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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/06/2025, n. 7016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7016 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 13 giugno
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 7362 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi
ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato alla verifica dei Parte_1 requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento e dello status di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104 del
1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 27 febbraio 2023, con condanna dell' resistente CP_2 al pagamento dei relativi ratei. La parte chiedeva altresì che venisse accertato il riconoscimento dello status di cui all'art. 3 comma 1Legge 104 del 1992, e ai conseguenziali benefici, dalla data della domanda amministrativa del 27 febbraio 2023 recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU emessa nel procedimento per ATP, qui impugnata.
Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente ha contestato, le conclusioni cui era pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accertamento .
CP_ Costituitosi l' si procedeva alla nomina del CTU. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha ritenuto che le doglianze della parte motivassero la scelta non di rinnovare la consulenza tecnica ma piuttosto, preliminarmente, di chiedere delucidazioni al primo consulente sull'elaborato peritale reso. Preme osservare unico è il motivo di contestazione fatto valere in questa sede. Sostiene la parte che il CTU abbia omesso di valutare correttamente le certificazioni depositate e dallo stesso indicate di strutture pubbliche – ricordate in modo accurato nell'elenco contenuto a pagine 4 e 5 del ricorso – concludendo che la ricorrente sia ancora autonoma e dunque non meritevole del beneficio richiesto.
Il CTU, Dott. , interpellato sul punto ha replicato “L'infondatezza di tale affermazione è Persona_1 facilmente verificabile dall'esame dell'elaborato peritale redatto dallo scrivente in sede di accertamento tecnico preventivo ……laddove è riportata tutta la documentazione sanitaria sopra citata, la quale è stata visionata e tenuta in considerazione, assieme ai rilievi obiettivi provenienti dalla visita medica, ai fini della formulazione del giudizio medico-legale conclusivo”.
Va pertanto riconosciuta in questa sede la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 1 Legge
104 del 1992 così come accertato all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nulla va disposto in relazione alle spese legali stante la dichiarazione della parte ricorrente risultata soccombente di trovarsi nella condizione di esenzione dalle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 Legge 104 del 1992 a decorrere dal 27 febbraio
2023;
Nulla per le spese.
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.sa Paola Lucarelli
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Paola Lucarelli ha pronunciato all'udienza del 13 giugno
2025
SENTENZA
nelle causa iscritta al n. 7362 del R.G. per l'anno 2024,
da
Parte_1
con l'Avv. Sergio Massimo Mancusi
ricorrente
contro
CP_1
con l'Avv. Maria Carla Attanasio
resistente
provvedendo sulle conclusioni rassegnate da parte attrice negli atti di causa, qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle seguenti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso promuoveva un procedimento ex art. 445 bis c.p.c. finalizzato alla verifica dei Parte_1 requisiti sanitari dell'indennità di accompagnamento e dello status di cui all'art. 3, comma 3, Legge 104 del
1992 a decorrere dalla domanda amministrativa del 27 febbraio 2023, con condanna dell' resistente CP_2 al pagamento dei relativi ratei. La parte chiedeva altresì che venisse accertato il riconoscimento dello status di cui all'art. 3 comma 1Legge 104 del 1992, e ai conseguenziali benefici, dalla data della domanda amministrativa del 27 febbraio 2023 recependo e confermando le risultanze probatorie indicate nella relazione del CTU emessa nel procedimento per ATP, qui impugnata.
Premettendo di non aver ottenuto soddisfacimento della predetta pretesa in sede di procedimento di accertamento tecnico preventivo, la ricorrente ha contestato, le conclusioni cui era pervenuto il CTU. Previa richiesta di nuova valutazione del quadro clinico, insisteva per l'accertamento .
CP_ Costituitosi l' si procedeva alla nomina del CTU. All'udienza odierna la causa veniva discussa e decisa dando lettura del dispositivo unitamente alla motivazione.
Il ricorso va rigettato.
Osserva il Giudice che ai fini del giudizio a cognizione piena l'art. 445 bis comma 5° c.p.c. prevede che “Nei casi di mancato accordo, la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Giova rilevare che il ricorso, che la parte presenta nel termine perentorio di trenta giorni dalla dichiarazione di contestazione, appare come una sorta di appello, imponendo la norma, a pena di inammissibilità, l'onere di specificare i motivi della contestazione (così come previsto, in quella sede, dall'art. 434 c.p.c.). Pertanto non è sufficiente enunciare semplicemente le patologie di cui è affetto il ricorrente, ma occorre esporre le ragioni per le quali si ritiene che la valutazione compiuta dal CTU in sede di accertamento tecnico preventivo non sia corretta.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione. In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità (cfr. giurisprudenza di legittimità formatasi in materia di gravame: Cass. 2797/2003 e Cass. n. 17318/2004).
Nel caso di specie, questo Giudice ha ritenuto che le doglianze della parte motivassero la scelta non di rinnovare la consulenza tecnica ma piuttosto, preliminarmente, di chiedere delucidazioni al primo consulente sull'elaborato peritale reso. Preme osservare unico è il motivo di contestazione fatto valere in questa sede. Sostiene la parte che il CTU abbia omesso di valutare correttamente le certificazioni depositate e dallo stesso indicate di strutture pubbliche – ricordate in modo accurato nell'elenco contenuto a pagine 4 e 5 del ricorso – concludendo che la ricorrente sia ancora autonoma e dunque non meritevole del beneficio richiesto.
Il CTU, Dott. , interpellato sul punto ha replicato “L'infondatezza di tale affermazione è Persona_1 facilmente verificabile dall'esame dell'elaborato peritale redatto dallo scrivente in sede di accertamento tecnico preventivo ……laddove è riportata tutta la documentazione sanitaria sopra citata, la quale è stata visionata e tenuta in considerazione, assieme ai rilievi obiettivi provenienti dalla visita medica, ai fini della formulazione del giudizio medico-legale conclusivo”.
Va pertanto riconosciuta in questa sede la sussistenza dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 1 Legge
104 del 1992 così come accertato all'esito del procedimento di accertamento tecnico preventivo.
Nulla va disposto in relazione alle spese legali stante la dichiarazione della parte ricorrente risultata soccombente di trovarsi nella condizione di esenzione dalle spese di lite.
P.Q.M.
Accerta la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 3 comma 1 Legge 104 del 1992 a decorrere dal 27 febbraio
2023;
Nulla per le spese.
Roma, 13 giugno 2025
Il Giudice
Dott.sa Paola Lucarelli