CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 590/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5096/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 31/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202400000185000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120025355980000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140009078219000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028919361000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028201600012170128000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160020368781000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160028161171 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012322042 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170018061051 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022619869000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022619970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180000411250000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180000411250000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012538248000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012538248000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180019974814000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180023747172000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001119952000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001119952000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001120053000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CO AC
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004220791000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031255992000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190047132716000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200001044424000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021248266000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200030085589000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210004911078000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210006685358000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210008923426000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120008923527000 CONTRIBUTI IVS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036296945000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230004820872000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230007006170000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230014372073000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230020139083000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 32820220002551478000 CONTRIBUTI IVS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Caserta nei confronti dell'ER e della agenzia delle entrate di Caserta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77
DPR. n.602/73, per un debito totale di euro 99.887,97 notificatagli dall'Agenzia entrate Riscossione l'8 marzo
2024 n. 02876202400000185000 fondata, tra le altre, sulle seguenti cartelle aventi ad oggetto tributi: 1) 02820120025355980000
2) 02820140009078219000
3)02820140028919361000
4) 028201600012170128000
5) 02820160020368781000
6) 02820160028161171
7) 02820170012322042
8) 02820170018061051
9) 02820170022619869000
10) 02820170022619970000
11) 02820180000411250000
12) 02820180012538248000
13) 02820180019974814000
14 ) 02820180023747172000
15) 02820190001119952000
16) 02820190001120053000
17) 02820190004220791000
18) 02820190031255992000
19) 02820190047132716000
20) 02820200001044424000
21) 02820200021248266000
22) 02820200030085589000
23 ) 02820210004911078000
24) 02820210006685358000
26) 02820120008923527000 27) 02820220036296945000
28) 02820230004820872000
29 ) 02820230007006170000
30) 02820230014372073000
31 ) 02820230014372073000
32) 02820230020139083000
dell'importo complessivo di euro 64.504,25, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti.
L'ER si costituì in giudizio documentando la notifica sia delle cartelle, sia di altri atti emessi prima della comunicazione di iscrizione ipotecaria e chiamò in causa gli altri creditori, camera di commercio e Comune di San Felice a Cancello.
La CGT con sentenza n. 5875 pronunciata all'udienza dell'11.12.2024 e depositata il 31.12.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00.
La sentenza è stata appellata dal contribuente che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Sono intervenute l'ER e l'agenzia delle entrate depositando controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell'impugnazione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulla eccezione di nullità della notifica delle cartelle;
decorso del termine di prescrizione per effetto della omessa notifica delle cartelle;
illegittima compensazione delle spese. In realtà, osserva il collegio, esse furono poste a carico della parte soccombente e non compensate.
L'appello è infondato.
L'ader ha depositato in primo grado la prova della notifica di due precedenti comunicazioni di iscrizione ipotecaria e di intimazioni di pagamento.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame le intimazioni di pagamento e le due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione della impugnabilità della intimazione sugli effetti che la mancata impugnazione determina. L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
Quanto stabilito rigetta, in sostanza, l'orientamento secondo il quale l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non rienterebbe nel catalogo dell'art. 19 del
DLgs. 546/92, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (tra le più recenti, Cass. 17 giugno
2024 n. 16743).
L'eccezione di prescrizione ed altre eccezioni relative alla fondatezza della pretesa restano, in sostanza, precluse in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche.
La prescrizione può dover essere eccepita in momenti diversi, in particolare:
- se la prescrizione è maturata prima della notifica delle cartelle deve essere fatta valere impugnando le cartelle stesse;
- se la prescrizione si assume formata dopo la notifica delle cartelle e prima dell'intimazione di pagamento, allora deve essere eccepita impugnando l'intimazione;
- se la cartella non è mai stata notificata, tale vizio deve essere fatto valere impugnando l'intimazione di pagamento;
- invece, se la prescrizione si forma successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, la si deve eccepire o mediante opposizione all'esecuzione (in occasione del pignoramento dinanzi al giudice ordinario) oppure ricorrendo contro la eventuale seconda intimazione (dinanzi al giudice tributario).
L'omessa impugnazione della intimazione, regolarmente notificata, preclude la possibilità di sollevare eccezioni di nullità verificatesi in epoca antecedente, compresi gli eventuali vizi di notifica delle cartelle.
