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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 19/12/2025, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1460 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ET SI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
, ORA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sede;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
05/02/2024 e non notificata
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectiis, così giudicare:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 346/2024 emessa dal Tribunale di Venezia,
Sezione Civile, Giudice dott. Aceto, nell'ambito del giudizio n. 8352/2020 R.G., pubblicata il
4.02.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: in via principale, accertato che alla
Società è stato illegittimamente revocato il contributo di cui è causa, Parte_1 condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 24.695,57, oltre interessi dalla data della revoca e sino alla effettiva corresponsione del contributo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Si chiede:
- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto, previa reiezione dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
- in ogni caso: con vittoria di spese.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio il Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 24.695,57, oltre Controparte_1
2 interessi, pari all'importo del contributo revocatole con decreto ministeriale del 10/07/2020.
Esponeva che la nel contesto di un investimento aziendale, in data Controparte_3
9/05/2016 aveva presentato al (ora Controparte_1 Controparte_2
) richiesta di contributo statale dell'importo di € 24.695,57, a copertura
[...] dell'acquisto di automezzi IVECO presso la concessionaria Con decreto n. 4988 Controparte_4 del 5/08/2016 il Ministero aveva concedesso il contributo e, pertanto, la Controparte_3 aveva provveduto a trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione dell'investimento (ossia le fatture di acquisto dei mezzi di trasporto del 17 giugno, del 6 luglio e del 18 luglio 2016). Rappresentava inoltre che, in data 19/11/2018, aveva ricevuto dal Ministero una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, conclusosi con l'adozione del provvedimento di revoca del 10/07/2020, in ragione del fatto che nelle fatture di vendita presentate dalla risultava che gli ordini di acquisto degli automezzi Controparte_3 erano avvenuti il 24/02/2016, ossia in data antecedente a quella di presentazione della domanda di accesso ai contributi, in violazione dell'art. 5, co. 4, del decreto interministeriale 25 gennaio
2016. Parte attrice evidenziava che nel febbraio 2016 aveva richiesto un preventivo di spesa al concessionario ma non aveva né confermato l'ordine, né versato alcuna caparra, con CP_4 la conseguenza che non aveva assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante all'acquisto dei mezzi oggetto del contributo. La circostanza non era stata, tuttavia, confermata dalla concessionaria, che si rifiutava di fornire una dichiarazione attestante l'assenza di una obbligazione giuridicamente vincolante all'acquisto alla data del 24-26/02/2016.
Deduceva, pertanto, l'annullabilità o la nullità del provvedimento di revoca adottato dal in assenza dei presupposti di legge, non avendo fondato la decisione su documenti CP_1 ulteriori comprovanti l'esistenza di obbligazioni giuridiche alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi ed avendo superato il termine ragionevole entro il quale poter esercitare il potere di revoca, con conseguente diritto della alla restituzione Controparte_3 del contributo.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il (ora Controparte_1
) eccependo la carenza di giurisdizione del giudice Controparte_2 ordinario in favore del giudice amministrativo e deducendo l'inammissibilità e/o improcedibilità
3 delle domande proposte dall'attrice o comunque la loro infondatezza e, in ogni caso, la mancanza di prova.
Sosteneva che, con il decreto di concessione, il contributo era stato solo provvisoriamente accordato alla in quanto l'effettivo procedimento di erogazione è Controparte_3 subordinato alla verifica della documentazione, che deve essere prodotta dall'impresa ammessa al beneficio ai fini del mantenimento (o della revoca) del provvedimento di concessione. Dalle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dalla ditta era emerso, infatti, che l'investimento risultava essere stato avviato in data 24-26/02/2016 (come da ordini n. 360322 e n. 360323 emessi dalla concessionaria e, cioè, antecedentemente alla data di Controparte_4 presentazione della domanda di accesso ai contributi (09/05/2016), in contrasto con quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Evidenziava che l'attrice, nel riscontrare la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, aveva inoltrato in data 19/12/2018 le proprie controdeduzioni, seguite dall'invio di ulteriore documentazione nelle date 30/03/2020, 6/04/2020 e 24/04/2020. Tali documenti erano risultati, tuttavia, insufficienti al superamento dei motivi posti alla base dell'avvio del procedimento di revoca, non essendo idonei a dimostrare né che quanto contenuto nelle fatture del concessionario fosse un mero errore materiale, né che l'avvio dell'investimento fosse stato effettivamente successivo alla data di presentazione della domanda.
