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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 02/05/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4155/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4155/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONI CIRO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE ADRIATICA, 41 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. IACONI CIRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANI SANDRO e dell'avv. , CP_1 elettivamente domiciliato in VIA PANNELLA, 48 64100 TERAMOpresso il difensore avv.
NAPOLITANI SANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è vista respingere dal giudice di pace di Teramo la domanda di Parte_1 accertare e dichiarare che a partire dalla data del 15 settembre 2002 o da quando risultasse in giudizio la signora ha perso il possesso e la proprietà dell'autovettura Fiat Panda Bianca targata Parte_1
TE 252864 per averla consegnata al signor onde essere manlevata e garantita da tutte CP_1 le richieste di pagamento pervenutegli a partire della suddetta data. Aveva esposto nella citazione che tale auto era stata ceduta in quella data a di professione meccanico, che ne avrebbe CP_1 utilizzato varie parti come pezzi di ricambio. Lo stesso, contrariamente al vero, l'aveva assicurata che avrebbe provveduto a effettuare il passaggio di proprietà presso il pra;
ciò non si era verificato, e quindi alla ricorrente continuavano a pervenire preavvisi di fermo amministrativo in forza di sanzioni amministrative;
aveva così appreso che l'auto aveva continuato a circolare, senza che i successivi passaggi di proprietà fossero stati regolarizzati . Sulla contestazione del convenuto che in comparsa ha affermato di nemmeno conoscere la signora, e condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, il giudice di Pace ha ritenuto che l'attrice non avesse adempiuto all'onere della prova di dimostrare che l'auto fosse stata effettivamente venduta al convenuto. Ritiene che il giudice di pace non abbia ben valutato le testimonianze rese e le abbia travisate. Sulla costituzione del convenuto, che invoca l'inammissibilità dell'appello o comunque ne chiede la reiezione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il giudice di Pace ha ritenuto che, dalle testimonianze in atti, è risultato che l'auto è stata consegnata all'officina meccanica del fratello del convenuto e poi fu ceduta a tale , Persona_1 come confermato dal teste mentre non ha ritenuto attendibili le altre Testimone_1 testimonianze, che hanno appreso i fatti de relato o che provengono da persone legate da vincoli di parentela con Il convenuto, interrogato, ha affermato che suo fratello, titolare Parte_1 dell'autoofficina, si adoperò a fare incontrare telefonicamente la signora attuale appellante, con Pt_1 il per effettuare il passaggio di proprietà; dato l'accordo si provvide alla cessione della CP_2 macchina dietro accollo dei costi di riparazione della stessa. I figli del si adoperarono poi CP_2 per far demolire l'auto in questione. Questa ricostruzione effettivamente contrasta con quanto affermato sia all'epoca dei fatti alla Polizia che al Giudice di Pace, che afferma che l'auto fu venduta a suo padre da e poi non fu potuto fare il passaggio di proprietà. Pertanto è stata data CP_1 una lettura parziale, in primo grado, delle dichiarazioni del teste , che lungi dallo Testimone_1 smentire le testimonianze rese dai testi indotti da parte attrice le ha viceversa confermate, confermando che l'auto fu a suo padre ceduta da formalmente dipendente in un'officina contigua CP_1 alla officina del fratello, ma che in realtà gestisce l'officina del fratello, come fu detto a suo tempo da ai Carabinieri. Ne consegue che la perdita di possesso dell'auto è stata pienamente Testimone_1 provata, l'auto fu effettivamente consegnata al convenuto oggi appellato il quale a sua CP_1 volta la cedette a;
ed infine l'auto fu demolita a cura dei figli. L'appello pertanto Testimone_1 va accolto, in quanto si basa sulla segnalazione in sentenza di una presunta contraddizione tra testi, quando in realtà i testi hanno tutti confermato che l'auto fu ceduta a non Testimone_1 direttamente dalla attrice ma da dietro pagamento delle spese di Parte_1 CP_1 riparazione;
il quale si era poi anche assunto l'onere di curare il passaggio di proprietà, CP_1 senza dar seguito all'impegno assunto con il padre, come dichiarato ai Carabinieri da Tes_1
figlio di , e da sua sorella , sempre ai Carabinieri. Le
[...] Testimone_1 Controparte_3 domande vanno pertanto accolte, in riforma dell'impugnata sentenza, e le spese del doppio grado, con distrazione in favore dello Stato essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, seguono Parte_1 la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che dal 15 Settembre 2002 l'auto targata TE 252864 intestata a è stata ceduta a con conseguente perdita Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 di possesso da parte dell'appellante dell'auto. Ordina al Conservatore del Pra di Teramo l'annotazione della presente sentenza nel Pra, con esonero per lo stesso da ogni responsabilità. Condanna CP_1 alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 1265, oltre
[...] esborsi ed accessori;
e quanto al presente grado in euro 2552, oltre esborsi ed accessori;
con distrazione in favore dello Stato, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Teramo, 2 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Teramo
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4155/2017 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. IACONI CIRO e Parte_1 C.F._1 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA NAZIONALE ADRIATICA, 41 64026 ROSETO DEGLI ABRUZZIpresso il difensore avv. IACONI CIRO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NAPOLITANI SANDRO e dell'avv. , CP_1 elettivamente domiciliato in VIA PANNELLA, 48 64100 TERAMOpresso il difensore avv.
