TRIB
Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/09/2025, n. 9052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9052 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.15437/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sulla minore elettivamente Persona_1 domiciliati in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36, presso lo studio dell' Avv. ANDREA OCCHIONE che li rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_2
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto. dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU della fase di ATP che sono già state liquidate provvisoriamente dal giudice dell'ATP a carico di e che devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1 CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 9.10.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe quali genitori della minore adivano Persona_1 il giudice del lavoro di Roma e, premesso che la figlia minore aveva ottenuto in via amministrativa il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 comma 3 L.10471992, deducevano che a seguito di visita di revisione dell'8.7.2024 la Commissione medica aveva ritenuto CP_1 che la minore non fosse invalida e che non sussistessero le condizioni ex L.104/1992., contestavano l'accertamento della Commissione Medica e CP_1 chiedevano il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di frequenza e ex artt.3 commi 1 e 3 L.104/1992. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta CTU e all'esito il CTU depositava in data 1.4.2025 la relazione che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 commi 1 e 3 L.1904/1992. In data 8.4.2025 parte ricorrente presentava atto di dissenso alla CTU e con ricorso depositato in data 24.4.2025 proponeva opposizione avverso l'accertamento del CTU, chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 commi 1 e 3 L.104/1992. Si costituiva l' contestando l'ammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 18.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente contestato specificamente le risultanze della CTU richiamando le osservazioni alla bozza di CTU e la documentazione allegata. Tuttavia, l'opposizione deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il CTU in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione allegata con particolare riferimento al referto CRE del 30.10.2023 che attesterebbe la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste. Tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica allegata, ivi compreso la documentazione del CREA del 30.10.2023 richiamata nella relazione peritale, ed ha fondato le sue conclusioni sulla documentazione medica esaminata e anche sulla base delle risultanze della visita medica effettuata sulla persona della minore. Il CTU ha infatti rilevato in sede di esame obiettivo:
“Soggetto in buone condizioni generali e di sanguificazione. Capo.- normoconformato e normoatteggiato.
.- Cilindrico, mobile. Non tumefazioni tiroidee evidenti. CP_2 Apparato respiratorio.- Torace: normo-conformato, mobile. Assenza di dispnea a riposo. Apparato cardio-vascolare.- NDR Apparato digerente ed uro-genitale- NDR Esame neuro-psichico.- Vigile, orientata nei tre assi, disponibile al colloquio, partecipa attivamente alla visita, di cui riconosce e comprende le finalità. Buona la comprensione verbale. Eloquio spontaneo conservato;
risponde in modo congruo per età e scolarità alle domande poste. Buona l'attentività e la concentrazione. Ideazione congrua;
non idee di riferimento. Non reazioni oppositive o altre alterazioni comportamentali a carattere aggressivo. Non evidenti alterazioni dell'asse timico. Non oscillazioni nella posizione di Romberg. Apparato osteo-articolare.- Assume la posizione eretta in modo autonomo e la mantiene senza perdita di equilibrio. Non evidenti limitazioni nei movimenti di rotazione e di flesso- estensione del tronco. Non evidenti limitazioni ai movimenti articolari globali della spalla bilateralmente. Non evidenti deficit a livello delle principali articolazioni degli arti inferiori. Deambulazione eseguita con autonomia. Passaggi di stato autonomi, eseguiti senza difficoltà. Accovacciamento completo. Organi di senso.- Visus utile alla vita organica e di relazione;
