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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 21/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
DECRETO DEFINITIVO
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 28/09/2022 al n. 4390/2022
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TELLINI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in
PEGOGNAGA (MN) - PIAZZA MATTEOTTI, 41, presso il difensore avv.
TELLINI ALESSANDRA
ricorrente
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. AFFINI FILIPPO, elettivamente domiciliato in MANTOVA, VIA
CARLO POMA 24, presso il difensore avv. AFFINI FILIPPO
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “l'obbligo per il Parte_1 Controparte_1
sig. di versare la somma di euro 250,00 mensili per il Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia oltre al 100% delle spese Per_1
straordinarie integralmente a carico della sig.ra Parte_1
confermare in via definitiva l'affidamento esclusivo della minore
[...]
alla madre, con collocazione presso la stessa e con facoltà del padre Per_2
di vedere la figlia secondo le indicazioni rese dai servizi sociali”
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso inizialmente contenzioso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Va precisato che le conclusioni delle parti hanno avuto una consensualizzazione progressiva, nel senso che l'accordo in relazione al mantenimento economico era già stato raggiunto in data 15/09/2023 ed era stato recepito con il decreto del
05/10/2023.
Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo altresì sul regime di affidamento ed il diritto di visita anche grazie al supporto dei Servizi Sociali i quali proseguiranno per un altro anno, salvo necessità di proroga, nella loro attività di supporto ai genitori. pagina 2 di 3 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. manda ai Servizi che attualmente hanno in carico il nucleo affinché
proseguano nella loro attività di supporto e monitoraggio per almeno un altro anno salvo necessità di proroga.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 20/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova, Sezione Civile, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Rel.
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott. Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunciato la seguente
DECRETO DEFINITIVO
nella causa civile di primo grado iscritta al ruolo il 28/09/2022 al n. 4390/2022
R.G.,
DA
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. TELLINI ALESSANDRA, elettivamente domiciliata in
PEGOGNAGA (MN) - PIAZZA MATTEOTTI, 41, presso il difensore avv.
TELLINI ALESSANDRA
ricorrente
CONTRO
(C.F. con il patrocinio Controparte_1 C.F._2
dell'avv. AFFINI FILIPPO, elettivamente domiciliato in MANTOVA, VIA
CARLO POMA 24, presso il difensore avv. AFFINI FILIPPO
resistente avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale ex artt. 473 bis.47 ss, rimessa al Collegio in decisione all'udienza di rimessione in decisione del
18/02/2025, nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
- per e : “l'obbligo per il Parte_1 Controparte_1
sig. di versare la somma di euro 250,00 mensili per il Controparte_1
contributo al mantenimento della figlia oltre al 100% delle spese Per_1
straordinarie integralmente a carico della sig.ra Parte_1
confermare in via definitiva l'affidamento esclusivo della minore
[...]
alla madre, con collocazione presso la stessa e con facoltà del padre Per_2
di vedere la figlia secondo le indicazioni rese dai servizi sociali”
- per PM: “Esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso inizialmente contenzioso per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, le parti hanno infine formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
Va precisato che le conclusioni delle parti hanno avuto una consensualizzazione progressiva, nel senso che l'accordo in relazione al mantenimento economico era già stato raggiunto in data 15/09/2023 ed era stato recepito con il decreto del
05/10/2023.
Successivamente le parti hanno raggiunto un accordo altresì sul regime di affidamento ed il diritto di visita anche grazie al supporto dei Servizi Sociali i quali proseguiranno per un altro anno, salvo necessità di proroga, nella loro attività di supporto ai genitori. pagina 2 di 3 Rilevata dunque l'intervenuta cessazione della relazione more uxorio tra le parti,
il Collegio ritiene che conclusioni congiuntamente rassegnate non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età o maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1. omologa i rapporti economici tra le parti nonché l'affidamento, la collocazione, il diritto di visita e il mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
2. prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
3. compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
4. manda ai Servizi che attualmente hanno in carico il nucleo affinché
proseguano nella loro attività di supporto e monitoraggio per almeno un altro anno salvo necessità di proroga.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova, il 20/02/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott. Giorgio Bertola
pagina 3 di 3