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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 18/06/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 298/2021 e instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Retrosi, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio - regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.02.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, confermando le condizioni della separazione consensuale Controparte_1 quanto all'obbligo del marito di corrisponderle complessivi euro 500,00 mensili per il mantenimento dei due figli (euro 250,00 per figlio), oltre spese straordinarie nella misura del 50%; accertando la disponibilità di mezzi economici adeguati da parte della moglie e dichiarando che nessun assegno divorzile deve essere corrisposto in favore della stessa.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: in data 5.05.2001 contraevano matrimonio concordatario, optando per la comunione legale dei beni;
dal rapporto coniugale nascevano due figli, e Per_1
rispettivamente, nelle date dell'8.06.2003 e del 5.03.2007; dopo l'introduzione del processo Per_2
di separazione da parte della i coniugi raggiungevano un accordo e si separavano Parte_1
consensualmente con decreto di omologa delle condizioni reso dal Tribunale di Frosinone il
12.04.2016, n. cron. 4472/2016; l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento alla madre dei figli allora minorenni e la corresponsione da parte del padre di complessivi euro 500,00 mensili per il loro mantenimento, a decorrere dal novembre 2015; era rimasto inadempiente all'obbligo di CP_1
mantenimento della prole, costringendo la moglie alla notifica di atti di precetto;
a seguito di una transazione il marito ottemperava al pagamento di una parte del pregresso, ma poi disattendeva l'accordo e ometteva anche i versamenti delle mensilità medio tempore maturate, tanto da accumulare una rilevante esposizione verso la moglie al detto titolo;
lo stesso era titolare di un'impresa di impianti elettrici e cartongesso;
la moglie svolgeva attività subordinata presso un asilo nido di Frosinone, percependo euro 400,00 al mese, insufficienti per provvedere, da sé sola, al mantenimento dei figli;
dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e maturavano i presupposti per il divorzio.
Nell'assenza del resistente, i provvedimenti presidenziali dell'11.05.2021 hanno confermato il regime economico e di gestione della famiglia già previsto in sede di separazione.
Nella memoria integrativa la ricorrente ha ribadito le proprie richieste. ha scelto la contumacia. Controparte_1
Con sentenza non definitiva n. 1206/2021, pubblicata il 30.12.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa della ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Del medesimo tenore le richieste attoree nelle memorie conclusionali.
2. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata in giudizio, non dovendosi rendere pertanto statuizioni al riguardo.
3. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue. Non vanno rese statuizioni con riferimento all'affidamento, al collocamento e alle modalità di visita del genitore non collocatario stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli nel corso del processo (precisamente, nel giugno 2021 e nel marzo 2025). Per_1 Per_2
Con riferimento al profilo inerente il mantenimento, si osserva, in premessa, che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ.
19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359, Cass.
Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011; Tribunale
Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib. Enna,
24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord.
n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass.
10207/2019; Cass. 17183/2020). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass.
27904/2021).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro;
e va declinata in base ai criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Quanto all'an debeautur del mantenimento dei figli delle parti deve osservarsi che essi sono divenuti da poco maggiorenni, in particolare avendo il primogenito, , appena compiuto 22 anni e Per_1
la secondogenita, raggiunto da qualche mese 18 anni, e non si hanno elementi che facciano Per_2
ritenere raggiunta una condizione di emancipazione economica degli stessi. Si ha riscontro della persistente condizione di coabitazione dei detti figli con la madre istante l'assegno (il teste Tes_1
ha confermato che i figli maggiorenni delle parti convivono con la madre in una abitazione
[...] autonoma rispetto a quella dei nonni materni che l'avevano ospitati dopo la cessazione della convivenza familiare, vedi verbale dell'udienza del 29.05.2023).
