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Sentenza 20 agosto 2025
Sentenza 20 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/08/2025, n. 1308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1308 |
| Data del deposito : | 20 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2237/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.902 del Ruolo Generale per l'anno 2020 promosso da (CF , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Elisabetta Loi, che lo rappresenta e difende con l'avv. Gian Marco Delunas, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata all'atto in appello appellante contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore in carica in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Antonella e Giuseppe CP_3 Accardi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.6.2022 appellato la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 28.10.2024) voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, in accoglimento dei motivi di appello anche singolarmente considerati, riformare integralmente la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni del giudizio di primo grado e per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: (1) in via preliminare di merito, vista la sentenza del Giudice di Pace n.585/2023 del 12.05.2023, passata in giudicato, che ha dichiarato l'illegittimità delle delibere condominiali del 20.03.2019 e del 08.11.2027 (rectius: 2017): dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto l'importo richiesto dal Parte_2 ; (2) nel merito, in accoglimento dell'opposizione, previo accertamento e/o
[...] declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle delibere assembleari del 20.03.2019 e del 08.11.2017, revocare, annullare e/o modificare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto, in ogni caso, l'importo richiesto dal;
(3) in ogni Parte_2 Parte_2 caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. Nell'interesse dell'appellato (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 28.10.2024) voglia il Tribunale (A) rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e diritto e per Parte_1
l'effetto condannare l'appellante alle spese del giudizio;
(B) in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, spese generali, IVA, CPA come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata l'8.2.2020 si è tempestivamente opposto davanti al giudice di Parte_1
pagina 1 di 15 Pace di Cagliari al decreto n.2381 del 2.12.2019 - notificato insieme al precetto il 16.1.2020 -, col quale lo stesso giudice gli ha ingiunto di pagare immediatamente al in Controparte_4 Cagliari la somma capitale di € 3.657,21, oltre interessi legali come richiesti e spese del procedimento (liquidate in € 604,00 per onorari e in € 76,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge). Nel corrispondente ricorso monitorio, depositato l'8.11.2019, il Condominio ha chiesto l'ingiunzione deducendo che: è proprietario di un immobile annesso al Condominio ricorrente, presso il quale Parte_1 risiede;
il 20.03.2019 l'assemblea dei condomini, ritualmente convocata e costituita (docc.1, 2), approvava all'unanimità dei presenti: (a) il preventivo spese per l'elaborazione del regolamento condominiale, la revisione delle tabelle millesimali ed il relativo piano di riparto preventivo (docc.3, 4); (b) il preventivo spesa per la messa in sicurezza e ripristino prospetti ed il piano di riparto (docc.5, 6); come si evince dal verbale di assemblea - inviato ai condomini unitamente ai predetti documenti ed allo scadenzario rate “gestione messa in sicurezza” con racc. in data 21.03.2019 (docc.1, 7) -, le quote condominiali per la revisione delle tabelle millesimali dovevano essere corrisposte entro il 20.03.2019, mentre quelle per i lavori straordinari entro e non oltre l'1.09.2019; il condomino non ha corrisposto le quote dovute in virtù della predetta deliberazione Pt_1 condominiale ed è dunque debitore nei confronti del Condominio: (I) dell'importo di € 143,46 a titolo di quota rielaborazione tabelle millesimali e regolamento condominiale;
(II) dell'importo di € 3.025,75 a titolo di quote straordinarie a preventivo per la messa in sicurezza e ripristino prospetti;
lo stesso è altresì debitore (III) dell'importo totale di € 488,00 dovute all'amministratore a titolo di compensi e spese per le attività appresso indicate, così come previste e approvate nel contratto di affidamento incarico allegato al verbale di assemblea condominiale in data 8.11.2017 (doc.12): € 61,00 per sollecito di pagamento inviato con raccomandata del 21.05.2019 (docc.9, 13); € 122,00 per lettera di messa in mora inviata con raccomandata del 6.06.2019 (docc.10, 13); € 305,00 per affidamento incarico al legale per recupero crediti vantati dal Condominio (docc.12, 13). Con l'atto di citazione in opposizione indicato in premessa lo ha concluso (oltre che per la revoca Pt_1 della provvisoria esecuzione del decreto opposto) chiedendo al giudice di pace: di revocare, annullare e/o modificare il decreto ingiuntivo opposto - previo, se del caso, accertamento e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia delle delibere assembleari del 20.03.2010 e del 07.11.2017 -, dichiarando non dovuto, in ogni caso, l'importo richiesto dal;
in Parte_2 ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. A sostegno delle suddette conclusioni l'opponente ha dedotto, in FATTO, che: con raccomandata semplice del 11.03.2019, inviata tramite il servizio di gestione privata Poste Power, l'amministratore del Condominio opposto ha inviato allo un avviso di indizione dell'assemblea Pt_1 condominiale da svolgersi il 19.03.2019 e il 20.03.2019 (in seconda convocazione); dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio risulta che il plico contenente il predetto avviso non è stato ritirato ed è tornato al mittente per compiuta giacenza;
detto mancato ritiro è dovuto solo ed esclusivamente al fatto che l'opponente, così come la sig.ra che lo assiste, non ha mai rinvenuto l'avviso che deve essere immesso in cassetta allorquando il destinatario della raccomandata è assente presso la sua residenza: per tale ragione l'esponente si è trovato nell'impossibilità di presenziare all'assemblea tenutasi il 20.03.2019 senza alcuna sua colpa e/o responsabilità; il Condominio deduce altresì di aver spedito il 21.03.2019 - sempre con raccomandata semplice di Poste Power - il verbale del 20.03.2019, anch'esso non ritirato e tornato al mittente per compiuta giacenza: anche in tal caso lo non ha potuto avere conoscenza di tale raccomandata, non avendo Pt_1 mai rinvenuto nella propria cassetta l'avviso di giacenza relativo alla suddetta spedizione;
per quanto precede, del tutto inaspettatamente l'esponente ha appreso, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, del credito di € 3.657,21 vantato dal nei suoi confronti e del verbale Parte_2
pagina 2 di 15 del 20.03.2019 (e, quindi, del fatto che in tale occasione il avesse approvato, a Parte_2 maggioranza, il preventivo per la rielaborazione delle tabelle millesimali e quello per il ripristino dei prospetti condominiali, con il riparto delle relative spese tra i vari condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà); la delibera del 20.3.2019 - oltre ad essere affetta da nullità per le ragioni di seguito esposte (e che attenuano il rilievo della conoscibilità della stessa ai fini del decorso del termine per impugnarla) - è dunque annullabile perché sia l'avviso di convocazione, sia la delibera, sia le successive missive non sono mai correttamente pervenute all'esponente; nella vicenda per cui è causa assume infatti rilievo centrale la circostanza, ben nota all'amministratore, che l'opponente sia disabile al 100% a causa dell'assoluta cecità da cui è affetto, ciò che gli impedisce di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, rendendo necessaria un'assistenza continuativa e globale che gli è fornita da una badante, (che come Persona_1 detto non ha mai rinvenuto nella sua cassetta gli avvisi relativi alle raccomandate che l'amministratore asserisce di aver spedito); se pertanto è vero che le comunicazioni che dovevano necessariamente essere effettuate all'opponente, e precedere l'emissione del decreto ingiuntivo, non sono state regolari - come si avrà modo di provare anche nell'instaurando procedimento di impugnazione della suddetta delibera -, è altresì evidente che il credito su cui si fonda il provvedimento monitorio non è mai pervenuto nella sfera di conoscibilità dello e non è pertanto esigibile;
Pt_1 ciò premesso ha dedotto, in DIRITTO: A) sulla nullità della delibera del 20.03.2019, che: l'assemblea condominiale, decidendo sul punto n.3 all'o.d.g. all'unanimità dei presenti, ha approvato i lavori di rispristino dei prospetti e deliberato di ripartirne le spese in base alle tabelle millesimali;
i suddetti lavori, però, non riguardavano solo le facciate dell'edificio condominiale ma anche i balconi (frontalini, parapetti e sotto-balconi), privi di qualunque valore estetico, con la conseguenza che le spese riguardanti il loro rifacimento erano di competenza dei proprietari dei balconi medesimi e dovevano quindi suddividersi non già fra tutti i condomini, secondo le quote di proprietà generale, ma solo fra i proprietari delle unità immobiliari fornite di balcone: per pacifica giurisprudenza, infatti, “i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art.1117 cc, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso e al servizio di tutti”, facendo eccezione a tale principio solo quei casi in cui il rivestimento del parapetto e della soletta svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (così Cass. 21.01.2000 n.637, 23.09.2003 n.14076, 30.07.2004 n.14576); nel caso di specie, dalle fotografie prodotte come doc.3 emerge con evidenza che i balconi insistenti sulla facciata non assolvono ad alcuna funzione incidente in senso positivo sul decoro e/o sull'assetto architettonico dello stabile, visto che quest'ultimo ha caratteristiche estetiche piuttosto dozzinali e che i balconi sono privi di qualsiasi fregio o decorazione;
