungere che, sebbene non sia stata contestata la recidiva, il fatto, già di per sé estremamente grave, deve essere valutato unitamente a quelle condotte, funzionali alla appropriazione indebita di somme di denaro oggetto del presente giudizio, aventi ad oggetto la mancata redazione dei moduli predisposti per il rimborso dei vecchi titoli e la emissione del nuovo, che al vennero contestate nel 2012 e che sfociarono nella definitiva sospensione dal Parte_1 servizio e dalla retribuzione per giorni 10. Deve dunque concludersi per la piena sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., non a caso richiamato dall'art. 80, lettera e) del CCNL in atti.
18) Il reclamo deve essere dunque respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
19) Tenuto conto che è definitiva la statuizione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio, non essendovi stata impugnazione sul punto da parte di , le spese del grado Controparte_1 di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio devono seguire la totale soccombenza del ricorrente. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia indicato dallo stesso reclamante e della non trascurabile complessità della vicenda trattata.
20) Dal tenore della decisione discende per il reclamante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n° 30208/23, sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Castrovillari n° 1463/19, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, Parte_1 per il grado di appello, in euro 3.000,00, per il giudizio di legittimità, e in euro 5.000,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 2.9.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause riunite, a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione, iscritte ai numeri 107 e 112 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, con gli Avv.ti Ernesto Mazzei e Angela Grazia Ruggiero Parte_1
reclamante e ricorrente in riassunzione
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Raffaele De Luca Controparte_1 JO
reclamata e ricorrente in riassunzione
Oggetto: Riassunzione ex art. 392 c.p.c. Reclamo avverso sentenza del Tribunale di Castrovillari. Licenziamento per giusta causa. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con lettera del 7.11.16 contestava al dipendente di essersi Controparte_1 Parte_1 indebitamente appropriato, nelle date del 22 e del 25 maggio 2010, nello svolgimento delle mansioni di direttore dell'ufficio postale di Buonvicino, la somma di euro 14.175,86, costituente la differenza tra il valore (euro 16.375,86) assunto nel maggio 2010 da due buoni postali fruttiferi di Lire 1.000.00 ciascuno, che il cliente aveva acceso nel 1981, e il valore di un nuovo Persona_1 buono postale fruttifero, pari ad euro 2.200,00, che il aveva emesso il 22.5.10 a favore del Parte_1 cliente . Nella contestazione disciplinare si dava atto che per tali condotte il Persona_1 Parte_1 era stato condannato dal Tribunale di Paola alla pena di anni 1, mesi 8 di reclusione per il reato di appropriazione indebita in danno del , nonché al risarcimento del danno, liquidato in euro Persona_1 16.000, nei confronti dell'unica parte civile costituita, , figlio Persona_2 dell'anziano cliente e cointestatario dei due buoni del 1981.
2) Presentate giustificazioni ad opera del con nota del 9.11.16, con provvedimento del Parte_1
7.12.16 intimava licenziamento per giusta causa, trattandosi di fatti di tale gravità Controparte_1 da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Il tutto con richiamo all'art. 54, comma 6, lettere a) e k) e all'art. 80, lettera e) del CCNL 14.4.11.
3) Il impugnava il licenziamento e il tribunale di Castrovillari, con l'ordinanza all'esito Parte_1 della fase sommaria, ha annullato il licenziamento, ordinando a la reintegrazione del CP_1
nel posto di lavoro precedentemente occupato. Parte_1
4) Avverso tale ordinanza ha proposto opposizione, che il tribunale di Castrovillari ha CP_1 accolto con sentenza n° 1463/19, per l'effetto rigettando l'impugnativa di licenziamento proposta dal
. Parte_1
5) In particolare, il giudice di primo grado:
a) ha respinto l'eccezione di consumazione del potere disciplinare sollevata dal Parte_1 sostenendo che per gli stessi fatti aveva già proceduto a contestazione disciplinare Controparte_1 nel 2012, irrogando la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10;
b) ha respinto la doglianza di violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare sollevata dal lavoratore;
c) ha ritenuto fondati gli addebiti oggetto di contestazione disciplinare alla luce dell'istruttoria svolta in sede civile e in sede penale e della sentenza di condanna emessa dal tribunale di Paola nei confronti del . Parte_1
6) Quanto alla prova degli addebiti, il tribunale ha così motivato la sua decisione:
“….Ciò puntualizzato ed entrando nel merito della promossa opposizione occorre affermarne la fondatezza e ritenere, di conseguenza, in riforma dell'ordinanza gravata, ricorrente nel caso in esame una giusta causa di recesso, risultando, alla luce delle emergenze processuali, adeguatamente provati in questa fase oppositiva del rito speciale gli addebiti di rilievo disciplinare mossi al dipendente e posti a fondamento del comminato licenziamento per cui è causa. In concreto, alla luce delle prove raccolte nel corso del giudizio e del materiale acquisito al processo, deve ritenersi del tutto credibile la ricostruzione offerta dalla società opponente che corrobora, quanto meno, un più che fondato sospetto apprezzabile in termini oggettivi circa l'appropriazione indebita di somme di danaro altrui da parte del dipendente odierna parte opposta. Molteplici, infatti, sono gli indizi emersi in questo giudizio che, per precisone, concordanza e gravità, conducono alla responsabilità del dipendente. Innanzitutto è pacifico tra le parti oltre ad essere documentato il mancato rinvenimento delle distinte di rimborso e delle sottoscrizioni necessarie nelle operazioni di rimborso dei buoni fruttiferi oggetto d'indagine anche in sede penale. Per tali inadempienze, inoltre, il lavoratore opposto è stato sottoposto a procedimento disciplinare e sanzionato nel 2012, secondo tutto quanto già sopra chiarito. Non solo è chiaramente emerso nel corso del giudizio che il titolare dei buoni fruttiferi, sig.
