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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12163/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12163/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 11,07 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per , l'avv.to FUSI Controparte_1
ALESSANDRA
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore presente. Il procuratore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. FU si riporta agli atti, rilevando che la controparte non ha mai contestato la consegna della merce né ha contestato che la merce fosse stata difettosa. Ha solo contestato che il pagamento era subordinato ad un pagamento che doveva ricevere da un terzo. Non ha dimostrato tuttavia l'esistenza di tale accordo né ha dimostrato di non essere riuscita a recuperare le somme da né le Controparte_2 azioni proposte per il recupero. Insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. pagina 1 di 8 Alle ore 11,22 l'avv. Longo contattato telefonicamente lo studio della collega FU dichiara di non riuscire a collegarsi all'aula virtuale. In viva voce dal telefono cellulare della collega FU – dal numero di telefono 02.86996948 indicato nella nota di comunicazione recapiti - chiede procedersi alla verbalizzazione di quanto segue:
L'avv. Longo si riporta agli atti ed ai propri scritti difensivi. Contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito rilevando che esiste una condizione sospensiva che non si è mai realizzata, se non in parte.
Co Rileva altresì che trattasi di una fattura del 2011 e che per 9 anni nulla mai la ha richiesto. Dichiara altresì che a seguito del fallimento della RG Project non c'è stato alcun attivo distribuito per cui la parte opponente nulla ha potuto ottenere. Ribadisce che tutte le proprie eccezioni e contestazioni sono state riportate nella comparsa conclusionale alla quale integralmente si riporta unitamente alla replica.
Su invito del Giudice, i difensori, avv.to FU ed avv. Longo, dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12163/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO ALBERTO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. LONGO ALBERTO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FUSI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MATTONAIA 13 50121 FIRENZE presso il difensore avv. FUSI ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni
Conclusioni
parte opponente ha così concluso: “ in via principale: accogliere l'opposizione per i motivi dei quali in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3699/21 del 07.09.2021, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze, nell'ambito del Proc. n. 5665/2021 RG, in quanto illegittimo per mancanza dei requisiti di legge per la sua emissione;
sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto in via diretta da parte di nei confronti del Pt_1 [...]
stante il mancato adempimento da parte di Controparte_3 Controparte_4 beneficiaria della prestazione della società e considerato il mancato recupero dell'importo CP_1 concordato da parte di ed altresì per l'assenza di prova dell'arricchimento per Parte_1 in relazione alla prestazione eseguita da a beneficio di in via Pt_1 CP_1 Controparte_4 subordinata, nelle denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale: ridurre secondo Co equità l'importo dovuto da a in misura proporzionale rispetto a quanto versato in Parte_1
pagina 3 di 8 acconto, pari ad € 20.000,00, da parte di ovvero in relazione alle obbligazioni e Controparte_4 Co forniture eseguite presso l'immobile de quo da per come accertate in corso di causa”
parte opposta ha così concluso: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto voglia confermare Parte_1 il decreto ingiuntivo n.3699/2021 emesso dal Tribunale di Firenze il 7.09.2021. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, questa difesa aderisce alla richiesta formulata da controparte nel proprio atto introduttivo affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia ridurre l'importo dovuto da a SIT in misura proporzionale rispetto a quanto Parte_1 versato in acconto da parte di pari a € 20.000. In via istruttoria ci si oppone di nuovo Controparte_4 alla richiesta di CTU richiesta da controparte in quanto avente un valore meramente esplorativo, non avendo controparte formulato alcuna specifica contestazione in merito alla fattura n.321/2011 emessa dalla In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali ed esborsi oltre Iva e Cap di CP_1 legge”
------------------------------
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della pagina 4 di 8 lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
Il giudizio ha preso avvio dal ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della
Co fattura n. 321 del 31.05.2011 emessa da a carico di per l'importo di Euro 17.400,00. Pt_1
Oggetto della fattura è la vendita a di una serie di materiali necessari per la realizzazione di Pt_1 un impianto telefonico nell'ambito di un lavoro che la avrebbe svolto a favore della Pt_1 [...] presso l'Antica Masseria dell'Alta Murgia di Altamura (BA), lavoro che, a detta CP_5 dell'opponente, sarebbe stato pagato solo in parte dalla Controparte_4
nel presente giudizio di opposizione non ha contestato né l'avvenuta consegna del materiale Pt_1
né l'attività sottesa alla emissione della fattura, né l'importo della fattura stessa, ma ha fondato pagina 5 di 8 Co l'opposizione sulla sussistenza di un accordo intervenuto tra la in bonis e la secondo il Pt_1
Co quale avrebbe avuto diritto al proprio compenso solo a seguito dell'integrale pagamento della prestazione da parte di destinataria della prestazione finale, a La Controparte_5 Pt_1
prova di tale accordo sarebbe contenuta, secondo la parte opponente, nella e-mail dalla stessa prodotta come doc.14.