dalle fotografie prodotte come doc.4, inoltre, risulta chiaramente che i lavori sui balconi interesseranno in particolar modo i pannelli di cemento che ne delimitano il fianco libero (ossia il fianco opposto a quello in cui il terrazzo è delimitato dal muro di un corpo avanzato del fabbricato), dunque porzioni che costituiscono pacificamente parti strutturali del balcone stesso, e non della facciata dello stabile (così Trib. Firenze, n.2259/2009), e che perciò sono di proprietà individuale, per cui le spese relative al loro rifacimento dovevano essere necessariamente poste in capo ai proprietari degli stessi: l'assemblea, deliberando diversamente, ha di fatto attratto alla proprietà comune dei beni di pertinenza individuale, così esorbitando dai suoi poteri e violando il diritto all'integrità del patrimonio dei condomini non proprietari di balconi;
su tale aspetto si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità e di merito, che con orientamento oramai consolidato ha affermato che “i poteri del Condominio possono essere esercitati solamente su parti comuni, ma non anche sulle parti dell'immobile di esclusiva proprietà del singolo pagina 3 di 15 . Pertanto, l'assemblea dei condomini non può decidere l'esecuzione di lavori su parti Parte_2 dell'edificio che sono di un singolo condomino senza il consenso di questi e, pertanto, la delibera con la quale, senza il consenso del proprietario esclusivo, viene approvata l'esecuzione di lavori che incidono sulla proprietà individuale è affetta da nullità assoluta (Cass. sez. VI, ordinanza 15 marzo 2017, n.6652; Tribunale Roma, sez. V, 07/11/2017, n.20887; sentenza n.13116 del 30/12/21997); alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere che la delibera assembleare in esame sia affetta da nullità assoluta, ciò da cui discende pedissequamente che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato, essendo stato emanato sulla base di un atto del tutto nullo (non esistendo in sostanza alcun titolo di credito certo nei confronti dello;
Pt_1 B) sulla nullità della delibera del 07.11.2017, che: detta delibera (doc.12 fascicolo monitorio), in forza della quale è stato inserito nel provvedimento monitorio il credito di € 488,00 per contribuzione ai compensi e alle spese asseritamente sostenute dall'amministratore, è parimenti nulla, in quanto dette voci di costo risultano essere del tutto illegittime ed arbitrarie;
con essa l'assemblea ha nominato amministratore ed approvato il preventivo relativo Persona_2 alle sue competenze, preventivo in cui si legge che saranno addebitati al (presunto) condomino moroso i seguenti costi: € 50,00 oltre IVA per ciascun sollecito di pagamento;
€ 100,00 oltre IVA per ciascuna messa in mora;
€ 250,00 oltre IVA per la gestione pratica del decreto ingiuntivo;
l'eccepita nullità assoluta discende dal fatto che le spese sopra richiamate, essendo qualificabili come spese rientranti negli oneri manutentivi della cosa comune, dovevano essere ripartite secondo i criteri di cui all'art.1123 cc, ovverossia addebitandole a ciascun condomino proporzionalmente ai millesimi di spettanza, mentre l'assemblea si è discostata da tali criteri legali e, senza il consenso di tutti i condomini, le ha imputate al solo condomino moroso;
orbene, in casi del tutto assimilabili a quello di specie la giurisprudenza di legittimità e di merito ha correttamente affermato che “è nulla, e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art.1137 cc, la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del per una Parte_2 procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza” (Cass. ord. 18 gennaio 2016, n.751; Cass. 6 ottobre 2008, n.24696; Cass 26 aprile 1994, n.3946); non può inoltre trascurarsi che lo non ha mai ricevuto i solleciti di pagamento inviatigli Pt_1 dall'amministratore, in quanto anch'essi inoltrati con le stesse modalità viziate già utilizzate per l'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20.3.2019 e del relativo verbale;
si evidenzia infine che le somme richieste per le suddette voci risultano del tutto ingiustificate anche sotto altro profilo, atteso che costituisce principio incontestabile, sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione n.15718/2001), quello per cui qualora all'attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della somma capitale;
dalla evidenziata nullità discende che nulla è dovuto al opposto a titolo di spese Parte_2 stragiudiziali e che pertanto il decreto opposto deve essere revocato;
C) sull'inesigibilità del credito, che: ferme le superiori ed assorbenti censure di nullità si evidenzia che, come già ampiamente illustrato nella premessa in fatto, lo non ha avuto alcuna legale conoscenza dell'avviso di convocazione Pt_1 dell'assemblea e del verbale assembleare del 20.03.2019 ed è venuto a conoscenza dell'asserito credito del solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2 quanto sopra comporta che il decreto anzidetto è stato emesso sulla base di un titolo di credito (“rectius” delibera) che, non essendo né conosciuto né conoscibile dal debitore, non era certo esigibile nei suoi confronti;
pagina 4 di 15 invero, l'esigibilità del credito posto a fondamento del provvedimento monitorio non può fasi discendere semplicemente dal fatto che l'amministratore abbia inviato gli atti all'indirizzo di residenza tramite raccomandata e che, quindi, trattandosi di atti recettizi, ciò sarebbe sufficiente a farne presumere la conoscenza da parte del destinatario;
sebbene codesta difesa non ignori che in materia di l'avviso di convocazione Parte_2 dell'assemblea (così come la notifica del verbale) rinviene la propria disciplina nell'art.1135 cc - in base alla quale è sufficiente che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del Parte_2 destinatario -, occorre tuttavia rilevare che qui ci troviamo di fronte ad una ipotesi assai peculiare, in quanto l'amministratore si è avvalso di un servizio di poste privato del tutto inidoneo ad integrare la presunzione di conoscenza prevista dalla citata disposizione;
al riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza in tema di contenzioso tributario, che con principio che riveste portata generale ha chiarito che “l'incaricato di un servizio di posta privato non riveste, a differenza dell'agente del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso” (Cass. civ. 2035/2014), con la conseguenza che in tali casi l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine per proporre impugnazione;
lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale di Cagliari nella sentenza n.1118 del 2018 (doc.5), che in un caso identico a quello di cui si discute ha affermato che “l'utilizzo di un servizio privato di invio della comunicazione dell'avviso di convocazione e del verbale d'assemblea comporta l'impossibilità per l'amministratore di avvalersi della presunzione di consegna che assiste le comunicazioni eseguite con il servizio postale nazionale”; le eccezioni e considerazioni appena esposte valgono a maggior ragione nel caso di specie, visto che Posta Power, cioè il servizio di posta privato utilizzato dal Condominio, appare privo della necessaria licenza rilasciata dal MISE, ciò che di per sé comporta l'inesistenza giuridica e/o la nullità di tutte le comunicazioni condominiali eseguite per suo tramite;
né si può trascurare il fatto che parte opposta non ha prodotto alcun atto che permetta un controllo dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale dello dovendosi escludere Pt_1 che sia a tal fine sufficiente la mera ricognizione operata dall'ente postale;
tutte le considerazioni appena svolte (ivi compresa la già segnalata disabilità dell'opponente) consentono di affermare che il credito ingiunto non poteva certo ritenersi esigibile nei confronti dello con la conseguenza che anche per tale ragione - ovvero per la mancanza ab origine dei requisiti Pt_1 di cui all'art.633 cpc - il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e/o annullato. Il opposto - costituito con comparsa depositata il 14.5.2020 per chiedere il rigetto Parte_2 dell'opposizione (e dell'istanza ex art.649 cpc), con vittoria di spese - ha premesso: che le questioni attinenti la presunta nullità o annullabilità delle delibere dell'assemblea condominiale del 20.03.2010 e del 7.11.2027 saranno valutate nel separato ed autonomo giudizio promosso dallo con atto di Pt_1 citazione notificato il 25.03.2020; che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, il 16.01.2020, solo dopo che l'amministratore ne aveva informato e tentato ogni possibile conciliazione Pt_1 (circostanza rilevante ai fini della valutazione della condotta del debitore); lo stesso ha poi dedotto: in fatto, che: il 3.12.2019 l'amministratore del Condominio riceveva una PEC dell'avv. Loi (doc.3), che per conto dello domandava, tra le altre cose, chiarimenti in merito ad un asserito debito nei confronti del Pt_1 condominio, appreso di recente, per “quote sia ordinarie che straordinarie” (ciò che conferma come sia falso che l'opponente non abbia avuto conoscenza degli oneri condominiali a suo carico fino alla notifica del decreto opposto); con PEC 4.12.2019 (doc.4) l'amministratore, riscontrando la suddetta richiesta: lo informava che il 2.12.2019 era stato emesso un decreto ingiuntivo, non ancora notificato, e di essere disponibile alla definizione bonaria, per evitare l'aggravio di spese in danno del condomino;
si doleva inoltre del pagina 5 di 15 comportamento dello che aveva rifiutato la consegna a mani delle raccomandate spedite in date Pt_1 11.03.19, 21.03.19, 21.05.19 e 06.06.19, restituite al mittente per compiuta giacenza (docc.5-9); è infatti successo che l'amministratore aveva tentato di recapitare a mani alcuni documenti, tra cui le predette raccomandate, recandosi personalmente presso l'abitazione dell'opponente (alle ore 18:30 circa del 15.07.2019, al termine di una riunione informale tra condomini e impresa appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza dello stabile), non riuscendoci per un deciso rifiuto dello di Pt_1 sottoscrivere la quietanza per ricevuta;
