CA
Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/07/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 26 giugno
2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2381/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il 30\6\1966 a San Felice a Cancella e residente in [...]codice Parte_1 fiscale numero , C.F._1
, nata il20\10\1964 a Maddaloni e residente ivi alla via Starzalunga codice Parte_2 fiscale numero C.F._2
nata il 19\6\1969 a Maddaloni e residente ivi alla via Starzalunga codice Parte_3 fiscale numero C.F._3
, nata il 24\10\1955 a San Felice a Cancello e residente ivi alla via Parte_4
Scampia codice fiscale numero , tutte rappresentate e difese dall'Avv. C.F._4
Michele Marra, giusta procura alle liti in calce ai rispettivi ricorsi, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Caserta alla via Dorso n. 16
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 576/2024 pubblicata il giorno, pubblicata il 4.03.2024
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati in cancelleria il 6 giugno 2018, le ricorrenti in epigrafe indicate esposero:
- di aver lavorato rispettivamente dal 10.06.2011 al 19.09.2011; dal 10.06.2012 al
19.09.2012 e dal 10.06.2013 al 06.07.2013 sotto la direzione ed il controllo della sig.ra CP_1
nell'azienda agricola a lei intestata, senza formale inquadramento;
[...]
1 - di essere state impiegate nella raccolta del tabacco nei fondi della zona di Acerra e di aver svolto mansioni di braccianti riconducibili al livello 1 area 3 del CCNL operai agricoli e florovivaisti;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 5.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato;
- di aver percepito una retribuzione giornaliera di circa 45 euro, corrisposta in contanti dal marito della resistente, sig. ; Controparte_2
- di non aver percepito il giusto compenso per l'orario di lavoro svolto né il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro aveva impedito loro di percepire l'indennità di disoccupazione agricola, determinando così un ulteriore danno.
Tanto premesso, adirono il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere cui chiesero, previo accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato svolti nei periodi e con le modalità di cui al ricorso, di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per l'orario di lavoro osservato, del TFR ed al risarcimento del danno conseguente all'omissione contributiva (derivante dalla mancata percezione dell'indennità di disoccupazione), così come quantificati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituì in giudizio l'odierna appellata che contestò la fondatezza delle domande di cui chiese il rigetto.
Ammesse ed espletate le prove orali, a conclusione dell'istruttoria il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe, statuì nel seguente modo: “a) accoglie parzialmente il ricorso proposto da iscritto al n. R.G. 5138/2018 e per l'effetto Parte_4 condanna la resistente al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di € 310,00 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione, dalle singole maturazioni sino al soddisfo;
b) rigetta i ricorsi proposti rispettivamente da , Parte_1 Parte_2
e iscritti ai nn. R.G. 5135/2018, 5136/2018 e 5137/2018; c) compensa tra tutte Parte_3 le parti le spese di lite”.
In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver respinto l'eccezione di nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali era stata basata la pretesa e dopo aver rigettato ogni eccezione attinente all'indicazione degli elementi identificativi della parte convenuta (codice fiscale), esaminò le prove e rilevò la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testimoni, a loro volta poco credibili anche in ragione della comunanza di interessi (avendo ciascuna dele ricorrenti deposto quale teste nel giudizio intentato dalle altre), Per tali ragioni si limitò ad accogliere la domanda in riferimento all'unico ricorso attinente ad un rapporto formalizzato.
2 Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
e le quali hanno censurato la sentenza lamentando l'erronea Parte_3 Parte_4 valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure ed hanno chiesto che, in riforma della sentenza di prime cure, sia disposto l'integrale accoglimento della domanda avanzata nel corso del primo grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, a seguito della regolare notifica del ricorso, la parte appellata non si è costituita in giudizio.
Nelle more del procedimento, poi, è stata disposta la trattazione cartolare con la sostituzione dell'udienza del 26 giugno 2025 mercè lo scambio delle note di trattazione. Acquisite tali note, riservata la decisione e svolta la camera di consiglio la controversia è stata definita nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Il giudice di prime cure, dopo un'ampia premessa riguardante le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, ha respinto la domanda evidenziando le lacune della prova testimoniale dalla quale era emerso che la conduzione dei terreni era in concreto affidata a e Controparte_2
, i quali provvedevano a dare le direttive e ad organizzare lo svolgimento delle attività, Per_1 laddove non era mai presente sui luoghi e si limitava in rare occasioni al Persona_2 pagamento dei compensi.
