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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 03/06/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. 576/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Battaglia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 05/04/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/02/2024, premetteva che: Parte_1
1 - in data 04/08/1990 contraeva matrimonio con a US (atto n. Controparte_1
339, parte II, serie A, anno 1990);
- nel corso del matrimonio nascevano le figlie (il 12/01/1991) e (il Per_1 Per_2
19/12/1991);
- con sentenza n. 691/2004 del 15/06/2004, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice confermava in via provvisoria ed urgente i provvedimenti resi in sede di separazione e rinviava per la discussione.
All'udienza del 15.05.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di US, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi la resistente neanche costituita. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Conferma, per il resto, le statuizioni rese nella sentenza di separazione.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di US, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 576/2024
R.G.: dichiara la contumacia di parte resistente, ; Controparte_1
2 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario a US (atto n. 339, parte II, serie A, anno 1990); conferma, per il resto, le statuizioni rese nella sentenza di separazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
US per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 576/2024 R.G., avente ad oggetto: “divorzio giudiziale
– cessazione degli effetti civili del matrimonio” promossa da
, (C.F.: ), col patrocinio dell'avv. Loredana Parte_1 C.F._1
Battaglia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 05/04/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 15/05/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 13/02/2024, premetteva che: Parte_1
1 - in data 04/08/1990 contraeva matrimonio con a US (atto n. Controparte_1
339, parte II, serie A, anno 1990);
- nel corso del matrimonio nascevano le figlie (il 12/01/1991) e (il Per_1 Per_2
19/12/1991);
- con sentenza n. 691/2004 del 15/06/2004, questo Tribunale pronunciava la separazione personale dei coniugi.
Col presente ricorso, il ricorrente chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla sentenza di separazione.
La non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza del 13.11.2024, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice confermava in via provvisoria ed urgente i provvedimenti resi in sede di separazione e rinviava per la discussione.
All'udienza del 15.05.2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio.
Nel merito, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Ricorrono le condizioni poste dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. B) della legge n. 898 del 1970 e successive modifiche, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi risulta dimostrato dalla sentenza di separazione emessa dal Tribunale di US, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo eccedente il periodo previsto dalla legge, può ritenersi provata non essendone stata eccepita l'interruzione, non essendosi la resistente neanche costituita. L'impossibilità della ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra le parti, infine, si può fondatamente presumere in considerazione del periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Conferma, per il resto, le statuizioni rese nella sentenza di separazione.
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di US, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 576/2024
R.G.: dichiara la contumacia di parte resistente, ; Controparte_1
2 pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi Pt_1
e , i quali hanno contratto matrimonio con rito
[...] Controparte_1 concordatario a US (atto n. 339, parte II, serie A, anno 1990); conferma, per il resto, le statuizioni rese nella sentenza di separazione;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
US per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in US, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 29.5.25.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
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