, non si è mai fisicamente presentato il giorno 25.05.2010 all'ufficio postale di Persona_1 Buonvicino, sebbene risulti contabilizzata anche in quella data un'operazione di rimborso di un titolo. Tanto è stato chiarito dal teste escussa nel corso del giudizio. Testimone_1 Questo teste ha riferito, inoltre, una circostanza particolarmente significativa ovvero che al rientro a casa il giorno 22 maggio 2010 lo zio non avesse con sé alcun danaro contante Persona_1 ma solo un nuovo buono emesso dal direttore dell'ufficio postale di Buonvicino, dove si era recato di mattina utilizzando un mezzo pubblico, d'importo pari ad € 2.200,00. Null'altro. In ultimo è emerso chiaramente, sempre nel corso di questa fase del giudizio, che somme sostanzialmente corrispondenti nell'ammontare agli ammanchi in danaro rispetto al reale corrispettivo dei buoni fruttiferi (solo contabilmente rimborsati) sono state versate tramite diverse operazioni su conti intestati e cointestati proprio al lavoratore resistente nei giorni 28 e 29 maggio del 2010. Si tratta dei giorni immediatamente successivi a quelli (22 e 25 maggio del 2010) in cui il lavoratore odierna parte opposta avrebbe rimborsato i buoni fruttiferi del 1981 con consegna nelle mani del titolare di danaro contante e di un nuovo buono fruttifero per il residuo importo. Persona_1 Tanto è stato confermato dal teste escusso nel corso del giudizio ed emerge Testimone_2 chiaramente anche dalla sua testimonianza resa in sede penale11. Ebbene, tali significative circostanze costituiscono validi, concordanti, precisi e gravi indizi per affermare la responsabilità del dipendente. A ciò si aggiunga la statuizione della Corte d'Appello di Catanzaro che, da un lato, in riforma della pronuncia del tribunale di Paola ha dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato ascritto al per intervenuta prescrizione, e che, dall'altro lato, ha confermato nel resto la Parte_1 sentenza impugnata12. In definitiva deve ritenersi raggiunta con quella ragionevole certezza la prova anche indiziaria quanto meno di un più che fondato e legittimo sospetto in termini oggettivi dei fatti addebitati al lavoratore odierna parte resistente di appropriazione indebita di somme di danaro altrui in danno della resistente in grado di incrinare definitivamente l'elemento fiduciario connotativo del CP_2 rapporto lavorativo subordinato intercorso tra le parti. Tanto conforta ampiamente la sussistenza di una giusta causa di licenziamento”.
7) Il tribunale, infine, richiamati gli artt. 54 e 80 del CCNL e l'art. 2119 c.c., ha ravvisato la giusta causa di recesso sulla base delle seguenti motivazioni:
“Appare evidente che il licenziamento così come intimato abbia fatto espresso riferimento a tutte le fattispecie di recesso richiamate espressamente ed implicitamente tramite l'operato rinvio alla nozione legale della giusta causa: quelle contemplate dall'art. 54, comma VI, lettera a) e lettera k) e quella contemplata nell'art. 80 lett. e) del CCNL del 14 aprile 2011 che richiama espressamente la clausola generale, di più ampia portata, contenuta nell'art. 2119 c.c.14. Non solo, trattandosi di licenziamento avente natura indiscutibilmente disciplinare, l'indagine della sussistenza di una giusta causa di recesso ai sensi dell'art. 2119 c.c. non potrebbe essere limitata alla ricorrenza delle sole previsioni contenute nella contrattazione collettiva, stante la portata meramente esemplificativa delle stesse e non tassativa, per orientamento oramai costante della giurisprudenza di legittimità15. A ciò si aggiunga che, in ogni caso, le fattispecie tipizzate dalla contrattazione collettiva non sono vincolanti per il giudicante nell'attività sussuntiva e valutativa della condotta illecita contestata nella clausola generale di cui all'art. 2119 c.c. che connota il sindacato di merito diretto alla verifica della ricorrenza di una giusta causa di recesso nel caso concreto16. Ebbene, nel caso in esame, alla luce delle evidenze processuali, occorre concludere per la ricorrenza di una giusta causa di licenziamento, secondo una valutazione complessiva degli addebiti mossi al ricorrente, configuranti, in ragione delle circostanze del caso concreto, una grave ipotesi di inadempimento degli obblighi derivanti dal rapporto lavorativo a carico del lavoratore tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario ovvero la legittima aspettativa della futura correttezza dell'adempimento della prestazione lavorativa affidata17. La valutazione della condotta addebitata al ricorrente complessivamente considerata, infatti, induce a ritenere irreversibilmente compromessa la fiducia riposta nella correttezza dello svolgimento futuro delle mansioni affidate al dipendente secondo il livello di inquadramento dedotto in contratto. La prova della responsabilità dell'appropriazione indebita conforta la legittima adozione del provvedimento espulsivo per cui è causa, dovendo ravvisare nella violazione di specifiche disposizioni di servizio e nelle inadempienze, in generale, riscontrate agli obblighi di correttezza, onestà e trasparenza che improntano la prestazione lavorativa richiesta al ricorrente, concretamente considerate, una grave forma di inadempimento delle obbligazioni gravanti sul ricorrente costituenti giusta causa di licenziamento. La gravità della condotta, infatti, valutata secondo tutte le circostanze del caso concreto emerse, rende legittimo il licenziamento intimato, da ritenersi proporzionato ed adeguato alle infrazioni commesse, se si tiene conto, altresì, del ruolo rivestito dal lavoratore opposto all'epoca dei fatti, unico operatore di sportello e direttore di ufficio postale dotato di un solo operatore, e della prestazione lavorativa concretamente esigibile in ragione delle mansioni allo stesso affidate, comportanti grande responsabilità ed ampia libertà operativa su tutti i rapporti intrattenuti da terzi clienti con la società resistente. La riscontrata appropriazione di danaro altrui, pertanto, in danno di un'anziana persona da parte dell'unico operatore di un ufficio postale che rivestiva, all'epoca dei fatti, anche la qualifica di direttore, non assoggettato, di conseguenza, ad alcun controllo diretto circa l'esatta esecuzione dell'attività lavorativa svolta, dotato della più ampia libertà operativa, costituisce grave inadempimento degli obblighi gravanti sul dipendente, soprattutto se si considera anche l'incidenza dei pregiudizi in termini economici arrecati al titolare dei buoni fruttiferi ed alla società opponente, destinataria di espressa richiesta di restituzione delle somme non percepite. Appare evidente la sussistenza di una giusta causa di recesso nel caso in esame ai sensi dell'art. 2119 c.c. Profonda deve ritenersi la incrinatura dell'elemento fiduciario nel caso in esame, non potendo il datore di lavoro riporre alcun legittimo affidamento nella correttezza futura dell'adempimento delle specifiche mansioni assegnate al lavoratore resistente. Va accolta, di conseguenza, la promossa opposizione ed in riforma dell'ordinanza gravata vanno rigettate tutte le domande avanzate dal lavoratore opposto nel ricorso originario introduttivo della fase sommaria del presente giudizio”.
8) Avverso tale sentenza ha proposto reclamo e questa Corte, con sentenza n° Parte_1 350/20 l'ha accolto, riformando la decisione di primo grado e accordando al la tutela di Parte_1 cui all'art. 18, comma 4, Legge 300/70.