ode in maniera efficace la voce di conversazione.” Il CTU ha quindi precisato la seguente diagnosi : “Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche tipo dislessia e disortografia, con associate fragilità nell'area del calcolo in soggetto con profilo cognitivo nella norma, scarsamente impattante sulla capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell'età.” Al riguardo il CTU ha precisato: in merito all'accertamento dei requisiti ex art.1 L.289/1990 e ex art. 3 L.104/1992: “Per ciò che concerne i minori di 18 anni, la valutazione dovrà concentrarsi in particolar modo sullo sviluppo psico-fisico, sulla motricità, sulla capacità di apprendimento e proprietà di linguaggio, sullo sviluppo cognitivo e sulle capacità relazionale e di integrazione sociale, sul corretto e libero espletamento delle attività ludiche, sportive e del tempo libero, sulla ricezione dell'apprendimento e sufficiente svolgimento delle attività scolari. In merito alla richiesta di corresponsione dei benefici dello stato di handicap ai sensi della L. 104 del 05/02/1992, art. 3, a norma di legge essi spettano a coloro i quali risultino affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1) o che tale abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (comma 3). Il CTU ha poi precisato:
” Prendendo in esame la valutazione della Commissione Medica dell' essa appare CP_1 sostanzialmente condivisibile in rapporto a quanto emerge dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta (un solo certificato relativo al 2023) e dall'indagine medico-legale personalmente eseguita, che non consentono di contraddire quanto espresso in occasione della revisione in data 08.07.2024. Ed invero, la modesta incidenza che la condizione patologica ha sulla capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età viene altresì confermata da una attenta disamina della documentazione in atti, dalla quale risulta che, in data 30.10.2023, all'età di 9 anni, la veniva sottoposta a valutazione per i disturbi specifici dell'apprendimento da Pt_1 una commissione composta da neuropsichiatra infantile, logopedista e psicologa, che poneva diagnosi di: “…Disturbo Evolutivo specifico delle abilità scolastiche tipo dislessia
… e disturbo specifico della compitazione o disortografia, con associate fragilità nell'area del calcolo…”. Tale valutazione era formulata sulla base dei dati emersi dall'anamnesi, dall'osservazione clinica e dalle prove somministrate in seguito alla richiesta da parte della famiglia della verifica in merito a riferite problematiche scolastiche, prevalentemente nell'ambito della letto-scrittura. In merito alla valutazione delle competenze cognitive si legge: “Nel profilo cognitivo di la quantità di conoscenze di tipo audio- Per_1 percettivo/verbale, le capacità di ragionamento e di risoluzione di problemi su questo genere di dati risultano nella norma, così come la memoria di lavoro a breve termine, mentre l'entità delle conoscenze di tipo visuo-percettivo spaziale e la capacità di ragionamento su tali dati risulta essere superiore alla media normativa di riferimento. La velocità di elaborazione dei dati cognitivi risulta non essere adeguata all'età. La bambina stabilisce una serena relazione con l'operatrice; si mostra partecipativa e collaborativa rispetto alle attività proposte. Inoltre, si dimostra interessata alla conversazione e Per_1 sensibile ai rinforzi positivi.”. Venivano individuate difficoltà nella letto-scrittura e nella capacità di calcolo per cui veniva proposto: “Si consiglia, pertanto, di intraprendere un intervento di potenziamento degli apprendimenti fragili e di affiancare, in ambito extra- scolastico, la bambina mediante la figura di un tutor specializzato in DSA, al fine di aiutarla a identificare delle strategie di studio idoneo a supporto degli apprendimenti fragili…”. Inoltre, in data 06.05.2024 veniva certificata la frequenza presso il Centro CREEA di Roma, come di seguito riportato: “Si attesta che il minore nata a [...]_1 12/01/2014 è seguita presso questo centro per terapia cognitiva a frequenza plurisettimanale nei seguenti giorni ed orari: Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00, Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Per Tutoraggio nel seguente giorno ed orario: Sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Le terapie avranno continuità per tutto il periodo estivo, Giugno Luglio 2024 ,ad eccezione dal 3 al 25 Agosto per chiusura del centro”; si sottolinea che tale attestazione non risulta più attuale in quanto, durante la raccolta anamnestica, è stato riferito che la minore frequenta il suddetto centro solo una volta a settimana. Si precisa, inoltre, che non è stato possibile valutare ulteriore documentazione relativamente a eventuali rivalutazioni delle abilità di letto-scrittura della Pt_1 non essendo stati prodotti, ad oggi, nuovi atti successivi a quello dell'ottobre 2023 Il quadro patologico ad assai contenuta estrinsecazione funzionale, desumibile da quanto sopra esposto, è emerso anche nel corso del presente accertamento tecnico preventivo. Difatti, dal raccordo anamnestico, emerge che la minore frequenta l'ultimo anno della scuola primaria, senza necessità di insegnante di sostegno, nel corso degli anni ha avuto una carriera scolastica nella media, giammai interrotta da bocciatura (ha solo retrocesso di classe in quanto anticipataria). Riferisce di avere delle amiche che incontra poco perché abitano lontano. Inoltre, in sede di