Articolo 3 della Legge 1 giugno 2021, n. 96
Articolo 2Articolo 4
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29 giugno 2021
Art. 3. Copertura finanziaria 1. Agli oneri derivanti dalla Carta di cui all'articolo 1, pari a 51.920 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per le spese di missione e valutati in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 per il contributo finanziario obbligatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 giugno 2021