3. La causa veniva trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
4. Con la sentenza n. 346/2024 il Tribunale di Venezia, affermata la propria giurisdizione, respingeva la domanda attorea, ritenendola infondata. Rilevava, nello specifico, che le fatture di acquisto dei mezzi di trasporto prodotte dalla parte attrice, ancorché recanti la data del
06/07/2016 e 18/07/2016 - e quindi successive alla data del 09/05/2016 in cui era stata formalizzata la richiesta di accesso al contributo statale - facevano inequivoco riferimento agli ordini nn. 360323 e 360322 del 24-26/02/2016. La non aveva, inoltre, provato quanto CP_3 sostenuto, ossia che il 24-26/02/2016 aveva richiesto unicamente un preventivo di spesa, senza assumere alcun obbligo giuridicamente vincolante. L'attrice avrebbe, invece, dovuto provare, secondo il Tribunale, l'intervenuta conferma dell'asserito preventivo di spesa o comunque di aver effettuato l'ordine dei veicoli alla base delle fatture prodotte all'Amministrazione in una
4 data successiva a quella del 09/05/2016 in cui era stata formalizzata la richiesta di accesso al contributo statale, soprattutto considerato il tenore della corrispondenza con la concessionaria depositata, la quale aveva negato la tesi dell'attrice. Controparte_4
Il Tribunale riteneva “più probabile che non” che gli investimenti della fossero stati avviati CP_3 precedentemente alla data della domanda di accesso ai contributi statali, data la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in tal senso. Non riteneva decisivo, in senso contrario, il fatto che l'attrice non avesse versato alla concessionaria alcuna caparra nel febbraio del 2016, in quanto tale versamento non costituiva elemento essenziale per il sorgere del vincolo obbligatorio, così come non riteneva idoneo a dimostrare che l'ordine degli autoveicoli fosse successivo alla concessione del contributo il pagamento del prezzo in un'unica soluzione, effettuato dopo tale concessione. Parimenti non riteneva sussistente un legittimo affidamento del privato tale da precludere l'azione di recupero delle somme erogate indebitamente dalla pubblica amministrazione, trattandosi di un'attività vincolata e doverosa.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone contestualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito che la aveva proposto la domanda di contributo relativo alla legge c.d. dopo aver CP_3 Per_1 assunto un impegno giuridicamente rilevante con la concessionaria in quanto il CP_4
non aveva fornito la prova che gli ordini degli automezzi fossero effettivamente CP_1 avvenuti nel febbraio 2016. L'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 precisa, infatti, che per primo investimento debba intendersi “la data del primo impegno giuridicamente vincolante” e, nel caso di specie, secondo la prospettiva dell'appellante, tale impegno era da ravvisarsi nel pagamento degli automezzi, avvenuto dopo la presentazione della domanda di contributo (e non dopo la concessione dello stesso, come erroneamente indicato nella sentenza di primo grado).
Il Tribunale aveva, inoltre, errato nel non considerare che, a seguito degli asseriti ordini di febbraio 2016, la non aveva versato alcuna caparra alla concessionaria CP_3 Controparte_4
5 laddove invece è fatto notorio che al momento della conclusione di un ordine relativo all'acquisto di automezzi l'acquirente debba versare alla venditrice un acconto. Per tali motivi il
Tribunale non avrebbe dovuto ritenere che nel febbraio 2016 fosse sorto un impegno giuridicamente vincolante all'acquisto tra acquirente e venditore.
5.2 Con il secondo motivo di appello ha evidenziato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha richiesto all'appellante un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio, ponendo a suo carico l'onere di allegare gli ordini dei mezzi, dimostrando che fosse avvenuto in epoca successiva alla presentazione della domanda di contributo. Secondo l'appellante era, invece, onere del Ministero fornire la prova che tra la concessionaria e CP_4 CP_3 sussistesse, già prima del 9 maggio 2016 (data di domanda del contributo), un'obbligazione vincolante all'acquisto, come ricavabile anche dalla sentenza 5 marzo 2019, Grande Sezione, della Corte di giustizia dell'Unione Europea.
5.3 Con il terzo motivo ha censurato il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta. Nello specifico, il Tribunale aveva errato, per un verso, nel liquidare le spese di lite riconoscendo tutte le fasi di giudizio nonostante la limitata attività difensiva svolta dall'Avvocatura dello Stato (circoscritta alla comparsa di costituzione e risposta e alla nota di udienza del 9/11/2021) e, per altro verso, a condannare l'attrice al pagamento delle spese relative al contributo unificato, sostenute solo dalla medesima attrice per avviare il giudizio di primo grado.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, previa reiezione dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. Il
ha evidenziato che dalla documentazione presentata dall'impresa in sede di CP_1 contraddittorio procedimentale era emerso che il riferimento all'ordine presente nelle fatture di acquisto non poteva essere ascritto alla sussistenza di un errore materiale e che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., dalla data della sottoscrizione della conferma d'ordine la proposta contrattuale si intende accettata, di talché la revoca del contributo concesso era legittima. Del resto, il decreto interministeriale violato richiama il regolamento UE n. 651/2014 (c.d Regolamento Gber) in materia di aiuti di stato - il quale specifica che l'effetto di incentivazione degli investimenti degli aiuti si produce solo se la domanda di accesso ai contributi viene presentata prima dell'avvio dei
6 lavori relativi al progetto o all'attività - di talché, se il non avesse revocato il CP_1 contributo a avrebbe violato la normativa sovranazionale. CP_3
Il Ministero, quanto all'onere della prova, ha evidenziato che, sia ai sensi dell'art. 2697 c.c., che per il principio di vicinanza alla fonte di prova, spettava a dimostrare di aver contattato la CP_3 ditta Stefanelli S.P.A. per acquisire un semplice preventivo o comunque di aver effettuato l'ordine dei veicoli in data successiva a quella del 09/05/2016 in cui era stata formalizzata la richiesta di accesso al contributo statale.
