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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 30/04/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 3 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 203 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso di Parte_1
secondo grado, dall'avv.to Antonio Innamorato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teggiano, alla via Codaglioni, n.86;
APPELLANTE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- Appello avverso la sentenza n.
185/2023 del 18 luglio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovute le somme ingiunte con conseguyente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.53/2022 del 28 luglio 2022, con cui gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 265.352,11 a titolo di CP_1
contribuzione soggettiva per gli anni 1998/2003 e 2005/2019, deducendo la non debenza delle somme ingiunte per decadenza in cui era incorso l'Ente e per intervenuta prescrizione dei crediti. Si costituiva che depositava memoria difensiva in cui eccepiva la tardività CP_1
dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 18 luglio 2023, il giudice adito dichiarava inammissibile l'opposizione epr la sua tardività e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 5 Parte_1
dicembre 2023, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata,
insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 3 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 435
c.p.c., con decreto in atti, all'udienza odierna la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è improcedibile.
Invero, la precedente giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 aprile 2004, n. 7347; 8 maggio 2003, n. 7032) riteneva che nel rito del lavoro il gravame era tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso non si comunicava all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al giudice che rilevava il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Dal predetto principio scaturivano le seguenti conseguenze : a) nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfezionava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem;
b) il predetto deposito impediva ogni decadenza dall'impugnazione, per cui ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si estendeva all'impugnazione
(ormai perfezionatasi);
c) il giudice che rilevava il vizio doveva indicarlo all'appellante ex art. 421, comma 1,
c.p.c., assegnando allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto.
Successivamente, con la sentenza a Sezione Unite n.20604 del 30.07.2008 la Suprema
Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art.111, secondo comma
Cost, di assegnare, ai sensi dell'art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.. (in termini Cass.
9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la concessione di un nuovo termine,
perentorio, per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n.1483/2015). Ne discende che la notificazione dell'appello, mai avvenuta, ha determinato l'estinzione del processo a ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. sez.3 n.6325/2010; sez.lav.
n.8752/2010).
Deve, inoltre, porsi in luce che alla precedenza udienza del 3 ottobre 2024 parte appellante non provvediva al deposito di note d'udienza e, quindi, la causa veniva rinviata ex art.181 c.p.c. all'udienza odierna senza che l'appellante provvedesse anche per tale udienza al deposito delle relative note e senza, quindi, fornire la prova dell'avvenuta notifica del ricorso d'appello.
Nulla spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 203 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
avverso la sentenza n. 185/2023 del 18 luglio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Lagonegro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla spese del presente grado del giudizio;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR
n.115/2002. Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
Dr. Rosa Larocca Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 3 aprile 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 203 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023 e vertente
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di procura allegata al ricorso di Parte_1
secondo grado, dall'avv.to Antonio Innamorato ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Teggiano, alla via Codaglioni, n.86;
APPELLANTE E
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante p.t..
[...]
APPELLATO
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo- Appello avverso la sentenza n.
185/2023 del 18 luglio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Lagonegro.
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiarare non dovute le somme ingiunte con conseguyente revoca del decreto ingiuntivo opposto e con vittoria delle spese del doppio grado del giudizio, con attribuzione”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 settembre 2022, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.53/2022 del 28 luglio 2022, con cui gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 265.352,11 a titolo di CP_1
contribuzione soggettiva per gli anni 1998/2003 e 2005/2019, deducendo la non debenza delle somme ingiunte per decadenza in cui era incorso l'Ente e per intervenuta prescrizione dei crediti. Si costituiva che depositava memoria difensiva in cui eccepiva la tardività CP_1
dell'opposizione e, nel merito, la sua infondatezza.
All'udienza di discussione del 18 luglio 2023, il giudice adito dichiarava inammissibile l'opposizione epr la sua tardività e compensava integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato il 5 Parte_1
dicembre 2023, censurando la pronuncia di primo grado perché ingiusta ed errata,
insistendo nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente l'udienza di discussione del 3 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 435
c.p.c., con decreto in atti, all'udienza odierna la Corte si pronunciava, come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello come proposto è improcedibile.
Invero, la precedente giurisprudenza di legittimità (vedi, tra le altre, Cass. Civ., Sez.
Lav., 17 aprile 2004, n. 7347; 8 maggio 2003, n. 7032) riteneva che nel rito del lavoro il gravame era tempestivamente proposto mediante deposito del ricorso in appello nella cancelleria del giudice, con la conseguenza che ogni eventuale vizio della notificazione del ricorso non si comunicava all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma imponeva al giudice che rilevava il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica.
Dal predetto principio scaturivano le seguenti conseguenze : a) nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfezionava, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice ad quem;
b) il predetto deposito impediva ogni decadenza dall'impugnazione, per cui ogni eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si estendeva all'impugnazione
(ormai perfezionatasi);
c) il giudice che rilevava il vizio doveva indicarlo all'appellante ex art. 421, comma 1,
c.p.c., assegnando allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine - necessariamente perentorio - per provvedere a notificare ricorso e decreto.
Successivamente, con la sentenza a Sezione Unite n.20604 del 30.07.2008 la Suprema
Corte ha precisato che l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, o sia avvenuta successivamente alla prima udienza di discussione, non essendo al giudice consentito, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata di cui all'art.111, secondo comma
Cost, di assegnare, ai sensi dell'art.421 c.p.c., all'appellante un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell'art.291 c.p.c.. (in termini Cass.
9597/2011), norma quest'ultima applicabile nel solo giudizio di primo grado in cui, in caso di omessa o inesistente notifica, è ammessa la concessione di un nuovo termine,
perentorio, per la rinnovazione della notificazione (Cass. sez. lav. n.1483/2015). Ne discende che la notificazione dell'appello, mai avvenuta, ha determinato l'estinzione del processo a ragione della sua improcedibilità, con contestuale passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. sez.3 n.6325/2010; sez.lav.
n.8752/2010).
Deve, inoltre, porsi in luce che alla precedenza udienza del 3 ottobre 2024 parte appellante non provvediva al deposito di note d'udienza e, quindi, la causa veniva rinviata ex art.181 c.p.c. all'udienza odierna senza che l'appellante provvedesse anche per tale udienza al deposito delle relative note e senza, quindi, fornire la prova dell'avvenuta notifica del ricorso d'appello.
Nulla spese del presente giudizio, stante la mancata costituzione dell'appellato.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 203 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023,
promosso da nei confronti dell Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
avverso la sentenza n. 185/2023 del 18 luglio 2023 del Giudice del lavoro del Tribunale
di Lagonegro, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'appello improcedibile;
2) nulla spese del presente grado del giudizio;
3) dichiara parte appellante tenuta al versamento di un'ulteriore somma, pari al contributo unificato già versato, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR
n.115/2002. Potenza, 3 aprile 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
dr. Aida Sabbato dr. Roberto Spagnuolo