Ebbene, la valutazione effettuata dal giudice di prime cure risulta del tutto condivisibile.
In primo luogo, infatti, le censure attinenti alla presunta affermazione di incapacità dei testi in ragione del loro interesse di fatto non colgono nel segno, atteso che il giudice di primo grado ha premesso -con ampi riferimenti giurisprudenziali- che nel caso di deposizioni “reciproche” non sussiste un'incapacità dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c. ma di certo sussiste una situazione peculiare che impone una valutazione più pregnante dell'attendibilità dei testimoni.
Proprio in tale prospettiva, poi, il giudice ha evidenziato le peculiarità delle deposizioni dei testi, i quali non avevano mai fatto riferimento a quale datrice di lavoro investita Persona_2 del potere direttivo ed organizzativo della prestazione lavorativa.
Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della
3 retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (cfr, fra le altre Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
Tali criteri possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un'altra ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione (Cass. n. 5645/2009).
Ne consegue che anche ove fossero ravvisabili tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto dovrebbe comunque essere esclusa ove non vi fosse prova dell'elemento fondamentale, ossia dell'eterodirezione.
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che Il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente la subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro (Cass.civ., Sez. Lav., sent. 16/05/2012, n. 7652).
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e sopra rilevato, non sono emersi indici sicuri del rapporto tra e le Persona_2 presunte dipendenti.
A nulla rileva, poi, dal punto di vista probatorio la documentazione relativa all'istruttoria condotta dalla IO , atteso che riguarda denunce promananti dalle Controparte_3 odierne appellanti che, anche in tale sede, indicavano e quali Controparte_2 Persona_3 soggetti che impartivano loro le direttive.
A tal proposito occorre osservare che non può confondersi titolarità del fondo con la titolarità del rapporto di lavoro. Seppure la proprietà di un terreno possa costituire un elemento indiziario, ciò non esclude che la conduzione dello stesso e la coltivazione sia totalmente demandata ad altri soggetti che se ne occupino professionalmente (né in proposito le ricorrenti hanno dedotto o provato che l'odierna appellata sia iscritta come coltivatrice diretta presso la gestione esistente presso l'INPS).
Alla luce di tali emergenze istruttorie, la decisione del giudice di rime cure -approfondita e ben motivata- deve essere interamente confermata.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione della parte vittoriosa.
4 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- nulla sulle spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano - Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio - Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli - Consigliere
riunita in camera di consiglio all'esito della trattazione scritta disposta per il giorno 26 giugno
2025 ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2381/2024 RG sezione lavoro, vertente
TRA
, nata il 30\6\1966 a San Felice a Cancella e residente in [...]codice Parte_1 fiscale numero , C.F._1
, nata il20\10\1964 a Maddaloni e residente ivi alla via Starzalunga codice Parte_2 fiscale numero C.F._2
nata il 19\6\1969 a Maddaloni e residente ivi alla via Starzalunga codice Parte_3 fiscale numero C.F._3
, nata il 24\10\1955 a San Felice a Cancello e residente ivi alla via Parte_4
Scampia codice fiscale numero , tutte rappresentate e difese dall'Avv. C.F._4
Michele Marra, giusta procura alle liti in calce ai rispettivi ricorsi, ed elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Caserta alla via Dorso n. 16
APPELLANTI
E
Controparte_1
APPELLATA- CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 576/2024 pubblicata il giorno, pubblicata il 4.03.2024
FATTO E DIRITTO
Con distinti ricorsi, poi riuniti, depositati in cancelleria il 6 giugno 2018, le ricorrenti in epigrafe indicate esposero:
- di aver lavorato rispettivamente dal 10.06.2011 al 19.09.2011; dal 10.06.2012 al
19.09.2012 e dal 10.06.2013 al 06.07.2013 sotto la direzione ed il controllo della sig.ra CP_1
nell'azienda agricola a lei intestata, senza formale inquadramento;
[...]