in tale occasione lo aveva in particolare dichiarato Pt_1 all'amministratore che non avrebbe accettato la corrispondenza né a mani né dalla Poste Power, a suo dire non autorizzata ad effettuare spedizioni e consegne (come precisato all'incontro di mediazione); le medesime raccomandate recano distintamente i dati della in possesso della licenza Parte_3 ministeriale n.3482/2017 (doc.11), così come la sua affiliata Poste Power, i cui addetti possono certificare, al pari degli operatori di Poste Italiane, consegna e recapito di plichi raccomandati;
in occasione dell'ennesimo tentativo di recapito della racc. 10.06.2019, inoltre, il postino addetto alla consegna aveva persino tratto la fotografia dell'avviso inserito nella cassetta postale dello Pt_1 (doc.12), recante, come negli altri casi, gli estremi della raccomandata;
lo in ogni caso: l'11.09.2019 aveva ritirato presso l'Ufficio Posta Power la raccomandata Pt_1 5.09.2019, contenente, tra le altre cose, il “Riepilogo somme dovute e rate rielaborazione tabelle millesimali e regolamento condominiale” ed il “Riparto preventivo nominativo gestione 01.01.19- 31.12.19 Gestione ordinaria - tabelle millesimali”, riguardanti in parte somme inserite in decreto ed in parte (per € 143,46) somme poi corrisposte dal debitore il 9.12.1019 (docc.13, 16 e 17); quanto alle asserite ragioni di salute, peraltro ignorate dall'amministratore, non possono costituire alcuna scusante o giustificazione avendo lo stesso dichiarato in citazione di fare totale Pt_1 affidamento per ogni atto di ordinaria amministrazione sulla sua “badante” , la Persona_1 quale “si occupa di tutte le incombenze pratiche…, compreso il controllo della posta”; in diritto, che: l'opponente ha domandato la revoca del decreto opposto sul solo ed unico motivo della presunta nullità delle delibere assembleari 20.03.19 e 7.11.2017, a sua detta adottate in violazione delle norme in materia di convocazione e approvazione delle spese;
come già detto, l'asserita nullità dovrà essere accertata dal Giudice di Pace di Cagliari nel procedimento di impugnazione già pendente, con la conseguenza che fino a quando tali deliberazioni non saranno dal medesimo giudice sospese o revocate la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto è e rimane pienamente efficace: la Cassazione, sul punto, ha infatti ribadito che l'opposizione del condomino ingiunto non potrà che riguardare la sussistenza o meno del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e che, dunque, “il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza, efficacia ed immediata esecutività della delibera assembleare…, essendo precluse valutazioni, anche in via incidentale, di nullità, annullabilità e validità della delibera” (tra altre citate Cass. Sez. Un., n.4421/2007 e Cass., nn.17014/2010 e 15642/2012); dall'esame della documentazione allegata al fascicolo monitorio (docc.1-6) si deduce inequivocabilmente, comunque: che l'assemblea 20.03.2019 è stata ritualmente convocata ai sensi dell'art.66 disp. att. cc;
che la costituzione delle assemblee 20.03.2019 e 7.11.2017 - nelle quali era presente la maggioranza dei condomini, rispettivamente con 663,17 millesimi e con 695,32 millesimi - era regolare;
che i preventivi di spesa e relativi piani di riparto per elaborazione del regolamento condominiale, revisione tabelle millesimali, messa in sicurezza e ripristino prospetti ed amministrazione del condominio sono stati approvati all'unanimità dei partecipanti all'assemblea e che l'impegno di spesa è stato ripartito come per legge, in ragione dei millesimi di proprietà generale;
per quanto riguarda in particolare la contestazione della voce di € 488,00 relativa ai compensi dell'amministratore (approvata all'assemblea del 7.11.2017) - che per quanto detto non può comunque essere oggetto di trattazione di questo giudizio -, si osserva che se è vero che i compensi per l'attività straordinaria dell'amministratore sono oneri condominiali, è altresì vero che a livello di ripartizione pagina 6 di 15 essi ricadono necessariamente su chi colpevolmente ha dato causa ai maggiori costi, visto che il ha poi diritto di ripetizione di detti maggiori costi nei confronti di chi vi ha dato causa;
Parte_2 ciò detto, gli importi ingiunti a tale titolo trovano la loro fonte nel contratto di mandato, nel quale le relative competenze sono enumerate analiticamente: dette competenze, come noto, non sono regolamentate da uno specifico tariffario e sono rimesse, secondo la Cassazione, alla libera contrattazione delle parti (Cass.5014/2018; 22313/2013); i documenti prodotti in fase monitoria dimostrano infine il compimento da parte dell'amministratore delle specifiche attività extra ordinem di cui è stato ingiunto il pagamento;
le suddette attività, peraltro, oltre ad essere doverose ai sensi dell'art.1129 cc, non erano di puro pretesto ma ben giustificate dalle circostanze, cioè dall'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dello stabile, ordinata addirittura dal Comune di Quartu S.E. con ordinanza n.42 del 10.07.2019, ciò che all'opponente era ben noto (avendo partecipato all'assemblea del 08.08.2019, in cui l'amministratore informava i condomini di averla ricevuta); per tutto quanto esposto, in ossequio alla richiamata giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite l'opposizione dovrà essere rigettata e la causa decisa senza alcuna necessità di istanze istruttorie, atteso che la documentazione già prodotta dimostra che le delibere poste a base dell'ingiunzione e contestate dallo sono perfettamente valide ed efficaci. Pt_1 Alla prima udienza l'attore ha contestato la veridicità della ricostruzione in fatto operata dal e la fondatezza delle avverse difese e ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: Parte_2 lo contesta che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di delibere affette da Pt_1 nullità assoluta, in quanto l'assemblea: approvando i lavori concernenti anche i balconi di proprietà esclusiva ha disposto illegittimamente, a maggioranza, di diritti esclusivi dei singoli condomini e senza il loro consenso;
approvando il preventivo dell'amministratore che pone a carico del solo condomino presunto moroso i compensi per le attività straordinarie addebitate allo - che vanno invece Pt_1 ripartite tra tutti i condomini, essendo relative alla gestione comune - incide sui diritti individuali del condomino senza averne il potere;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito oramai consolidata, “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali il limite della rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorchè si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda” (Cass. n.19832/2019, VI, 21/06/2018, n.16389, e n.305/2016). La causa, istruita con soli documenti (non essendo stata ammessa la prova orale dedotta dallo , è Pt_1 stata definita dal giudice di pace con sentenza n.173/2022 del 14.2.2022, che rigettando l'opposizione ha così deciso: 1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n.2381/19 - RAC n.4177/2019, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari in data 02/12/2019; 2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 ed onorari di giudizio a favore del opposto, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, Parte_2 oltre accessori di legge, e in euro 100,00 per spese. A fondamento della sua decisione il giudice di pace, richiamate le sopra esposte difese, ha rilevato che: il opposto ha dimostrato, come suo onere, i fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
detta ingiunzione attiene ad importi di spesa approvati all'unanimità dall'assemblea condominiale in data 20/03/2019: si tratta del preventivo per la revisione delle tabelle millesimali e del piano di riparto, nonché della rettifica del preventivo per la messa in sicurezza dello stabile e ripristino dei prospetti e del relativo piano di riparto, la cui documentazione risulta allegata agli atti del processo;
l'assemblea approva anche i termini di pagamento degli oneri condominiali, di quelli per la revisione delle tabelle millesimali e di quelli per i lavori straordinari, ciò che veniva comunicato a tutti i condomini, compreso l'odierno opponente;
tale fatto è stato contestato dallo il quale ha eccepito di non avere mai ricevuto la consegna Pt_1 degli avvisi;
pagina 7 di 15 sul punto, la difesa del ha prodotto le raccomandate indirizzate a che non Parte_2 Parte_1 sono mai state ritirate dallo stesso;
è evidente che il ha agito seguendo la disciplina dell'art.1135 del cc, in base al quale è Parte_2 sufficiente che il dimostri la data in cui il plico è pervenuto all'indirizzo del destinatario;
Parte_2 l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio rilevante a suo sostegno, in considerazione del fatto che l'attestazione rilasciata dal postino che ha eseguito la notifica dell'atto è dipendente della società affiliata a Poste Power srl, in possesso di regolare licenza ministeriale, che può Parte_3 certificare al pari delle Poste Italiane il recapito di plichi raccomandati non contenenti atti giudiziari;
l'attestazione del postino, dunque, gode di pubblica fede valevole fino a querela di falso, strumento giuridico non utilizzabile (forse rectius: non utilizzato), nel caso di specie, dallo;
Parte_1 il opposto ha quindi fornito i requisiti di ammissibilità del ricorso per ingiunzione, quali Parte_2 l'esistenza del credito, la sua liquidità e la determinazione del suo ammontare derivante da tutta la documentazione indicante le ragioni della pretesa creditoria, compreso il preventivo compensi e spese per le attività straordinarie prestate dall'amministratore, così come da contratto di affidamento di incarico allegato al verbale di assemblea;