9) In particolare, la Corte di appello ha ritenuto fondata, con assorbimento di ogni altra questione controversa, la censura con la quale il aveva reiterato la violazione del ne bis in idem per Parte_1 avere la società intimato il recesso pur avendo consumato il suo potere disciplinare nel 2012 per le medesime condotte appropriative.
10) Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione e la Suprema Corte, Controparte_1 accogliendo il secondo e terzo motivo di ricorso, ha cassato la sentenza di secondo grado, rinviando a questa Corte in diversa composizione per l'esame del merito disciplinare e la regolamentazione delle spese anche del giudizio di legittimità. Tanto sulla base delle seguenti motivazioni:
“2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta
“violazione o falsa applicazione” dell'art. 1362 c.c. per avere la Corte territoriale erroneamente interpretato già sul piano letterale la prima e poi la seconda lettera di contestazione disciplinare. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la ricorrente lamenta la conseguente “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2106 c.c. e 7 L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale ritenuto consumato il potere disciplinare. I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro stretta connessione – sono fondati. Dalla lettera di contestazione disciplinare del 2012, integralmente riprodotta dalla ricorrente, si evince chiaramente che essa faceva riferimento non a condotte di appropriazione indebita, bensì a plurime irregolarità di gestione dell'ufficio postale, consistite fra l'altro nel non aver fatto compilare al cliente ( ) le richieste di rimborso dei buoni fruttiferi postali, con Persona_1 conseguente impossibilità di dimostrare la corretta esecuzione della procedura di rimborso titoli (v. terzo capoverso della lettera di contestazione disciplinare del 26/06/2012). Proprio sulla base di questo presupposto la società, nella parte finale della predetta missiva,
“relativamente agli addebiti concernenti le irregolarità rilevate per il rimborso dei BP …” formulava espressa riserva di “ogni ulteriore azione a tutela dei propri interessi all'esito delle indagini che l' ta effettuando sulla vicenda”. CP_3 Le indagini hanno poi dato luogo al processo penale, che, a seguito del dibattimento, si è concluso con la sentenza penale di condanna per appropriazione indebita. Quest'ultima, dunque, è la condotta successivamente conosciuta da , che pertanto Controparte_1 legittimamente l'ha posta a fondamento della seconda, ulteriore e diversa contestazione disciplinare (riportata integralmente dalla ricorrente), letteralmente riferita ad una condotta di appropriazione (e non di negligente gestione) connotata questa volta da un intento chiaramente doloso. Di tanto effettivamente la Corte territoriale non si è avveduta a causa ed in conseguenza dell'errata interpretazione anche soltanto letterale delle due contestazioni disciplinari. Essendo diverse le condotte disciplinarmente rilevanti (sia sul piano oggettivo, sia su quello soggettivo) e, quindi, diverse le relative contestazioni (sia sul piano letterale, sia su quello della volontà punitiva del datore di lavoro), non sussiste alcuna violazione del ne bis in idem né vi è stata alcuna consumazione del potere disciplinare. Il diverso assunto della Corte territoriale si traduce in “falsa applicazione” del principio del ne bis in idem (e quindi di consumazione del potere disciplinare), che, nel caso di specie, risulta invece non applicabile. La sentenza impugnata va pertanto cassata. Il giudice del rinvio (in diversa composizione) dovrà esaminare il merito disciplinare, tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze (il ha Parte_1 dedotto che la sentenza penale di primo grado era stata da lui impugnata e al momento del suo controricorso pendeva l'appello, ma l'udienza non era stata ancora fissata: v. controricorso, p. 6)”.
11) Hanno tempestivamente riassunto il processo sia , sia , Parte_1 Controparte_1 entrambe le parti hanno depositato note di trattazione scritta, i due ricorsi in riassunzione sono stati riuniti e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
12) Con il reclamo depositato 30.10.19 ha impugnato la sentenza n° 1463/19 del Parte_1 tribunale di Castrovillari denunciando:
12.1) l'errore del tribunale per aver escluso la violazione del principio del ne bis in idem in ambito disciplinare, per avere elevato per gli stessi fatti posti a base del licenziamento intimato CP_1 nel 2016 una precedente contestazione disciplinare nell'anno 2012, poi sfociata nella sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10;
12.2) Tale motivo di reclamo, su cui il lavoratore insiste anche con il ricorso in riassunzione depositato il 29.1.24, è chiaramente inammissibile alla luce del definitivo e vincolante pronunciamento della Corte di Cassazione che, con la citata ordinanza 30208/23, ha definitivamente chiarito che le contestazioni disciplinari del 2012 e del 2016, quest'ultima sottesa al licenziamento, erano riferite a diverse condotte. Al riguardo, dunque, non può che farsi rimando a quanto statuito dalla Corte di cassazione (cfr. punto 10).
13) Con il secondo motivo di reclamo si denuncia violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare del 2016, dal momento che il potere punitivo privato, oltre a subire una inammissibile duplicazione, è stato esercitato a distanza di oltre 6 anni dal momento in cui il fatto contestato si sarebbe verificato. Al riguardo il reclamante ha aggiunto che ciò che viene in rilievo, in buona sostanza, non è soltanto una questione di ordine formale/temporale; l'operato datoriale finisce, piuttosto, con il porsi in collisione frontale con la stessa nozione legale di giusta causa che - lo ricordiamo a noi stessi - s'invera soltanto nell'ipotesi in cui la condotta oggetto di censura sia di tale gravità da ledere irreparabilmente il rapporto fiduciario e da non consentire la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto. Non è – conviene ribadirlo - l'art. 7 dello S.d.L. a pretendere che l'azione disciplinare venga esperita con immediatezza! La necessità di una stretta e precisa correlazione tra mancanza e reazione punitiva scaturisce, piuttosto, dalla previsione di cui all'art. 2119 c.c. che resta, inevitabilmente, incisa e tradita tutte le volte che la prosecuzione del rapporto, pur in presenza di una grave violazione contrattuale da parte della lavoratore, dimostri, ex sè, che il vincolo fiduciario non è stato compromesso e che, dunque, non sussistono le condizioni per il recesso! È, appunto, ciò che è avvenuto nella fattispecie concreta ove si tenga conto che l'odierno reclamante - il quale, non è superfluo ricordarlo, mai era incorso in rilievi o censure di sorta - ha continuato ad operare per ben sei anni dopo l'episodio che ha dato luogo alla presente vicenda contenziosa, svolgendo onorevolmente e dignitosamente le proprie mansioni, essendo ancora investito di responsabilità persino più rilevanti – valgano, a tal proposito, le innumerevoli disposizioni di servizio che, ben dopo la sentenza penale ed, addirittura, sino al 25 ottobre 2019, assegnano al reclamante, in vari Uffici, le funzioni di Direttore di - rispetto a quelle proprie del livello rivestito e Parte_2 consentendo alla datrice di continuare ad erogare puntualmente ad una peculiare categoria di utenti (in gran parte pensionati, avanti con l'età e bisognevoli di essere guidati e consigliati) l'intera gamma dei servizi di propria competenza. Al netto, dunque, delle considerazioni spese, sembra, persino, paradossale che avendo quale necessario riferimento una disposizione come quella tradotta nell'art. 2119 c.c., sia possibile sostenere una qualsivoglia riconducibilità ad essa della fattispecie per cui è causa!
