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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 16/10/2025, n. 3999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3999 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
All'udienza del 13 ottobre 2025, chiamata la causa n°2669/2024 R.G., sono presenti l'Avv. M. Bruno in sostituzione dell'Avv. Todaro per parte ricorrente e l'Avv. Costa
per parte resistente.
È altresì presente per la pratica professionale, la dott.ssa Persona_1
presso lo studio Todaro.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e note conclusive e chiedono che la causa venga decisa.
Il Giudice
Dopo discussione orale, pone la causa n decisione, dando lettura della seguente sentenza.
Il Giudice
Dott. Santo Sutera
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PALERMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Santo Sutera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2669/2024 promossa da:
Parte_1 Nata a Palermo il 6.07.1958, c.f. , rappresentata e difesa C.F._1 dall'Avv. Francesco Todaro per mandato in atti;
RICORRENTE contro
CP_1 Nata a Palermo il 12.11.1960, C.F. , rappresentata e difesa C.F._2 dall'Avv. Maria Rita Ornella Costa per mandato in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Risoluzione comodato e occupazione senza titolo. mediante la lettura, all'udienza del 13 ottobre 2025, alle ore 15.43, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., del seguente dispositivo:
Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando così provvede:
1. Accerta e dichiara che il contratto di comodato dell'immobile sito in Palermo, via San Lorenzo n.94/A, indicato in catasto al fg. 22, p.lla 743, sub 12, si è risolto in data 5.10.2022;
2. Accerta e dichiara che la sig.ra detiene senza alcun valido CP_1 titolo l'immobile della sig,ra sito in Palermo, via San Lorenzo Parte_1
n.94/A, indicato in catasto al fg. 22, p.lla 743, sub 12, a far data dal 5 ottobre 2022 e la condanna, pertanto, all'immediato rilascio, libero da cose e persone, in suo favore;
2 3. Condanna la sig.ra al pagamento in favore della sig.ra CP_1 Pt_1
di una indennità di occupazione pari ad €200,00 mensili, a decorrere
[...] dal 5 ottobre 2022 all'effettivo rilascio, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
4. Condanna la resistente, al pagamento in favore della CP_1 ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in € Parte_1
2.552,00 per compensi professionali, € 76,00 per spese documentate, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, oltre alle spese di CTU.
e della seguente contestuale motivazione:
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 29 febbraio 2024, parte ricorrente ha chiesto accertarsi la risoluzione del comodato d'uso dell'immobile sito in Palermo, via San Lorenzo n.94/A, indicato in catasto al fg. 22, p.lla 743, sub 12, a decorrere dal 5 ottobre 2022, nonché la successiva occupazione del detto immobile senza alcun valido titolo, e ne chiedeva pertanto l'immediato rilascio libero da cose e persone e la condanna al risarcimento dei danni.
Con memoria di costituzione depositata in data 23 maggio 2024, si è costituita parte resistente, non contestando l'esistenza del dedotto comodato di immobile e non opponendosi al chiesto rilascio, limitandosi ad eccepire la risoluzione dello stesso a far data dall'istanza di mediazione del 13 dicembre 2023.
La causa, all'esito dell'istruzione fondata sulla documentazione in atti e sull'accertamento tecnico demandato al CTU, , è stata oggi posta Persona_2 in decisione dopo discussione orale.
Le domande formulate da parte ricorrente devono ritenersi fondate e pertanto vanno accolte nella misura accertata.
Preliminarmente si rileva che si ha occupazione senza titolo di un immobile in tutti i casi in cui una res sia posseduta o detenuta da un soggetto non legittimato, o privo di qualunque titolo giustificativo.
Sul punto la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°7305/2024 ha stabilito che nel caso di occupazione abusiva dell'immobile senza che sia mai stato firmato un contratto, il proprietario deve promuovere un'azione di rivendicazione, mentre nel caso di occupazione senza titolo dell'immobile, ma preceduta da un pregresso accordo e contratto, il proprietario deve promuovere l'azione di restituzione.
