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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/05/2025, n. 1497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1497 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 6755/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, nella persona della Dott.ssa Caterina Stasi in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 6755/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. SCARASCIA GIOVANNI;
Parte_1
Attore
Co,ntro
, rappresentato e difeso dall'avv. MACRI' UBALDO;
Controparte_1
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio l'Ing. al fine di veder accertata la sua responsabilità per la condotta Controparte_1
negligente ed imperita da questi posta in essere, con specifico riguardo allo svolgimento della funzione di consulente tecnico d'ufficio nella procedura esecutiva n. 429/2019.
In particolare, gli attori hanno dedotto di aver partecipato ad un'asta immobiliare e di essersi aggiudicati l'immobile oggetto di vendita per un importo pari a €132.000,00. Hanno, altresì, dedotto di essere venuti a conoscenza del fatto che sul bene in parola vi erano delle difformità urbanistiche, solo in un momento successivo all'emanazione del decreto di trasferimento.
A tal proposito gli attori hanno assunto che lo ha omesso di indicare nella sua relazione CP_1
peritale, allegata agli atti della procedura esecutiva, la presenza delle seguenti difformità: diversa distribuzione interna, diversa altezza interna ai locali, diversa distribuzione delle finestrature, diversa distanza di fabbricato rispetto ai confini e la presenza di un terrazzino caratterizzato da una copertura precaria che copre parte della rampa che conduce al piano seminterrato.
Più nel dettaglio, hanno asserito che sono riusciti a sanare dette difformità ad eccezione di quella consistente nel predetto terrazzino che ha richiesto un intervento di demolizione, stante l'insanabilità dello stesso. Hanno concluso chiedendo il riconoscimento dei danni subiti per un totale di €12.100,00.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Ing. il quale ha contestato la CP_1 domanda attorea in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 13.05.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. al perito nominato nell'ambito della procedura esecutiva n. 429/2019, per non aver questi segnalato l'esistenza di alcune difformità edilizie nella perizia di stima da lui redatta.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
È opportuno premettere che secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva” (Cass. 18/09/2015, n. 18313). Come difatti chiarito dalla Cassazione, la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio è regolata dall'art. 64 c.p.c. ancorché al di fuori di ogni vincolo privatistico, atteso che il consulente è un ausiliario del giudice ed opera in funzione dell'accertamento che al giudice è demandato ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia.
Ne consegue che per i danni cagionati all'aggiudicatario, in virtù di errata valutazione del bene staggito, il perito risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ove ne sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico. E ciò purché detto comportamento abbia determinato una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea a incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cass.
06/05/2020, n. 8496; Cass. 23/06/2016, n. 13010). In altre parole, il perito nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. risponde esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave ex art. 64 c.p.c.
Ferma perciò la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità.
Aggiungasi, inoltre, che l'esperto stimatore risulta essere ausiliario del Giudice che opera in funzione del superiore interesse della Giustizia, che pertanto alcun rapporto di tipo professionale lega il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato e che quindi la sua responsabilità assume connotazione tipicamente extracontrattuale, con conseguente onere di chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave”.
Chiaramente, stante l'identità di ratio con la disciplina ex art. 173 bis disp. att. c.p.c., la norma di cui all'art. 64 c.p.c., deve considerarsi applicabile pure con riferimento al perito, come nella specie, incaricato dal Giudice delegato di stimare gli immobili del debitore esecutato.
Al riguardo, va per altro verso ribadito che nell'esecuzione della prestazione dovuta (così come il CTU anche) lo stimatore d'asta è tenuto a osservare la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2,
c.c., ove risulta designato il modello astratto di condotta estrinsecantesi (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta (cfr. Cass. 06/05/2020, n. 8496). Questo sta a significare che affinché il comportamento sia qualificato come diligente, occorre l'impiego di abilità e di appropriate nozioni tecniche peculiari all'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione (Cass., nn.
21775/2019, 15732/2018, 12995/2006).
Applicando il quadro normativo e interpretativo delineato al caso di specie si deve rilevare, innanzitutto, che non è stato provato dagli attori il nesso causale tra l'evento e il danno.