l'attore ha eccepito la nullità delle delibere assembleari del 20/03/2019 e del 07/11/2017 nonostante abbia formulato identica eccezione nell'autonoma impugnazione di tali delibere proposta davanti al Giudice di Pace di Cagliari, la cui causa è attualmente pendente davanti alla Dr.ssa CP_5 con il n. RAC 1576/2020; in questo giudizio il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza e l'efficacia della assembleare su cui si fonda l'ingiunzione, essendo risaputo che nel giudizio di opposizione il non può far Parte_2 valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale dello stato di ripartizione, che possono essere fatte valere con l'impugnazione della delibera condominiale ai sensi dell'art.1137 cc;
il principio summenzionato vale anche per la questione relativa alla nomina dell'amministratore e all'approvazione del preventivo di spesa per le sue competenze;
nell'istanza di ingiunzione sono stati forniti tutti i documenti comprovanti le attività professionali dell'amministratore ed i relativi impegni di spesa indicati nel mandato: tali documenti, unitamente al contratto e al verbale di assemblea, costituiscono la prova della liquidità ed esigibilità del credito;
stando così le cose, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
*** Con atto di citazione notificato il 24.3.2022 lo ha tempestivamente impugnato la suddetta Pt_1 sentenza, e concluso come indicato in epigrafe ai punti (2) e (3), dopo aver sostanzialmente confermato le precedenti difese e ulteriormente dedotto che detta sentenza è erronea ed ingiusta e merita di essere riformata per i seguenti MOTIVI: I) errata applicazione del principio ermeneutico di diritto sancito dalle Sezioni Unite n.9839/20212 - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - motivazione carente;
l'elemento centrale della motivazione della sentenza impugnata è rappresentato dall'affermazione che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari, senza poterne sindacare la validità, ed ha quindi in sostanza respinto l'opposizione ritenendosi non competente a decidere nella “subjecta” materia;
tale assunto, palesemente errato, si discosta da quanto chiarito dalla recentissima sentenza della Cass. SS.UU. n.9839 del 14/04/2021, secondo la quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.1137, comma 2, cc, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”; pagina 8 di 15 con riferimento al vizio di nullità delle delibere sottese al decreto ingiuntivo si è già precisato che la sussistenza di detto vizio, impedendo alla delibera di produrre effetti, può sempre essere dedotta nel giudizio anche in via di semplice eccezione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice;
lo ha censurato specificamente la nullità di entrambe le delibere assembleari del 20.03.2019 e Pt_1 del 08.11.2017 poste a base del decreto opposto, lamentando: (a) di non aver mai ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria del 20.03.2019, né la notifica del verbale con i relativi allegati, e di aver quindi preso contezza del credito fatto valere dal in virtù di tale Parte_2 delibera solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
(b) che detta delibera, oltre ad essere annullabile, era altresì nulla per violazione dell'art.1123 cc, in quanto gli interventi con essa deliberati avevano riguardato anche i balconi aggettanti, che per definizione costituiscono il prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva del medesimo appartamento;
(c) che la delibera del 08.11.2017 (per mero errore materiale indicata con la data del 07.11.2017) era altresì nulla per violazione dell'art.1135 cc, che vieta all'assemblea di addossare al singolo condomino spese ritenute di natura personale o che comunque ritenga giusto porre a suo carico;
nessun dubbio poteva quindi esserci sul fatto che i vizi della delibera del 20.03.2019 (affetta anche da vizio d'annullabilità) e di quella dell'8.11.2017 censurati dall'appellante in sede di opposizione attengano a profili di nullità e fossero in quanto tali sindacabili dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha altresì il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità, instaurando in tal caso il contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art.101, secondo comma, cpc (cfr. Cass. Sez. Un. n.26242 del 12/12/2014 e Cass. Sez. 2, n.26495 del 17/10/2019); le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno sottolineato che devono essere qualificate nulle le delibere prive di elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile, illecito o che non rientra nelle competenze dell'assemblea, quelle comunque invalide in relazione all'oggetto e - per quanto ci riguarda - le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
il giudice di prime cure, nonostante il contrario principio chiarito in maniera ormai ferma dalla Suprema Corte, ha omesso di pronunciarsi sugli anzidetti vizi, ritenendo in maniera erronea che questi dovessero essere vagliati da altro giudice (mentre applicando detto principio avrebbe dovuto esaminare i vizi dedotti dall'opponente, atteso che essi attengono non solo a profili d'annullabilità ma anche, e soprattutto, a profili di nullità); già sotto questo profilo la sentenza impugnata è perciò errata e deve essere riformata;
II) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
da quanto appena esposto discende che la sentenza impugnata è altresì erronea ed ingiusta perché il giudice di primo grado, pur in presenza di specifiche domande di parte opponente, non si è pronunciato sulle stesse ed ha omesso d'instaurare tra le parti un contraddittorio in merito;
in particolare: A) quanto ai lavori straordinari approvati con la delibera del 20.03.2019: il giudice di pace avrebbe dovuto considerare che detta delibera è nulla, per violazione del'art.1123 cc, in base a quanto sostenuto dallo sulla proprietà esclusiva dei balconi aggettanti e sul Pt_1 consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i poteri del possono essere Parte_2 esercitati solamente su parti comuni, ma non anche sulle parti di esclusiva proprietà del singolo condomino (come quelle relative alla pavimentazione o alla soletta dei balconi), e che qualifica quindi nulla la delibera che disponga lavori relativi a detti beni privati;
facendo corretta applicazione dei principi sopra riportati il giudice di primo grado avrebbe dovuto dunque revocare il decreto opposto, in quanto basato su una delibera nulla, mentre ha omesso di pronunciarsi sullo specifico punto, erroneamente qualificando la domanda dell'opponente e i vizi in essa dedotti;
la sentenza impugnata è perciò viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pagina 9 di 15 pronunciato di cui all'art.112 cpc, essendo stato del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione che si è appena riportata;
B) quanto alle spese stragiudiziali poste a carico dell'appellante con la delibera dell'8.11.2017: il giudice di pace ha omesso di considerare quanto dedotto dallo sulla illegittimità ed arbitrarietà Pt_1 di detta attribuzione e sull'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, ovvero sul principio che vieta all'assemblea di richiedere ai condomini somme in violazione dei criteri legali o convenzionali relativi alla ripartizione delle spese (così, di recente, Trib. Milano n.18138/2019 del 24.09.2010 - rectius: 2019 - e Corte d'Appello di Cagliari 13 febbraio 2019), con conseguente nullità della delibera, che determinerebbe una lesione del diritto del condomino all'integrità del proprio patrimonio e inciderebbe sui suoi diritti individuali (si vedano, ex multis, Cass. 21965/2017, Cass, II, 30 aprile 2013, n.10196, Cass., II, 21 maggio 2012, n.8010); è in particolare consolidato il principio per cui “l'ordinamento non riconosce all'assemblea alcun potere di autotutela, sicchè i costi individuali discendenti da comportamenti asseritamente illegittimi possono essere addebitati al responsabile solamente nel caso di accertamento giudiziale”, con la conseguenza che “le delibere di addebito di spese individuali non dovute devono essere considerate nulle” (cosi Trib. Milano, sentenza n.10247 dell'11 settembre 2015; nello stesso senso Tribunale Milano, sentenza n.3516 del 22 giugno 2020, in un caso di addebito al condomino di spese per la redazione di un atto di citazione mai iscritto a ruolo, in cui si rileva che l'assemblea ha proceduto
“…sostanzialmente a deliberare di autoliquidarsi delle spese stragiudiziali, senza che le sia attribuito dal legislatore alcun potere in tal senso”); in applicazione di tali principi il giudice di primo grado avrebbe dovuto revocare il decreto opposto anche sotto questo ulteriore profilo, in quanto con la delibera contestata il , in spregio agli Parte_2 artt.1123 e 1135 del cc, ha ingiustamente addebitato all'appellante spese stragiudiziali che non possono invece imputarsi al singolo condomino;
anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza appellata è del tutto erronea e deve essere riformata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
III) contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al vizio di omessa convocazione all'assemblea del 20.03.2019 e di omessa notifica del verbale assembleare del 20.03.2019: il giudice di pace, dopo aver rilevato che “nel giudizio di opposizione il non può far valere Parte_2 questioni attinenti all'annullabilità della delibera condominiale dello stato di ripartizione, che possono essere fatte valere con l'impugnazione…ai sensi dell'art.1137 cc”, in aperta contraddizione con tale premessa si è ugualmente pronunciato sulla domanda di annullabilità, statuendo che “il Parte_2 ha agito seguendo la disciplina dell'art.1125 cc…” e che “l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio rilevante a suo sostegno, in considerazione del fatto che l'attestazione rilasciata dal postino che ha eseguito la notifica dell'atto è dipendente della società affiliata a Poste Power srl, Parte_3 in possesso di regolare licenza ministeriale, che può certificare al pari delle Poste Italiane il recapito di plichi raccomandati non contenenti atti giudiziari”, e che “l'attestazione del postino, dunque, equivale a pubblica fede valevole fino a querela di falso, strumento giuridico non utilizzato nel caso di specie dallo;