Anzi, conforta della esigenza dei figli al mantenimento da parte dei genitori lo stesso contegno extraprocessuale del padre, che dopo essere rimasto a lungo inadempiente all'obbligo di contribuire al loro sostentamento, nell'ultimo periodo prima della fine del processo, ha iniziato a versare una somma al detto titolo, sia pure inferiore a quanto dovuto in base ai provvedimenti in vigore e pari ad euro 200,00 mensili (si vedano dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla mancata contribuzione del marito al mantenimento dei figli negli anni successivi dalla separazione, adempimento della cui prova sarebbe, comunque, stato onerato il resistente, e rappresentato che iniziava a provvedere al versamento di euro 200,00 mensili CP_1 per il mantenimento dei figli a partire da un anno prima dell'escussione testimoniale, quando il primogenito aveva da poco raggiunto la maggiore età, vedi dichiarazioni testimoniali di
[...]
e nell'udienza del 29.05.2023; vedi anche, a conforto dell'inadempienza Tes_2 Testimone_1 perseverata da all'obbligo di mantenimento dei figli, primo atto di precetto notificato il CP_1
2.08.2018, accordo transattivo per la restituzione delle somme dovute al detto titolo del 16.10.2018, atto di precetto in rinnovazione notificato il l'8.07.2019 e pignoramento negativo del 2.10.2019). Quanto alla misura del mantenimento, il Collegio ritiene congrua la somma di complessivi euro
500,00 mensili, ossia euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, titolare di un'impresa di impianti elettrici e cartongesso (vedi dichiarazioni dei testi escussi e fratello e zia della ricorrente, che hanno confermato la circostanza Testimone_2 Testimone_1 per cui, al tempo del matrimonio, svolgeva attività d'impresa nel campo predetto, non CP_1 avendo notizie recenti su di esso, cfr. verbale dell'udienza del 29.05.2023; effetti ex art. 232 c.p.c. della mancata risposta del resistente all'interpello sul capitolo 3 della memoria integrativa della ricorrente, in ordine all'esercizio da parte del resistente stesso di un'impresa elettrica e di cartongesso, ammesso con ordinanza del 27.12.2021, notificata al resistente il 1°.02.2022, tenuto conto della mancata partecipazione del resistente all'udienza del 9.05.2022, nella quale era prevista l'assunzione dell'interrogatorio formale); la madre, assunta part time alle dipendenze di un asilo nido,
“Associazione I Pantoli”, come addetta mensa, percettrice nel 2018 di redditi annui pari ad euro
2.938,00, nel 2019 di redditi annui pari ad euro 3.977,00, nel 2020 di redditi annui pari ad euro
2.906,00, nel 2021 di redditi annui pari ad euro 6.370,00 (si vedano modelli 730 del 2019, del 2020, del 2021, del 2022, versati in atti il 26.06.2023) e di stipendio mensile di euro 400/500,00 circa (come dalla stessa ammesso in udienza presidenziale e negli atti del giudizio e rappresentato dal teste
[...] escusso il 23.05.2023), aiutata economicamente dalla propria famiglia d'origine dopo la Tes_2
separazione dal marito (come pure dalla stessa dichiarato e dai testi escussi confermato).
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età dei figli delle parti, e nonché la valenza Per_1 Per_2
economica dei compiti di assistenza assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
4. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante l'esito favorevole alla ricorrente del processo e tenuto conto che nel contegno inadempiente del resistente all'obbligo di mantenimento dei figli protratto per anni va rinvenuta la causa della lite
(espressasi nelle domande di natura costitutivo-necessaria di divorzio, senza pretese di mantenimento da parte della moglie, e di regolamentazione dei figli, senza pretese di mutare il regime predisposto consensualmente in sede di separazione consensuale, rimasto inosservato dal padre).
Le somme liquidate a tale titolo vanno corrisposte in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte risultata vittoriosa.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione, disattesa, così provvede:
- dispone che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi, e dell'importo di Per_1 Persona_3
complessivi euro 500,00 mensili, euro 250,00 per ciascun figlio, da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere dal 2022, oltre al 50% per le spese straordinarie;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, da liquidarsi in euro 2.538,50, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Frosinone
Sezione Civile
Il Collegio così composto: dott. Marcello Buscema Presidente dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice dott.ssa Roberta Bisogno Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al ruolo generale degli affari civili contenziosi n. 298/2021 e instaurata da
rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Retrosi, per procura congiunta Parte_1
al ricorso;
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE nonché con l'intervento del P.M..