Invero, nella perizia di stima il convenuto nella sezione denominata “Conformità Immobile” ha dato atto di una difformità dell'immobile rispetto a quanto indicato al catasto di Lecce e che pertanto fosse necessario procedere con una variazione catastale. Orbene, la presenza di una simile difformità avrebbe potuto indurre l'Ing. a prospettare un dubbio circa la presenza di un abuso. CP_1
Tuttavia, l'eventuale rilevazione del vizio lamentato dagli attori avrebbe comportato una minima variazione del prezzo dell'immobile che risulta essere stato aggiudicato dagli attori ad un prezzo comunque inferiore sia al valore medio ponderale intero sia rispetto al valore complessivo dell'immobile al netto delle detrazioni ed aggiustamenti. Sul punto, occorre precisare che il valore medio ponderale di un immobile è una stima che tiene conto di vari fattori per determinare il valore di mercato di una proprietà. Questo metodo di valutazione utilizza coefficienti di ponderazione per adeguare il valore di base dell'immobile alle sue caratteristiche specifiche, come posizione, stato di manutenzione, piano, esposizione, qualità delle finiture e presenza di pertinenze. Differentemente, il valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti si riferisce al prezzo finale di un lotto di terreno o di un immobile dopo aver applicato tutte le detrazioni e gli aggiustamenti necessari.
Nel caso di specie, aveva attribuito all'immobile in oggetto un valore ponderale per l'intero CP_1 di 177.240,00 € e un valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti di
150.054,00€. Ebbene, gli attori si sono aggiudicati l'immobile in oggetto per un importo pari a
132.000,00 €, importo sensibilmente inferiore ai valori riconosciuti dal consulente nominato.
Orbene, risulta evidente che gli stessi aggiudicandosi l'immobile ad un prezzo inferiore a quello dei valori riconosciuti dal consulente, al netto dei successivi lavori che per mera allegazione hanno riferito di aver dovuto sostenere per sanare le irregolarità presenti sullo stesso, pari ad € 12.100,00 non abbiano subito alcun danno.
A ciò va aggiunto che gli stessi non hanno né dedotto, né provato che qualora fossero venuti a conoscenza delle irregolarità sussistenti sull'immobile in un momento antecedente a quello del decreto di trasferimento, avrebbero perso l'interesse ad acquistare l'immobile in oggetto, avendo gli stessi genericamente dedotto in citazione che: ”l'erronea valutazione dell'esperto circa la presunta insussistenza nella specie di difformità urbanistico edilizio, abbia avuto incidenza sulla determinazione all'acquisto da parte degli attori”.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, deve escludersi che il comportamento tenuto dal convenuto abbia determinato una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea a incidere causalmente nella determinazione del consenso degli stessi.
Deve, dunque, ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, non avendo quest'ultimi fornito la prova del legame eziologico tra l'errore attribuito al convenuto nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato e il danno che ne sarebbe derivato.
In ragione del mancato accertamento della responsabilità del convenuto, rimane assorbita ogni altra domanda proposta dall'attrice relativa al quantum debeatur.
La domanda degli attori è dunque complessivamente infondata e deve essere rigettata.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022
(nulla, peraltro, si liquida per la voce “fase istruttoria”, in difetto di attività riconducibile ad essa).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
- Condanna e alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €1.696,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecce, 13.05.2025
Il Giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, Sezione I Civile, nella persona della Dott.ssa Caterina Stasi in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio n. 6755/2024 vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. SCARASCIA GIOVANNI;
Parte_1
Attore
Co,ntro
, rappresentato e difeso dall'avv. MACRI' UBALDO;
Controparte_1
Convenuto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, e hanno citato in Parte_1 Parte_2 giudizio l'Ing. al fine di veder accertata la sua responsabilità per la condotta Controparte_1
negligente ed imperita da questi posta in essere, con specifico riguardo allo svolgimento della funzione di consulente tecnico d'ufficio nella procedura esecutiva n. 429/2019.
In particolare, gli attori hanno dedotto di aver partecipato ad un'asta immobiliare e di essersi aggiudicati l'immobile oggetto di vendita per un importo pari a €132.000,00. Hanno, altresì, dedotto di essere venuti a conoscenza del fatto che sul bene in parola vi erano delle difformità urbanistiche, solo in un momento successivo all'emanazione del decreto di trasferimento.
A tal proposito gli attori hanno assunto che lo ha omesso di indicare nella sua relazione CP_1
peritale, allegata agli atti della procedura esecutiva, la presenza delle seguenti difformità: diversa distribuzione interna, diversa altezza interna ai locali, diversa distribuzione delle finestrature, diversa distanza di fabbricato rispetto ai confini e la presenza di un terrazzino caratterizzato da una copertura precaria che copre parte della rampa che conduce al piano seminterrato.