esame obiettivo, cui si rimanda per opportuno approfondimento, non veniva evidenziato alcun considerevole deficit funzionale della comprensione, del linguaggio e di comunicazione, tanto da rendere la minore meritevole di giudizio di invalidità in relazione ai compiti ed alle funzioni sue proprie, al di là di quelli che sono i limiti fisiologici imposti dall'età. Il profilo cognitivo si mostrava sufficiente, sostanzialmente in linea con l'età cronologica: infatti la Ricorrente si presentava vigile, orientata e collaborante, partecipava attivamente alla visita, non emergevano reazioni oppositive o altre alterazioni comportamentali a carattere aggressivo. Buona risultava la comprensione verbale. L'eloquio spontaneo era conservato;
rispondeva in modo congruo in relazione ad età e scolarità alle domande poste. L'ideazione risultava congrua, in assenza di dispercezioni. Il tono dell'umore in asse. In ultimo, non emergevano deficit motori. Al fine di concedere l'indennità di frequenza, come già anticipato sopra, è necessario andare a valutare diversi aspetti e in particolare, alterazioni dello sviluppo psico-fisico o cognitivo, della capacità di apprendimento e proprietà di linguaggio, problemi di capacità relazionale o difficoltà di integrazione sociale, impedimenti sul corretto e libero espletamento delle attività ludiche, sportive e del tempo libero o ancora presenza di problematiche che ostacolino il sufficiente svolgimento delle attività scolari. Nel caso specifico non sussistono alterazioni dello sviluppo psico-fisico, cognitivo o della proprietà di linguaggio, la minore non presenta difficoltà relazionali (ha amiche e si mostra collaborante e partecipativa), non mostra impedimenti fisici o psichici che possano interferire nello svolgimento di attività ludico-sportive e, pur presentando difficoltà nella letto-scrittura e nel calcolo, non sono tali da compromettere il sufficiente svolgimento delle attività scolari, infatti la minore non è mai stata bocciata, non ha l'insegnante di sostegno ed anche nella relazione specialistica viene indicato un potenziamento nel solo ambito extra-scolastico. Pertanto, non risultano inficiate le azioni elementari espletate da un soggetto normale di pari età, rendendo la minore Ricorrente non bisognevole di assistenza specifica per compierle in maniera normale e soddisfacente, così come non appaiono minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o ancora, difficoltà di apprendimento, di relazione tali da porre la in una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione, nè Pt_1 tantomeno necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Ordunque, alla luce di quanto sin qui espresso, non si ravvisano in capo alla Ricorrente i requisiti medico-legali utili al riconoscimento dell'indennità di frequenza di cui all'ex art.1 della Legge n.289/1990, né dello stato di handicap, previsto dall'art.3, comma 1 e 3, legge n.104/1992. Tutto ciò in armonia con il riconosciuto diritto alle previsioni di cui alla L. 170/2010: “Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto …” Il CTU ha poi ulteriormente chiarito gli elementi posti a fondamento del suo accertamento in risposta alle osservazioni alla bozza di CTU presentate dal difensore di parte ricorrente precisando: “Nelle osservazioni alla bozza di CTU, redatte dall'avvocato di parte Ricorrente, si precisa che la minore ha frequentato nel periodo compreso tra il 06.05.2024 e il 18.11.2024 con frequenza trisettimanale il centro riabilitativo per poi ridurre la terapia cognitiva ad un solo accesso settimanale, pertanto si richiede il riconoscimento dell'indennità di frequenza almeno nel periodo compreso tra la visita di revisione e il mese di novembre 2024. Si sottolinea che la mancata concessione dell'indennità di frequenza non è dovuta alla frequenza tri o monosettimanale al centro CREEA;
infatti, per il riconoscimento di tale beneficio è sufficiente, come riportato nelle considerazioni medico-legali a cui si rimanda - e ripreso da parte ricorrente nelle osservazioni alla relazione - la frequenza a scuola pubblica o privata, centri ambulatoriali, di formazione, senza particolare specifica sulle ore e/o i giorni di frequenza necessari al fine di concedere il beneficio. Piuttosto, la non concessione dell'indennità di frequenza trova ragione nell'insussistenza, da parte della minore, di effettive difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a mente dell'art 1 della L.11 ottobre 1990 n.289, come già ampiamente argomentato e come si rileva dal consuntivo diagnostico: “Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche tipo dislessia e disortografia, con associate fragilità nell'area del calcolo in soggetto con profilo cognitivo nella norma, scarsamente impattante sulla capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell'età”. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI DEFINITIVE Sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, delle considerazioni postulate, nonchè delle osservazioni formulate alla relazione preliminare di CTU, alle quali si è fornita analitica risposta nella precedente sezione dell'elaborato, così definitivamente si risponde in ordine ai quesiti posti dal Sig.Magistrato:
