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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 17/12/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 04/12/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 16899/2025, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. BOTTICINI EDOARDO e NA RZ, c.f. C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. BOTTICINI EDOARDO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 20/08/2025, con cui NA RZ hanno Parte_1 chiesto di regolare l'affidamento, i tempi di permanenza e il mantenimento delle figlie Per_1
(28.9.12) e ); Persona_2
Preso atto delle dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 21.8.25;
Ritenuto che sussistano i presupposti legali per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia: Per_ «1) Le figlie minori e restano affidate congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la responsabilità Per_1 genitoriale in modo condiviso, pur avendo collocazione prevalente presso la madre. I genitori prenderanno insieme le decisioni di maggiore interesse riguardanti l'istruzione, la salute e l'educazione delle figlie, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle ispirazioni delle stesse;
al contempo, i genitori si impegnano reciprocamente affinché le figlie possano mantenere un rapporto equilibrato con ciascuno di essi e possano conservare significativi rapporti con gli ascendenti
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ed i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2) Quanto ai tempi ed alle modalità di visita, i genitori concordano che il padre potrà vedere e tenere Parte_1 con sé le figlie minori quando lo desideri, previo congruo avviso alla madre, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse e con quelli lavorativi del padre, e comunque indicativamente:
- il martedì dalle ore 17:30 (ove il padre andrà a prenderle dalla casa materna) fino alle ore 22:00 del medesimo giorno (ove il padre le riaccompagnerà alla casa materna);
- un fine settimana, dal venerdì alle 17:30 (ove il padre andrà a prenderle dalla casa materna) fino alle ore 18:00 del sabato (ove il padre le riaccompagnerà alla casa materna); il fine settimana successivo, dal sabato alle ore 09:00 (ove il padre andrà a prenderle dalla casa materna) fino alle ore 18 della domenica (ove il padre le riaccompagnerà alla casa materna); e così a weekend alterni;
- in tutte tali circostanze saranno comunque rispettati gli impegni delle minori (sport, attività ludiche, catechismo ecc.);
- le minori trascorreranno con ciascun genitore 7 giorni consecutivi durante le vacanze di Natale comprensivi del giorno di Natale o di Capodanno (e.g.: 24-30 dicembre o 31 dicembre-6 gennaio), così ad anni alterni;
per l'anno 2025 la bambine trascorreranno il primo periodo con il padre ed il secondo periodo con la madre;
- le minori trascorreranno con ciascun genitore 2 giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, comprensivi del sabato e del giorno di Pasqua, oppure del giorno di Pasquetta e del martedì successivo, e così ad anni alterni;
per l'anno 2026 le bambine trascorreranno il primo periodo con la madre ed il secondo periodo con il padre;
- le minori trascorreranno 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi, in via esclusiva con il padre ed in via esclusiva con la madre, in un periodo che verrà concordato tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno.
3) Il signor Parte_1
Per_
- verserà alla signora EL RZ, a titolo di contributo nel mantenimento delle figlie minori e , sino a Per_1 quando non saranno divenute economicamente autosufficienti, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 (trecento/00) mensili per ciascuna figlia per un totale di € 600,00 (seicento/00) mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT dal mese di settembre 2026. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico all'IBAN [...];
- verserà alla signora EL RZ il 50% delle spese straordinarie documentate mediche, scolastiche e ludiche che la stessa avrà sostenuto ed anticipato nell'interesse della figlia minore, come da Protocollo del Tribunale di Brescia, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento e consegna di copia della documentazione attestante l'anticipazione della relativa somma. Il pagamento dovrà essere effettuato mediante bonifico all'IBAN [...]. Per_ 4) L'assegno unico per le figlie e verrà percepito in via esclusiva dalla signora EL RZ. Per_1
5) Le parti dichiarano di essere cointestatarie del conto corrente n. 1980848 acceso presso e che tale Controparte_1 conto verrà diviso al 50% per ciascuna parte a seguito del deposito del presente ricorso. Con detta divisione, le parti dichiarano di aver definito ogni rapporto di natura patrimoniale tra loro e di nulla avere più a che pretendere reciprocamente per alcun titolo o ragione.
6) I genitori si danno reciproco consenso al rilascio del passaporto o documento equipollente, anche per le figlie minori.
7) Spese di lite compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
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PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale dispone in conformità all'accordo raggiunto tra le parti e riportato in motivazione;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Brescia, 04/12/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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