7. All'esito della prima udienza la provvisoria esecutività della sentenza è stata sospesa per la somma relativa alle spese di lite eccedente la somma di €1.696,00, sussistendo il fumus boni iuris relativamente al motivo di impugnazione di detto capo della sentenza del Tribunale.
8. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 I primi due motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
È pacifico che, alla luce dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016,
c.d. Legge Sabatini, per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto- legge n. 69/2013 “Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali” e che “Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”. È altrettanto pacifico che, ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lett. e) del medesimo decreto, “Il contributo concesso è revocato dal in tutto o in parte nel caso in cui venga accertata CP_1 la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5”.
7 Nel caso di specie, il Ministero appellato ha revocato il contributo concesso all'appellante
[...] in quanto questa, pur avendo richiesto il beneficio in data 9/05/2016, aveva Controparte_3 ordinato alla concessionaria gli automezzi costituenti investimento con due Controparte_4 ordini risalenti al 24-26/02/2016, come indicato nelle fatture di acquisto n. 41567 del 06/07/2016
e n. 41566 del 18/07/2016. Parte appellante ha eccepito anche nel presente giudizio che gli ordini n. 360322 e n. 360323 del 24-26/02/2016 sarebbero in realtà meri preventivi di spesa della concessionaria, che non avevano dato luogo ad alcun impegno giuridicamente vincolante all'acquisto in capo a la quale infatti non aveva versato alcuna caparra confirmatoria. Si CP_3 osserva, sul punto, che la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. può svolgere diverse funzioni, quali rafforzare la serietà del contratto garantendo l'adempimento e consentire una liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento, ma non costituisce un requisito necessario per concludere un contratto di compravendita. Secondo le regole generali, infatti, il contratto si perfeziona, ai sensi del primo comma dell'art. 1326 c.c., nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Si condivide, dunque,
l'osservazione del Tribunale sulla non decisività del mancato versamento della caparra alla concessionaria da parte della per dimostrare l'insussistenza di un impegno giuridicamente CP_3 vincolante tra venditore e acquirente. Invero, i documenti depositati in giudizio dalla stessa parte appellante depongono per l'accoglimento della tesi fatta propria dal Tribunale nella sentenza di primo grado, ossia per il sorgere, tramite gli ordini n. 360322 e n. 360323 del 24-26/02/2016, di un impegno giuridicamente vincolante tra la e la concessionaria. Decisiva, sul punto, è la CP_3 comunicazione e-mail del 3/08/2020 della concessionaria la quale ha negato che Controparte_4 il riferimento agli ordini del 26/02/2016 nelle fatture di acquisto fosse un errore materiale riferibile al sistema informatico aziendale, confermandone la correttezza ed ha invitato la a CP_3 non sollecitarle il compimento di atti illeciti. Il contenuto inequivocabile di tale comunicazione, unitamente all'assenza di documentazione o di altri indizi di senso contrario che dovevano essere nella disponibilità dell'attrice, odierna appellata (mail, preventivi o altri documenti analoghi), non può che condurre a confermare la sentenza di primo grado sul punto.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne l'onere della prova, che non è accoglibile la tesi di parte appellante secondo la quale il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio ponendolo a carico
8 della convenuta invece che dell'attrice. Si osserva infatti che, alla luce dell'art. 2697 c.c., sono le allegazioni effettuate dalle parti a determinare di volta in volta l'oggetto dei loro oneri probatori, posto che esse hanno l'onere di provare i fatti a sostegno delle proprie domande. Nel caso di specie, sul incombeva l'onere di provare la legittimità della revoca del contributo per CP_1 insussistenza dei presupposti di legge, che ha adempiuto attraverso l'allegazione delle fatture di acquisto degli automezzi contenenti il riferimento agli ordini del 24-26/02/2016, la produzione delle controdeduzioni fornite in sede procedimentale da che si giustificava lamentando CP_3 errori materiali nel sistema informatico della concessionaria senza però fornire alcun supporto documentale e attraverso la corrispondenza prodotta dalla stessa con la concessionaria CP_3
che smentiva la tesi della prima. Controparte_4
L'attrice in primo grado, invece, eccepita l'insussistenza di un impegno giuridicamente vincolante con la concessionaria e la natura di mera proposta di acquisto/preventivo degli ordini del 24-26/02/2016, non ha fornito alcuna prova a supporto di tali fatti impeditivi, pur essendo nella sua disponibilità e facilmente producibile in giudizio. Invero, sarebbe stato sufficiente per la depositare i preventivi di spesa (solitamente recanti la dicitura “preventivo” e la durata CP_3 di validità della proposta di acquisto) ovvero alternativamente gli effettivi ordini degli automezzi aventi data successiva a quella della domanda di concessione del contributo (9/5/2016). Si aggiunga che, anche per il principio di vicinanza alla fonte di prova, il Tribunale non avrebbe potuto gravare di tale onere il convenuto. Non depone, inoltre, per una diversa CP_1 conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia richiamata da parte appellante, che chiarisce solamente che è compito delle autorità nazionali verificare la natura degli impegni eventualmente assunti dal beneficiario dell'aiuto di stato, accertando se costituiscono impegni giuridicamente vincolanti. Tale attività è stata svolta dal Ministero accertando il riferimento ad ordini (non preventivi) sulle fatture di acquisto effettuati in un momento antecedente rispetto alla presentazione della richiesta di contributo.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni formulate dal