1 - di essere state impiegate nella raccolta del tabacco nei fondi della zona di Acerra e di aver svolto mansioni di braccianti riconducibili al livello 1 area 3 del CCNL operai agricoli e florovivaisti;
- di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle ore 5.00 alle ore 13.00, dal lunedì al sabato;
- di aver percepito una retribuzione giornaliera di circa 45 euro, corrisposta in contanti dal marito della resistente, sig. ; Controparte_2
- di non aver percepito il giusto compenso per l'orario di lavoro svolto né il TFR al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- che la mancata formalizzazione del rapporto di lavoro aveva impedito loro di percepire l'indennità di disoccupazione agricola, determinando così un ulteriore danno.
Tanto premesso, adirono il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere cui chiesero, previo accertamento della sussistenza dei rapporti di lavoro subordinato svolti nei periodi e con le modalità di cui al ricorso, di condannare la convenuta al pagamento delle differenze retributive spettanti per l'orario di lavoro osservato, del TFR ed al risarcimento del danno conseguente all'omissione contributiva (derivante dalla mancata percezione dell'indennità di disoccupazione), così come quantificati in ricorso, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, con vittoria di spese di lite ed attribuzione.
All'esito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituì in giudizio l'odierna appellata che contestò la fondatezza delle domande di cui chiese il rigetto.
Ammesse ed espletate le prove orali, a conclusione dell'istruttoria il Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, con la sentenza in epigrafe, statuì nel seguente modo: “a) accoglie parzialmente il ricorso proposto da iscritto al n. R.G. 5138/2018 e per l'effetto Parte_4 condanna la resistente al pagamento in favore di della Controparte_1 Parte_4 somma di € 310,00 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione, dalle singole maturazioni sino al soddisfo;
b) rigetta i ricorsi proposti rispettivamente da , Parte_1 Parte_2
e iscritti ai nn. R.G. 5135/2018, 5136/2018 e 5137/2018; c) compensa tra tutte Parte_3 le parti le spese di lite”.
In particolare, il giudice di prime cure, dopo aver respinto l'eccezione di nullità del ricorso per mancata indicazione degli elementi di fatto e di diritto sui quali era stata basata la pretesa e dopo aver rigettato ogni eccezione attinente all'indicazione degli elementi identificativi della parte convenuta (codice fiscale), esaminò le prove e rilevò la genericità e contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle testimoni, a loro volta poco credibili anche in ragione della comunanza di interessi (avendo ciascuna dele ricorrenti deposto quale teste nel giudizio intentato dalle altre), Per tali ragioni si limitò ad accogliere la domanda in riferimento all'unico ricorso attinente ad un rapporto formalizzato.
2 Avverso tale pronuncia hanno proposto appello , , Parte_1 Parte_2
e le quali hanno censurato la sentenza lamentando l'erronea Parte_3 Parte_4 valutazione delle prove da parte del giudice di prime cure ed hanno chiesto che, in riforma della sentenza di prime cure, sia disposto l'integrale accoglimento della domanda avanzata nel corso del primo grado di giudizio.
Ricostituito il contraddittorio, a seguito della regolare notifica del ricorso, la parte appellata non si è costituita in giudizio.
Nelle more del procedimento, poi, è stata disposta la trattazione cartolare con la sostituzione dell'udienza del 26 giugno 2025 mercè lo scambio delle note di trattazione. Acquisite tali note, riservata la decisione e svolta la camera di consiglio la controversia è stata definita nei termini di seguito espressi.
Osserva la Corte che l'appello è infondato e deve essere respinto.
Il giudice di prime cure, dopo un'ampia premessa riguardante le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato, ha respinto la domanda evidenziando le lacune della prova testimoniale dalla quale era emerso che la conduzione dei terreni era in concreto affidata a e Controparte_2
, i quali provvedevano a dare le direttive e ad organizzare lo svolgimento delle attività, Per_1 laddove non era mai presente sui luoghi e si limitava in rare occasioni al Persona_2 pagamento dei compensi.
Ebbene, la valutazione effettuata dal giudice di prime cure risulta del tutto condivisibile.