Più nel dettaglio, hanno asserito che sono riusciti a sanare dette difformità ad eccezione di quella consistente nel predetto terrazzino che ha richiesto un intervento di demolizione, stante l'insanabilità dello stesso. Hanno concluso chiedendo il riconoscimento dei danni subiti per un totale di €12.100,00.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio l'Ing. il quale ha contestato la CP_1 domanda attorea in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e all'udienza del 13.05.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per i motivi di seguito indicati.
Nel caso che ci occupa, gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. al perito nominato nell'ambito della procedura esecutiva n. 429/2019, per non aver questi segnalato l'esistenza di alcune difformità edilizie nella perizia di stima da lui redatta.
Preliminarmente, va richiamata la giurisprudenza di legittimità secondo cui “In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta dirimente, anche se in ipotesi logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro,
10/05/2021, n. 12346; conf. Cass. civ. Sez. V Sent., 11/05/2018, n. 11458).
È opportuno premettere che secondo la giurisprudenza “L'esperto nominato dal giudice per la stima del bene pignorato è equiparabile, una volta assunto l'incarico, al consulente tecnico d'ufficio, sicché è soggetto al medesimo regime di responsabilità ex art. 64 c.p.c., senza che rilevi il carattere facoltativo della sua nomina da parte del giudice e l'inerenza dell'attività svolta ad una fase solo prodromica alla procedura esecutiva” (Cass. 18/09/2015, n. 18313). Come difatti chiarito dalla Cassazione, la responsabilità del consulente tecnico d'ufficio è regolata dall'art. 64 c.p.c. ancorché al di fuori di ogni vincolo privatistico, atteso che il consulente è un ausiliario del giudice ed opera in funzione dell'accertamento che al giudice è demandato ovvero in funzione del superiore interesse della giustizia.
Ne consegue che per i danni cagionati all'aggiudicatario, in virtù di errata valutazione del bene staggito, il perito risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale, ove ne sia accertato il suo comportamento doloso o colposo nello svolgimento dell'incarico. E ciò purché detto comportamento abbia determinato una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea a incidere causalmente nella determinazione del consenso dell'acquirente (cfr. Cass.
06/05/2020, n. 8496; Cass. 23/06/2016, n. 13010). In altre parole, il perito nominato ai sensi dell'art. 569 c.p.c. risponde esclusivamente dei danni cagionati alla parte che siano in rapporto di causalità con le sue attività e sempre che queste siano connotate dal requisito della colpa grave ex art. 64 c.p.c.
Ferma perciò la connotazione aquiliana dell'illecito, al danneggiato compete la prova, oltre che del danno, del nesso di causalità tra esso e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui in termini di gravità.
Aggiungasi, inoltre, che l'esperto stimatore risulta essere ausiliario del Giudice che opera in funzione del superiore interesse della Giustizia, che pertanto alcun rapporto di tipo professionale lega il perito stimatore al soggetto che diventa aggiudicatario dell'immobile stimato e che quindi la sua responsabilità assume connotazione tipicamente extracontrattuale, con conseguente onere di chi si assume danneggiato dalla stima di provare, oltre che il danno, il nesso di causalità tra questo e la condotta del consulente e la caratterizzazione della colpa in capo a costui secondo i noti parametri della negligenza, imprudenza ed imperizia, oltre che, se ritenuta configurabile la sua responsabilità non ai sensi della norma generale ex art. 2043 c.c., ma in relazione alla norma speciale ex art. 64 c.p.c., in termini di colpa grave”.
Chiaramente, stante l'identità di ratio con la disciplina ex art. 173 bis disp. att. c.p.c., la norma di cui all'art. 64 c.p.c., deve considerarsi applicabile pure con riferimento al perito, come nella specie, incaricato dal Giudice delegato di stimare gli immobili del debitore esecutato.
Al riguardo, va per altro verso ribadito che nell'esecuzione della prestazione dovuta (così come il CTU anche) lo stimatore d'asta è tenuto a osservare la diligenza qualificata ai sensi dell'art. 1176 comma 2,
c.c., ove risulta designato il modello astratto di condotta estrinsecantesi (sia esso professionista o imprenditore) nell'adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili, in relazione alla natura dell'attività esercitata, volto all'adempimento della prestazione dovuta (cfr. Cass. 06/05/2020, n. 8496). Questo sta a significare che affinché il comportamento sia qualificato come diligente, occorre l'impiego di abilità e di appropriate nozioni tecniche peculiari all'attività esercitata, con l'uso degli strumenti normalmente adeguati, ossia con l'uso degli strumenti comunemente impiegati, in relazione all'assunta obbligazione (Cass., nn.