Tribunale in merito alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che portano a ritenere legittima la revoca del contributo erogato in favore della in quanto difettante dei CP_3 presupposti di legge, essendo risultato provato in causa, con indizi gravi, precisi e concordanti,
9 che la beneficiaria ha assunto un impegno giuridicamente vincolante con la concessionaria in epoca antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Controparte_4
8.2 Il terzo motivo, invece, è fondato. La limitata attività difensiva svolta dall'Avvocatura dello Stato, circoscritta alla redazione e al deposito della comparsa di costituzione e risposta e della nota scritta in sostituzione dell'udienza fissata per l'11/11/2021, giustificava una liquidazione delle spese di lite solo per le fasi di giudizio effettivamente svolte, in particolare dovendosi escludere la fase di trattazione/istruzione non tenutasi e la fase decisionale. Parimenti ha errato il Tribunale nel condannare l'attrice al versamento in favore della convenuta della somma di € 264,00 per spese esenti, considerato che il contributo unificato e la marca erano già state anticipate da in quanto attrice, mentre il convenuto, non avendo svolto CP_3 CP_1 domande riconvenzionali, non aveva sostenuto tali spese.
La sentenza va, pertanto, riformata in punto spese di lite, potendo la liquidazione avvenire solo per le fasi effettivamente svolte dall'Avvocatura, consistenti nella fase di studio e introduttiva, nei valori medi delle cause di valore del disputatum di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., e senza condanna al pagamento delle spese di esborsi effettivamente non sostenuti. Tale somma va dunque individuata nella misura di euro 1.696,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto, con la riforma del quantum delle spese di lite di lite di primo grado, nella misura di euro 1.696,00, pari alle fasi di studio e introduttiva dello scaglione di valore della controversia, valori medi, oltre al 15% per rimborso forfettario e accessori di legge, ove dovuti.
11. Per il presente grado, invece, le spese di lite vanno valutate alla luce della soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Invero, va richiamata la sentenza del 31 ottobre 2022, n. 32061, con la quale le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la reciproca soccombenza è configurabile non solo “in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti” ma altresì – come nel caso di specie – “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
10 Sussistono, inoltre, anche quelle gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, posto che la liquidazione delle spese processuali è avvenuta d'ufficio nella misura stabilita dal Tribunale e con il riconoscimento di fasi non svolte e di importi non versati dall'Avvocatura, senza alcuna domanda dell'Avvocatura stessa che possa averne determinato la liquidazione. Tregì, quindi, in punto spese di lite risulta vittorioso, pur perdendo in relazione ai primi due motivi di impugnazione nel merito, sicché nel presente grado di giudizio è corretto procedere alla compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
a) Condanna l'attrice al pagamento a favore del Parte_1
(ora Controparte_1 Controparte_2
) delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.696,00
[...] per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge, ove dovuti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
La Corte di Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati
Dott.ssa Caterina Passarelli Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere rel./est.
Dott.ssa Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1460 del Ruolo Generale dell'anno 2024
TRA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
ET SI, elettivamente domiciliato presso il suo studio, come da mandato difensivo in atti;
Parte appellante
E
, ORA Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), con il patrocinio ex lege dell'AVVOCATURA
[...] P.IVA_2
DELLO STATO DI VENEZIA, domiciliato presso la sede;
Parte appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Venezia pubblicata in data
05/02/2024 e non notificata
1 CONCLUSIONI
Per parte appellante
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Venezia, contrariis reiectiis, così giudicare:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 346/2024 emessa dal Tribunale di Venezia,
Sezione Civile, Giudice dott. Aceto, nell'ambito del giudizio n. 8352/2020 R.G., pubblicata il
4.02.2024, mai notificata, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, e previ i necessari accertamenti e declaratorie: in via principale, accertato che alla
Società è stato illegittimamente revocato il contributo di cui è causa, Parte_1 condannare il , in persona del ministro pro tempore, al Controparte_1 pagamento in favore della società attrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 24.695,57, oltre interessi dalla data della revoca e sino alla effettiva corresponsione del contributo. In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.”
Per parte appellata
“Si chiede:
- nel merito: rigettarsi l'appello in quanto inammissibile e/o infondato, in fatto e in diritto, previa reiezione dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c.;
- in ogni caso: con vittoria di spese.”
FATTO E DIRITTO
Il primo grado di giudizio
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio il Controparte_3 [...]
chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 24.695,57, oltre Controparte_1
2 interessi, pari all'importo del contributo revocatole con decreto ministeriale del 10/07/2020.