13.1) Anche tale motivo di reclamo, riferito ad una pretesa violazione del principio di immediatezza della contestazione disciplinare, è manifestamente infondata, mentre della diversa questione relativa alla giusta causa di recesso, cui pure si fa riferimento nell'ambito del medesimo motivo, si tratterà in ordine logico con riferimento al terzo ed ultimo motivo, relativo alla asserita infondatezza degli addebiti.
13.2) Il reclamante fa generico riferimento solo al decorso di 6 anni tra la data dei fatti di rilievo disciplinare (maggio 2010) e la data di contestazione degli addebiti (novembre 2016), disinteressandosi del tutto dal chiarire, già in punto di fatto, a partire da quale momento CP_1 abbia avuto conoscenza delle condotte di appropriazione indebita e del loro rilievo disciplinare. In tali termini, quindi, la doglianza di cui si discute risulta monca dei necessari termini fattuali, che il lavoratore aveva l'onere di dedurre e dimostrare.
13.3) In ogni caso, non può in alcun modo accedersi alla ricostruzione, implicitamente dedotta in giudizio, secondo cui l'azienda sarebbe stata a conoscenza delle condotte di appropriazione indebita già nel 2010, ovvero nello stesso periodo di loro commissione. 13.4) Tale ricostruzione, oltre a non essere stata in alcun modo dimostrata dal lavoratore, è anche smentita dall'azienda, che ha dedotto che fino al 2012 non aveva contezza di condotte di appropriazione indebita ad opera del , tanto che la contestazione in quell'anno elevata non Parte_1 aveva ad oggetto appropriazione di somme di denaro. Tale difesa dell'azienda, oltre a non essere smentita dal ricorrente, trova conferma nel contenuto della contestazione disciplinare del 2012 nei termini in cui la stessa è stata definitivamente ricostruita dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n° 30208/23 sopra riportata.
13.5) , inoltre, ha chiaramente indicato di aver avuto conoscenza dell'effettiva CP_1 commissione delle condotte appropriative e, quindi, del loro rilievo disciplinare solo nel 2016, allorquando il tribunale di Paola ha pronunciato la sentenza di condanna del ricorrente per il reato di appropriazione indebita commesso nello svolgimento delle sue funzioni di direttore dell'ufficio postale di Buonvicino.
13.6) Ciò trova conferma in quanto documentato dall'azienda peraltro in assenza di qualsivoglia deduzione sul punto da parte del reclamante, ovvero che con nota del 20.12.13 si CP_1 avvalse della facoltà riconosciuta dall'art. 56, comma 2, del CCNL, secondo cui provvedimenti di sospensione dal servizio o di assegnazione provvisoria ad altro ufficio potevano essere adottati dalla Società in presenza di un rinvio a giudizio per condotte sanzionabili con il licenziamento senza preavviso. I provvedimenti adottati in simili circostanze: • - hanno effetto fino alla definizione del 1°grado di giudizio;
• - sono revocati di diritto se interviene sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva;
• - tale revoca èefficace decorsi cinque giorni dalla notifica della sentenza. In caso di sospensione dal servizio il dipendente conserva il diritto alla retribuzione fino ai cinque giorni successivi alla data di pronuncia della sentenza.
13.7) Dalla missiva del 20.12.13, infatti, si evince che a tale ultima data aveva appreso CP_1 solo che il era stato sottoposto dalla Procura della Repubblica di Paola al procedimento Parte_1 penale iscritto al n° 1230/11 Rgnr e per tale ragione, applicando l'art. 56 del CCNL, dispose il trasferimento del ricorrente presso la filiale di Castrovillari fino alla conclusione del procedimento penale, riservandosi ogni valutazione e azione all'atto dell'acquisizione del procedimento penale di cui sopra.
13.8) Ancora, l'azienda ha dedotto e documentato, sempre in assenza di contestazioni ad opera del ricorrente, di avere ripetutamente interessato il tribunale di Paola per avere notizie circa la conclusione del procedimento penale n° 1230/11 Rgnr, risultando poi documentale che la sentenza di condanna del venne depositata solo il 22.6.16. Parte_1
13.9) Ora, il reclamante, che delle suddette circostanze si è disinteressato, non chiarisce e non prova in quale data abbia avuto conoscenza effettiva della sentenza di condanna e nemmeno CP_1 denuncia che il principio di immediatezza sarebbe stato violato in considerazione del tempo trascorso tra il deposito della sentenza penale di condanna (22.6.16) e l'adozione della contestazione disciplinare (7.11.16).
13.10) Sotto tale ultimo profilo, del resto, non vi è alcuna prova, che il ricorrente doveva fornire, che abbia avuto conoscenza della sentenza penale già il 22.6.16, ovvero lo stesso giorno in CP_1 cui la sentenza venne depositata, e comunque la circostanza risulta da escludere atteso che l'azienda non era parte del processo penale.
13.11) Ne consegue che l'eccezione di intempestività della contestazione disciplinare, nei generici termini in cui è stata proposta, è del tutto infondata, dovendosi aggiungere, per mera completezza di motivazione, che avuto riguardo alla data di deposito della sentenza penale, la contestazione disciplinare del novembre 2016 non risulta per nulla tardiva ove si abbia riguardo alle notevoli dimensioni dell'azienda e della necessità per il datore di lavoro di ponderare le sue scelte dopo la lettura della sentenza nel suo complesso.
