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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 2371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2371 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Torino
QUINTA SEZIONE LAVORO
5428/2025
Parte_1
Ass. avv. LESCA GIACOMO BOLDRINI SILVIA
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1 avv. CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1 del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite - liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo in calce in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa l'unicità e la semplicità della questione trattata - vanno poste a carico dell' ; CP_1
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di euro 3291, oltre al CP_1
15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 11/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
2
QUINTA SEZIONE LAVORO
5428/2025
Parte_1
Ass. avv. LESCA GIACOMO BOLDRINI SILVIA
Parte ricorrente
CONTRO
CP_1 avv. CONROTTO EMILIA
[...]
Parte convenuta
La Giudice invita alla discussione e all'esito pronuncia la presente sentenza ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e la seguente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• come concordemente richiesto dalle parti deve dichiararsi cessata la materia del contendere essendo stato riconosciuto il diritto alla prestazione ed intervenuto altresì il pagamento di quanto dovuto;
• dovendosi considerare l come soccombente virtuale in forza CP_1 del riconoscimento del diritto successivo alla presentazione del ricorso ed in assenza di cause di giustificazione della sua mancanza anteriore, le spese di lite - liquidate ai sensi del d.m. 55/2014 come da dispositivo in calce in misura pari al valore minimo dello scaglione di riferimento, attesa l'unicità e la semplicità della questione trattata - vanno poste a carico dell' ; CP_1
• va infine accolta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. la domanda di distrazione di onorari e spese avanzata dal difensore di parte ricorrente;
P.Q.M.
Visto l'art. 442 c.p.c., definitivamente pronunciando,
• dichiara cessata la materia del contendere;
1 • condanna l alla rifusione delle spese nell'importo di euro 3291, oltre al CP_1
15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa, con distrazione in favore del difensore.
Torino, 11/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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