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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 11/12/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Verbale udienza ex art. 127 ter c.p.c.
Oggi 11/12/2025 il giudice, a seguito del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta, a norma dell'art. 127 ter c.p.c., prende atto che i difensori hanno depositato una nota riassuntiva congiunta, contenente le istanze e conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate.
All'esito dell'udienza di discussione odierna, sostituita dalla trattazione scritta, si deposita a definizione del giudizio sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Si comunichi alle parti.
Il giudice dr.ssa Chiara Sandini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice
Chiara Sandini, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n.380/2025 R.G. promossa da
, con l'avv. TRIOLO GIUSEPPE, come da mandato in atti Parte_1
- RICORRENTE
contro
, , con l'avv. CP_1 CP_2 CP_3
RE ES, come da mandato in atti
- RESISTENTI
1 Oggetto: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
“- nel merito: accertata l'occupazione sine titulo da parte dei convenuti dell'immobile sito a Belluno in via Giovanni Paolo I n. 49, contraddistinto al N.C.E.U. foglio 46 mapp. 624, sub 35, della superficie di 105,75 mq, accessori e pertinenze comprese, ovvero, comunque, condannarli al rilascio immediato del bene in favore del ricorrente libero da cose e persone;
- condannare i convenuti, in solido e/o disgiuntamente tra loro, al risarcimento del danno quantificato nella somma mensile di €. 700,00, ovvero nella somma maggiore e/o minore ritenuta di giustizia, dovuta dall'introduzione del presente ricorso sino al rilascio effettivo dell'immobile libero da cose e persone;
- con vittoria di spese e compensi di lite, oltre maggiorazione forfetaria 15% a titolo di rimborso delle spese generali e accessori di legge;
- rigettarsi ogni eccezione di parte resistente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-in via istruttoria: I - ammettersi l'interrogatorio formale dei convenuti CP_1
e sulle seguenti circostanze: 1) “vero che dal
[...] CP_2 CP_3
2013 al 2024 il sig. e la sig.ra sono stati legati da una Parte_1 CP_1 relazione sentimentale”; 2) “vero che a partire dal 2013 il sig. e la Parte_1 sig.ra hanno convissuto come una coppia e una famiglia CP_1 nell'appartamento condotto in locazione dal sig. si-to a Belluno in via A. De Parte_1
Luca n.12”; 3) “vero che a far data dal 1° gennaio 2022 il sig. e la Parte_1 sig.ra hanno convissuto come una coppia e una famiglia all'interno CP_1 dell'appartamento condotto in locazione dal sig. sito a Belluno in via Parte_1
Giovanni Paolo I n. 49”; 4) “vero che insieme alla sig.ra vivono Parte_2 nell'appartamento di via Giovanni Paolo I n. 49 i suoi due figli e CP_2 CP_3
l'uno geometra alle dipendenze di un'impresa edile, l'altra studentessa”; 5) “vero che a partire dal mese di aprile del 2024 il sig. ha comunicato alla sig.ra Parte_1 che il legame affettivo era cessato”; 6) “vero che nel corso del 2024 e del Parte_2
2025 il sig. ha chiesto alla sig.ra e ai figli e Parte_1 Parte_2 CP_2 di trovarsi un altro al-loggio in quanto il rapporto sentimentale e la CP_3 convivenza con la sig.ra era cessato”. II – ammettersi la prova Parte_2 testimoniale sulle predette circostanze dalla n. 1) alla n. 6) con i se-guenti testi:
residente in località Mussoi di Belluno, Testimone_1 Testimone_2 residente in località Cavarzano di Belluno, residente a [...]
LD (TV), residente a [...]
49.”
CONCLUSIONI DEI RESISTENTI
2 “1) in via preliminare di rito: sia dichiarata, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
4.3.2010 n. 28, l'improcedibilità della domanda di rilascio della casa familiare proposta ex adverso, vertendosi in materia di locazione;
2) in via preliminare di merito: sia dichiarata la carenza di legittimazione del ricorrente, che non ha titolo per estromettere i convenuti, come lui locatari del bene, dall'unità abitativa dove con lo stesso coabitano;
3) nel merito: la domanda di rilascio sia comunque respinta, perché infondata in fatto e in diritto;
3) in via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di restituzione, venga fissato per il rilascio un termine adeguato di almeno 18 mesi, con facoltà per i convenuti di prelevare i beni di loro proprietà, compresi quelli sopra elencati;
4) nel merito: la domanda di risarcimento dei danni sia respinta perché infondata in fatto e comunque avente ad oggetto prestazioni non ripetibili in quanto effettuate in adempimento di obbligazione naturale;
5) con vittoria di spese e di onorari.