- la minore a far data dalla revisione da parte del CML Persona_1 CP_1 (08.07.2024), risultava ed anche attualmente risulta NON invalida civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L.118/71);
- dunque, all'epoca della revisione da parte del CML (08.07.2024) NON presentava ed CP_1 anche attualmente NON presenta, i requisiti medico-legali utili alla concessione dell'indennità di frequenza (ex art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289; art. 2 della L. 30 marzo 1971, n. 118);
- altresì, all'epoca della revisione da parte del CML (08.07.2024), NON presentava ed CP_1 anche attualmente NON presenta, i requisiti medico-legali utili al riconoscimento dello stato di portatrice di handicap previsto dall'art. 3, comma 1 e 3, legge n. 104/1992. “ Al riguardo parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva ai certificati medici già depositati in sede di ATP che contrasti con detto accertamento della CTU . In assenza pertanto di esami obiettivi medici più aggiornati che evidenzino un errato giudizio da parte della CTU o un aggravamento delle condizioni , le conclusioni del CTU della fase di ATP che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata, anche la più recente, ha effettuato la visita medica sulla persona della minore e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni di invalidità ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 commi 1 e 3 L.104/1992. Per tale motivo il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in relazione all'intero procedimento di ATP e di opposizione ad ATP avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell' devono essere poste definitivamente a CP_1 carico di . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU della fase di ATP che sono già state liquidate provvisoriamente dal giudice dell'ATP a carico di e che devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1 CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc.N.15437/2025 R. Gen
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa
TRA
e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sulla minore elettivamente Persona_1 domiciliati in Roma, Via Carlo Mirabello n. 36, presso lo studio dell' Avv. ANDREA OCCHIONE che li rappresenta giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
in persona del Presidente Controparte_1
e legale rappresentante pro tempore, con sede in via Ciro il Grande n. 21 rappresentato e difeso dall'avv. Simonetta Zannini Quirini in virtù di procura generale alle liti per atti notaio del 22.03.2024 Rep. n. 37875, Persona_2
Racc. 7313, e con essa elettivamente domiciliato, in Roma, Via C. Beccaria n. 29, presso gli Uffici dell'Avvocatura Metropolitana dell'Istituto. dell' . CP_1
RESISTENTE
all'udienza del 18.9.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU della fase di ATP che sono già state liquidate provvisoriamente dal giudice dell'ATP a carico di e che devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1 CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO Con ricorso ex art.445 bis c.p.c. depositato in data 9.10.2024 i ricorrenti indicati in epigrafe quali genitori della minore adivano Persona_1 il giudice del lavoro di Roma e, premesso che la figlia minore aveva ottenuto in via amministrativa il riconoscimento delle condizioni sanitarie ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 comma 3 L.10471992, deducevano che a seguito di visita di revisione dell'8.7.2024 la Commissione medica aveva ritenuto CP_1 che la minore non fosse invalida e che non sussistessero le condizioni ex L.104/1992., contestavano l'accertamento della Commissione Medica e CP_1 chiedevano il riconoscimento delle condizioni sanitarie per l'indennità di frequenza e ex artt.3 commi 1 e 3 L.104/1992. L' si costituiva contestando la sussistenza dei requisiti sanitari. CP_1
Veniva disposta CTU e all'esito il CTU depositava in data 1.4.2025 la relazione che accertava la non sussistenza delle condizioni ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 commi 1 e 3 L.1904/1992. In data 8.4.2025 parte ricorrente presentava atto di dissenso alla CTU e con ricorso depositato in data 24.4.2025 proponeva opposizione avverso l'accertamento del CTU, chiedendo accertarsi la sussistenza delle condizioni ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 commi 1 e 3 L.104/1992. Si costituiva l' contestando l'ammissibilità del ricorso e nel merito CP_1 chiedendo il rigetto del ricorso. Alla prima udienza del 18.9.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.