Parte_1 la sentenza impugnata è pertanto errata anche per aver tratto conclusioni contrastanti con le stesse premesse di diritto ivi enunciate, discostandosi in maniera del tutto incoerente e irragionevole dal quadro normativo dalla stessa fornito;
IV) errata applicazione dell'art.1135 cc - erroneità, illogicità e carenza di motivazione: il giudice di primo grado ha errato anche nel merito della decisione, laddove ha ritenuto, senza confutare le specifiche e contrarie contestazioni dello che nel notificare l'avviso di convocazione Pt_1 ed il verbale dell'assemblea del 20.3.2019 il avrebbe agito rispettando la disciplina Parte_2 dell'art.1135 cc: nel pronunciarsi su casi analoghi a quello di specie la Suprema Corte ha precisato che il Parte_2 a fronte di un avviso di convocazione spedito a mezzo raccomandata e non consegnato al destinatario, pagina 10 di 15 ha l'onere di provare non solo la spedizione, ma anche che l'avviso di giacenza sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario, con la conseguenza che la (prova della) spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che quest'ultimo l'abbia conosciuta (Cass. VI, n.13015 del 23.6.2015): ciò significa che la presunzione di cui all'art.1135 cc non opera allorquando, come nel caso di specie, l'immissione dell'avviso sia contestata e il notificante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere il contrario assunto (Cass., III, 25 settembre 2014, n.20167; Cass., I, n.20924 del 2005; Cass. n.9303/2002); ulteriore e logica conseguenza di dette premesse è che laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice tale presunzione non opera;
in ossequio a tali principi il giudice di primo grado non poteva applicare, come ha fatto, la presunzione di conoscenza di cui all'art.1135 cc, non essendo stata provata in nessun modo dal l'immissione dell'avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta del destinatario Parte_2 (tanto più che il giudicante non si è nemmeno posto il problema di verificare se nel caso in esame la procedura di compiuta giacenza sia stata o meno eseguita); il giudicante ha del pari errato nel ritenere che nel caso di specie l'attestazione rilasciata dal postino goda di pubblica fede valevole fino a querela di falso, in quanto chi “ha eseguito la notifica è dipendente della società affiliata a Poste Power, in possesso di licenza ministeriale”: pur Parte_4 essendo vero, infatti, che le imprese private munite di apposita licenza possono svolgere servizi postali e curare la trasmissione della corrispondenza e delle raccomandate, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tali ipotesi, però, il timbro datario apposto sul plico o sull'avviso di ricevimento non può valere a rendere certa la data di ricezione (in tal senso sent. n.26778/2016); nel caso di specie, inoltre, manca la sottoscrizione del soggetto che ha provveduto alla consegna (come avviene invece per le raccomandate consegnate da ), con la conseguenza che non è Controparte_6 dato sapere da chi sia stato apposto il timbro sulle cartoline e la sua qualifica e che lo stesso timbro è dunque inidoneo a dimostrare con assoluta certezza la data di ricezione del plico postale (come già rilevato da questo Tribunale nella sentenza n.1118 del 2018 già citata nell'atto di opposizione). Il appellato, ritualmente costituito per resistere, ha concluso come sopra indicato dopo Parte_2 aver reiterato le precedenti difese e ulteriormente dedotto: I) sulla allegata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed errata applicazione del principio sancito dalle S.U. Cassazione, che: le affermazioni del primo giudice contestate dall'appellante sono tutt'altro che errate, trovando fondamento nell'art.63, comma 1, disp. att. cpc, secondo cui nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare esistenza ed efficacia della delibera assembleare su cui si fonda l'ingiunzione, che costituisce “ex lege” titolo e prova idonea dell'esistenza del credito;
il giudice ha infatti esaminato come prima cosa la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, accertando in seguito che il credito ingiunto fosse fondato su deliberazioni in cui erano stati effettivamente approvati gli importi di spesa e la ripartizione dovuta;
la valutazione della piena efficacia esecutiva delle delibere assembleari, fino ad allora né sospese né revocate, gli ha quindi consentito di ritenere la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto pienamente efficace, essendo la suddetta verifica sufficiente, secondo la giurisprudenza della Cassazione (così S.U., 18 dicembre 2009, n.26629 e sentenze n.17206 del 24 agosto 2005, n.2305 del 31 gennaio 2008 e n.17014 del 20 luglio 2010); sul differente orientamento della giurisprudenza citato dallo - Cass. S.U., sent. 9839/2021, che Pt_1 attribuisce al giudice dell'opposizione pieno sindacato in merito alla nullità o annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, dal quale il giudice si sarebbe discostato omettendo di pronunciarsi sui reclamati vizi - vanno fatte le seguenti precisazioni: anzitutto la disamina del giudice, seppur sommariamente, ha riguardato anche gli asseriti vizi delle succitate delibere, pur precisando come non vi fosse affatto tenuto, neppure in via incidentale, essendo tale compito riservato al giudice dell'impugnazione; in secondo luogo la sentenza impugnata pone pagina 11 di 15 chiaramente l'accento sul fatto che il , nel promuovere le due distinte azioni di Parte_2 impugnazione delle delibere assembleari e di opposizione a D.Ing., aveva inteso riservare le domande alla valutazione di due differenti giudici, ciascuno avente la propria cognizione;
ciò premesso, la sentenza S.U. n.9839/2021 va letta proprio in tale ottica, ovvero ritenendo che l'ampliamento della valutazione nel merito del giudice dell'opposizione sia giustificabile ed ammissibile solo in caso di proposizione di un'unica azione, contenente entrambe le domande (impugnazione e opposizione), e ciò al fine di prevenire un eventuale conflitto di giudicati e la moltiplicazione di giudizi e garantire il “simultaneus processus”, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.; II) sulla inammissibilità per tardività dell'impugnazione: anche volendo accogliere il recente orientamento della Suprema Corte succitato (S.U. n.9839/2021), sarebbe comunque precluso a questo giudice il potere di sindacare sulla validità delle deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione; come deduce lo stesso appellante, condizione per ampliare il potere di sindacato del giudice è “che l'annullabilità sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.1137 comma 2 cc, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via d'eccezione”; ora, tenuto conto che il è venuto a conoscenza della delibera 20.03.2019 in data Parte_2 antecedente la notifica del D.Ing., e segnatamente il 9.12.2019 (come comprova il timbro della Cancelleria apposto nella procura alle liti depositata dallo nel fascicolo monitorio) -, Pt_1 l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata entro il successivo termine di 30 giorni, con la conseguenza che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione l'appellante era decaduto dal diritto di impugnare i vizi della delibera, ciò che la rende definitiva a tutti gli effetti;
III) sull'allegata nullità delle delibere assembleari per violazione dell'art.1123 cc: l'appellante ha domandato la riforma della sentenza per “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, ponendo in discussione la mancata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'art.1123 cc e la nullità del verbale, derivante dalla mancata ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20.03.2019; preliminarmente si eccepisce che il mancato rispetto delle maggioranze previste dall'art.1123 cc, laddove vengano effettuati riparti in violazione dei criteri stabiliti dalla legge, rientra tra i casi di annullabilità della delibera, con la conseguenza che la relativa impugnazione deve ritenersi tardiva (per quanto già detto al punto precedente); sull'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si richiama quanto già dedotto ed argomentato al capo che precede, ovvero il fatto che il giudice dell'opposizione ha evidentemente inteso riservare ogni valutazione e disamina del vizio di nullità contestato dall'opponente al giudice dell'impugnazione, dinanzi al quale lo aveva proposto le stesse Pt_1 domande ai sensi dell'art.1137 cc;
pur ritenendo il “modus operandi” del giudice di prime cure del tutto corretto, si osserva quanto segue nel merito delle modalità di approvazione delle spese addebitate all'appellante; (a) delibera 20.03.2019: lo contesta la legittimità della ripartizione per millesimi, tra tutti i condomini, dei lavori di Pt_1 rifacimento dei balconi aggettanti, di proprietà esclusiva di alcuni di essi, eccependone la nullità per violazione dell'art.1123 cc, “per aver l'assemblea disposto a maggioranza di diritti esclusivi dei condomini e senza il loro consenso”; l'assemblea in esame, con le maggioranze di legge già indicate, ha approvato all'unanimità dei presenti i punti 1 e 3 all'o.d.g., ovvero: 1) il preventivo per la revisione delle tabelle millesimali ed il relativo piano di riparto preventivo;
2) la rettifica del preventivo spesa per la messa in sicurezza e ripristino prospetti approvato all'assemblea 18.10.2018 ed il relativo piano di riparto (all.2 e 5 fasc. monitorio); con riferimento al punto 2) l'assemblea non ha fatto altro che rettificare quanto già deliberato il pagina 12 di 15 18.10.2018, ratificando i criteri di riparto della spesa ivi approvati, con conseguente cristallizzazione del deliberato, divenuto definitivo a tutti gli effetti;