14) Con il terzo motivo di reclamo si denuncia l'errore del tribunale per aver ritenuto provata la commissione delle condotte appropriative da parte del ricorrente. Si sostiene che il tribunale aveva erroneamente valorizzato l'assenza delle distinte di rimborso dei due buoni postali e delle sottoscrizioni necessarie per le operazioni di rimborso di tali buoni. Tale affermazione era errata perché la stessa società aveva ammesso l'esistenza delle sottoscrizioni di quietanza sul verso dei due buoni postali rimborsati, nonché degli estremi del documento di identità del . Il tutto era Persona_1 stato confermato anche dal teste , il quale aveva riferito di aver preso visione dei Testimone_3 giornali di fondo da cui emergeva il rimborso dei due buoni postali e la sottoscrizione del . Persona_1 Ad ogni modo, lo stesso tribunale aveva chiarito che la questione relativa alla corretta formazione della documentazione relativa ai rimborsi aveva formato oggetto della contestazione disciplinare del 2012, per cui la stessa non poteva avere incidenza sulla valutazione di legittimità del licenziamento irrogato 4 anni dopo. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal tribunale non era emersa alcuna prova che il non si fosse recato presso l'ufficio postale di Buonvicino il 25.5.10. La Persona_1 circostanza era stata riferita dalla nipote del , quindi da teste non indifferente, nonché dal Persona_1 teste sentito nel corso del giudizio penale, che però si era basato su una mera congettura, Tes_2 escludendo che il si fosse recato presso l'ufficio postale il 25.5.10 sol perché si trattava Persona_1 di persona anziana, priva di patente e di mezzo proprio. Il tribunale, inoltre, aveva assegnato rilievo ai versamenti operati dal su conti riconducibili a lui e ai suoi familiari, mentre sarebbe Parte_1 bastato allargare l'indagine ai periodi precedenti e successivi al maggio 2010 per avvedersi che i versamenti avvenivano periodicamente e che gli stessi si giustificavano con la comodità dei parenti del reclamante di avvalersi dello stesso, in quanto dipendente di e cointestatario dei CP_1 conti, senza necessità di recarsi personalmente presso l'ufficio postale. In definitiva, non era emersa la prova degli addebiti contestati al lavoratore, che dovevano essere esclusi alla luce dei seguenti elementi:
- è pacifico il dato secondo cui il giorno 22/05/10, allorché il Cliente formulò la richiesta di rimborso dei Buoni in suo possesso, l'odierno concludente, responsabilmente, si preoccupò di sconsigliare quell'operazione spiegando che il differimento della stessa avrebbe consentito al richiedente notevoli vantaggi dal punto di vista della quantificazione degli interessi;
- soltanto a seguito delle insistenze del Sig. , l'impiegato si indusse alla conversione ed Persona_1 al rimborso dei titoli avendo cura di spiegare che l'operazione, per carenza di liquidità, si sarebbe conclusa il lunedì successivo;
- l'importo scaturente dal rimborso (circa 16.000,00 Euro), era all'evidenza, oltremodo significativo, specie se rapportato alla realtà economica e sociale nella quale il creditore era inserito;
ebbene, salvo che non si vogliano mettere in dubbio lo stato psichico e le facoltà mentali dell'odierno reclamante, si può davvero accreditare l'idea che, nella situazione data, egli abbia potuto immaginare di poter commettere un così odioso reato senza prospettarsi le conseguenze che ne sarebbero scaturite sul piano della lesione dell'onore e della dignità personale e, soprattutto, con riferimento al rapporto di lavoro ed alla possibilità di prosecuzione dello stesso?
- resta, infine, singolare il fatto che nessuno - né in sede civile, nè in sede penale - abbia inteso indagare sui motivi per i quali un episodio così abnorme sia esploso, addirittura, a distanza di un anno dal suo verificarsi. E, ciò, sebbene sappiamo - grazie a quanto riferisce il teste al Giudice del lavoro - che “... Tes_1 rientrato a casa, il giorno 22/05/10, lo zio non avesse con sé alcun danaro Persona_1 contante...”!
14.1) Anche il terzo motivo di reclamo è infondato, sicché deve confermarsi che l'azienda ha fornito prova della fondatezza degli addebiti. 14.2) In via preliminare, deve darsi conto che, come emerge dalla pronuncia di annullamento della Corte di cassazione n° 30208/23, ancora in sede di controricorso datato 17.7.20, il Parte_1 affermava che avverso la sentenza di condanna penale di primo grado n° 596/16 pendeva appello, aggiungendo: la cui udienza, ad oggi, non è stata ancora fissata. Tanto ha indotto la Suprema Corte a rinviare gli atti per l'esame del merito disciplinare, “tenendo conto anche di eventuali sopravvenienze (il ha dedotto che la sentenza penale di primo grado era stata da lui Parte_1 impugnata e al momento del suo controricorso pendeva l'appello, ma l'udienza non era stata ancora fissata: v. controricorso, p. 6)”.
14.3) In realtà, già agli atti del giudizio di primo grado era presente il dispositivo di sentenza reso dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 5.3.19 con cui, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, il reato di appropriazione indebita impugnata era stato dichiarato estinto per prescrizione. La Corte di Appello penale, inoltre, ha confermato nel resto la sentenza impugnata, sicché è rimasta intatta la condanna di al risarcimento del danno in favore Parte_1 dell'unica parte civile costituita, . Della sopravvenuta pronuncia penale Persona_2 di secondo grado, del resto, lo stesso tribunale di Castrovillari ha dato atto già nella sentenza impugnata, utilizzandola quale uno dei molteplici elementi sulla cui base ha affermato la responsabilità dell'odierno reclamante.
14.4) Questi, inoltre, ha omesso di produrre la sentenza penale di secondo grado completa di motivazione e, in ogni caso, non ha nemmeno dedotto eventuali ulteriori sviluppi del procedimento penale.
14.5) Ciò detto, si osserva che la vicenda oggetto di causa trae origine dalla denuncia che
[...]