21775/2019, 15732/2018, 12995/2006).
Applicando il quadro normativo e interpretativo delineato al caso di specie si deve rilevare, innanzitutto, che non è stato provato dagli attori il nesso causale tra l'evento e il danno.
Invero, nella perizia di stima il convenuto nella sezione denominata “Conformità Immobile” ha dato atto di una difformità dell'immobile rispetto a quanto indicato al catasto di Lecce e che pertanto fosse necessario procedere con una variazione catastale. Orbene, la presenza di una simile difformità avrebbe potuto indurre l'Ing. a prospettare un dubbio circa la presenza di un abuso. CP_1
Tuttavia, l'eventuale rilevazione del vizio lamentato dagli attori avrebbe comportato una minima variazione del prezzo dell'immobile che risulta essere stato aggiudicato dagli attori ad un prezzo comunque inferiore sia al valore medio ponderale intero sia rispetto al valore complessivo dell'immobile al netto delle detrazioni ed aggiustamenti. Sul punto, occorre precisare che il valore medio ponderale di un immobile è una stima che tiene conto di vari fattori per determinare il valore di mercato di una proprietà. Questo metodo di valutazione utilizza coefficienti di ponderazione per adeguare il valore di base dell'immobile alle sue caratteristiche specifiche, come posizione, stato di manutenzione, piano, esposizione, qualità delle finiture e presenza di pertinenze. Differentemente, il valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti si riferisce al prezzo finale di un lotto di terreno o di un immobile dopo aver applicato tutte le detrazioni e gli aggiustamenti necessari.
Nel caso di specie, aveva attribuito all'immobile in oggetto un valore ponderale per l'intero CP_1 di 177.240,00 € e un valore complessivo del lotto al netto delle detrazioni ed aggiustamenti di
150.054,00€. Ebbene, gli attori si sono aggiudicati l'immobile in oggetto per un importo pari a
132.000,00 €, importo sensibilmente inferiore ai valori riconosciuti dal consulente nominato.
Orbene, risulta evidente che gli stessi aggiudicandosi l'immobile ad un prezzo inferiore a quello dei valori riconosciuti dal consulente, al netto dei successivi lavori che per mera allegazione hanno riferito di aver dovuto sostenere per sanare le irregolarità presenti sullo stesso, pari ad € 12.100,00 non abbiano subito alcun danno.
A ciò va aggiunto che gli stessi non hanno né dedotto, né provato che qualora fossero venuti a conoscenza delle irregolarità sussistenti sull'immobile in un momento antecedente a quello del decreto di trasferimento, avrebbero perso l'interesse ad acquistare l'immobile in oggetto, avendo gli stessi genericamente dedotto in citazione che: ”l'erronea valutazione dell'esperto circa la presunta insussistenza nella specie di difformità urbanistico edilizio, abbia avuto incidenza sulla determinazione all'acquisto da parte degli attori”.
Pertanto, sulla base della documentazione in atti, deve escludersi che il comportamento tenuto dal convenuto abbia determinato una significativa alterazione della situazione reale del bene destinato alla vendita, idonea a incidere causalmente nella determinazione del consenso degli stessi.
Deve, dunque, ritenersi infondata la domanda di risarcimento del danno proposta dagli attori, non avendo quest'ultimi fornito la prova del legame eziologico tra l'errore attribuito al convenuto nell'espletamento dell'incarico allo stesso affidato e il danno che ne sarebbe derivato.
In ragione del mancato accertamento della responsabilità del convenuto, rimane assorbita ogni altra domanda proposta dall'attrice relativa al quantum debeatur.
La domanda degli attori è dunque complessivamente infondata e deve essere rigettata.
Le spese non possono che seguire la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dell'attività concretamente effettuata, del contenuto degli scritti difensivi e dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022
(nulla, peraltro, si liquida per la voce “fase istruttoria”, in difetto di attività riconducibile ad essa).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando,
- Rigetta la domanda proposta da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
Controparte_1
- Condanna e alla rifusione, in favore di Parte_1 Parte_2 Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in €1.696,00 per compensi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Lecce, 13.05.2025
Il Giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP - sotto la supervisione del sottoscritto magistrato.
Caterina Stasi