l'opponente ha poi mal interpretato i riparti di spesa dei lavori approvati, che come si evince dal preventivo allegato al verbale (all.1 e 4 fasc. monitorio) erano attinenti esclusivamente ai prospetti condominiali privi di verande e balconi aggettanti;
(b) delibera 8.11.2017 (invero 7.11.2017): lo ha chiesto di accertare la nullità della delibera del 7.11.2017, andata deserta, e non di quella Pt_1 dell'8.11.2017, indicata per la prima volta nell'appello, essendo nuova e tardiva la circostanza che sia stato commesso un mero errore materiale nell'indicare la data della delibera impugnata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
al di là di ciò, l'appellante sostiene erroneamente che il giudice avrebbe omesso di considerare l'illegittimità del decreto opposto, per violazione degli artt.1123 e 1135 cc, nella parte in cui ha posto a suo carico l'importo di € 488,00 approvato all'assemblea 8.11.2017, visto che la sentenza pone in maniera inequivocabile le motivazioni a base della decisione, indicando i documenti comprovanti il credito ingiunto;
si eccepisce inoltre che ogni decisione attinente la legittimità della delibera in esame è ormai superflua, in quanto: all'assemblea 8.08.2019, presente lo sono stati confermati sia il mandato Pt_1 all'amministratore che le sue competenze professionali;
tale delibera non è stata impugnata, ciò che comporta inequivocabilmente la ratifica di eventuali vizi della precedente delibera e ne determina la definitività a tutti gli effetti;
nel dettaglio, gli importi ingiunti a tale titolo trovano il loro fondamento nelle documentate argomentazioni già svolte dal in primo grado e fatte proprio dal giudice di pace;
Parte_2 IV) sull'allegata contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione: l'appellante ha sostenuto tale vizio con riferimento alla irregolarità delle notifiche relative alla convocazione all'assemblea del 20..3.2019, alla comunicazione del relativo verbale ed a quella del sollecito di pagamento;
sul punto, la regolarità delle suddette notifiche è dimostrata dalle documentate argomentazioni già svolte dal in primo grado e fatte proprio dal giudice di pace, il quale - accertata la Parte_2 sussistenza del debito e la persistente efficacia della deliberazione assembleare, mai sospesa - non poteva che concludere per l'infondatezza della pretesa dell'opponente (che ciononostante si duole che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle censure di illegittima adozione dei criteri di ripartizione della spesa approvata e di inesigibilità del credito, per mancata conoscenza della delibera e dei suoi effetti). Alla prima udienza, nella quale entrambe le parti hanno confermato le rispettive difese e conclusioni, l'appellante ha ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: è falso che la sentenza di primo grado abbia posto l'accento sul fatto che il , nel Parte_2 promuovere due distinte azioni, abbia inteso riservare le domande alla valutazione di due giudici diversi, precludendo al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla validità delle delibere, visto che essa non dice nulla in merito;
l'avversa eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione è nuova e tardiva, non essendo mai stata sollevata nel giudizio di primo grado, oltre che infondata, laddove collega l'intempestività dell'impugnazione alla presa visione dei documenti del fascicolo monitorio del 9.12.2019 (visto che tra tale data e il 07.01.2020, data del deposito dell'istanza di mediazione, intercorrono esattamente 29 giorni). Con le note ex art.127-ter cpc depositate il 28.10.2024 l'appellante ha allegato e documentato che con sentenza n.585/2023 - regolarmente notificata al , non impugnata ed ormai passata in Parte_2 giudicato - il giudice di pace adito per l'impugnazione delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto ha accolto la domanda dello e, per l'effetto (e per quanto qui Pt_1 rileva) ha annullato la delibera del 20.03.2019 e dichiarato la nullità della delibera assembleare del pagina 13 di 15 08.11.2017, limitatamente alla parte in cui ha posto a carico dei singoli condomini spese legali stragiudiziali in mancanza di una pronuncia giudiziale;
ciò premesso ha concluso come in epigrafe - ovvero, integrando le precedenti conclusioni con quella sub (1) - dopo aver ulteriormente dedotto che: la suddetta sentenza ha natura costitutiva ed efficacia retroattiva, ed ha quindi privato di effetti sin dalla loro adozione le delibere condominiali impugnate;
da ciò consegue che il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto è definitivamente venuto meno;
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art.1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza, ancorchè non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera” (Cass. civ. n.19938/12); traslando questo principio al caso di specie deve affermarsi che la sentenza n.585/2023, peraltro passata in giudicato, è da sola sufficiente a comportare l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il conseguente accoglimento del presente appello. La causa, istruita con documenti, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc. Con le repliche conclusionali depositate il 20.1.2025 l'appellato ha per la prima volta eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello per la mancanza in atti della sentenza impugnata, in quanto l'appellante non l'avrebbe prodotta al momento della sua costituzione in giudizio, e sostanzialmente ritenuto irrilevante la sentenza n.585/2023, in quanto all'epoca dell'emissione del titolo le delibere ad esso sottese erano pienamente esistenti ed efficaci (ciò che ha chiesto comunque di considerare se non altro ai fini della valutazione e quantificazione delle spese di giudizio).
*** Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità per mancata produzione della sentenza appellata (che tra l'altro è presente agli atti), formulata per la prima volta dall'appellato solo con le memorie conclusionali di replica. Sempre preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione fondata sulla mancata impugnazione della delibera 8.11.2017, visto che anche tale eccezione è stata formulata per la prima volta con l'atto di appello (mentre poteva e doveva essere eventualmente formulata già dal primo grado) e che appare evidente che l'indicazione della data del 7.11.2017 fosse frutto di un mero errore materiale, visto che la causa è stata costantemente incentrata sulla valutazione della delibera di seconda convocazione (dell'8.11.2017) e che ciò è stato perfettamente chiaro, sin dall'origine, non solo al giudice ma allo stesso (che infatti si è sempre e solo difeso nel merito di detta Parte_2 impugnazione, senza mai dubitare o comunque prospettare che essa riguardasse invece una delibera inesistente come quella del 7.11.2019, relativa all'assemblea di prima convocazione andata deserta). Nel merito l'appello è fondato per le medesime ragioni di fatto e di diritto addotte dall'appellante, che sono confermate in fatto dalla documentazione in atti e sono in linea, in diritto, con la normativa di riferimento (oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui richiamate e condivise, in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificare l'accoglimento dell'appello, la totale riforma della sentenza impugnata e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo con essa confermato. Sinteticamente concordando con la può in particolare rilevarsi: che risulta documentato che il Pt_1 primo giudice, nonostante l'eccepita nullità delle delibere poste a base dell'ingiunzione ed il suo dovere di esaminarle e deciderle (sancito anche dal granitico orientamento giurisprudenziale citato nell'atto di opposizione), non si sia espresso sulla questione (esaminando ad esempio, per eventualmente confutarle, le tesi sulla contestata illegittimità del criterio di ripartizione delle spese relative ai balconi e dell'addebito al solo condomino asseritamente moroso delle spese stragiudiziali per la riscossione del pagina 14 di 15 credito la cui debenza non sia stata previamente accertata da un giudice); che risulta altresì documentato, alla luce della definitiva declaratoria di invalidità delle delibere poste a base del ricorso monitorio e dell'indirizzo giurisprudenziale (altrettanto granitico) formatosi sul punto, che i titoli posti a base dell'ingiunzione opposta siano del tutto inidonei a provare il credito qui preteso, perché nulli e comunque inefficaci sin dalla data della loro adozione;
che il completo e doveroso esame delle eccezioni formulate dall'opponente avrebbe quindi dovuto portare il primo giudice a ritenere invalide le deliberazioni poste a base dell'ingiunzione (come ormai definitivamente accertato dal giudice della loro impugnazione) ed a conseguentemente accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle riferite ai procedimenti conteziosi del valore dell'ingiunzione - rispettivamente per le cause dinanzi al giudice di pace e per quelle di appello dinanzi al Tribunale - e calcolando per ciascuna fase importi intorno ai medi), devono essere poste a carico dell'appellato per la sua integrale soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari qui appellata (n.199/2022 del 14.2.2022: revoca il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Cagliari n.2381/2019 del 2.12.2019, dichiarando che nulla è dovuto da in forza delle delibere assembleari del 20.3.2019 e dell'8.11.2017 Parte_1 azionate dal di col ricorso monitorio;