In primo luogo, infatti, le censure attinenti alla presunta affermazione di incapacità dei testi in ragione del loro interesse di fatto non colgono nel segno, atteso che il giudice di primo grado ha premesso -con ampi riferimenti giurisprudenziali- che nel caso di deposizioni “reciproche” non sussiste un'incapacità dei testi ai sensi dell'art. 246 c.p.c. ma di certo sussiste una situazione peculiare che impone una valutazione più pregnante dell'attendibilità dei testimoni.
Proprio in tale prospettiva, poi, il giudice ha evidenziato le peculiarità delle deposizioni dei testi, i quali non avevano mai fatto riferimento a quale datrice di lavoro investita Persona_2 del potere direttivo ed organizzativo della prestazione lavorativa.
Occorre rammentare che ai sensi dell'art. 2094 del c.c. è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.
In particolare, è stato affermato che ai fini dell'individuazione del rapporto di lavoro subordinato, e della sua distinzione da quello autonomo, è determinante la subordinazione, cioè quel vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore d'opera, limitandone conseguentemente la libertà, al potere direttivo del datore di lavoro (inerente all'intrinseco svolgimento della prestazione lavorativa), mentre altri elementi, quali la collaborazione, l'assenza di rischio economico, la natura dell'oggetto della prestazione, la continuità di essa, la forma della
3 retribuzione e l'osservanza di un orario, possono avere una portata soltanto sussidiaria, restando peraltro escluso che anche la sussistenza di tutti questi altri elementi possa far qualificare di lavoro subordinato un rapporto in relazione al quale sia accertata la mancanza del predetto elemento determinante (cfr, fra le altre Cass. civ., 21.1.1987 n. 548).
Rivestono, inoltre, natura di ulteriori indici spia della subordinazione elementi quali l'inserimento stabile del lavoratore nell'organizzazione produttiva dell'impresa, l'utilizzo di locali, mezzi e strutture fornite dal datore di lavoro, la continuità della collaborazione, quale tendenzialmente stabile messa a disposizione da parte del dipendente delle energie lavorative, e l'esclusività della prestazione.
Tali criteri possono essere utilizzati per rafforzare il giudizio di soggezione di una parte al potere datoriale di un'altra ma, di per sé considerati, non sono sufficienti a determinare il giudizio di subordinazione (Cass. n. 5645/2009).
Ne consegue che anche ove fossero ravvisabili tutti i criteri sussidiari, la natura subordinata del rapporto dovrebbe comunque essere esclusa ove non vi fosse prova dell'elemento fondamentale, ossia dell'eterodirezione.
La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di precisare che Il lavoratore che agisca in giudizio per sentir dichiarare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso, ha l'onere di provare in maniera compiuta ed esauriente la subordinazione, non essendo a tale scopo sufficienti generiche allegazioni in merito alla durata del rapporto, alle modalità di erogazione del compenso e all'osservanza di un preciso orario di lavoro (Cass.civ., Sez. Lav., sent. 16/05/2012, n. 7652).
Ebbene, nel caso in esame, secondo quanto correttamente evidenziato dal giudice di prime cure e sopra rilevato, non sono emersi indici sicuri del rapporto tra e le Persona_2 presunte dipendenti.
A nulla rileva, poi, dal punto di vista probatorio la documentazione relativa all'istruttoria condotta dalla IO , atteso che riguarda denunce promananti dalle Controparte_3 odierne appellanti che, anche in tale sede, indicavano e quali Controparte_2 Persona_3 soggetti che impartivano loro le direttive.
A tal proposito occorre osservare che non può confondersi titolarità del fondo con la titolarità del rapporto di lavoro. Seppure la proprietà di un terreno possa costituire un elemento indiziario, ciò non esclude che la conduzione dello stesso e la coltivazione sia totalmente demandata ad altri soggetti che se ne occupino professionalmente (né in proposito le ricorrenti hanno dedotto o provato che l'odierna appellata sia iscritta come coltivatrice diretta presso la gestione esistente presso l'INPS).
Alla luce di tali emergenze istruttorie, la decisione del giudice di rime cure -approfondita e ben motivata- deve essere interamente confermata.
Nulla sulle spese, in considerazione della mancata costituzione della parte vittoriosa.
4 Deve darsi atto, infine, della sussistenza dei presupposti per la riscossione dell'importo integrativo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte così decide:
-rigetta l'appello;
- nulla sulle spese del grado;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del/la ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio del giorno 26 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
5