presentò alla Stazione Carabinieri di Diamante il 28.3.11. Nella denuncia si segnalava Persona_1 che il , di anni 92 circa al momento dei fatti, in data 22.5.10 si era recato presso l'ufficio Persona_1 postale di Buonvicino per incassare 2 buoni postali accesi nel 1981, del valore di Lire 1 milione ciascuno e cointestati, oltre che al denunciante, al figlio , come detto, Persona_2 unica persona costituitasi parte civile nel successivo processo penale. Il denunciante riferì di avere necessità di cambiare i due buoni postali per necessità personali e di salute in ambito familiare. Nell'occasione, dopo aver chiesto l'incasso dei due buoni postali al diretto dell'ufficio postale di nome , questi gli riferiva di non poter procedere al cambio dei buoni per assenza di soldi Pt_1 presso l'ufficio postale, aggiungendo che se li avesse cambiati avrebbe perso gli interessi maturati. Visto quanto riferito dal direttore dell'ufficio postale, il denunciante chiedeva la restituzione dei titoli, ma il direttore li tratteneva, per poi consegnargli un nuovo buono postale con scadenza 22.11.11 dell'importo di euro 2.200,00. Il denunciante riferiva che, tornato presso la sua abitazione e riferito alla nipote di non aver ricevuto soldi, ma solo il nuovo buono postale di euro Testimone_1 2.200,00, questa rimaneva meravigliata del fatto che i due buoni postali del 1981 potevano avere nel 2010 un valore così basso, per cui cominciò, unitamente alla nipote e al di lei marito, a svolgere accertamenti volti a stabilire l'effettivo valore dei due buoni del 1981. Avendo appreso che il valore era certamente superiore ai 2.200,00 euro, in data 5.11.10 presentò una richiesta di copia dei due titoli del 1981 all'ufficio postale di . Il denunciante aggiunse che in un'occasione, recatosi Tes_3 all'ufficio postale di Buonvicino per ritirare la pensione, il direttore lo aveva redarguito per Pt_1 il fatto di essersi recato presso l'ufficio postale di per i buoni postali, dicendogli di averlo Tes_3 appreso dal direttore di . Il denunciante riferì che in tale occasione non fornì alcuna risposta Tes_3 al direttore di Buonvicino. Finalmente, nel marzo 2011 il ricevette una missiva di Persona_1 [...]
, cui erano allegate le copie dei due buoni postali del 1981 e con cui si informava che i due CP_1 buoni avevano un valore, al maggio 2010, di euro 8.197,83 ciascuno. Si recava quindi presso l'ufficio postale di Buonvicino e, chieste spiegazioni al direttore , questi gli riferì senza alzare lo Pt_1 sguardo e in modo imbarazzato che non aveva tempo da perdere e che il 22.5.10 gli aveva consegnato i soldi e che il denunciante li aveva riposti in una borsa marrone. Il denunciante ha infine riferito che dopo il 22.5.10, suo cognato aveva perlato con il presso l'ufficio Persona_3 Parte_1 postale di Buonvicino e che, alla richiesta di spiegazioni circa la vicenda dell'incasso dei due buoni postali, il gli riferiva che i soldi che gli spettavano erano solo quelli, pari a 2.200,00 euro, Parte_1 di cui al nuovo buono postale emesso il 22.5.10 in quanto il li aveva cambiati prima della Persona_1 relativa scadenza.
14.6) A seguito di esposto del 20.6.11, inviato a dal legale di fiducia del , CP_1 Persona_1 l'azienda poneva in essere accertamenti, da cui risultava: a) che i due buoni postali risalenti al 1981 erano stati sottoscritti sul verso per quietanza dal;
b) che il rimborso era avvenuto il Persona_1 22.5.10 (quanto al buono recante numero 710, mediante l'emissione del nuovo buono postale di euro 2.200,00 e, almeno formalmente, con la consegna al denunciante di euro 5.987,93) e in data 25.5.10 (quanto al buono postale recante numero 711, con la apparente consegna al della somma Persona_1 di euro 8.197,93); c) che non era stato possibile rinvenire agli atti della società né la distinta di emissione del buono postale di euro 2.200,00, né i moduli per la richiesta di rimborso dei due buoni postali risalenti al 1981, sebbene sul retro di questi fosse presente la sottoscrizione per quietanza di
. Persona_1
14.7) Il non nega, anzi ammette, di essersi personalmente occupato delle operazioni Parte_1 relative al rimborso dei due buoni e del resto la circostanza è confermata dal fatto, anche questo non contestato dal , che dalle scritture contabili aziendali è emerso che le citate operazioni Parte_1 erano state eseguite il 22.5.10 e il 25.5.10 con la password del reclamante, Chiapp55.
14.8) Il , infatti, sostiene di aver regolarmente consegnato al la complessiva Parte_1 Persona_1 somma di euro 16.375,86, pari al valore assunto dai due buoni postali del 1981. Ciò era avvenuto, a detta del ricorrente, in data 22.5.10 con la consegna di un buono di euro 2.200,00 e della restante somma a copertura del primo buono postale in contanti, e in data 25.5.10 con la consegna della somma di euro 8.197,83, pari al valore del secondo buono risalente al 1981. Secondo la versione del
, il rimborso era avvenuto con le modalità appena descritte, atteso che il giorno 22.5.10 Parte_1 non vi era presso l'ufficio postale di Buonvicino la somma necessaria a rimborsare entrambi i buoni postali, sicché egli aveva provveduto al rimborso di un primo buono il 22.5.10, invitando il a ritornare presso l'ufficio postale martedì 25.5.10 per il rimborso del secondo buono, Persona_1 ciò che era poi regolarmente avvenuto.
14.9) Tra le due opposte versioni, quella del , che ha affermato di aver ricevuto dal Persona_1
solo il buono postale di euro 2.200,00 e non altro, e quella del , che ha affermato Parte_1 Parte_1 di aver consegnato al , nelle date del 22 e del 25 maggio 2010, l'intero valore dei buoni, Persona_1 deve essere preferita la prima, con la conseguenza che deve dirsi provata la condotta di appropriazione indebita della somma di euro 14.175,86, per come già accertato dal tribunale di Castrovillari con la sentenza impugnata e, in sede penale, con la sentenza del tribunale di Paola n° 596/16.
15) Tanto sulla base dei seguenti elementi:
15.1) La nipote del denunciante , ha costantemente affermato, sia Persona_1 Testimone_1 nel giudizio penale, sia nel presente giudizio, che allorquando il denunciante ritornò dall'ufficio postale nella mattinata del 22.5.10 era in possesso del solo buono postale emesso nella stessa data e dell'importo di euro 2.200,00, mentre non aveva con sé la somma di euro 14.175,86. La Tes_1 inoltre, ha sempre affermato con decisione che il non si era recato presso l'ufficio postale Persona_1 di Buonvicino martedì 25.5.10, come sostenuto dal , ma solo il 22.5.10. La attendibilità Parte_1 della dichiarante non può essere revocata in dubbio sia per la costanza e la linearità delle sue dichiarazioni nel corso del tempo e in diverse sedi, dovendosi aggiungere che la non si era Tes_1 nemmeno costituita parte civile nel processo penale;
veste assunta dal solo figlio del denunciante, nonché cointestatario dei due buoni postali del 1981, . Le dichiarazioni Persona_2 della minano in radice la versione dei fatti resa dal sia sotto il profilo della Tes_1 Parte_1 consegna della somma contestata, sia sotto il profilo di una consegna che sarebbe avvenuta parte il 22.5.10, parte il 25.5.10;
15.2) Il teste , cognato dell'anziano denunciante , Persona_3 Parte_3 sentito nel corso del procedimento penale, ha in primo luogo confermato che, una volta tornato a casa nella mattinata del 22.5.10, l'anziano era in possesso solo del buono postale di euro 2.200,00, non di somme di denaro consegnategli dal direttore dell'ufficio postale di Buonvicino. Ma
[...]