Controparte_4 Controparte_1 condanna il appellato, in persona del suo amministratore in carica, a rifondere Parte_2 all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.300,00 per onorari, oltre IVA ed accessori di legge, ed in € 174,00 per esborsi, e per il presente grado in € 2.600,00 per onorari, sempre oltre IVA ed accessori di legge, ed in € 148,00 per esborsi. Cagliari, 20 agosto 2025 Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.902 del Ruolo Generale per l'anno 2020 promosso da (CF , elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Elisabetta Loi, che lo rappresenta e difende con l'avv. Gian Marco Delunas, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata all'atto in appello appellante contro
(CF ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo amministratore in carica in persona del suo legale rappresentante Controparte_2
, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio degli avv.ti Antonella e Giuseppe CP_3 Accardi, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.6.2022 appellato la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse dell'appellante (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 28.10.2024) voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e produzione, in accoglimento dei motivi di appello anche singolarmente considerati, riformare integralmente la sentenza impugnata e accogliere le conclusioni del giudizio di primo grado e per l'effetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: (1) in via preliminare di merito, vista la sentenza del Giudice di Pace n.585/2023 del 12.05.2023, passata in giudicato, che ha dichiarato l'illegittimità delle delibere condominiali del 20.03.2019 e del 08.11.2027 (rectius: 2017): dichiarare inefficace e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto l'importo richiesto dal Parte_2 ; (2) nel merito, in accoglimento dell'opposizione, previo accertamento e/o
[...] declaratoria di nullità e/o annullabilità e/o inefficacia delle delibere assembleari del 20.03.2019 e del 08.11.2017, revocare, annullare e/o modificare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando non dovuto, in ogni caso, l'importo richiesto dal;
(3) in ogni Parte_2 Parte_2 caso con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio. Nell'interesse dell'appellato (come da note ex art.127-ter cpc depositate il 28.10.2024) voglia il Tribunale (A) rigettare l'appello proposto da perché infondato in fatto e diritto e per Parte_1
l'effetto condannare l'appellante alle spese del giudizio;
(B) in ogni caso con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio, spese generali, IVA, CPA come per legge. MOTIVI DELLA DECISIONE Con citazione notificata l'8.2.2020 si è tempestivamente opposto davanti al giudice di Parte_1
pagina 1 di 15 Pace di Cagliari al decreto n.2381 del 2.12.2019 - notificato insieme al precetto il 16.1.2020 -, col quale lo stesso giudice gli ha ingiunto di pagare immediatamente al in Controparte_4 Cagliari la somma capitale di € 3.657,21, oltre interessi legali come richiesti e spese del procedimento (liquidate in € 604,00 per onorari e in € 76,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge). Nel corrispondente ricorso monitorio, depositato l'8.11.2019, il Condominio ha chiesto l'ingiunzione deducendo che: è proprietario di un immobile annesso al Condominio ricorrente, presso il quale Parte_1 risiede;
il 20.03.2019 l'assemblea dei condomini, ritualmente convocata e costituita (docc.1, 2), approvava all'unanimità dei presenti: (a) il preventivo spese per l'elaborazione del regolamento condominiale, la revisione delle tabelle millesimali ed il relativo piano di riparto preventivo (docc.3, 4); (b) il preventivo spesa per la messa in sicurezza e ripristino prospetti ed il piano di riparto (docc.5, 6); come si evince dal verbale di assemblea - inviato ai condomini unitamente ai predetti documenti ed allo scadenzario rate “gestione messa in sicurezza” con racc. in data 21.03.2019 (docc.1, 7) -, le quote condominiali per la revisione delle tabelle millesimali dovevano essere corrisposte entro il 20.03.2019, mentre quelle per i lavori straordinari entro e non oltre l'1.09.2019; il condomino non ha corrisposto le quote dovute in virtù della predetta deliberazione Pt_1 condominiale ed è dunque debitore nei confronti del Condominio: (I) dell'importo di € 143,46 a titolo di quota rielaborazione tabelle millesimali e regolamento condominiale;
(II) dell'importo di € 3.025,75 a titolo di quote straordinarie a preventivo per la messa in sicurezza e ripristino prospetti;
lo stesso è altresì debitore (III) dell'importo totale di € 488,00 dovute all'amministratore a titolo di compensi e spese per le attività appresso indicate, così come previste e approvate nel contratto di affidamento incarico allegato al verbale di assemblea condominiale in data 8.11.2017 (doc.12): € 61,00 per sollecito di pagamento inviato con raccomandata del 21.05.2019 (docc.9, 13); € 122,00 per lettera di messa in mora inviata con raccomandata del 6.06.2019 (docc.10, 13); € 305,00 per affidamento incarico al legale per recupero crediti vantati dal Condominio (docc.12, 13). Con l'atto di citazione in opposizione indicato in premessa lo ha concluso (oltre che per la revoca Pt_1 della provvisoria esecuzione del decreto opposto) chiedendo al giudice di pace: di revocare, annullare e/o modificare il decreto ingiuntivo opposto - previo, se del caso, accertamento e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia delle delibere assembleari del 20.03.2010 e del 07.11.2017 -, dichiarando non dovuto, in ogni caso, l'importo richiesto dal;
in Parte_2 ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del presente grado di giudizio. A sostegno delle suddette conclusioni l'opponente ha dedotto, in FATTO, che: con raccomandata semplice del 11.03.2019, inviata tramite il servizio di gestione privata Poste Power, l'amministratore del Condominio opposto ha inviato allo un avviso di indizione dell'assemblea Pt_1 condominiale da svolgersi il 19.03.2019 e il 20.03.2019 (in seconda convocazione); dalla documentazione allegata al fascicolo monitorio risulta che il plico contenente il predetto avviso non è stato ritirato ed è tornato al mittente per compiuta giacenza;
detto mancato ritiro è dovuto solo ed esclusivamente al fatto che l'opponente, così come la sig.ra che lo assiste, non ha mai rinvenuto l'avviso che deve essere immesso in cassetta allorquando il destinatario della raccomandata è assente presso la sua residenza: per tale ragione l'esponente si è trovato nell'impossibilità di presenziare all'assemblea tenutasi il 20.03.2019 senza alcuna sua colpa e/o responsabilità; il Condominio deduce altresì di aver spedito il 21.03.2019 - sempre con raccomandata semplice di Poste Power - il verbale del 20.03.2019, anch'esso non ritirato e tornato al mittente per compiuta giacenza: anche in tal caso lo non ha potuto avere conoscenza di tale raccomandata, non avendo Pt_1 mai rinvenuto nella propria cassetta l'avviso di giacenza relativo alla suddetta spedizione;
per quanto precede, del tutto inaspettatamente l'esponente ha appreso, con la notifica del decreto ingiuntivo opposto, del credito di € 3.657,21 vantato dal nei suoi confronti e del verbale Parte_2
pagina 2 di 15 del 20.03.2019 (e, quindi, del fatto che in tale occasione il avesse approvato, a Parte_2 maggioranza, il preventivo per la rielaborazione delle tabelle millesimali e quello per il ripristino dei prospetti condominiali, con il riparto delle relative spese tra i vari condomini in base ai rispettivi millesimi di proprietà); la delibera del 20.3.2019 - oltre ad essere affetta da nullità per le ragioni di seguito esposte (e che attenuano il rilievo della conoscibilità della stessa ai fini del decorso del termine per impugnarla) - è dunque annullabile perché sia l'avviso di convocazione, sia la delibera, sia le successive missive non sono mai correttamente pervenute all'esponente; nella vicenda per cui è causa assume infatti rilievo centrale la circostanza, ben nota all'amministratore, che l'opponente sia disabile al 100% a causa dell'assoluta cecità da cui è affetto, ciò che gli impedisce di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita, rendendo necessaria un'assistenza continuativa e globale che gli è fornita da una badante, (che come Persona_1 detto non ha mai rinvenuto nella sua cassetta gli avvisi relativi alle raccomandate che l'amministratore asserisce di aver spedito); se pertanto è vero che le comunicazioni che dovevano necessariamente essere effettuate all'opponente, e precedere l'emissione del decreto ingiuntivo, non sono state regolari - come si avrà modo di provare anche nell'instaurando procedimento di impugnazione della suddetta delibera -, è altresì evidente che il credito su cui si fonda il provvedimento monitorio non è mai pervenuto nella sfera di conoscibilità dello e non è pertanto esigibile;
Pt_1 ciò premesso ha dedotto, in DIRITTO: A) sulla nullità della delibera del 20.03.2019, che: l'assemblea condominiale, decidendo sul punto n.3 all'o.d.g. all'unanimità dei presenti, ha approvato i lavori di rispristino dei prospetti e deliberato di ripartirne le spese in base alle tabelle millesimali;
i suddetti lavori, però, non riguardavano solo le facciate dell'edificio condominiale ma anche i balconi (frontalini, parapetti e sotto-balconi), privi di qualunque valore estetico, con la conseguenza che le spese riguardanti il loro rifacimento erano di competenza dei proprietari dei balconi medesimi e dovevano quindi suddividersi non già fra tutti i condomini, secondo le quote di proprietà generale, ma solo fra i proprietari delle unità immobiliari fornite di balcone: per pacifica giurisprudenza, infatti, “i balconi di un edificio condominiale non rientrano tra le parti comuni, ai sensi dell'art.1117 cc, non essendo necessari per l'esistenza del fabbricato, né essendo destinati all'uso e al servizio di tutti”, facendo eccezione a tale principio solo quei casi in cui il rivestimento del parapetto e della soletta svolgano una prevalente funzione estetica, divenendo così elementi decorativi ed ornamentali essenziali della facciata (così Cass. 21.01.2000 n.637, 23.09.2003 n.14076, 30.07.2004 n.14576); nel caso di specie, dalle fotografie prodotte come doc.3 emerge con evidenza che i balconi insistenti sulla facciata non assolvono ad alcuna funzione incidente in senso positivo sul decoro e/o sull'assetto architettonico dello stabile, visto che quest'ultimo ha caratteristiche estetiche piuttosto dozzinali e che i balconi sono privi di qualsiasi fregio o decorazione;
