Sentenza 10 febbraio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/2004, n. 2545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2545 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAVAGNANI Erminio - Presidente -
Dott. BATTIMIELLO Bruno - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. MINICHIELLO Florindo - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefano Maria - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI FOGLIANISE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G. G. BELLI 27 c/o Avv. Massimo Romeo rappresentato e difeso dall'avvocato FERDINANDO DI CERBO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E PER LA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BENEVENTO, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3332/01 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 29/05/01 - R.G.N. 1218/2000;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/10/03 dal Consigliere Dott. Stefano Maria EVANGELISTA;
udito l'Avvocato DI CERBO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del ricorso p.q.r..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Comune di Foglianise propone ricorso per Cassazione avverso, la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento ha rigettato l'opposizione dello stesso ente all'ordinanza-ingiunzione emessa, a suo carico, dalla Direzione provinciale del lavoro della detta città, per irrogazione di sanzione amministrativa correlata ad assunzione di personale dipendente senza il nulla-osta della competente Sezione circoscrizionale per l'impiego. Il ricorso è affidato a tre motivi, tutti intesi a denunciare vizi di motivazione su punti decisivi della controversia. Il primo lamenta che il giudice, pur senza avere acquisito agli atti le deliberazioni di assunzione, abbia attribuito alle medesime un contenuto inidoneo a fondare l'assunto dell'Amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di legge per procedere all'assunzione diretta.
Il secondo, da un lato, pone in rilievo che l'acquisizione dei documenti suddetti sarebbe stata, invece, necessaria, potendo essi, per la loro provenienza da una pubblica autorità, fare fede fino a querela di falso della reale sussistenza delle condizioni di necessità ed urgenza che, in conformità alla speciale disciplina della materia (l'art. 8, comma quarto, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988), legittimavano l'assunzione suddetta;
dall'altro lato, aggiunge che, comunque, siffatte condizioni erano state anche indicate come oggetto di una specifica prova testimoniale, illegittimamente non ammessa. Il terzo motivo, infine, addebita alla sentenza impugnata il vizio di omesso esame delle deduzioni relative all'errore scusabile caratterizzante la condotta del Comune, che, pur avendo tempestivamente comunicato alla Sezione circoscrizionale per l'impiego le assunzioni direttamente compiute in precedenti occasioni ed in analoghe circostanze, mai si era visto contestare alcuna illegittimità del proprio operato.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, unitamente al suo organismo locale competente, identificato nella Direzione provinciale del lavoro di Benevento, già intimata con l'atto di opposizione e costituita nel giudizio a quo, resiste con controricorso. Il ricorrente ha depositato, nell'imminenza dell'udienza di discussione, una memoria difensiva con la quale richiama, a dimostrazione della legittimità del proprio comportamento, il disposto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che limita l'ambito di operatività dell'illecito di cui all'art. 27, secondo comma, della legge n. 264 del 1949. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminare esame, rispetto alle specifiche censure svolte con i singoli motivi di ricorso, richiede la questione della eventuale rilevanza, nel presente giudizio, dello jus superveniens richiamato dal ricorrente con la memoria ex art. 378 cod. proc. civ.. I principi che governano la materia dei limiti di applicabilità nel giudizio di Cassazione di norme sopravvenute possono così sintetizzarsi.
Di regola, lo "ius superveniens" che introduca una nuova disciplina del rapporto può trovare applicazione nel giudizio di legittimità solo quando la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per Cassazione e ciò perché, in tale ipotesi, il ricorrente non ha potuto tener conto dei mutamenti operatisi successivamente nei presupposti legali che condizionano la disciplina dei singoli casi concreti.
Allorquando, invece, la nuova normativa sia intervenuta prima della proposizione del ricorso, in difetto di una specifica censura del ricorrente che denunci il contrasto delle norme di diritto applicate nelle fasi di merito con la nuova disciplina del rapporto in contestazione, la Corte di Cassazione non può rilevare d'ufficio tale contrasto, così come non può, senza specifica censura, rilevare la violazione di altre norme di diritto.
D'altra parte, quand'anche si tratti di norma emanata successivamente alla proposizione del ricorso principi generali dell'ordinamento in materia di processo per Cassazione e, precipuamente, quello che impone che la funzione giurisdizionale di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esso, impediscono di rilevare d'ufficio, o a seguito di segnalazione fattane dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell'articolo 378 cod. proc. civ., regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza, rispetto al momento di proposizione del ricorso, di disposizioni, pur dotate di efficacia retroattiva ove esse concernano un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e, quindi, una questione non sottoposta al giudice di legittimità (Cass. 19 maggio 2000, n. 6541; Id., 19 gennaio 2000, n. 600; Id., 25 novembre 1996, n. 10446 ecc.). Al lume di tali principi, è da riconoscere che, nella specie, rileva l'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il quale stabilisce che "le disposizioni previste dall'art. 27, comma 2, della legge 29 aprile 1949, n. 264 non si intendono applicabili per le esigenze dirette a sopperire, per un periodo non superiore a quindici giorni, alle necessità di erogazione di servizi pubblici essenziali da parte degli enti territoriali".
La norma, entrata in vigore solo dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, esprime una indubbia efficacia retroattiva, per mezzo della locuzione "non si intendono", la quale ne manifesta la chiara funzione interpretativa rispetto alla disposizione richiamata, ed in tali termini concorre all'identificazione della fattispecie dell'illecito consistente nell'assunzione di personale senza il preventivo nulla-osta dell'organismo pubblico preposto alla cura del collocamento, nel senso di escluderne la configurabilità con riguardo a rapporti di lavoro costituiti in presenza delle suddette esigenze.