Ebbene, premessi i fatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni
Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999,
n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed ancora, Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533: “mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile”.
Tali pronunce si fondano su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ciò posto va detto che parte opposta ha provato la fonte negoziale del proprio credito, che comunque non è stata smentita né contestata dalla parte opponente, e tra l'altro anche i testi di parte opponente
Co hanno confermato l'esecuzione della prestazione oggetto della fattura di cui il fallimento chiede il pagamento ( cfr. dichiarazione teste escussa all'udienza del 31 marzo 2023: “ (…) Testimone_1 chiarisco che la SIT svolse i lavori”) mentre, in punto di onere probatorio, parte opponente non ha provato l'accordo sul quale ha fondato l'opposizione e che vorrebbe far emergere dalla email del 21 settembre.
pagina 6 di 8 Va rilevato sul punto come il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale di un atto sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale dell'atto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza del testo mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico. (Cass. Civile, Sez. I, num.
12360/2014).
Ebbene, a seguito dell'istruttoria e dall'analisi della documentazione versata in atti dalle parti ed in particolare dall'analisi della email sopra citata - doc 14 di parte opponente - del 21 settembre - non risulta l'esistenza di un accordo in base al quale avrebbe pagato SIT per le prestazioni Pt_1
eseguite solo laddove avesse ricevuto il pagamento da parte di ma piuttosto (come Controparte_4
evidenziato anche dal precedente istruttore) sembra leggersi da parte del creditore il tollerare un ritardo nel pagamento.
Stando alla lettera della citata email, l'accordo, se esistente, riguardava il “quando” dell'adempimento ma non il “se” inteso come condizione indispensabile per ottenere il pagamento della fattura;
la frase
“la fattura n. 321 di € 17.400 non rientra nel conteggio in quanto verrà liquidata quando incasseremo
non significa infatti che in caso di mancato pagamento da parte di , Controparte_4 CP_4
Co sarebbe stata liberata dall'eseguire il pagamento alla ( “quando incasseremo” è diverso Pt_1 da “se incasseremo” ) e nemmeno prova l'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso, che se esistente, andrebbe piuttosto ad integrare una condizione- sospensiva o risolutiva - a fronte della quale non poteva essere neanche ammessa la prova per testi, tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 2722 cc.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta (doc.6 e 7) emerge tra l'altro che l'incarico fu
Co conferito da a senza alcun riferimento alle modalità di pagamento a . Controparte_4 Pt_1
Del tutto irrilevante poi la circostanza della mediazione nel contratto inter partes della sig.ra
[...]
Co quale agente della . CP_6
Ritiene pertanto questo giudicante che l'opposizione sia infondata. La richiesta della parte opposta di confermare il decreto ingiuntivo, e conseguentemente di vedersi riconosciuto il diritto di credito va accolta.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 7 di 8 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM n.55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore di riferimento, con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3699/2021
Tribunale di Firenze;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida Parte_1
in Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,57 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 12163/2021 tra
Parte_1
PARTE ATTRICE
e
Controparte_1
PARTE CONVENUTA
Oggi 12 febbraio 2025 alle ore 11,07 innanzi al Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero sono comparsi:
Per nessuno compare Parte_1
Per , l'avv.to FUSI Controparte_1
ALESSANDRA
Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità del procuratore presente. Il procuratore collegato da remoto dichiara che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui è in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, si impegna a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del Giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il Giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. FU si riporta agli atti, rilevando che la controparte non ha mai contestato la consegna della merce né ha contestato che la merce fosse stata difettosa. Ha solo contestato che il pagamento era subordinato ad un pagamento che doveva ricevere da un terzo. Non ha dimostrato tuttavia l'esistenza di tale accordo né ha dimostrato di non essere riuscita a recuperare le somme da né le Controparte_2 azioni proposte per il recupero. Insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo. pagina 1 di 8 Alle ore 11,22 l'avv. Longo contattato telefonicamente lo studio della collega FU dichiara di non riuscire a collegarsi all'aula virtuale. In viva voce dal telefono cellulare della collega FU – dal numero di telefono 02.86996948 indicato nella nota di comunicazione recapiti - chiede procedersi alla verbalizzazione di quanto segue:
L'avv. Longo si riporta agli atti ed ai propri scritti difensivi. Contesta tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito rilevando che esiste una condizione sospensiva che non si è mai realizzata, se non in parte.
