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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 16/12/2025, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5501/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ZZ BA
e
, C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
RD IN
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/11/2025, davano atto che dal matrimonio erano nati:
nato il [...] a [...] Persona_1
nata il [...] a [...] Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti: nata il [...] a [...]ù) Parte_3
nata il [...] a [...] Parte_4
Ciò premesso, i coniugi richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnazione della casa coniugale sita in Somma Lombardo Via Bruno Colombo n.7/G, di proprietà della signora a quest'ultima, con gli arredi che la Parte_1 compongono, affinché vi possa abitare con i figli.
3) Il mutuo ipotecario gravante sull'immobile ed intestato ad entrambi i coniugi verrà corrisposto al 50% ciascuno. Il signor verserà entro il giorno 10 di ogni mese Pt_2
l'importo di € 377,00 sul conto corrente cointestato tra le parti.
4) Affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere e tenere con sè i figli minori un pomeriggio a settimana e a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento secondo le esigenze e volontà dei figli;
5) Durante le ferie estive il padre potrà stare con i figli minorenni per un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, tenuto conto delle esigenze e volontà dei figli;
Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi fra le parti dettati anche da motivi di lavoro, i figli minorenni alterneranno ogni anno con i genitori le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio, Pasqua e Sant'Angelo.
6) Il padre verserà un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 275,00 ciascuno per un totale di € 550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, mediante bonifico bancario in favore della signora entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, che le parti dichiarano di conoscere. 7) Il padre verserà un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti pari ad € 150,00 ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, direttamente alle stesse mediante bonifico bancario sul conto di e di entro il giorno 10 Parte_3 Parte_4 di ogni mese, il padre sosterrà inoltre il 50% delle spese universitarie di ciascuna.
Pag. 2 di 3 8) L'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla signora Pt_1
, in qualità di genitore collocatario.
[...]
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno verso l'altro a titolo di contributo al mantenimento.
10) spese legali integralmente compensate fra le parti. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/05/2003 in OR (Perù) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gallarate alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso nella camera di consiglio del giorno16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Busto Arsizio
Sezione Volontaria 1
N. R.G. 5501/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa – Presidente
Dott.ssa Manuela Palvarini – Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito – Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento per separazione introdotto con ricorso congiunto da
, C.F. , con l'Avv. Parte_1 C.F._1
ZZ BA
e
, C.F. , con l'Avv. Parte_2 C.F._2
RD IN
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: ricorso congiunto per la dichiarazione di separazione personale
CONCLUSIONI
Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni di cui al ricorso. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 21/11/2025, davano atto che dal matrimonio erano nati:
nato il [...] a [...] Persona_1
nata il [...] a [...] Persona_2
e i seguenti figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti: nata il [...] a [...]ù) Parte_3
nata il [...] a [...] Parte_4
Ciò premesso, i coniugi richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) Assegnazione della casa coniugale sita in Somma Lombardo Via Bruno Colombo n.7/G, di proprietà della signora a quest'ultima, con gli arredi che la Parte_1 compongono, affinché vi possa abitare con i figli.
3) Il mutuo ipotecario gravante sull'immobile ed intestato ad entrambi i coniugi verrà corrisposto al 50% ciascuno. Il signor verserà entro il giorno 10 di ogni mese Pt_2
l'importo di € 377,00 sul conto corrente cointestato tra le parti.
4) Affidamento congiunto dei figli, con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di vedere e tenere con sè i figli minori un pomeriggio a settimana e a week-end alternati dal sabato mattina alla domenica sera, con pernottamento secondo le esigenze e volontà dei figli;
5) Durante le ferie estive il padre potrà stare con i figli minorenni per un periodo di 2 settimane, anche non consecutive, tenuto conto delle esigenze e volontà dei figli;
Durante le festività natalizie, salvo diversi accordi fra le parti dettati anche da motivi di lavoro, i figli minorenni alterneranno ogni anno con i genitori le festività di Natale, Santo Stefano, 31 dicembre e 1° gennaio, Pasqua e Sant'Angelo.
6) Il padre verserà un contributo al mantenimento dei figli minori pari ad € 275,00 ciascuno per un totale di € 550,00 mensili, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, mediante bonifico bancario in favore della signora entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo della Corte d'Appello di Milano, che le parti dichiarano di conoscere. 7) Il padre verserà un contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti pari ad € 150,00 ciascuna, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice istat, direttamente alle stesse mediante bonifico bancario sul conto di e di entro il giorno 10 Parte_3 Parte_4 di ogni mese, il padre sosterrà inoltre il 50% delle spese universitarie di ciascuna.
Pag. 2 di 3 8) L'assegno unico verrà richiesto e percepito integralmente dalla signora Pt_1
, in qualità di genitore collocatario.
[...]
9) I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno verso l'altro a titolo di contributo al mantenimento.
10) spese legali integralmente compensate fra le parti. Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale, dovendosi ritenere provata la frattura fra i coniugi. Nulla osta all'accoglimento delle condizioni concordate dalle parti, che appaiono rispettose delle esigenze della prole.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Busto Arsizio, Sezione I civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 08/05/2003 in OR (Perù) con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gallarate alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza. MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso nella camera di consiglio del giorno16/12/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Ardito Dott.ssa Maria Eugenia Pupa
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