Del resto, solo la sua efficacia retroattiva può spiegare la ragione della norma, atteso che, già prima della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed esattamente il 19 dicembre 2002, era stato approvato il d.
Lgs. n. 297, il cui art. 8, primo comma, lettera B) disponeva l'abrogazione dell'art. 27, secondo comma, della legge n. 264 del 1949. La sequenza degli indicati atti normativi sebbene non trovi corrispondenza in quella della loro entrata in vigore (essendo stati pubblicati, rispettivamente, il decreto abrogativo con la G.U. n. 11 del 15 gennaio 2003 e la legge n. 289 col supplemento ordinario alla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002) rende palese che la disposizione limitativa dell'obbligo di preventivo nulla osta, può essere accreditata di qualche utilità, solo se intesa, conformemente alla sua lettera, a disporre per il passato, dovendosi presumere non ignota al legislatore l'imminente cessazione, per il futuro, della norma istitutiva di siffatto obbligo.
La Corte, per altro aspetto, osserva che non sorgono, a proposito della suddetta efficacia, dubbi di legittimità costituzionale. Perché ad una legge possa legittimamente riconoscersi natura interpretativa, non è necessaria una situazione di incertezza o di conflitti interpretativi nell'applicazione della legge anteriore: è, invece, necessario e sufficiente che la legge interpretativa imponga una scelta ermeneutica rientrante fra le possibili varianti di senso del testo interpretato, cioè stabilisca un significato che ragionevolmente poteva essere ascritto alla legge anteriore. Perciò entro tale limite - e sempre che non risulti l'intenzione del legislatore di incidere direttamente su concrete fattispecie "sub iudice" - non è contestabile il ricorso allo strumento della interpretazione autentica, pur in presenza di una diversa interpretazione della legge anteriore, giurisprudenzialmente consolidata (Corte cost. 22 dicembre 1992, n. 480). Nel caso in esame, il positivo riscontro dell'osservanza di quei limiti discende dal rilievo che la norma interpretata va presa in considerazione, non isolatamente, ma come elemento del più vasto contesto precettivo costituito dal collegamento di essa con l'art. 8, comma quarto, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, che prevede la facoltà di assunzione diretta in caso di urgente necessità per il disimpegno di servizi pubblici essenziali: il che poteva indurre a configurare tale previsione come idonea ad incidere in senso riduttivo della fattispecie di illecito 7 configurata dall'art. 27, secondo comma della legge n. 264 del 1949, anche se l'interpretazione giurisprudenziale si era venuta consolidando in senso opposto, attribuendo rilevanza ai soli casi in cui il comportamento dell'amministrazione potesse ricadere nell'ambito di applicabilità di alcuna delle cause di giustificazione di cui all'art. 4 della legge n. 689 del 1981 (v., da ultima, in tal senso, Cass. 5 marzo 2003, n. 3254). Ciò posto, va ancora osservato che i motivi di ricorso esibiscono un comune denominatore che si compendia nell'assunto del difetto di antigiuridicità delle assunzioni dirette, per le quali è stata, invece, irrogata la contestata sanzione: deve, dunque, identificarsi come oggetto del giudizio di Cassazione la questione della conformità a legge dei detti comportamenti, per la cui soluzione rilevano ora i nuovi parametri somministrati dallo jus superveniens, sicché, ai fini dell'applicabilità di quest'ultimo si palesa sussistente anche l'altra delle suindicate condizioni, ossia quella dell'attinenza a temi già ritualmente portati alla cognizione della Corte.
D'altra parte l'applicazione della nuova disciplina comporta accertamenti di fatto (durata dei rapporti di lavoro, natura delle mansioni affidate ai lavoratori, tipo di servizio pubblico al cui svolgimento tali mansioni sono finalizzate ecc.), incompatibili col giudizio di legittimità, onde va data continuità al principio giurisprudenziale per cui è necessario cassare con rinvio la decisione di appello se, per applicare lo "ius superveniens", del quale la Corte riconosca l'immediata operatività, si impongono adempimenti istruttori intesi all'acquisizione di elementi di giudizio non necessari nel vigore della precedente disciplina, ed invece rilevanti ed idonei per quella successiva alla sentenza impugnata (v., fra le numerose altre conformi, Cass. 26 maggio 1998, n. 5224; Id., 8 febbraio 1995, n. 1435; Id., 11 febbraio 1995, n. 1516, Id. 15 febbraio 1995, n. 1651). L'accoglimento del ricorso nella prospettiva propria della norma sopravvenuta, comporta l'assorbimento dei motivi svolti con riferimento alla previgente disciplina, attesa la loro posizione subordinata a tale prospettiva.
Infatti, solo qualora si dovesse dal giudice di rinvio accertare che le assunzioni dirette per cui è causa, non sono, per le proprie caratteristiche, ricomprese nel novero di quelle rispetto alle quali la norma suddetta esclude la sussistenza dell'illecito, riprenderebbero attualità le questioni della sussistenza dell'esimente (invocata dal Comune con riguardo alla previsione di cui all'art. 8, comma quarto, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988) e dell'errore scusabile.
In conclusione la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Avellino, perché proceda al nuovo esame della causa in applicazione del disposto dell'art. 31, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289. In considerazione dell'avvenuto accoglimento del ricorso sull'esclusiva base dello jus superveniens, la Corte reputa sussistenti giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame al Tribunale di Avellino. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2004