Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 590
CGT2
Sentenza 19 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della notifica delle cartelle

    La Corte ritiene che l'omessa impugnazione delle intimazioni di pagamento, regolarmente notificate, precluda la possibilità di sollevare eccezioni di nullità verificatesi in epoca antecedente, compresi gli eventuali vizi di notifica delle cartelle, avendo determinato il consolidamento della pretesa.

  • Rigettato
    Prescrizione dei crediti per omessa notifica delle cartelle

    La Corte afferma che l'eccezione di prescrizione, se maturata dopo la notifica delle cartelle e prima dell'intimazione di pagamento, deve essere sollevata impugnando l'intimazione. L'omessa impugnazione dell'intimazione regolarmente notificata preclude tale eccezione. La prescrizione va valutata solo con riferimento al tempo intercorso tra la notifica delle intimazioni e quella dell'atto impugnato, termine non decorso.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La Corte chiarisce che le spese non furono compensate, ma poste a carico della parte soccombente.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 19/01/2026, n. 590
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 590
    Data del deposito : 19 gennaio 2026

    Testo completo