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio - regolamentazione prole maggiorenne.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 2.02.2021 e ritualmente notificato, ha adito Parte_1
questo Tribunale, domandando di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, confermando le condizioni della separazione consensuale Controparte_1 quanto all'obbligo del marito di corrisponderle complessivi euro 500,00 mensili per il mantenimento dei due figli (euro 250,00 per figlio), oltre spese straordinarie nella misura del 50%; accertando la disponibilità di mezzi economici adeguati da parte della moglie e dichiarando che nessun assegno divorzile deve essere corrisposto in favore della stessa.
A tal fine la ricorrente ha rappresentato che: in data 5.05.2001 contraevano matrimonio concordatario, optando per la comunione legale dei beni;
dal rapporto coniugale nascevano due figli, e Per_1
rispettivamente, nelle date dell'8.06.2003 e del 5.03.2007; dopo l'introduzione del processo Per_2
di separazione da parte della i coniugi raggiungevano un accordo e si separavano Parte_1
consensualmente con decreto di omologa delle condizioni reso dal Tribunale di Frosinone il
12.04.2016, n. cron. 4472/2016; l'accordo di separazione prevedeva l'affidamento alla madre dei figli allora minorenni e la corresponsione da parte del padre di complessivi euro 500,00 mensili per il loro mantenimento, a decorrere dal novembre 2015; era rimasto inadempiente all'obbligo di CP_1
mantenimento della prole, costringendo la moglie alla notifica di atti di precetto;
a seguito di una transazione il marito ottemperava al pagamento di una parte del pregresso, ma poi disattendeva l'accordo e ometteva anche i versamenti delle mensilità medio tempore maturate, tanto da accumulare una rilevante esposizione verso la moglie al detto titolo;
lo stesso era titolare di un'impresa di impianti elettrici e cartongesso;
la moglie svolgeva attività subordinata presso un asilo nido di Frosinone, percependo euro 400,00 al mese, insufficienti per provvedere, da sé sola, al mantenimento dei figli;
dalla separazione non vi era stata alcuna riconciliazione tra i coniugi e maturavano i presupposti per il divorzio.
Nell'assenza del resistente, i provvedimenti presidenziali dell'11.05.2021 hanno confermato il regime economico e di gestione della famiglia già previsto in sede di separazione.
Nella memoria integrativa la ricorrente ha ribadito le proprie richieste. ha scelto la contumacia. Controparte_1
Con sentenza non definitiva n. 1206/2021, pubblicata il 30.12.2021, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il processo è stato, quindi, rimesso sul ruolo istruttorio del GI per il prosieguo.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed assunzione di prova orale.
Nell'udienza di precisazione delle conclusioni, la Difesa della ricorrente ha insistito nelle richieste formulate in atti. La causa è stata, pertanto, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Del medesimo tenore le richieste attoree nelle memorie conclusionali.
2. Nessuna domanda di assegno divorzile è stata formulata in giudizio, non dovendosi rendere pertanto statuizioni al riguardo.
3. Quanto al regime inerente la prole deve statuirsi come segue. Non vanno rese statuizioni con riferimento all'affidamento, al collocamento e alle modalità di visita del genitore non collocatario stante il raggiungimento della maggiore età da parte di entrambi i figli nel corso del processo (precisamente, nel giugno 2021 e nel marzo 2025). Per_1 Per_2
Con riferimento al profilo inerente il mantenimento, si osserva, in premessa, che il dovere dei genitori di contribuire al mantenimento dei figli, trova addentellato costituzionale nell'art. 30 Cost. ed esplicazione nella legislazione ordinaria agli artt. 147 e 148 c.c., con riferimento ai doveri nascenti dal matrimonio, agli artt. 315 bis e 316 bis c.c., disciplinando i diritti dei figli, nonché nella previsione di cui all'art. 337 ter c.c., tra le norme sulla regolamentazione della responsabilità genitoriale in casi di crisi familiare.