ha riferito anche un'altra circostanza di particolare importanza, ovvero che pochi giorni Per_3 dopo rispetto al 22.5.10, nel mese di giugno, egli stesso si era recato presso l'ufficio postale di Buonvicino per percepire la sua pensione. Nell'occasione aveva chiamato in disparte il Parte_1 chiedendogli spiegazioni sul perché non aveva consegnato denaro a rimborso dei due buoni postali. Il gli riferì che il aveva perso tutto perché era cambiata la legge e che doveva Parte_1 Persona_1 aspettare lo scadere dei 30 anni dalla emissione dei titoli per percepire gli interessi. Ora, premesso che sulla piena attendibilità del teste deve ribadirsi quanto rilevato con Persona_3 riferimento a deve rimarcarsi il fatto che il , interpellato dal Testimone_1 Parte_1 Tes_1 nel giugno 2010, non riferì assolutamente di aver consegnato denaro al , sostenendo la Persona_1 diversa versione secondo cui il aveva perso tutto per non aver atteso i 30 anni dalla Persona_1 emissione dei titoli e ciò perché la legge era cambiata. Solo a partire dalla escussione del 16.9.11 innanzi agli ispettori di , il cominciò a sostenere la versione, ribadita in sede CP_1 Parte_1 disciplinare nel 2012 e 2016 e poi in sede giudiziale, secondo cui egli aveva regolarmente rimborsato i due titoli, parte il 22.5.10, parte il 25.5.10. Senonché, non si comprende davvero perché nel giugno 2010 il ricorrente non abbia prontamente riferito al suo interlocutore di aver regolarmente rimborsato i titoli nelle mani del , ciò che costituiva la difesa più immediata e logica, se Persona_1 corrispondente al vero. E se è vero che, come costantemente riferito dal ricorrente, i due buoni del 1981 avrebbero maturato ulteriori interessi ove incassati nel 2011 allo scadere dei 30 anni, nondimeno è vero che alle date del 22 e 25 maggio 2010 i due buoni avevano comunque raggiunto un valore superiore ai 16.000 euro e che di tale somma, per quanto detto, il ricorrente consegnò al Persona_1 solo 2.200,00 euro mediante l'emissione di un nuovo buono postale.
15.3) Nel corso delle indagini preliminari successive alla denuncia proposta dal , venne Persona_1 accertato che lo stesso , nelle date del 28 e 29 maggio 2010, dunque pochi giorni dopo gli
Parte_1 asseriti pagamenti nelle mani dell'anziano denunciante, aveva effettuato tre versamenti sul libretto di risparmio n° 31042428, acceso presso l'ufficio postale di Buonvicino e cointestato al
Parte_1 stesso e ai suoi genitori e In particolare, si era trattato di tre CP_4 Controparte_5 distinti versamenti di euro 2.000,00, il 28.5.10, e di euro 585,34 ed euro 11.860,00, il 29.5.10. Tali circostanze sono state ampiamente confermate sia nel corso del procedimento penale, sia nel presente procedimento, dal Maresciallo dei Carabinieri che aveva svolto le indagini Testimone_2 preliminari, compendiandole nella comunicazione di notizia di reato 14115 del 20.1.12. In ogni caso, si tratta di circostanze in alcun modo negate dal . Ora, in ordine a tali circostanze, nel corso
Parte_1 del procedimento penale ha deposto la moglie del , la quale ha
Parte_1 Testimone_4 giustificato i versamenti del 28 e 29 maggio 2010 affermando che si trattava di soldi che al
Parte_1 erano stati consegnati da sua madre a seguito della vendita di terreni di proprietà dei CP_4 genitori del , nonché di risparmi della Ora, dalla sentenza penale del 2016
Parte_1 CP_4 emerge, con specifico riferimento a tale versione alternativa, che la stessa non è stata confermata dalla anche in ragione della sua età avanzata, ma soprattutto sia dalla sentenza penale, sia dal CP_4 presente procedimento, non risulta in alcun modo documentata la vendita di non meglio precisati terreni ad opera dei genitori del antecedentemente al 28 e 29 maggio 2010, né il ricorrente Parte_1 ha in alcun modo chiarito e documentato quale sarebbe stata la somma che i suoi genitori avrebbero conseguito dalla vendita di tali terreni. Rimane dunque ferma la circostanza secondo cui il Parte_1 versò, dopo pochissimi giorni gli asseriti rimborsi in denaro, sul libretto cointestato allo stesso e ai suoi genitori una somma di denaro (euro 14.445,34) del tutto analoga a quella non consegnata al
(euro 14.175,86) e che in relazione a tali versamenti, la versione alternativa sostenuta Persona_1 dalla difesa dell'imputato non ha ricevuto alcun riscontro. E se è vero che, come emerge dalla sentenza penale del 2016, su quel libretto di risparmio si era registrato un versamento di una apprezzabile somma di denaro nel gennaio 2009, dunque ben prima dei fatti in contestazione, rimane significativo che i tre versamenti di cui si discute avvennero subito dopo i presunti rimborsi e che degli stessi non è stata confermata la versione alternativa addotta.
15.4) L'intrinseca illogicità della versione difensiva del , il quale ha sempre riferito che, Parte_1 allorquando il si recò nell'ufficio postale il 22.5.10, egli aveva prospettato all'anziano Persona_1 che conveniva attendere un altro anno per il rimborso dei buoni, ma che l'anziano “era fermo nelle sue intenzioni poiché gli servivano i soldi ….. urgentemente per saldare un debito di lavori” (così nelle dichiarazioni agli ispettori del 16.9.11), che l'anziano “insisteva nello scambio”, che aveva chiesto all'anziano se avesse buoni più recenti che producevano interessi inferiori a quelli del 1981 e
“invece niente da fare” (così nelle giustificazioni disciplinari del 2012), che “il Sig ha Persona_1 insistito per avere il contante” (così nelle giustificazioni disciplinari del 2016), che “Il sig.