Nel primo caso, sotto il profilo probatorio, essendo questa azione fondata sul diritto di proprietà, tutelato erga omnes, e non su un rapporto obbligatorio personale inter partes, occorre che di tale diritto venga data fornita piena prova, mediante la c.d. probatio diabolica, e ciò comporta, per l'attore, l'onere di dimostrare la propria titolarità fornendo la prova che il suo dante causa aveva, a sua volta, validamente acquistato il diritto da un altro soggetto e così di seguito, fino a risalire all'acquisto
3 del diritto reale a titolo originario.
Nel secondo caso, invece, sotto il profilo probatorio sarà sufficiente, per l'attore, dimostrare l'avvenuta consegna dell'immobile in base ad un titolo ed il suo successivo venir meno.
Premesso ciò, dall'esame delle circostanze rappresentate da parte ricorrente e confermate dalla resistente, la presente azione può qualificarsi come azione di restituzione, atteso che la detenzione dell'immobile in oggetto era stata preceduta da un contratto di comodato gratuito tra l'odierna resistente e la dante causa della ricorrente.
In particolare, il detto comodato deve essere qualificato come precario, essendo stato concesso senza alcun termine, ovvero senza che lo stesso potesse essere ricavato da un uso specifico cui il bene immobile era destinato ed è disciplinato dall'art. 1810 c.c.
In tale ipotesi il comodatario è tenuto alla restituzione dell'immobile non appena il comodante ne faccia richiesta.
Tale assunto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha statuito che "in mancanza di particolari prescrizioni di durata, ovvero di elementi certi ed oggettivi che consentano ab origine di prestabilirla, l'uso corrispondente alla generica destinazione dell'immobile configura un comodato a tempo indeterminato e, perciò, a titolo precario, e, dunque revocabile ad nutum da parte del comodante, a norma del medesimo art. 1810 c.c.” (Cass. Civ., Sez. III, 25/06/2013, n. 13614).
Sul punto si rileva che in caso di mancata riconsegna dell'immobile, dalla data della richiesta si configura in capo al comodatario una occupazione senza titolo e la conseguente condanna al risarcimento del danno in favore del comodante.
Ebbene, parte ricorrente ha formalmente richiesto la restituzione dell'immobile con la missiva del 5 ottobre 2022, versata in atti.
Ne consegue il raggiungimento della piena prova, sia in ordine alla detenzione dell'immobile da parte della resistente, sia all'assenza di un valido titolo legittimante la stessa a decorrere dal 5 ottobre 2022.
Per ciò che concerne la determinazione del risarcimento del danno, si evidenzia che
“in caso di occupazione abusiva di un cespite immobiliare altrui, il danno subito dal proprietario è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene e dall'impossibilità di conseguire l'utilità ricavabile dal bene medesimo in relazione alla natura normalmente fruttifera di esso” (Cass. 19004/2004; Cass. 13630/2001; Cass. 7692/2001; Cass. 1373/1999; Cass. 1123/1998).
Sul punto, per prassi giurisprudenziale si rileva che “La determinazione del risarcimento del danno ben può essere, in tal caso, operata dal giudice sulla base di elementi presuntivi semplici, con riferimento al cosiddetto danno figurativo e, quindi, con riguardo al valore locativo del cespite usurpato” (Cass. 13630/2001; Cass. 10498/2006).
4 Nel caso di specie, sulla scorta degli elementi forniti da parte ricorrente, è stata disposta CTU all'esito della quale è emerso che il valore locativo del cespite in oggetto può essere determinato in € 200,00 mensili.
In particolare, si ritiene condivisibile l'operato del nominato CTU, sia in ordine ai criteri utilizzati, sia alle conclusioni rappresentate.
Per quanto sopra esposto, consegue che la sig.ra dovrà restituire CP_1 immediatamente libero da cose e persone l'immobile de quo in favore della sig.ra nonché provvedere al risarcimento dei danni per l'illegittima Parte_1 detenzione a far data dal 5 ottobre 2022 all'effettivo rilascio, quantificato in € 200,00 mensili, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.
Per il principio della soccombenza, infine, parte resistente dovrà rifondere parte ricorrente delle spese del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, ritenendo applicabili i valori medi dei parametri dettati dal D.M. 147/2022, oltre alle spese di CTU, poste definitivamente a suo esclusivo carico.
Così è deciso, in Palermo, il 13 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Santo Sutera
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