Ai sensi del disposto dell'art. 337 septies c.c., il dovere di mantenimento dei figli si estende oltre la maggiore età, fino al conclamarsi della loro indipendenza economica.
Costantemente la giurisprudenza ha, al riguardo, affermato l'esistenza di una legittimazione concorrente del coniuge convivente con il figlio maggiorenne, che può agire iure proprio nei confronti dell'altro genitore, anche in assenza di un'autonoma richiesta da parte del figlio per conseguire il versamento dell'assegno (cfr. in tal senso, per la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ.
19607 del 26.9.2011; Cass. civ. n. 21437 del 12.10.2007; Cass. Civ., Sez. I, 10.01.2014, n. 359, Cass.
Civ., Sez. I, 08.09.2014, n. 18869, e per quella di merito, Tribunale Modena 27.1.2011; Tribunale
Genova, 6.2.2007; Tribunale Messina, 26.4.2006; Tribunale Catania, 14.4.2006; Trib. Enna,
24.02.2019, n. 31; Trib. Crotone, 25.11.2019, n. 1370).
La Suprema Corte ha chiarito che la dichiarazione della cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni che non siano ancora autosufficienti deve essere suffragata da un accertamento di fatto che abbia riguardo all'acquisizione di una condizione di indipendenza economica (Cass. civ. ord.
n. 17738 del 7 settembre 2015), all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione lavorativa nonché, in particolare, alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, da parte dell'avente diritto (Cass. 5088/2018 e Cass. 12952/2016). Il giudice di merito, a tal fine, è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso, e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni che devono, tuttavia, essere compatibili con le condizioni economiche dei genitori (così Cass. 18076/2014; Cass.
10207/2019; Cass. 17183/2020). Il figlio maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori solo se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo sul piano economico, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di un'opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni (Cass. 17183/2020; Cass.
27904/2021).
Quanto al profilo della quantificazione dell'assegno perequativo per il mantenimento della prole, va detto che, ai sensi del primo comma dell'art. 316 bis c.c., essa si radica sul principio di proporzionalità alle sostanze del genitore obbligato e alla sua capacità lavorativa, da intendersi, secondo la giurisprudenza (Cass. 3974/2002; Cass. 17189/2012), anche come capacità di produrre reddito da lavoro;
e va declinata in base ai criteri previsti all'art. 337 ter, comma 4, c.c..
Quanto all'an debeautur del mantenimento dei figli delle parti deve osservarsi che essi sono divenuti da poco maggiorenni, in particolare avendo il primogenito, , appena compiuto 22 anni e Per_1
la secondogenita, raggiunto da qualche mese 18 anni, e non si hanno elementi che facciano Per_2
ritenere raggiunta una condizione di emancipazione economica degli stessi. Si ha riscontro della persistente condizione di coabitazione dei detti figli con la madre istante l'assegno (il teste Tes_1
ha confermato che i figli maggiorenni delle parti convivono con la madre in una abitazione
[...] autonoma rispetto a quella dei nonni materni che l'avevano ospitati dopo la cessazione della convivenza familiare, vedi verbale dell'udienza del 29.05.2023).
Anzi, conforta della esigenza dei figli al mantenimento da parte dei genitori lo stesso contegno extraprocessuale del padre, che dopo essere rimasto a lungo inadempiente all'obbligo di contribuire al loro sostentamento, nell'ultimo periodo prima della fine del processo, ha iniziato a versare una somma al detto titolo, sia pure inferiore a quanto dovuto in base ai provvedimenti in vigore e pari ad euro 200,00 mensili (si vedano dichiarazioni dei testi escussi, che hanno confermato quanto dedotto dalla ricorrente in ordine alla mancata contribuzione del marito al mantenimento dei figli negli anni successivi dalla separazione, adempimento della cui prova sarebbe, comunque, stato onerato il resistente, e rappresentato che iniziava a provvedere al versamento di euro 200,00 mensili CP_1 per il mantenimento dei figli a partire da un anno prima dell'escussione testimoniale, quando il primogenito aveva da poco raggiunto la maggiore età, vedi dichiarazioni testimoniali di
[...]