Si producono i cinque documenti sopra indicati.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. depositato in data 23.5.2025
[...]
agiva in giudizio nei confronti di , Parte_1 CP_1 CP_2
e chiedendone la condanna al rilascio
[...] CP_3
dell'immobile sito in via Giovanni Paolo I n. 49 a Belluno, in quanto occupato dai medesimi senza titolo, nonché la condanna al risarcimento del danno nella misura mensile di € 700,00, dal deposito del ricorso sino al rilascio.
Il ricorrente deduceva che nel 2021 era stato concesso al medesimo in locazione l'alloggio ATER oggetto di causa, ove si era stabilito con l'odierna resistente all'epoca sua compagna, ed i figli della medesima, avuti da una CP_1
precedente relazione;
evidenziava che nel 2024 il rapporto sentimentale si era interrotto, ed aveva perciò chiesto all'ex compagna ed ai figli maggiorenni il rilascio dell'immobile, senza tuttavia ottenerlo, neppure a seguito di formale diffida.
Si costituivano in giudizio e CP_1 CP_2
eccependo in via preliminare l'improcedibilità della CP_3
3 domanda ex art. 5 d.lgs n. 28/2010, in quanto la causa verteva in materia di locazione e non era stata esperita la mediazione obbligatoria. Nel merito chiedevano il rigetto delle domande o, in subordine, la previsione di un termine per il rilascio di almeno 18 mesi.
La causa veniva successivamente rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza odierna.
***
L'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dai resistenti va ritenuta infondata, in quanto la domanda di parte ricorrente è volta all'accertamento di un'occupazione senza titolo, e tale materia non rientra tra quelle per le quali l'art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda.
***
La domanda di parte ricorrente volta ad ottenere il rilascio dell'immobile va ritenuta fondata.
Risulta dalla documentazione versata in causa che il ricorrente è l'unico assegnatario, e quindi l'unico conduttore, in relazione al contratto di locazione sottoscritto con l'ATER in data 23.10.2021 (doc. 1 di parte ricorrente), avente ad oggetto l'immobile in discussione.
La cessazione del rapporto sentimentale tra il ricorrente e la signora CP_1
sin dal 2024 è pacifica in causa;
pacifica in causa è altresì la circostanza
[...]
che i figli maggiorenni conviventi con la madre presso il predetto alloggio
ATER sono nati da una precedente relazione, e che il ricorrente non ne è il padre.
La predette circostanze inducono a ritenere che i resistenti non abbiano titolo per rimanere presso l'immobile, a fronte della volontà manifestata dall'assegnatario che, già nel gennaio 2025, aveva formalmente richiesto all'ex
4 compagna e ai figli della medesima il rilascio dell'immobile (doc. 3 di parte ricorrente), senza tuttavia ottenerlo.
I resistenti, risultando accertata l'occupazione senza titolo da parte dei medesimi dell'immobile oggetto di causa, vanno pertanto condannati al rilascio dello stesso in favore del ricorrente, libero da cose e persone.
Ai fini di un equo contemperamento degli interessi delle parti, appare congrua la concessione di un termine per il rilascio dell'immobile sino al 30.1.2026,
dovendosi considerare da un lato il tempo già trascorso dalla richiesta, e dall'altro lato la necessità di reperire un diverso alloggio.
In considerazione dei costi derivanti dalla locazione dell'alloggio (doc. 5 di parte ricorrente), di cui stanno continuando ad usufruire altresì i resistenti,
nonostante la contraria volontà dell'assegnatario, e delle spese documentate relative alle utenze (docc. 6, 7, 8, 9, 10 e 11), va parzialmente accolta la domanda di parte ricorrente di condanna dei resistenti al risarcimento del danno. Tale danno va liquidato, ex artt. 2056 c.c. e 1226 c.c., secondo equità,
nella misura di € 500,00 mensili, dall'agosto 2025 sino all'effettivo rilascio,
tenuto conto degli esborsi documentati dalla parte resistente sino al luglio 2025
in favore dell'odierno ricorrente (doc. 2 fascicolo resistenti), che possono ritenersi versati a titolo di contribuzione nelle spese relative all'alloggio.
Non si configurano nella fattispecie in esame delle obbligazioni naturali nei termini dedotti dai resistenti essendo cessato già dal 2024, secondo circostanza pacifica in causa, il rapporto sentimentale alla base della convivenza more uxorio.
***
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M.
147/2022, tenuto conto della natura documentale del giudizio.
P. Q. M.
5 Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata l'occupazione senza titolo da parte dei resistenti dell'immobile sito a
Belluno in via Giovanni Paolo I n. 49, condanna i medesimi al relativo rilascio,
libero da cose e persone, in favore del ricorrente, entro e non oltre il 30.1.2026;
2) condanna i resistenti al risarcimento del danno in favore del ricorrente nella misura mensile di € 500,00, dall'agosto 2025 sino all'effettivo rilascio dell'immobile;
3) condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano nell'importo di € 4358,00 per compensi ed € 545,00
per spese, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso l'11/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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