Co Rileva altresì che trattasi di una fattura del 2011 e che per 9 anni nulla mai la ha richiesto. Dichiara altresì che a seguito del fallimento della RG Project non c'è stato alcun attivo distribuito per cui la parte opponente nulla ha potuto ottenere. Ribadisce che tutte le proprie eccezioni e contestazioni sono state riportate nella comparsa conclusionale alla quale integralmente si riporta unitamente alla replica.
Su invito del Giudice, i difensori, avv.to FU ed avv. Longo, dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
I difensori dichiarano di rinunciare a presenziare alla lettura della sentenza e abbandonano l'aula virtuale.
Il Giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice preso atto di quanto sopra, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Vincenza Ruggiero
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12163/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LONGO ALBERTO elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato presso il difensore avv. LONGO ALBERTO
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. FUSI ALESSANDRA elettivamente domiciliato in VIA DELLA MATTONAIA 13 50121 FIRENZE presso il difensore avv. FUSI ALESSANDRA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti e obbligazioni
Conclusioni
parte opponente ha così concluso: “ in via principale: accogliere l'opposizione per i motivi dei quali in narrativa e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo telematico n. 3699/21 del 07.09.2021, emesso dal Tribunale ordinario di Firenze, nell'ambito del Proc. n. 5665/2021 RG, in quanto illegittimo per mancanza dei requisiti di legge per la sua emissione;
sempre in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che nulla è dovuto in via diretta da parte di nei confronti del Pt_1 [...]
stante il mancato adempimento da parte di Controparte_3 Controparte_4 beneficiaria della prestazione della società e considerato il mancato recupero dell'importo CP_1 concordato da parte di ed altresì per l'assenza di prova dell'arricchimento per Parte_1 in relazione alla prestazione eseguita da a beneficio di in via Pt_1 CP_1 Controparte_4 subordinata, nelle denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale: ridurre secondo Co equità l'importo dovuto da a in misura proporzionale rispetto a quanto versato in Parte_1
pagina 3 di 8 acconto, pari ad € 20.000,00, da parte di ovvero in relazione alle obbligazioni e Controparte_4 Co forniture eseguite presso l'immobile de quo da per come accertate in corso di causa”
parte opposta ha così concluso: “affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia rigettare l'opposizione proposta dalla in quanto infondata in fatto e in diritto e per l'effetto voglia confermare Parte_1 il decreto ingiuntivo n.3699/2021 emesso dal Tribunale di Firenze il 7.09.2021. In via subordinata, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale, questa difesa aderisce alla richiesta formulata da controparte nel proprio atto introduttivo affinché l'Ill.mo Tribunale di Firenze voglia ridurre l'importo dovuto da a SIT in misura proporzionale rispetto a quanto Parte_1 versato in acconto da parte di pari a € 20.000. In via istruttoria ci si oppone di nuovo Controparte_4 alla richiesta di CTU richiesta da controparte in quanto avente un valore meramente esplorativo, non avendo controparte formulato alcuna specifica contestazione in merito alla fattura n.321/2011 emessa dalla In ogni caso con vittoria di compensi, spese generali ed esborsi oltre Iva e Cap di CP_1 legge”
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Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposta e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti. Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della pagina 4 di 8 lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento cioè antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio. Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto
l'onere di provare l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame, è emersa l'infondatezza dell'opposizione.
Il giudizio ha preso avvio dal ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento della
Co fattura n. 321 del 31.05.2011 emessa da a carico di per l'importo di Euro 17.400,00. Pt_1
Oggetto della fattura è la vendita a di una serie di materiali necessari per la realizzazione di Pt_1 un impianto telefonico nell'ambito di un lavoro che la avrebbe svolto a favore della Pt_1 [...] presso l'Antica Masseria dell'Alta Murgia di Altamura (BA), lavoro che, a detta CP_5 dell'opponente, sarebbe stato pagato solo in parte dalla Controparte_4
nel presente giudizio di opposizione non ha contestato né l'avvenuta consegna del materiale Pt_1
né l'attività sottesa alla emissione della fattura, né l'importo della fattura stessa, ma ha fondato pagina 5 di 8 Co l'opposizione sulla sussistenza di un accordo intervenuto tra la in bonis e la secondo il Pt_1
Co quale avrebbe avuto diritto al proprio compenso solo a seguito dell'integrale pagamento della prestazione da parte di destinataria della prestazione finale, a La Controparte_5 Pt_1
prova di tale accordo sarebbe contenuta, secondo la parte opponente, nella e-mail dalla stessa prodotta come doc.14.