, rispose di avere urgente necessità di denaro contante per motivi familiari e, Persona_1 pertanto, manifestò la sua decisione di procedere comunque al rimborso”. Ora, a fronte di un interlocutore che, secondo le stesse ammissioni del reclamante, aveva urgente necessità del contante e che non voleva sentire ragioni in ordine al rimborso, rimane a dir poco anomala la emissione del buono postale di euro 2.200,00 nella giornata del 22.5.10. E se nel ricorso introduttivo del giudizio il ha riferito che l'emissione del buono era stata effettuata “di comune accordo con il cliente” Parte_1
(il che, come detto, appare in netto contrasto con le impellenti necessità di contante che il Persona_1 stava manifestando nello stesso frangente), ancor più in contrasto con le ferme intenzioni del risultano le dichiarazioni rese dal agli ispettori di il 16.9.11. Persona_1 Parte_1 CP_1 Nell'occasione, infatti, il ricorrente riferì che, informato il cliente che il valore di un buono era pari ad euro 8.187,93, era stato addirittura lo stesso che “mi diceva che voleva rinvestire parte Persona_1 della somma in un altro buono e la somma restante in contanti”.
15.5) Il dato ormai certo nel presente processo costituito dalle gravi anomalie della procedura seguita dal sia nel presunto rimborso dei titoli del 1981, sia nell'emissione del buono di euro Parte_1 2.200,00 in data 22.5.10. Sebbene sul verso dei due titoli del 1981 compaia la sottoscrizione per quietanza del , rimane il fatto che il non fece sottoscrivere all'anziano cliente Persona_1 Parte_1 né i diversi moduli destinati alla richiesta di rimborso dei due titoli, da cui avrebbe potuto desumersi con quali modalità il rimborso era stato chiesto, né l'ulteriore modulo destinato alla emissione del nuovo buono postale di euro 2.200,00. Proprio per tali circostanze, unitamente ad altre, il Parte_1 venne sanzionato nel 2012 con la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 10 e non risulta affatto che tale sanzione disciplinare sia stata impugnata dal ricorrente. Questi, del resto, non ha reso alcuna spiegazione in ordine all'assenza della modulistica riferita alle operazioni che egli stesso aveva curato a maggio del 2010 e ciò non fece nemmeno in sede di giustificazioni rese nel 2012 allorquando le circostanze gli vennero contestate per poi sfociare nella definitiva sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione.
15.6) Se è vero che la Corte di Appello di Catanzaro risulta aver riformato la pronuncia di condanna di primo grado per appropriazione indebita ai danni del , dichiarando il reato estinto per Persona_1 prescrizione, nondimeno dal dispositivo della sentenza di secondo grado, unico documento prodotto dal ricorrente in ordine al definitivo esito del processo penale, risulta che venne confermata la statuizione di condanna del , ai sensi dell'art. 538 c.p.p., a risarcire il danno nei confronti Parte_1 dell'unica parte civile costituita, ovvero , figlio dell'anziano cliente e Persona_2 cointestatario dei due buoni postali risalenti al 1981.
16) Alla luce dei plurimi elementi appena esposti, deve concludersi che il non consegnò Parte_1 mai al la somma di euro 14.175,86, pari alla differenza tra il valore assunto nel 2010 Persona_1 (euro 16.375,86) dai due buoni postali fruttiferi di Lire 1.000.00 sottoscritti nel 1981 e la somma di euro 2.200,00, di cui al buono postale emesso il 22.5.10. L'ulteriore conseguenza è che della somma di cui alla contestazione disciplinare il si appropriò abusando delle sue funzioni di Persona_1 direttore dell'ufficio postale di Buonvicino.
17) Poco è a dirsi sul fatto che una tale condotta costituisca giusta causa di recesso.
17.1) Intanto, la grave condotta appropriativa posta in essere in danno dell'anziano cliente è espressamente prevista quale ipotesi di licenziamento senza preavviso dall'art. 54, lettere a) e k) del CCNL che prevedono, rispettivamente, la massima sanzione espulsiva a) per illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme, o beni di spettanza o di pertinenza della Societào ad essa affidati, o infine per connivente tolleranza di abusi commessi da dipendenti o da terzi; k) in genere per fatti o atti dolosi, anche nei confronti di terzi, compiuti in connessione con il rapporto di lavoro, di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
17.2) Ma soprattutto, la giusta causa di recesso emerge con solare evidenza in ragione della gravità delle condotte tenute dal ricorrente. Si tratta di fatti di rilievo penale commessi in danno di un cliente dell'età di 92 anni, per una somma non certo trascurabile pari ad euro 14.000 circa ed abusando sia dell'avanzata età del cliente, sia del ruolo e delle funzioni di direttore e di unico operatore presso l'ufficio postale di Buonvicino. Risulta chiaro come il ricorrente abbia largamente approfittato delle sue funzioni, così incrinando irrimediabilmente la necessaria fiducia che deve essere alla base del rapporto di lavoro, non potendo di certo l'azienda confidare in un futuro corretto comportamento del dipendente. A ciò dovendosi aggiungere che, sebbene non sia stata contestata la recidiva, il fatto, già di per sé estremamente grave, deve essere valutato unitamente a quelle condotte, funzionali alla appropriazione indebita di somme di denaro oggetto del presente giudizio, aventi ad oggetto la mancata redazione dei moduli predisposti per il rimborso dei vecchi titoli e la emissione del nuovo, che al vennero contestate nel 2012 e che sfociarono nella definitiva sospensione dal Parte_1 servizio e dalla retribuzione per giorni 10. Deve dunque concludersi per la piena sussistenza della giusta causa ex art. 2119 c.c., non a caso richiamato dall'art. 80, lettera e) del CCNL in atti.
18) Il reclamo deve essere dunque respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.
19) Tenuto conto che è definitiva la statuizione di compensazione delle spese del primo grado di giudizio, non essendovi stata impugnazione sul punto da parte di , le spese del grado Controparte_1 di appello, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio devono seguire la totale soccombenza del ricorrente. Esse si liquidano come da dispositivo tenuto conto del valore indeterminabile della controversia indicato dallo stesso reclamante e della non trascurabile complessità della vicenda trattata.
20) Dal tenore della decisione discende per il reclamante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando quale giudice del rinvio, giusta ordinanza della Corte di Cassazione n° 30208/23, sul reclamo proposto da avverso la sentenza del Parte_1 Tribunale di Castrovillari n° 1463/19, così provvede:
1) rigetta il reclamo;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 5.000,00, Parte_1 per il grado di appello, in euro 3.000,00, per il giudizio di legittimità, e in euro 5.000,00, per il presente giudizio di rinvio, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 26.9.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr. Emilio Sirianni