DIRITTO Il ricorso è ammissibile avendo parte ricorrente contestato specificamente le risultanze della CTU richiamando le osservazioni alla bozza di CTU e la documentazione allegata. Tuttavia, l'opposizione deve essere rigettata per mancanza dei requisiti medico-legali. Al riguardo parte ricorrente lamenta che il CTU in sede di ATP non avrebbe adeguatamente valutato la documentazione allegata con particolare riferimento al referto CRE del 30.10.2023 che attesterebbe la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste. Tali doglianze non sono fondate. Le conclusioni formulate dal CTU nell'elaborato peritale depositato in sede di ATP - che conseguono ad opportuni ed approfonditi accertamenti diagnostici condotti con retti criteri tecnici e con iter logico ineccepibile - possono esser condivise e poste a base della decisione e alle stesse pertanto questo giudice si riporta integralmente. In sede di relazione il CTU ha infatti esaminato tutta la documentazione medica allegata, ivi compreso la documentazione del CREA del 30.10.2023 richiamata nella relazione peritale, ed ha fondato le sue conclusioni sulla documentazione medica esaminata e anche sulla base delle risultanze della visita medica effettuata sulla persona della minore. Il CTU ha infatti rilevato in sede di esame obiettivo:
“Soggetto in buone condizioni generali e di sanguificazione. Capo.- normoconformato e normoatteggiato.
.- Cilindrico, mobile. Non tumefazioni tiroidee evidenti. CP_2 Apparato respiratorio.- Torace: normo-conformato, mobile. Assenza di dispnea a riposo. Apparato cardio-vascolare.- NDR Apparato digerente ed uro-genitale- NDR Esame neuro-psichico.- Vigile, orientata nei tre assi, disponibile al colloquio, partecipa attivamente alla visita, di cui riconosce e comprende le finalità. Buona la comprensione verbale. Eloquio spontaneo conservato;
risponde in modo congruo per età e scolarità alle domande poste. Buona l'attentività e la concentrazione. Ideazione congrua;
non idee di riferimento. Non reazioni oppositive o altre alterazioni comportamentali a carattere aggressivo. Non evidenti alterazioni dell'asse timico. Non oscillazioni nella posizione di Romberg. Apparato osteo-articolare.- Assume la posizione eretta in modo autonomo e la mantiene senza perdita di equilibrio. Non evidenti limitazioni nei movimenti di rotazione e di flesso- estensione del tronco. Non evidenti limitazioni ai movimenti articolari globali della spalla bilateralmente. Non evidenti deficit a livello delle principali articolazioni degli arti inferiori. Deambulazione eseguita con autonomia. Passaggi di stato autonomi, eseguiti senza difficoltà. Accovacciamento completo. Organi di senso.- Visus utile alla vita organica e di relazione;
ode in maniera efficace la voce di conversazione.” Il CTU ha quindi precisato la seguente diagnosi : “Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche tipo dislessia e disortografia, con associate fragilità nell'area del calcolo in soggetto con profilo cognitivo nella norma, scarsamente impattante sulla capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell'età.” Al riguardo il CTU ha precisato: in merito all'accertamento dei requisiti ex art.1 L.289/1990 e ex art. 3 L.104/1992: “Per ciò che concerne i minori di 18 anni, la valutazione dovrà concentrarsi in particolar modo sullo sviluppo psico-fisico, sulla motricità, sulla capacità di apprendimento e proprietà di linguaggio, sullo sviluppo cognitivo e sulle capacità relazionale e di integrazione sociale, sul corretto e libero espletamento delle attività ludiche, sportive e del tempo libero, sulla ricezione dell'apprendimento e sufficiente svolgimento delle attività scolari. In merito alla richiesta di corresponsione dei benefici dello stato di handicap ai sensi della L. 104 del 05/02/1992, art. 3, a norma di legge essi spettano a coloro i quali risultino affetti da minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (comma 1) o che tale abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (comma 3). Il CTU ha poi precisato:
” Prendendo in esame la valutazione della Commissione Medica dell' essa appare CP_1 sostanzialmente condivisibile in rapporto a quanto emerge dalla disamina della documentazione sanitaria prodotta (un solo certificato relativo al 2023) e dall'indagine medico-legale personalmente eseguita, che non consentono di contraddire quanto espresso in occasione della revisione in data 08.07.2024. Ed invero, la modesta incidenza che la condizione patologica ha sulla capacità a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età viene altresì confermata da una attenta disamina della documentazione in atti, dalla quale risulta che, in data 30.10.2023, all'età di 9 anni, la veniva sottoposta a valutazione per i disturbi specifici dell'apprendimento da Pt_1 una commissione composta da neuropsichiatra infantile, logopedista e psicologa, che poneva diagnosi di: “…Disturbo Evolutivo specifico delle abilità scolastiche tipo dislessia
… e disturbo specifico della compitazione o disortografia, con associate fragilità nell'area del calcolo…”. Tale valutazione era formulata sulla base dei dati emersi dall'anamnesi, dall'osservazione clinica e dalle prove somministrate in seguito alla richiesta da parte della famiglia della verifica in merito a riferite problematiche scolastiche, prevalentemente nell'ambito della letto-scrittura. In merito alla valutazione delle competenze cognitive si legge: “Nel profilo cognitivo di la quantità di conoscenze di tipo audio- Per_1 percettivo/verbale, le capacità di ragionamento e di risoluzione di problemi su questo genere di dati risultano nella norma, così come la memoria di lavoro a breve termine, mentre l'entità delle conoscenze di tipo visuo-percettivo spaziale e la capacità di ragionamento su tali dati risulta essere superiore alla media normativa di riferimento. La velocità di elaborazione dei dati cognitivi risulta non essere adeguata all'età. La bambina stabilisce una serena relazione con l'operatrice; si mostra partecipativa e collaborativa rispetto alle attività proposte. Inoltre, si dimostra interessata alla conversazione e Per_1 sensibile ai rinforzi positivi.”. Venivano individuate difficoltà nella letto-scrittura e nella capacità di calcolo per cui veniva proposto: “Si consiglia, pertanto, di intraprendere un intervento di potenziamento degli apprendimenti fragili e di affiancare, in ambito extra- scolastico, la bambina mediante la figura di un tutor specializzato in DSA, al fine di aiutarla a identificare delle strategie di studio idoneo a supporto degli apprendimenti fragili…”. Inoltre, in data 06.05.2024 veniva certificata la frequenza presso il Centro CREEA di Roma, come di seguito riportato: “Si attesta che il minore nata a [...]_1 12/01/2014 è seguita presso questo centro per terapia cognitiva a frequenza plurisettimanale nei seguenti giorni ed orari: Lunedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00, Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 15:00. Per Tutoraggio nel seguente giorno ed orario: Sabato dalle ore 10:00 alle ore 11:00. Le terapie avranno continuità per tutto il periodo estivo, Giugno Luglio 2024 ,ad eccezione dal 3 al 25 Agosto per chiusura del centro”; si sottolinea che tale attestazione non risulta più attuale in quanto, durante la raccolta anamnestica, è stato riferito che la minore frequenta il suddetto centro solo una volta a settimana. Si precisa, inoltre, che non è stato possibile valutare ulteriore documentazione relativamente a eventuali rivalutazioni delle abilità di letto-scrittura della Pt_1 non essendo stati prodotti, ad oggi, nuovi atti successivi a quello dell'ottobre 2023 Il quadro patologico ad assai contenuta estrinsecazione funzionale, desumibile da quanto sopra esposto, è emerso anche nel corso del presente accertamento tecnico preventivo. Difatti, dal raccordo anamnestico, emerge che la minore frequenta l'ultimo anno della scuola primaria, senza