L'ER ha provato l'emissione e la notifica delle seguenti intimazione:
n. 02820229000864747000, notificata il 10.2.2023
n. 02820229002253679000, notificata il 8.7.2022;
n. 02820229006135827000 notificata il 25.11.2022;
n. 02820239008411878000 notificata l'11.10.2023. La notifica regolare e l'omessa impugnazione preclude la possibilità di eccepire vizi degli atti precedenti, avendo determinato il consolidamento della pretesa.
La prescrizione va valutata solo con riferimento al tempo intercorso tra la notifica delle intimazioni e quella dell'atto impugnato, termine non decorso.
L'appello va respinto.
Le spese anche di questo grado vanno liquidate applicando il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti appellate 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 ) 02820210008923426000
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
08/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
RENZULLI CARMINE, Relatore
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5096/2025 depositato il 03/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
7 e pubblicata il 31/12/2024 Atti impositivi:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 02876202400000185000 IRAP 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120025355980000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140009078219000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140028919361000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 028201600012170128000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160020368781000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820160028161171 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170012322042 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170018061051 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022619869000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820170022619970000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180000411250000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180000411250000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012538248000 TARES
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180012538248000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180019974814000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820180023747172000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001119952000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001119952000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190001120053000 CANONE PER RACCOLTA, DEPURAZIONE
E CO AC
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190004220791000 TARI
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190031255992000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820190047132716000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200001044424000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200021248266000 CANONE ACQUA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820200030085589000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210004911078000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210006685358000 IMU
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820210008923426000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820120008923527000 CONTRIBUTI IVS
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820220036296945000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230004820872000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230007006170000 IRAP
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230014372073000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820230020139083000 IVA-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 32820220002551478000 CONTRIBUTI IVS
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 15/2026 depositato il 08/01/2026
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 presentò ricorso alla CGT di primo grado di Caserta nei confronti dell'ER e della agenzia delle entrate di Caserta avverso la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca su immobili, ex art. 77
DPR. n.602/73, per un debito totale di euro 99.887,97 notificatagli dall'Agenzia entrate Riscossione l'8 marzo
2024 n. 02876202400000185000 fondata, tra le altre, sulle seguenti cartelle aventi ad oggetto tributi: 1) 02820120025355980000
2) 02820140009078219000
3)02820140028919361000
4) 028201600012170128000
5) 02820160020368781000
6) 02820160028161171
7) 02820170012322042
8) 02820170018061051
9) 02820170022619869000
10) 02820170022619970000
11) 02820180000411250000
12) 02820180012538248000
13) 02820180019974814000
14 ) 02820180023747172000
15) 02820190001119952000
16) 02820190001120053000
17) 02820190004220791000
18) 02820190031255992000
19) 02820190047132716000
20) 02820200001044424000
21) 02820200021248266000
22) 02820200030085589000
23 ) 02820210004911078000
24) 02820210006685358000
26) 02820120008923527000 27) 02820220036296945000
28) 02820230004820872000
29 ) 02820230007006170000
30) 02820230014372073000
31 ) 02820230014372073000
32) 02820230020139083000
dell'importo complessivo di euro 64.504,25, deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti.
L'ER si costituì in giudizio documentando la notifica sia delle cartelle, sia di altri atti emessi prima della comunicazione di iscrizione ipotecaria e chiamò in causa gli altri creditori, camera di commercio e Comune di San Felice a Cancello.
La CGT con sentenza n. 5875 pronunciata all'udienza dell'11.12.2024 e depositata il 31.12.2024 rigettò il ricorso condannando il ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00.
La sentenza è stata appellata dal contribuente che ne ha chiesto la riforma integrale con vittoria di spese.
Sono intervenute l'ER e l'agenzia delle entrate depositando controdeduzioni e concludendo per il rigetto dell'impugnazione con condanna dell'appellante al pagamento delle spese.
Nella seduta dell'8 gennaio 2026 il collegio, sentito il relatore ed esaminati gli atti, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante ha chiesto la riforma della sentenza per i seguenti motivi:
nullità della sentenza per non essersi pronunciata sulla eccezione di nullità della notifica delle cartelle;
decorso del termine di prescrizione per effetto della omessa notifica delle cartelle;
illegittima compensazione delle spese. In realtà, osserva il collegio, esse furono poste a carico della parte soccombente e non compensate.