Ebbene, premessi i fatti, occorre ricordare che secondo l'orientamento giurisprudenziale che ha trovato cristallizzazione in un noto intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533) che ha risolto un contrasto in materia di inadempimento di obbligazioni e relativo onere probatorio (si vedano, a favore dell'orientamento poi ripreso dalle Sezioni
Unite, Cassazione civile, sez. III, 23 maggio 2001, n. 7027; Cassazione civile, sez. I, 15 ottobre 1999,
n. 11629; Cassazione civile, sez. II, 5 dicembre 1994, n. 10446), in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Ed ancora, Cassazione civile, SS. UU., 30 ottobre 2001, n. 13533: “mentre il creditore deve provare il titolo costitutivo del rapporto e, se vi è un termine, che questo è scaduto, potendosi limitare ad allegare l'inadempimento, è il debitore a dover dimostrare di aver adempiuto ovvero che l'inadempimento non è a lui imputabile”.
Tali pronunce si fondano su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine, grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento.
Ciò posto va detto che parte opposta ha provato la fonte negoziale del proprio credito, che comunque non è stata smentita né contestata dalla parte opponente, e tra l'altro anche i testi di parte opponente
Co hanno confermato l'esecuzione della prestazione oggetto della fattura di cui il fallimento chiede il pagamento ( cfr. dichiarazione teste escussa all'udienza del 31 marzo 2023: “ (…) Testimone_1 chiarisco che la SIT svolse i lavori”) mentre, in punto di onere probatorio, parte opponente non ha provato l'accordo sul quale ha fondato l'opposizione e che vorrebbe far emergere dalla email del 21 settembre.
pagina 6 di 8 Va rilevato sul punto come il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale di un atto sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale dell'atto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza del testo mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione (il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico. (Cass. Civile, Sez. I, num.
12360/2014).
Ebbene, a seguito dell'istruttoria e dall'analisi della documentazione versata in atti dalle parti ed in particolare dall'analisi della email sopra citata - doc 14 di parte opponente - del 21 settembre - non risulta l'esistenza di un accordo in base al quale avrebbe pagato SIT per le prestazioni Pt_1
eseguite solo laddove avesse ricevuto il pagamento da parte di ma piuttosto (come Controparte_4
evidenziato anche dal precedente istruttore) sembra leggersi da parte del creditore il tollerare un ritardo nel pagamento.
Stando alla lettera della citata email, l'accordo, se esistente, riguardava il “quando” dell'adempimento ma non il “se” inteso come condizione indispensabile per ottenere il pagamento della fattura;
la frase
“la fattura n. 321 di € 17.400 non rientra nel conteggio in quanto verrà liquidata quando incasseremo
non significa infatti che in caso di mancato pagamento da parte di , Controparte_4 CP_4
Co sarebbe stata liberata dall'eseguire il pagamento alla ( “quando incasseremo” è diverso Pt_1 da “se incasseremo” ) e nemmeno prova l'esistenza di un accordo tra le parti in tal senso, che se esistente, andrebbe piuttosto ad integrare una condizione- sospensiva o risolutiva - a fronte della quale non poteva essere neanche ammessa la prova per testi, tenuto conto dei limiti imposti dall'art. 2722 cc.
Dalla documentazione versata in atti dalla parte opposta (doc.6 e 7) emerge tra l'altro che l'incarico fu
Co conferito da a senza alcun riferimento alle modalità di pagamento a . Controparte_4 Pt_1
Del tutto irrilevante poi la circostanza della mediazione nel contratto inter partes della sig.ra
[...]
Co quale agente della . CP_6
Ritiene pertanto questo giudicante che l'opposizione sia infondata. La richiesta della parte opposta di confermare il decreto ingiuntivo, e conseguentemente di vedersi riconosciuto il diritto di credito va accolta.
Conclusivamente il decreto ingiuntivo va dichiarato definitivamente esecutivo.
pagina 7 di 8 Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4
c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del
DM n.55/2014 e successive modifiche, scaglione di valore di riferimento, con applicazione dei minimi tenuto conto del limitato thema decidendum.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza, così dispone:
- RIGETTA l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 3699/2021
Tribunale di Firenze;
- CONDANNA al pagamento delle spese di lite in favore della parte opposta che liquida Parte_1
in Euro 2.540,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa
Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle ore 19,57 in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Firenze, 12 febbraio 2025
Il Giudice dott. ssa Vincenza Ruggiero
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