necessità di insegnante di sostegno, nel corso degli anni ha avuto una carriera scolastica nella media, giammai interrotta da bocciatura (ha solo retrocesso di classe in quanto anticipataria). Riferisce di avere delle amiche che incontra poco perché abitano lontano. Inoltre, in sede di esame obiettivo, cui si rimanda per opportuno approfondimento, non veniva evidenziato alcun considerevole deficit funzionale della comprensione, del linguaggio e di comunicazione, tanto da rendere la minore meritevole di giudizio di invalidità in relazione ai compiti ed alle funzioni sue proprie, al di là di quelli che sono i limiti fisiologici imposti dall'età. Il profilo cognitivo si mostrava sufficiente, sostanzialmente in linea con l'età cronologica: infatti la Ricorrente si presentava vigile, orientata e collaborante, partecipava attivamente alla visita, non emergevano reazioni oppositive o altre alterazioni comportamentali a carattere aggressivo. Buona risultava la comprensione verbale. L'eloquio spontaneo era conservato;
rispondeva in modo congruo in relazione ad età e scolarità alle domande poste. L'ideazione risultava congrua, in assenza di dispercezioni. Il tono dell'umore in asse. In ultimo, non emergevano deficit motori. Al fine di concedere l'indennità di frequenza, come già anticipato sopra, è necessario andare a valutare diversi aspetti e in particolare, alterazioni dello sviluppo psico-fisico o cognitivo, della capacità di apprendimento e proprietà di linguaggio, problemi di capacità relazionale o difficoltà di integrazione sociale, impedimenti sul corretto e libero espletamento delle attività ludiche, sportive e del tempo libero o ancora presenza di problematiche che ostacolino il sufficiente svolgimento delle attività scolari. Nel caso specifico non sussistono alterazioni dello sviluppo psico-fisico, cognitivo o della proprietà di linguaggio, la minore non presenta difficoltà relazionali (ha amiche e si mostra collaborante e partecipativa), non mostra impedimenti fisici o psichici che possano interferire nello svolgimento di attività ludico-sportive e, pur presentando difficoltà nella letto-scrittura e nel calcolo, non sono tali da compromettere il sufficiente svolgimento delle attività scolari, infatti la minore non è mai stata bocciata, non ha l'insegnante di sostegno ed anche nella relazione specialistica viene indicato un potenziamento nel solo ambito extra-scolastico. Pertanto, non risultano inficiate le azioni elementari espletate da un soggetto normale di pari età, rendendo la minore Ricorrente non bisognevole di assistenza specifica per compierle in maniera normale e soddisfacente, così come non appaiono minorazioni fisiche, psichiche, sensoriali o ancora, difficoltà di apprendimento, di relazione tali da porre la in una condizione di svantaggio sociale o di emarginazione, nè Pt_1 tantomeno necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. Ordunque, alla luce di quanto sin qui espresso, non si ravvisano in capo alla Ricorrente i requisiti medico-legali utili al riconoscimento dell'indennità di frequenza di cui all'ex art.1 della Legge n.289/1990, né dello stato di handicap, previsto dall'art.3, comma 1 e 3, legge n.104/1992. Tutto ciò in armonia con il riconosciuto diritto alle previsioni di cui alla L. 170/2010: “Art. 5 Misure educative e didattiche di supporto …” Il CTU ha poi ulteriormente chiarito gli elementi posti a fondamento del suo accertamento in risposta alle osservazioni alla bozza di CTU presentate dal difensore di parte ricorrente precisando: “Nelle osservazioni alla bozza di CTU, redatte dall'avvocato di parte Ricorrente, si precisa che la minore ha frequentato nel periodo compreso tra il 06.05.2024 e il 18.11.2024 con frequenza trisettimanale il centro riabilitativo per poi ridurre la terapia cognitiva ad un solo accesso settimanale, pertanto si richiede il riconoscimento dell'indennità di frequenza almeno nel periodo compreso tra la visita di revisione e il mese di novembre 2024. Si sottolinea che la mancata concessione dell'indennità di frequenza non è dovuta alla frequenza tri o monosettimanale al centro CREEA;