L'appello è infondato.
L'ader ha depositato in primo grado la prova della notifica di due precedenti comunicazioni di iscrizione ipotecaria e di intimazioni di pagamento.
Si è dibattuto in giurisprudenza sulla individuazione delle eccezioni che possono essere sollevate dal contribuente con riferimento agli atti presupposti attraverso l'impugnazione di un atto successivo, nel caso in esame le intimazioni di pagamento e le due comunicazioni preventive di iscrizione ipotecaria.
La Cassazione, con sentenza n. 6436 depositata l'11 marzo 2025, è tornata sulla delicata questione della impugnabilità della intimazione sugli effetti che la mancata impugnazione determina. L'intimazione, prevista e disciplinata all'art. 50 comma 2 del DPR 602/73, è un atto impositivo che invita il contribuente al pagamento di importi prima della successiva esecuzione forzata.
L'atto deve essere notificato se, entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo (art. 29 del DL 78/2010), l'espropriazione (quindi il pignoramento) non ha avuto ancora inizio.
I giudici affermano che l'intimazione ad adempiere rappresenti un atto impugnabile in via autonoma e non facoltativa. L'atto è, infatti, riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19 comma 1 lett. e) del
DLgs. n. 546/92 (Cass. SS.UU. 31 marzo 2008 n. 8279 e Cass. 14 settembre 2022 n. 27093).
Di conseguenza, qualsiasi vizio dell'intimazione, nonché ogni causa di estinzione del credito, vanno fatti valere ricorrendo tempestivamente contro tale atto.
Quanto affermato vale a maggior ragione per la prescrizione: il contribuente ha l'onere – e non la mera facoltà – di impugnare l'intimazione di pagamento per eccepire la prescrizione dei crediti tributari maturata tra la notifica della cartella di pagamento e quella dell'intimazione.
Quanto stabilito rigetta, in sostanza, l'orientamento secondo il quale l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non rienterebbe nel catalogo dell'art. 19 del
DLgs. 546/92, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (tra le più recenti, Cass. 17 giugno
2024 n. 16743).
L'eccezione di prescrizione ed altre eccezioni relative alla fondatezza della pretesa restano, in sostanza, precluse in sede di impugnazione delle eventuali misure cautelari, ovvero fermi e ipoteche.
La prescrizione può dover essere eccepita in momenti diversi, in particolare:
- se la prescrizione è maturata prima della notifica delle cartelle deve essere fatta valere impugnando le cartelle stesse;
- se la prescrizione si assume formata dopo la notifica delle cartelle e prima dell'intimazione di pagamento, allora deve essere eccepita impugnando l'intimazione;
- se la cartella non è mai stata notificata, tale vizio deve essere fatto valere impugnando l'intimazione di pagamento;
- invece, se la prescrizione si forma successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, la si deve eccepire o mediante opposizione all'esecuzione (in occasione del pignoramento dinanzi al giudice ordinario) oppure ricorrendo contro la eventuale seconda intimazione (dinanzi al giudice tributario).
L'omessa impugnazione della intimazione, regolarmente notificata, preclude la possibilità di sollevare eccezioni di nullità verificatesi in epoca antecedente, compresi gli eventuali vizi di notifica delle cartelle.
L'ER ha provato l'emissione e la notifica delle seguenti intimazione:
n. 02820229000864747000, notificata il 10.2.2023
n. 02820229002253679000, notificata il 8.7.2022;
n. 02820229006135827000 notificata il 25.11.2022;
n. 02820239008411878000 notificata l'11.10.2023. La notifica regolare e l'omessa impugnazione preclude la possibilità di eccepire vizi degli atti precedenti, avendo determinato il consolidamento della pretesa.
La prescrizione va valutata solo con riferimento al tempo intercorso tra la notifica delle intimazioni e quella dell'atto impugnato, termine non decorso.
L'appello va respinto.
Le spese anche di questo grado vanno liquidate applicando il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta appello e conferma la sentenza impugnata. Condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori in favore di ciascuna delle parti appellate 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
25 ) 02820210008923426000