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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 06/11/2025, n. 3446 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3446 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8110/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 07.07.2025 da 1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Stefania Faverio presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Stefania Faverio presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Limbiate (MB) in data 22/09/2007 (anno 2007 atto n. 55 reg. parte II serie A )
pagina 1 di 4 X separati consensualmente con verbale in data 20/03/2023 omologato con decreto del 22/03/2023
con i seguenti figli: nata il [...] cittadinanza italiana e Persona_1 Parte_3 nato il [...] cittadinanza italiana
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.07.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. i figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori con collocamento Pt_3 Per_1 prevalente presso la madre;
2. per quanto concerne i tempi di frequentazione dei figli minori presso ciascun genitore, i signori e lavorando entrambi su turnazione si organizzeranno sulla gestione dei figli Pt_1 Pt_2 minori tenuto conto dei rispettivi turni;
in egual modo gli stessi si accorderanno per la gestione dei figli minori durante i rispettivi giorni di riposo.
3. in relazione alle vacanze estive i minori trascorreranno 15 giorni anche non consecutivi con il padre e 15 giorni anche non consecutivi con la madre. I coniugi si comunicheranno il relativo periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
4. in relazione alle vacanze pasquali e natalizie i genitori si impegnano a suddividere in egual misura i tempi di frequentazione dei minori sempre tenuto conto dei rispettivi turni lavorativi, garantendo tra loro l'alternanza di anno in anno delle principali festività;
5. tutte le regolamentazioni indicate nei punti da 2 a 4 devono intendersi salvo migliore e diverso accordo dei coniugi;
6. il signor si impegna a corrispondere alla signora l'importo di euro 500,00 Pt_2 Pt_1 mensili (euro 250,00 per ciascun figlio), quale contributo di mantenimento per i due figli minori entro il giorno 16 di ogni mese. Le spese straordinarie per i figli minori saranno suddivisi al 50% secondo le linee guida della Corte d'Appello di Milano con l'aggiunta del 50% dei buoni pasto dei figli minori;
7. la signora percepirà l'assegno unico nella misura del 100% e godrà delle detrazioni Pt_1 fiscali per i figli nella misura del 50% ;
8. la casa coniugale e pertinenze site in Limbiate, Via F.lli Casati n. 12 di proprietà della signora restano assegnati alla stessa che ci vivrà unitamente ai due figli minorenni;
Parte_1
9. nessun contributo di mantenimento e/o alimenti verrà corrisposto dal sig. alla signora Pt_2
e viceversa in quanto entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente Pt_1 indipendenti;
10. i coniugi dichiarano che con l'esatto adempimento delle condizioni di cui sopra hanno definito ogni questione di natura economica e patrimoniale cosicché non hanno nulla più a che pretendere reciprocamente per qualsiasi ragione, titolo o causa. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni pagina 2 di 4 concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Limbiate (MB) in data 22/09/2007 tra e Parte_1 Parte_2
1) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Nulla sulle spese
4) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Limbiate perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 17.9.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
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