NAPOLITANI SANDRO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
si è vista respingere dal giudice di pace di Teramo la domanda di Parte_1 accertare e dichiarare che a partire dalla data del 15 settembre 2002 o da quando risultasse in giudizio la signora ha perso il possesso e la proprietà dell'autovettura Fiat Panda Bianca targata Parte_1
TE 252864 per averla consegnata al signor onde essere manlevata e garantita da tutte CP_1 le richieste di pagamento pervenutegli a partire della suddetta data. Aveva esposto nella citazione che tale auto era stata ceduta in quella data a di professione meccanico, che ne avrebbe CP_1 utilizzato varie parti come pezzi di ricambio. Lo stesso, contrariamente al vero, l'aveva assicurata che avrebbe provveduto a effettuare il passaggio di proprietà presso il pra;
ciò non si era verificato, e quindi alla ricorrente continuavano a pervenire preavvisi di fermo amministrativo in forza di sanzioni amministrative;
aveva così appreso che l'auto aveva continuato a circolare, senza che i successivi passaggi di proprietà fossero stati regolarizzati . Sulla contestazione del convenuto che in comparsa ha affermato di nemmeno conoscere la signora, e condotta istruttoria con interrogatorio e prove per testi, il giudice di Pace ha ritenuto che l'attrice non avesse adempiuto all'onere della prova di dimostrare che l'auto fosse stata effettivamente venduta al convenuto. Ritiene che il giudice di pace non abbia ben valutato le testimonianze rese e le abbia travisate. Sulla costituzione del convenuto, che invoca l'inammissibilità dell'appello o comunque ne chiede la reiezione, fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali;
la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. Il giudice di Pace ha ritenuto che, dalle testimonianze in atti, è risultato che l'auto è stata consegnata all'officina meccanica del fratello del convenuto e poi fu ceduta a tale , Persona_1 come confermato dal teste mentre non ha ritenuto attendibili le altre Testimone_1 testimonianze, che hanno appreso i fatti de relato o che provengono da persone legate da vincoli di parentela con Il convenuto, interrogato, ha affermato che suo fratello, titolare Parte_1 dell'autoofficina, si adoperò a fare incontrare telefonicamente la signora attuale appellante, con Pt_1 il per effettuare il passaggio di proprietà; dato l'accordo si provvide alla cessione della CP_2 macchina dietro accollo dei costi di riparazione della stessa. I figli del si adoperarono poi CP_2 per far demolire l'auto in questione. Questa ricostruzione effettivamente contrasta con quanto affermato sia all'epoca dei fatti alla Polizia che al Giudice di Pace, che afferma che l'auto fu venduta a suo padre da e poi non fu potuto fare il passaggio di proprietà. Pertanto è stata data CP_1 una lettura parziale, in primo grado, delle dichiarazioni del teste , che lungi dallo Testimone_1 smentire le testimonianze rese dai testi indotti da parte attrice le ha viceversa confermate, confermando che l'auto fu a suo padre ceduta da formalmente dipendente in un'officina contigua CP_1 alla officina del fratello, ma che in realtà gestisce l'officina del fratello, come fu detto a suo tempo da ai Carabinieri. Ne consegue che la perdita di possesso dell'auto è stata pienamente Testimone_1 provata, l'auto fu effettivamente consegnata al convenuto oggi appellato il quale a sua CP_1 volta la cedette a;
ed infine l'auto fu demolita a cura dei figli. L'appello pertanto Testimone_1 va accolto, in quanto si basa sulla segnalazione in sentenza di una presunta contraddizione tra testi, quando in realtà i testi hanno tutti confermato che l'auto fu ceduta a non Testimone_1 direttamente dalla attrice ma da dietro pagamento delle spese di Parte_1 CP_1 riparazione;
il quale si era poi anche assunto l'onere di curare il passaggio di proprietà, CP_1 senza dar seguito all'impegno assunto con il padre, come dichiarato ai Carabinieri da Tes_1
figlio di , e da sua sorella , sempre ai Carabinieri. Le
[...] Testimone_1 Controparte_3 domande vanno pertanto accolte, in riforma dell'impugnata sentenza, e le spese del doppio grado, con distrazione in favore dello Stato essendo stata ammessa al gratuito patrocinio, seguono Parte_1 la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie l'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza dichiara che dal 15 Settembre 2002 l'auto targata TE 252864 intestata a è stata ceduta a con conseguente perdita Parte_1 CP_1
pagina 2 di 3 di possesso da parte dell'appellante dell'auto. Ordina al Conservatore del Pra di Teramo l'annotazione della presente sentenza nel Pra, con esonero per lo stesso da ogni responsabilità. Condanna CP_1 alle spese del doppio grado di giudizio, che liquida quanto al primo grado in euro 1265, oltre
[...] esborsi ed accessori;
e quanto al presente grado in euro 2552, oltre esborsi ed accessori;
con distrazione in favore dello Stato, essendo stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Parte_1
Teramo, 2 Maggio 2025. Il Giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3