Esponeva che la nel contesto di un investimento aziendale, in data Controparte_3
9/05/2016 aveva presentato al (ora Controparte_1 Controparte_2
) richiesta di contributo statale dell'importo di € 24.695,57, a copertura
[...] dell'acquisto di automezzi IVECO presso la concessionaria Con decreto n. 4988 Controparte_4 del 5/08/2016 il Ministero aveva concedesso il contributo e, pertanto, la Controparte_3 aveva provveduto a trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuta realizzazione dell'investimento (ossia le fatture di acquisto dei mezzi di trasporto del 17 giugno, del 6 luglio e del 18 luglio 2016). Rappresentava inoltre che, in data 19/11/2018, aveva ricevuto dal Ministero una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del contributo, conclusosi con l'adozione del provvedimento di revoca del 10/07/2020, in ragione del fatto che nelle fatture di vendita presentate dalla risultava che gli ordini di acquisto degli automezzi Controparte_3 erano avvenuti il 24/02/2016, ossia in data antecedente a quella di presentazione della domanda di accesso ai contributi, in violazione dell'art. 5, co. 4, del decreto interministeriale 25 gennaio
2016. Parte attrice evidenziava che nel febbraio 2016 aveva richiesto un preventivo di spesa al concessionario ma non aveva né confermato l'ordine, né versato alcuna caparra, con CP_4 la conseguenza che non aveva assunto alcuna obbligazione giuridicamente vincolante all'acquisto dei mezzi oggetto del contributo. La circostanza non era stata, tuttavia, confermata dalla concessionaria, che si rifiutava di fornire una dichiarazione attestante l'assenza di una obbligazione giuridicamente vincolante all'acquisto alla data del 24-26/02/2016.
Deduceva, pertanto, l'annullabilità o la nullità del provvedimento di revoca adottato dal in assenza dei presupposti di legge, non avendo fondato la decisione su documenti CP_1 ulteriori comprovanti l'esistenza di obbligazioni giuridiche alla data di presentazione della domanda di accesso ai contributi ed avendo superato il termine ragionevole entro il quale poter esercitare il potere di revoca, con conseguente diritto della alla restituzione Controparte_3 del contributo.
2. Con comparsa di risposta si costituiva il (ora Controparte_1
) eccependo la carenza di giurisdizione del giudice Controparte_2 ordinario in favore del giudice amministrativo e deducendo l'inammissibilità e/o improcedibilità
3 delle domande proposte dall'attrice o comunque la loro infondatezza e, in ogni caso, la mancanza di prova.
Sosteneva che, con il decreto di concessione, il contributo era stato solo provvisoriamente accordato alla in quanto l'effettivo procedimento di erogazione è Controparte_3 subordinato alla verifica della documentazione, che deve essere prodotta dall'impresa ammessa al beneficio ai fini del mantenimento (o della revoca) del provvedimento di concessione. Dalle verifiche effettuate sulla documentazione trasmessa dalla ditta era emerso, infatti, che l'investimento risultava essere stato avviato in data 24-26/02/2016 (come da ordini n. 360322 e n. 360323 emessi dalla concessionaria e, cioè, antecedentemente alla data di Controparte_4 presentazione della domanda di accesso ai contributi (09/05/2016), in contrasto con quanto disposto dall'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016. Evidenziava che l'attrice, nel riscontrare la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, aveva inoltrato in data 19/12/2018 le proprie controdeduzioni, seguite dall'invio di ulteriore documentazione nelle date 30/03/2020, 6/04/2020 e 24/04/2020. Tali documenti erano risultati, tuttavia, insufficienti al superamento dei motivi posti alla base dell'avvio del procedimento di revoca, non essendo idonei a dimostrare né che quanto contenuto nelle fatture del concessionario fosse un mero errore materiale, né che l'avvio dell'investimento fosse stato effettivamente successivo alla data di presentazione della domanda.
3. La causa veniva trattenuta in decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria.
4. Con la sentenza n. 346/2024 il Tribunale di Venezia, affermata la propria giurisdizione, respingeva la domanda attorea, ritenendola infondata. Rilevava, nello specifico, che le fatture di acquisto dei mezzi di trasporto prodotte dalla parte attrice, ancorché recanti la data del
06/07/2016 e 18/07/2016 - e quindi successive alla data del 09/05/2016 in cui era stata formalizzata la richiesta di accesso al contributo statale - facevano inequivoco riferimento agli ordini nn. 360323 e 360322 del 24-26/02/2016. La non aveva, inoltre, provato quanto CP_3 sostenuto, ossia che il 24-26/02/2016 aveva richiesto unicamente un preventivo di spesa, senza assumere alcun obbligo giuridicamente vincolante. L'attrice avrebbe, invece, dovuto provare, secondo il Tribunale, l'intervenuta conferma dell'asserito preventivo di spesa o comunque di aver effettuato l'ordine dei veicoli alla base delle fatture prodotte all'Amministrazione in una
4 data successiva a quella del 09/05/2016 in cui era stata formalizzata la richiesta di accesso al contributo statale, soprattutto considerato il tenore della corrispondenza con la concessionaria depositata, la quale aveva negato la tesi dell'attrice. Controparte_4
Il Tribunale riteneva “più probabile che non” che gli investimenti della fossero stati avviati CP_3 precedentemente alla data della domanda di accesso ai contributi statali, data la sussistenza di un compendio indiziario grave, preciso e concordante in tal senso. Non riteneva decisivo, in senso contrario, il fatto che l'attrice non avesse versato alla concessionaria alcuna caparra nel febbraio del 2016, in quanto tale versamento non costituiva elemento essenziale per il sorgere del vincolo obbligatorio, così come non riteneva idoneo a dimostrare che l'ordine degli autoveicoli fosse successivo alla concessione del contributo il pagamento del prezzo in un'unica soluzione, effettuato dopo tale concessione. Parimenti non riteneva sussistente un legittimo affidamento del privato tale da precludere l'azione di recupero delle somme erogate indebitamente dalla pubblica amministrazione, trattandosi di un'attività vincolata e doverosa.