infatti, per il riconoscimento di tale beneficio è sufficiente, come riportato nelle considerazioni medico-legali a cui si rimanda - e ripreso da parte ricorrente nelle osservazioni alla relazione - la frequenza a scuola pubblica o privata, centri ambulatoriali, di formazione, senza particolare specifica sulle ore e/o i giorni di frequenza necessari al fine di concedere il beneficio. Piuttosto, la non concessione dell'indennità di frequenza trova ragione nell'insussistenza, da parte della minore, di effettive difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, a mente dell'art 1 della L.11 ottobre 1990 n.289, come già ampiamente argomentato e come si rileva dal consuntivo diagnostico: “Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche tipo dislessia e disortografia, con associate fragilità nell'area del calcolo in soggetto con profilo cognitivo nella norma, scarsamente impattante sulla capacità di svolgere compiti e funzioni propri dell'età”. CONCLUSIONI MEDICO-LEGALI DEFINITIVE Sulla base della documentazione sanitaria allegata, di tutti gli accertamenti clinici e strumentali, delle considerazioni postulate, nonchè delle osservazioni formulate alla relazione preliminare di CTU, alle quali si è fornita analitica risposta nella precedente sezione dell'elaborato, così definitivamente si risponde in ordine ai quesiti posti dal Sig.Magistrato:
- la minore a far data dalla revisione da parte del CML Persona_1 CP_1 (08.07.2024), risultava ed anche attualmente risulta NON invalida civile (patologia non invalidante o con riduzione della capacità lavorativa in misura INFERIORE AD 1/3 o minore non invalido art.2 L.118/71);
- dunque, all'epoca della revisione da parte del CML (08.07.2024) NON presentava ed CP_1 anche attualmente NON presenta, i requisiti medico-legali utili alla concessione dell'indennità di frequenza (ex art. 1 della L. 11 ottobre 1990, n. 289; art. 2 della L. 30 marzo 1971, n. 118);
- altresì, all'epoca della revisione da parte del CML (08.07.2024), NON presentava ed CP_1 anche attualmente NON presenta, i requisiti medico-legali utili al riconoscimento dello stato di portatrice di handicap previsto dall'art. 3, comma 1 e 3, legge n. 104/1992. “ Al riguardo parte ricorrente non ha allegato ulteriore documentazione successiva ai certificati medici già depositati in sede di ATP che contrasti con detto accertamento della CTU . In assenza pertanto di esami obiettivi medici più aggiornati che evidenzino un errato giudizio da parte della CTU o un aggravamento delle condizioni , le conclusioni del CTU della fase di ATP che ha richiamato tutta la documentazione medica allegata e visionata, anche la più recente, ha effettuato la visita medica sulla persona della minore e ha spiegato le ragioni poste a fondamento del suo giudizio, devono essere condivise senza necessità di ulteriori consulenze mediche di approfondimento e deve quindi ritenersi che non sussistano le condizioni di invalidità ex art.1 L.289/1990 e ex art.3 commi 1 e 3 L.104/1992. Per tale motivo il ricorso in opposizione deve essere rigettato. Le spese devono essere compensate in relazione all'intero procedimento di ATP e di opposizione ad ATP avuto riguardo ai redditi dichiarati da parte ricorrente ad eccezione delle spese di CTU già liquidate dal giudice dell'ATP provvisoriamente a carico dell' devono essere poste definitivamente a CP_1 carico di . CP_1
P.Q.M.
Rigetta il ricorso in opposizione ad ATP. Compensa le spese di lite tra le parti in relazione all'integrale procedimento di ATP e di opposizione ad ATP ad eccezione delle spese di CTU della fase di ATP che sono già state liquidate provvisoriamente dal giudice dell'ATP a carico di e che devono essere poste definitivamente a carico di . CP_1 CP_1
Roma, 18.9.2025
La GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso