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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 06/10/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta in data 30.09.2025, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2133/2025 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pellegrino Parte_1 C.F._1 AN (C.F. ); C.F._2 Opponente
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pepe Gianfranco (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._3 Opposta
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato in data 24.04.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed CP_1 illegittimità della ordinanza ingiunzione n. OI-001792398
1.1 – A sostegno della propria pretesa, l'attore ha evidenziato quanto segue:
1 • con sentenza n. 44/2018 del 10.04.2018, il Tribunale di Nola ha dichiarato il fallimento della
Elysee fashion s.r.l. e, contestualmente, ha nominato quale curatore della Parte_1 procedura fallimentare;
• il suddetto fallimento si è chiuso in data 22.09.2020 e la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
• in data 16.04.2025, l' di Nola ha emesso ordinanza ingiunzione n. 001792398, con cui CP_1 ha ingiunto a il pagamento di € 73,55 a titolo di sanzione amministrativa per Parte_1 omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS riferiti all'anno 2018;
• in ragione della propria funzione di curatore della fallita società, non era Parte_1 assoggettato al pagamento di tali importi.
1.2 – In data 19.06.2025, si è costituito in giudizio l , allegando prova dell'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 0017923981, avvenuto in data 09.06.2025; ha chiesto, pertanto, la definizione del procedimento con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
2 – Occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
2.1 – Tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
2.2 – Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, l ha riconosciuto l'infondatezza CP_1 della propria pretesa nei confronti di , ammettendo che lo stesso, in ragione della Parte_1 propria funzione di curatore fallimentare, non era sottoposto alla sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza ingiunzione n. OI-0017923981; ha dedotto di aver annullato la citata ordinanza in data del 09.06.2025; tale circostanza è stata riconosciuta dall'opponente.
Essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2 3 – Cionondimeno, occorre considerare che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n. 17256).
3.1 – Nel caso di specie, l'opposizione è stata tempestivamente formulata da Parte_1 benché introdotta con citazione, in violazione dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 150/2011, che prevede che il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione segue le forme del rito del lavoro;
invero, l'atto introduttivo è stato notificato in data 24.04.2025 e depositato in data
29.04.2025, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta in data 06.09.2025
Inoltre, l' ha riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa nei confronti dell'opponente, CP_1 provvedendo all'annullamento provvedimento impugnato in data successiva alla notificazione dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo del presente giudizio. Tale ente, dunque, deve essere considerato virtualmente soccombente.
3.2 – Conseguentemente, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell' . CP_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia I del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 70,00 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 - condanna parte convenuta alla refusione, in favore del difensore antistatario di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in 231,00 per compensi professionali ed € 70,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
PRIMA SEZIONE nella persona del Giudice dott. Vittorio Todisco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
a scioglimento della riserva assunta in data 30.09.2025, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 2133/2025 pendente tra:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pellegrino Parte_1 C.F._1 AN (C.F. ); C.F._2 Opponente
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Pepe Gianfranco (C.F. CP_1 P.IVA_1
); C.F._3 Opposta
OGGETTO: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L. 689/81
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti di causa e da note depositate in sostituzione dell'udienza del
30.09.2025, tenuta con le modalità previste dall'art. 127-ter c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione ex art 615 c.p.c. notificato in data 24.04.2025, ha Parte_1 convenuto in giudizio l' , chiedendo di accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed CP_1 illegittimità della ordinanza ingiunzione n. OI-001792398
1.1 – A sostegno della propria pretesa, l'attore ha evidenziato quanto segue:
1 • con sentenza n. 44/2018 del 10.04.2018, il Tribunale di Nola ha dichiarato il fallimento della
Elysee fashion s.r.l. e, contestualmente, ha nominato quale curatore della Parte_1 procedura fallimentare;
• il suddetto fallimento si è chiuso in data 22.09.2020 e la società è stata cancellata dal registro delle imprese;
• in data 16.04.2025, l' di Nola ha emesso ordinanza ingiunzione n. 001792398, con cui CP_1 ha ingiunto a il pagamento di € 73,55 a titolo di sanzione amministrativa per Parte_1 omesso pagamento dei contributi previdenziali IVS riferiti all'anno 2018;
• in ragione della propria funzione di curatore della fallita società, non era Parte_1 assoggettato al pagamento di tali importi.
1.2 – In data 19.06.2025, si è costituito in giudizio l , allegando prova dell'annullamento CP_1 dell'ordinanza ingiunzione n. 0017923981, avvenuto in data 09.06.2025; ha chiesto, pertanto, la definizione del procedimento con dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
2 – Occorre rilevare che sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere.
2.1 – Tale situazione, secondo la giurisprudenza di legittimità, si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio (Cassazione civile sez. I, 07/05/2009, n. 10553; Cassazione civile sez. II, 31/10/2023, n. 30251).
2.2 – Nel caso di specie, nel corso del presente giudizio, l ha riconosciuto l'infondatezza CP_1 della propria pretesa nei confronti di , ammettendo che lo stesso, in ragione della Parte_1 propria funzione di curatore fallimentare, non era sottoposto alla sanzione amministrativa inflitta con l'ordinanza ingiunzione n. OI-0017923981; ha dedotto di aver annullato la citata ordinanza in data del 09.06.2025; tale circostanza è stata riconosciuta dall'opponente.
Essendo venute meno le ragioni di contrasto tra le parti, è necessario dichiarare la cessazione della materia del contendere.
2 3 – Cionondimeno, occorre considerare che la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale
(cfr. Cassazione civile sez. I, 16/06/2023, n. 17256).
3.1 – Nel caso di specie, l'opposizione è stata tempestivamente formulata da Parte_1 benché introdotta con citazione, in violazione dell'art. 6 comma 1 del d.lgs. 150/2011, che prevede che il giudizio di opposizione all'ordinanza ingiunzione segue le forme del rito del lavoro;
invero, l'atto introduttivo è stato notificato in data 24.04.2025 e depositato in data
29.04.2025, nel termine di 30 giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato, avvenuta in data 06.09.2025
Inoltre, l' ha riconosciuto l'infondatezza della propria pretesa nei confronti dell'opponente, CP_1 provvedendo all'annullamento provvedimento impugnato in data successiva alla notificazione dell'atto di citazione e all'iscrizione a ruolo del presente giudizio. Tale ente, dunque, deve essere considerato virtualmente soccombente.
3.2 – Conseguentemente, le spese del presente giudizio devono essere poste a carico dell' . CP_1
Esse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione della tabella II, fascia I del D.M.
55/2014, come modificato dal D.M. 147/22, con esclusione della fase istruttoria, non svolta, e con riduzione del 50%, ai sensi dell'art. 4 comma I del citato D.M., in considerazione dell'assenza di questioni di particolare complessità e del valore della lite, prossimo al minimo previsto dalla fascia di riferimento;
oltre a € 70,00 per spese di iscrizione al ruolo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Nola, Prima Sezione civile, nella persona del Giudice dott. Vittorio
Todisco, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
3 - condanna parte convenuta alla refusione, in favore del difensore antistatario di parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in 231,00 per compensi professionali ed € 70,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.
Nola, 06/10/2025
Il Giudice
Dott. Vittorio Todisco
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