Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/04/2025, n. 972 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 972 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1059 del R.G. 2019, avente ad oggetto:
“mutuo”;
T R A
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in virtù Parte_1 C.F._1 di procura in atti, dall'avv. Rocco Alberto Maldarizzi, presso il cui studio, sito in
Castellaneta (TA) alla via Salvo D'Acquisto n. 13, è elettivamente domiciliata;
-attrice-
CONTRO
(C.F. ), rappresentata e difesa, in virtù Controparte_1 C.F._2
di procura in atti, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti Donato Semeraro e
Leonardo Musa, presso lo studio del primo, in Martina Franca (TA) alla via Berardo
Leone n. 1/B, è elettivamente domiciliata;
-convenuta-
E
(C.F. ); Controparte_2 C.F._3
-convenuta contumace-
Le parti precisavano le conclusioni come da verbale di udienza del 04.07.2024; all'esito, la causa veniva riservata in decisione, con decorrenza dei termini previsti art. 190 c.p.c., per il deposito degli atti conclusivi, dal 10.09.2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra – premesso di Parte_1
essere erede legittima ex art. 565 e ss. c.c. per la quota di un terzo del patrimonio ereditario, assieme alla sorella anch'essa erede per un terzo, ed alla Controparte_1
madre , erede per un altro terzo, del padre (deceduto Controparte_2 Persona_1
in Martina Franca il 22.06.2013); che il sig. , al momento della morte Persona_1
era titolare presso la del conto corrente n. Controparte_3
1
in giudizio la germana, , per sentirla condannare alla restituzione delle Controparte_1
somme ammontanti, per la propria quota, ad € 34.500,00 oltre interessi legali dalla costituzione in mora;
nonché, la madre , senza assumere conclusione Controparte_2
nei suo confronti, al solo fine di renderla edotta del presente giudizio.
Deduceva, in particolare, che il padre aveva una liquidità di oltre un milione di euro, ma dal 2007 in poi, per effetto dei vari assegni e/o bonifici in favore, oltre che delle convenute, del sig. e del sig. rispettivamente, Controparte_4 Persona_2 marito e cognato di il patrimonio si era ridotto alla somma di € Controparte_1
61.443,13, come risultante dal saldo del conto corrente acceso presso BPPB e ad altre poche migliaia di euro presenti su un altro conto e investiti in titoli.
Aggiungeva che, più volte, nel settembre del 2009, nel dicembre 2010 e nel giugno
2011, quando con il marito, sig. , si era recata a far visita al padre, il sig. Persona_3
aveva riferito del denaro dato alla figlia Angela, senza alcun corrispettivo, CP_1
dichiarando che il denaro non gli era mai stato restituito.
Con comparsa depositata in data 23.05.2019, si costituiva in giudizio Controparte_1 eccependo preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163, comma 3 n. 3, c.p.c., per omessa specificazione della causa petendi. Nel merito, deduceva di aver legittimamente incassato e trattenuto le somme portate dagli assegni nell'ambito di rapporti con suo padre che ne giustificavano la corresponsione e non importavano alcun obbligo di restituzione, meno che mai in favore degli eredi;
in ogni caso, quelle somme non erano state corrisposte per nessuno dei titoli alternativamente ipotizzati in citazione (prestiti, donazioni, altro titolo, o in estremo subordine, somme per quali si è verificato un arricchimento senza causa).
La convenuta evidenziava che il padre aveva senz'altro beneficiato della sua vicinanza, essendo negli ultimi tempi malato e bisognoso di assistenza;
precisava che, certamente fino al dicembre 2012, lo non soffriva di alcuna patologia che potesse CP_1
ingenerare dubbi sulla sua capacità cognitiva e, quindi, sulla capacità di gestire e amministrare i suoi beni.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze del giudizio;
formulando, altresì, domanda risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria.
Rilevata la regolarità della notifica, all'udienza del 03.07.2019, il Giudice istruttore dichiarava la contumacia di e concedeva i termini ex art. 183, 6° Controparte_2
comma, c.p.c.
2 Nelle more, con decreto presidenziale del 28.09.2021, il procedimento veniva assegnato alla Prima Sezione di questo Tribunale (in accoglimento del provvedimento di trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale, del 23.09.2021), al fine di conseguire un assetto organizzativo aderente alle previsioni tabellari.
Rigettate le richieste di prova orale formulate dalle parti e subentrata la scrivente al precedente Giudice istruttore (cfr. decreto del PdS del 09.03.2023), all'udienza del
04.07.2024 la causa veniva trattenuta in decisione, assegnando alle parti i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per lo scambio degli atti conclusivi, con decorrenza dal
10.09.2024.
Preliminarmente, la convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza dell'oggetto, ai sensi dell'art. 163 comma 3 n. 3 c.p.c.
In proposito, si deve premettere che, per giurisprudenza consolidata, la nullità della citazione comminata dall'art.164, comma quarto c.p.c. si produce solo quando
"l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dall'art. 163 comma terzo n. 4 c.p.c., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso.
In particolare, occorre tenere conto sia che l'identificazione della causa petendi della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua ratio ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (cfr. Cass. n.11751/2013).
Analogamente, per l'individuazione del petitum, bisogna considerare il contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte
(cfr. Cass. n.1681/2015).
In questo senso, l'eccezione di nullità dell'atto di citazione risulta infondata in quanto parte attrice ha indicato i fatti costitutivi della domanda, allegando gli assegni versati dal de cuius e incassati dalla convenuta e gli estratti del conto corrente BPPB e, per tali ragioni, ha chiesto il pagamento delle somme trattenute dalla convenuta.
Nel merito, la domanda è fondata nei limiti di seguito esposti.
L'attrice chiede la condanna della convenuta, , alla restituzione della Controparte_1 somma di € 34.500,00 allegando l'emissione, dal conto corrente del padre, di assegni in suo favore per complessivi € 103.500,00. La convenuta, resistendo in giudizio, contesta
3 il mancato onere di allegazione e prova da parte dell'attrice, riferendo che le somme portate dagli assegni indicati in citazione sono state legittimamente incassate e trattenute nell'ambito di rapporti con suo padre che giustificavano (e giustificano) la corresponsione di quelle somme e, comunque, non importavano (e non importano) alcun obbligo di restituzione, meno che mai in favore degli eredi.
Preliminarmente appare utile riportare il principio espresso dalla Corte di Cassazione a
Sezioni Unite, in merito all'identificazione dell'atto di liberalità consistente nel trasferimento di somme di denaro dal conto corrente del beneficiante a quello del beneficiario: “In tema di atti di liberalità, il trasferimento, attraverso un ordine di bancogiro del disponente, di strumenti finanziari dal conto di deposito titoli del beneficiante a quello del beneficiario non rientra tra le donazioni indirette, ma configura una donazione tipica ad esecuzione indiretta, soggetta alla forma dell'atto pubblico, salvo che sia di modico valore, poiché realizzato non tramite un'operazione triangolare di intermediazione giuridica, ma mediante un'intermediazione gestoria dell'ente creditizio. Infatti, l'operazione bancaria tra il donante ed il donatario costituisce mero adempimento di un distinto accordo negoziale fra loro concluso e ad essa rimasto esterno, il quale solo realizza il passaggio immediato di valori da un patrimonio all'altro,
e tale circostanza esclude la configurabilità di un contratto in favore di terzo, considerato che il patrimonio della banca rappresenta una zona di transito tra l'ordinante ed il destinatario, non direttamente coinvolta nel processo attributivo, e che il beneficiario non acquista alcun diritto verso l'istituto di credito in seguito al contratto intercorso fra quest'ultimo e l'ordinante” (Cass. SS.UU. 18725/2017). Da ciò deriva che, qualora tale donazione sia stata effettuata senza che sia stata formalizzata in un atto pubblico, la stessa è nulla, con la conseguenza che le somme oggetto di bonifico, si considerano come mai uscite dalla sfera giuridica del donante, con il diritto di pretenderne la restituzione.
Nel caso che ci occupa, la dazione delle somme, per complessivi € 103.500,00, dal dante causa alla convenuta è fatto pacifico;
controversa è la causale che ha Controparte_1
giustificato quegli spostamenti patrimoniali, ma dagli estratti conto in atti emerge che nessuna somma è stata versata a dalla convenuta, né la convenuta ha Persona_1
allegato fatti estintivi della pretesa restitutoria.
Può, dunque, presumersi la sussistenza dell'animus donandi, essendo l'attribuzione avvenuta in assenza di corrispettivo e senza costituire adempimento di un'obbligazione; in tale contesto, per quanto sopra esposto, il passaggio di somme avrebbe dovuto essere consacrato in un atto pubblico.
4 Sul quantum, risulta documentata in causa l'emissione di sei assegni (di € 9.000,00 il primo del 31.05.2007; di € 8.000,00 il secondo del 13.06.2007; di € 8.000,00 il terzo sempre del 13.06.2007; di € 1.500,00 il quarto del 27.11.2007; di € 70.000,00 il quinto del 04.11.2010 e di € 7.000,00 il sesto del 09.05.2011) da parte di in Persona_1
favore della figlia, ; di detti atti dispositivi, qualificabili in termini di Controparte_1
donazioni tipiche non di modico valore (cfr. Cass. ord. n.3858/2020) - ad eccezione dell'assegno n. 0015687745-08 di € 1.500,00 del 27.11.2007 che integra, per contro, una donazione di denaro valida, sebbene informale, essendo di modico valore avuto riguardo alle condizioni economiche del donante (cfr. estratto conto al 31.12.2007) - deve esserne dichiarata la nullità, in difetto della forma solenne prescritta all'art. 782
c.c.
Ne consegue che, la convenuta deve essere condannata a restituire Controparte_1 all'attrice - coerede insieme alla sorella e alla madre , Parte_1 Controparte_2
per effetto di apertura della successione del 26.06.2013 del padre - la Persona_1 somma di € 34.000,00 (pari alla quota del terzo di sua pertinenza), oltre interessi legali dalla costituzione in mora (cfr. racc. a/r n. 150760052246) al saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c. (che trova applicazione anche per le obbligazioni restitutorie derivanti da nullità contrattuale, v. sul punto, Cass. n. 61/2023).
Le spese di lite, nel rapporto tra l'attrice e la convenuta , seguono la Controparte_1
soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.147/22, tenuto conto del valore della controversia e dell'esito complessivo del giudizio;
sono integralmente le spese di lite nei confronti delle ulteriori parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr.ssa Marzia Mingione, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
DICHIARA la nullità delle donazioni dirette informali di - € 9.000,00 corrisposti a mezzo a mezzo assegno bancario n. 0000925795-00 del 31.05.2007; - € 8.000,00
corrisposti a mezzo assegno bancario n. 0000925793-11 del 13.06.2007; - € 8.000,00
corrisposti a mezzo assegno bancario n. 0000925794-12 del 13.06.2007; - € 70.000,00
corrisposti a mezzo assegno bancario n. 2004191504-03 del 04.11.2010; € 7.000,00
corrisposti a mezzo assegno bancario n. 2005174314-00 del 09.05.2011);
CONDANNA la convenuta a pagare in favore di la Controparte_1 Parte_1 somma di € 34.000,00, oltre interessi legali dall'11.05.2017 al saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, comma 4, c.c.;
5 ACCERTA E DICHIARA CHE la convenuta ha ricevuto da Controparte_1 Per_1
la donazione, di modico valore di € 1.500,00, a mezzo assegno bancario n.
[...]
0015687745-08 del 27.11.2007;
CONDANNA la convenuta al pagamento in favore dell'attrice delle Controparte_1 spese del giudizio, liquidate in € 3.809,00 per compensi ed € 518,00 per esborsi, oltre rfsg al 15% iva e cap in misura di legge;
compensa integralmente le spese di lite tra le ulteriori parti.
Così deciso in Taranto, il 28.04.2025 Il Giudice
dott.ssa Marzia Mingione
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