Il giudizio di appello
5. Con atto di appello tempestivamente notificato ha Parte_1 impugnato la predetta sentenza, chiedendone contestualmente la sospensione della provvisoria esecutorietà, sulla base dei seguenti motivi di appello.
5.1 Con il primo motivo ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha stabilito che la aveva proposto la domanda di contributo relativo alla legge c.d. dopo aver CP_3 Per_1 assunto un impegno giuridicamente rilevante con la concessionaria in quanto il CP_4
non aveva fornito la prova che gli ordini degli automezzi fossero effettivamente CP_1 avvenuti nel febbraio 2016. L'art. 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016 precisa, infatti, che per primo investimento debba intendersi “la data del primo impegno giuridicamente vincolante” e, nel caso di specie, secondo la prospettiva dell'appellante, tale impegno era da ravvisarsi nel pagamento degli automezzi, avvenuto dopo la presentazione della domanda di contributo (e non dopo la concessione dello stesso, come erroneamente indicato nella sentenza di primo grado).
Il Tribunale aveva, inoltre, errato nel non considerare che, a seguito degli asseriti ordini di febbraio 2016, la non aveva versato alcuna caparra alla concessionaria CP_3 Controparte_4
5 laddove invece è fatto notorio che al momento della conclusione di un ordine relativo all'acquisto di automezzi l'acquirente debba versare alla venditrice un acconto. Per tali motivi il
Tribunale non avrebbe dovuto ritenere che nel febbraio 2016 fosse sorto un impegno giuridicamente vincolante all'acquisto tra acquirente e venditore.
5.2 Con il secondo motivo di appello ha evidenziato l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha richiesto all'appellante un'ingiustificata inversione dell'onere probatorio, ponendo a suo carico l'onere di allegare gli ordini dei mezzi, dimostrando che fosse avvenuto in epoca successiva alla presentazione della domanda di contributo. Secondo l'appellante era, invece, onere del Ministero fornire la prova che tra la concessionaria e CP_4 CP_3 sussistesse, già prima del 9 maggio 2016 (data di domanda del contributo), un'obbligazione vincolante all'acquisto, come ricavabile anche dalla sentenza 5 marzo 2019, Grande Sezione, della Corte di giustizia dell'Unione Europea.
5.3 Con il terzo motivo ha censurato il capo della sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della convenuta. Nello specifico, il Tribunale aveva errato, per un verso, nel liquidare le spese di lite riconoscendo tutte le fasi di giudizio nonostante la limitata attività difensiva svolta dall'Avvocatura dello Stato (circoscritta alla comparsa di costituzione e risposta e alla nota di udienza del 9/11/2021) e, per altro verso, a condannare l'attrice al pagamento delle spese relative al contributo unificato, sostenute solo dalla medesima attrice per avviare il giudizio di primo grado.
6. Si è costituita in giudizio la parte appellata chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e/o infondato, previa reiezione dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. Il
ha evidenziato che dalla documentazione presentata dall'impresa in sede di CP_1 contraddittorio procedimentale era emerso che il riferimento all'ordine presente nelle fatture di acquisto non poteva essere ascritto alla sussistenza di un errore materiale e che, ai sensi dell'art. 1326 c.c., dalla data della sottoscrizione della conferma d'ordine la proposta contrattuale si intende accettata, di talché la revoca del contributo concesso era legittima. Del resto, il decreto interministeriale violato richiama il regolamento UE n. 651/2014 (c.d Regolamento Gber) in materia di aiuti di stato - il quale specifica che l'effetto di incentivazione degli investimenti degli aiuti si produce solo se la domanda di accesso ai contributi viene presentata prima dell'avvio dei
6 lavori relativi al progetto o all'attività - di talché, se il non avesse revocato il CP_1 contributo a avrebbe violato la normativa sovranazionale. CP_3
Il Ministero, quanto all'onere della prova, ha evidenziato che, sia ai sensi dell'art. 2697 c.c., che per il principio di vicinanza alla fonte di prova, spettava a dimostrare di aver contattato la CP_3 ditta Stefanelli S.P.A. per acquisire un semplice preventivo o comunque di aver effettuato l'ordine dei veicoli in data successiva a quella del 09/05/2016 in cui era stata formalizzata la richiesta di accesso al contributo statale.
7. All'esito della prima udienza la provvisoria esecutività della sentenza è stata sospesa per la somma relativa alle spese di lite eccedente la somma di €1.696,00, sussistendo il fumus boni iuris relativamente al motivo di impugnazione di detto capo della sentenza del Tribunale.
8. Depositate da entrambe le parti le note scritte, all'udienza del 9 dicembre 2025 la causa è stata rimessa per la decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352, II comma, cpc, sulle conclusioni delle parti come integralmente riportate in epigrafe.
Esame dei motivi di impugnazione
9. Così ricostruiti i fatti e le posizioni delle parti, può dunque procedersi all'esame dei motivi di impugnazione.
9.1 I primi due motivi di appello, che per la connessione delle questioni con gli stessi sollevate possono trovare una congiunta trattazione, sono infondati.
È pacifico che, alla luce dell'articolo 5, comma 4, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016,
c.d. Legge Sabatini, per poter accedere ai contributi di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto- legge n. 69/2013 “Gli investimenti devono essere avviati successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero entro il termine previsto negli specifici regolamenti comunitari settoriali” e che “Per avvio dell'investimento si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima”. È altrettanto pacifico che, ai sensi dell'articolo 12 comma 1, lett. e) del medesimo decreto, “Il contributo concesso è revocato dal in tutto o in parte nel caso in cui venga accertata CP_1 la non conformità degli investimenti realizzati a quanto previsto all'articolo 5”.
7 Nel caso di specie, il Ministero appellato ha revocato il contributo concesso all'appellante
[...] in quanto questa, pur avendo richiesto il beneficio in data 9/05/2016, aveva Controparte_3 ordinato alla concessionaria gli automezzi costituenti investimento con due Controparte_4 ordini risalenti al 24-26/02/2016, come indicato nelle fatture di acquisto n. 41567 del 06/07/2016
e n. 41566 del 18/07/2016. Parte appellante ha eccepito anche nel presente giudizio che gli ordini n. 360322 e n. 360323 del 24-26/02/2016 sarebbero in realtà meri preventivi di spesa della concessionaria, che non avevano dato luogo ad alcun impegno giuridicamente vincolante all'acquisto in capo a la quale infatti non aveva versato alcuna caparra confirmatoria. Si CP_3 osserva, sul punto, che la caparra confirmatoria di cui all'art. 1385 c.c. può svolgere diverse funzioni, quali rafforzare la serietà del contratto garantendo l'adempimento e consentire una liquidazione anticipata del danno in caso di inadempimento, ma non costituisce un requisito necessario per concludere un contratto di compravendita. Secondo le regole generali, infatti, il contratto si perfeziona, ai sensi del primo comma dell'art. 1326 c.c., nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Si condivide, dunque,
l'osservazione del Tribunale sulla non decisività del mancato versamento della caparra alla concessionaria da parte della per dimostrare l'insussistenza di un impegno giuridicamente CP_3 vincolante tra venditore e acquirente. Invero, i documenti depositati in giudizio dalla stessa parte appellante depongono per l'accoglimento della tesi fatta propria dal Tribunale nella sentenza di primo grado, ossia per il sorgere, tramite gli ordini n. 360322 e n. 360323 del 24-26/02/2016, di un impegno giuridicamente vincolante tra la e la concessionaria. Decisiva, sul punto, è la CP_3 comunicazione e-mail del 3/08/2020 della concessionaria la quale ha negato che Controparte_4 il riferimento agli ordini del 26/02/2016 nelle fatture di acquisto fosse un errore materiale riferibile al sistema informatico aziendale, confermandone la correttezza ed ha invitato la a CP_3 non sollecitarle il compimento di atti illeciti. Il contenuto inequivocabile di tale comunicazione, unitamente all'assenza di documentazione o di altri indizi di senso contrario che dovevano essere nella disponibilità dell'attrice, odierna appellata (mail, preventivi o altri documenti analoghi), non può che condurre a confermare la sentenza di primo grado sul punto.
Si osserva, inoltre, per quanto concerne l'onere della prova, che non è accoglibile la tesi di parte appellante secondo la quale il Tribunale avrebbe invertito l'onere probatorio ponendolo a carico
8 della convenuta invece che dell'attrice. Si osserva infatti che, alla luce dell'art. 2697 c.c., sono le allegazioni effettuate dalle parti a determinare di volta in volta l'oggetto dei loro oneri probatori, posto che esse hanno l'onere di provare i fatti a sostegno delle proprie domande. Nel caso di specie, sul incombeva l'onere di provare la legittimità della revoca del contributo per CP_1 insussistenza dei presupposti di legge, che ha adempiuto attraverso l'allegazione delle fatture di acquisto degli automezzi contenenti il riferimento agli ordini del 24-26/02/2016, la produzione delle controdeduzioni fornite in sede procedimentale da che si giustificava lamentando CP_3 errori materiali nel sistema informatico della concessionaria senza però fornire alcun supporto documentale e attraverso la corrispondenza prodotta dalla stessa con la concessionaria CP_3
che smentiva la tesi della prima. Controparte_4
L'attrice in primo grado, invece, eccepita l'insussistenza di un impegno giuridicamente vincolante con la concessionaria e la natura di mera proposta di acquisto/preventivo degli ordini del 24-26/02/2016, non ha fornito alcuna prova a supporto di tali fatti impeditivi, pur essendo nella sua disponibilità e facilmente producibile in giudizio. Invero, sarebbe stato sufficiente per la depositare i preventivi di spesa (solitamente recanti la dicitura “preventivo” e la durata CP_3 di validità della proposta di acquisto) ovvero alternativamente gli effettivi ordini degli automezzi aventi data successiva a quella della domanda di concessione del contributo (9/5/2016). Si aggiunga che, anche per il principio di vicinanza alla fonte di prova, il Tribunale non avrebbe potuto gravare di tale onere il convenuto. Non depone, inoltre, per una diversa CP_1 conclusione, la sentenza della Corte di Giustizia richiamata da parte appellante, che chiarisce solamente che è compito delle autorità nazionali verificare la natura degli impegni eventualmente assunti dal beneficiario dell'aiuto di stato, accertando se costituiscono impegni giuridicamente vincolanti. Tale attività è stata svolta dal Ministero accertando il riferimento ad ordini (non preventivi) sulle fatture di acquisto effettuati in un momento antecedente rispetto alla presentazione della richiesta di contributo.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene di condividere le conclusioni formulate dal
Tribunale in merito alla sussistenza di indizi gravi, precisi e concordanti che portano a ritenere legittima la revoca del contributo erogato in favore della in quanto difettante dei CP_3 presupposti di legge, essendo risultato provato in causa, con indizi gravi, precisi e concordanti,
9 che la beneficiaria ha assunto un impegno giuridicamente vincolante con la concessionaria in epoca antecedente alla presentazione della domanda di contributo. Controparte_4
8.2 Il terzo motivo, invece, è fondato. La limitata attività difensiva svolta dall'Avvocatura dello Stato, circoscritta alla redazione e al deposito della comparsa di costituzione e risposta e della nota scritta in sostituzione dell'udienza fissata per l'11/11/2021, giustificava una liquidazione delle spese di lite solo per le fasi di giudizio effettivamente svolte, in particolare dovendosi escludere la fase di trattazione/istruzione non tenutasi e la fase decisionale. Parimenti ha errato il Tribunale nel condannare l'attrice al versamento in favore della convenuta della somma di € 264,00 per spese esenti, considerato che il contributo unificato e la marca erano già state anticipate da in quanto attrice, mentre il convenuto, non avendo svolto CP_3 CP_1 domande riconvenzionali, non aveva sostenuto tali spese.
La sentenza va, pertanto, riformata in punto spese di lite, potendo la liquidazione avvenire solo per le fasi effettivamente svolte dall'Avvocatura, consistenti nella fase di studio e introduttiva, nei valori medi delle cause di valore del disputatum di cui al D.M. 55/2014 e ss. mod., e senza condanna al pagamento delle spese di esborsi effettivamente non sostenuti. Tale somma va dunque individuata nella misura di euro 1.696,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge se dovuti.
Conclusioni e spese di lite
10. Va, dunque, parzialmente accolto l'appello proposto, con la riforma del quantum delle spese di lite di lite di primo grado, nella misura di euro 1.696,00, pari alle fasi di studio e introduttiva dello scaglione di valore della controversia, valori medi, oltre al 15% per rimborso forfettario e accessori di legge, ove dovuti.
11. Per il presente grado, invece, le spese di lite vanno valutate alla luce della soccombenza reciproca delle parti, che giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. Invero, va richiamata la sentenza del 31 ottobre 2022, n. 32061, con la quale le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno chiarito che la reciproca soccombenza è configurabile non solo “in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti” ma altresì – come nel caso di specie – “in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi”.
10 Sussistono, inoltre, anche quelle gravi ed eccezionali ragioni richiamate dalla Corte
Costituzionale nella sentenza n. 77/2018, posto che la liquidazione delle spese processuali è avvenuta d'ufficio nella misura stabilita dal Tribunale e con il riconoscimento di fasi non svolte e di importi non versati dall'Avvocatura, senza alcuna domanda dell'Avvocatura stessa che possa averne determinato la liquidazione. Tregì, quindi, in punto spese di lite risulta vittorioso, pur perdendo in relazione ai primi due motivi di impugnazione nel merito, sicché nel presente grado di giudizio è corretto procedere alla compensazione integrale delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa e contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa e/o comunque assorbita, così decide:
1) In parziale accoglimento dell'appello principale, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza, che per il resto conferma:
a) Condanna l'attrice al pagamento a favore del Parte_1
(ora Controparte_1 Controparte_2
) delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in euro 1.696,00
[...] per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, oltre accessori di legge, ove dovuti.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Così deliberato in Venezia, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Raffaella Marzocca Dott.ssa Caterina Passarelli
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Giulia Bettella
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