e nell'udienza del 29.05.2023; vedi anche, a conforto dell'inadempienza Tes_2 Testimone_1 perseverata da all'obbligo di mantenimento dei figli, primo atto di precetto notificato il CP_1
2.08.2018, accordo transattivo per la restituzione delle somme dovute al detto titolo del 16.10.2018, atto di precetto in rinnovazione notificato il l'8.07.2019 e pignoramento negativo del 2.10.2019). Quanto alla misura del mantenimento, il Collegio ritiene congrua la somma di complessivi euro
500,00 mensili, ossia euro 250,00 per ciascun figlio, oltre al contributo per le spese straordinarie nella misura del 50%.
Conforta le dette conclusioni, anzitutto, la ricostruzione delle situazioni economiche delle parti: il padre, titolare di un'impresa di impianti elettrici e cartongesso (vedi dichiarazioni dei testi escussi e fratello e zia della ricorrente, che hanno confermato la circostanza Testimone_2 Testimone_1 per cui, al tempo del matrimonio, svolgeva attività d'impresa nel campo predetto, non CP_1 avendo notizie recenti su di esso, cfr. verbale dell'udienza del 29.05.2023; effetti ex art. 232 c.p.c. della mancata risposta del resistente all'interpello sul capitolo 3 della memoria integrativa della ricorrente, in ordine all'esercizio da parte del resistente stesso di un'impresa elettrica e di cartongesso, ammesso con ordinanza del 27.12.2021, notificata al resistente il 1°.02.2022, tenuto conto della mancata partecipazione del resistente all'udienza del 9.05.2022, nella quale era prevista l'assunzione dell'interrogatorio formale); la madre, assunta part time alle dipendenze di un asilo nido,
“Associazione I Pantoli”, come addetta mensa, percettrice nel 2018 di redditi annui pari ad euro
2.938,00, nel 2019 di redditi annui pari ad euro 3.977,00, nel 2020 di redditi annui pari ad euro
2.906,00, nel 2021 di redditi annui pari ad euro 6.370,00 (si vedano modelli 730 del 2019, del 2020, del 2021, del 2022, versati in atti il 26.06.2023) e di stipendio mensile di euro 400/500,00 circa (come dalla stessa ammesso in udienza presidenziale e negli atti del giudizio e rappresentato dal teste
[...] escusso il 23.05.2023), aiutata economicamente dalla propria famiglia d'origine dopo la Tes_2
separazione dal marito (come pure dalla stessa dichiarato e dai testi escussi confermato).
Rileva, altresì, ai fini in disamina, l'età dei figli delle parti, e nonché la valenza Per_1 Per_2
economica dei compiti di assistenza assolti in via del tutto prevalente dalla madre, con la quale i figli coabitano.
4. Il governo delle spese di lite va affidato al criterio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., stante l'esito favorevole alla ricorrente del processo e tenuto conto che nel contegno inadempiente del resistente all'obbligo di mantenimento dei figli protratto per anni va rinvenuta la causa della lite
(espressasi nelle domande di natura costitutivo-necessaria di divorzio, senza pretese di mantenimento da parte della moglie, e di regolamentazione dei figli, senza pretese di mutare il regime predisposto consensualmente in sede di separazione consensuale, rimasto inosservato dal padre).
Le somme liquidate a tale titolo vanno corrisposte in favore dello Stato, stante l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato della parte risultata vittoriosa.
P.Q.M
. il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa domanda o eccezione, disattesa, così provvede:
- dispone che il padre corrisponda alla madre un contributo per il mantenimento dei figli maggiorenni non autonomi, e dell'importo di Per_1 Persona_3
complessivi euro 500,00 mensili, euro 250,00 per ciascun figlio, da aggiornarsi in base agli indici Istat a decorrere dal 2022, oltre al 50% per le spese straordinarie;
- condanna alla rifusione, in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1
di lite, da liquidarsi in euro 2.538,50, oltre 15% di spese generali, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dello Stato.
Frosinone, 17.06.2025
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Roberta Bisogno Dott. Marcello Buscema