dalle fotografie prodotte come doc.4, inoltre, risulta chiaramente che i lavori sui balconi interesseranno in particolar modo i pannelli di cemento che ne delimitano il fianco libero (ossia il fianco opposto a quello in cui il terrazzo è delimitato dal muro di un corpo avanzato del fabbricato), dunque porzioni che costituiscono pacificamente parti strutturali del balcone stesso, e non della facciata dello stabile (così Trib. Firenze, n.2259/2009), e che perciò sono di proprietà individuale, per cui le spese relative al loro rifacimento dovevano essere necessariamente poste in capo ai proprietari degli stessi: l'assemblea, deliberando diversamente, ha di fatto attratto alla proprietà comune dei beni di pertinenza individuale, così esorbitando dai suoi poteri e violando il diritto all'integrità del patrimonio dei condomini non proprietari di balconi;
su tale aspetto si è più volte pronunciata la giurisprudenza di legittimità e di merito, che con orientamento oramai consolidato ha affermato che “i poteri del Condominio possono essere esercitati solamente su parti comuni, ma non anche sulle parti dell'immobile di esclusiva proprietà del singolo pagina 3 di 15 . Pertanto, l'assemblea dei condomini non può decidere l'esecuzione di lavori su parti Parte_2 dell'edificio che sono di un singolo condomino senza il consenso di questi e, pertanto, la delibera con la quale, senza il consenso del proprietario esclusivo, viene approvata l'esecuzione di lavori che incidono sulla proprietà individuale è affetta da nullità assoluta (Cass. sez. VI, ordinanza 15 marzo 2017, n.6652; Tribunale Roma, sez. V, 07/11/2017, n.20887; sentenza n.13116 del 30/12/21997); alla luce delle considerazioni che precedono si deve ritenere che la delibera assembleare in esame sia affetta da nullità assoluta, ciò da cui discende pedissequamente che il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e/o dichiarato nullo e/o annullato, essendo stato emanato sulla base di un atto del tutto nullo (non esistendo in sostanza alcun titolo di credito certo nei confronti dello;
Pt_1 B) sulla nullità della delibera del 07.11.2017, che: detta delibera (doc.12 fascicolo monitorio), in forza della quale è stato inserito nel provvedimento monitorio il credito di € 488,00 per contribuzione ai compensi e alle spese asseritamente sostenute dall'amministratore, è parimenti nulla, in quanto dette voci di costo risultano essere del tutto illegittime ed arbitrarie;
con essa l'assemblea ha nominato amministratore ed approvato il preventivo relativo Persona_2 alle sue competenze, preventivo in cui si legge che saranno addebitati al (presunto) condomino moroso i seguenti costi: € 50,00 oltre IVA per ciascun sollecito di pagamento;
€ 100,00 oltre IVA per ciascuna messa in mora;
€ 250,00 oltre IVA per la gestione pratica del decreto ingiuntivo;
l'eccepita nullità assoluta discende dal fatto che le spese sopra richiamate, essendo qualificabili come spese rientranti negli oneri manutentivi della cosa comune, dovevano essere ripartite secondo i criteri di cui all'art.1123 cc, ovverossia addebitandole a ciascun condomino proporzionalmente ai millesimi di spettanza, mentre l'assemblea si è discostata da tali criteri legali e, senza il consenso di tutti i condomini, le ha imputate al solo condomino moroso;
orbene, in casi del tutto assimilabili a quello di specie la giurisprudenza di legittimità e di merito ha correttamente affermato che “è nulla, e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art.1137 cc, la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condomino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del per una Parte_2 procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza” (Cass. ord. 18 gennaio 2016, n.751; Cass. 6 ottobre 2008, n.24696; Cass 26 aprile 1994, n.3946); non può inoltre trascurarsi che lo non ha mai ricevuto i solleciti di pagamento inviatigli Pt_1 dall'amministratore, in quanto anch'essi inoltrati con le stesse modalità viziate già utilizzate per l'invio dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20.3.2019 e del relativo verbale;
si evidenzia infine che le somme richieste per le suddette voci risultano del tutto ingiustificate anche sotto altro profilo, atteso che costituisce principio incontestabile, sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità (ex multis Cassazione n.15718/2001), quello per cui qualora all'attività stragiudiziale segua quella giudiziale i compensi per la prima sono assorbiti da quelli previsti per la seconda e quindi, di fatto, non possono essere richiesti in un ricorso per decreto ingiuntivo ai fini della determinazione della somma capitale;
dalla evidenziata nullità discende che nulla è dovuto al opposto a titolo di spese Parte_2 stragiudiziali e che pertanto il decreto opposto deve essere revocato;
C) sull'inesigibilità del credito, che: ferme le superiori ed assorbenti censure di nullità si evidenzia che, come già ampiamente illustrato nella premessa in fatto, lo non ha avuto alcuna legale conoscenza dell'avviso di convocazione Pt_1 dell'assemblea e del verbale assembleare del 20.03.2019 ed è venuto a conoscenza dell'asserito credito del solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
Parte_2 quanto sopra comporta che il decreto anzidetto è stato emesso sulla base di un titolo di credito (“rectius” delibera) che, non essendo né conosciuto né conoscibile dal debitore, non era certo esigibile nei suoi confronti;
pagina 4 di 15 invero, l'esigibilità del credito posto a fondamento del provvedimento monitorio non può fasi discendere semplicemente dal fatto che l'amministratore abbia inviato gli atti all'indirizzo di residenza tramite raccomandata e che, quindi, trattandosi di atti recettizi, ciò sarebbe sufficiente a farne presumere la conoscenza da parte del destinatario;
sebbene codesta difesa non ignori che in materia di l'avviso di convocazione Parte_2 dell'assemblea (così come la notifica del verbale) rinviene la propria disciplina nell'art.1135 cc - in base alla quale è sufficiente che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del Parte_2 destinatario -, occorre tuttavia rilevare che qui ci troviamo di fronte ad una ipotesi assai peculiare, in quanto l'amministratore si è avvalso di un servizio di poste privato del tutto inidoneo ad integrare la presunzione di conoscenza prevista dalla citata disposizione;
al riguardo è sufficiente richiamare la giurisprudenza in tema di contenzioso tributario, che con principio che riveste portata generale ha chiarito che “l'incaricato di un servizio di posta privato non riveste, a differenza dell'agente del fornitore del servizio postale universale, la qualità di pubblico ufficiale, onde gli atti dal medesimo redatti non godono di alcuna presunzione di veridicità fino a querela di falso” (Cass. civ. 2035/2014), con la conseguenza che in tali casi l'attestazione della data di consegna del plico non è idonea a far decorrere il termine per proporre impugnazione;
lo stesso principio è stato ribadito dal Tribunale di Cagliari nella sentenza n.1118 del 2018 (doc.5), che in un caso identico a quello di cui si discute ha affermato che “l'utilizzo di un servizio privato di invio della comunicazione dell'avviso di convocazione e del verbale d'assemblea comporta l'impossibilità per l'amministratore di avvalersi della presunzione di consegna che assiste le comunicazioni eseguite con il servizio postale nazionale”; le eccezioni e considerazioni appena esposte valgono a maggior ragione nel caso di specie, visto che Posta Power, cioè il servizio di posta privato utilizzato dal Condominio, appare privo della necessaria licenza rilasciata dal MISE, ciò che di per sé comporta l'inesistenza giuridica e/o la nullità di tutte le comunicazioni condominiali eseguite per suo tramite;
né si può trascurare il fatto che parte opposta non ha prodotto alcun atto che permetta un controllo dell'effettivo rilascio dell'avviso di giacenza nella cassetta postale dello dovendosi escludere Pt_1 che sia a tal fine sufficiente la mera ricognizione operata dall'ente postale;
tutte le considerazioni appena svolte (ivi compresa la già segnalata disabilità dell'opponente) consentono di affermare che il credito ingiunto non poteva certo ritenersi esigibile nei confronti dello con la conseguenza che anche per tale ragione - ovvero per la mancanza ab origine dei requisiti Pt_1 di cui all'art.633 cpc - il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e/o annullato. Il opposto - costituito con comparsa depositata il 14.5.2020 per chiedere il rigetto Parte_2 dell'opposizione (e dell'istanza ex art.649 cpc), con vittoria di spese - ha premesso: che le questioni attinenti la presunta nullità o annullabilità delle delibere dell'assemblea condominiale del 20.03.2010 e del 7.11.2027 saranno valutate nel separato ed autonomo giudizio promosso dallo con atto di Pt_1 citazione notificato il 25.03.2020; che il decreto ingiuntivo opposto è stato notificato, il 16.01.2020, solo dopo che l'amministratore ne aveva informato e tentato ogni possibile conciliazione Pt_1 (circostanza rilevante ai fini della valutazione della condotta del debitore); lo stesso ha poi dedotto: in fatto, che: il 3.12.2019 l'amministratore del Condominio riceveva una PEC dell'avv. Loi (doc.3), che per conto dello domandava, tra le altre cose, chiarimenti in merito ad un asserito debito nei confronti del Pt_1 condominio, appreso di recente, per “quote sia ordinarie che straordinarie” (ciò che conferma come sia falso che l'opponente non abbia avuto conoscenza degli oneri condominiali a suo carico fino alla notifica del decreto opposto); con PEC 4.12.2019 (doc.4) l'amministratore, riscontrando la suddetta richiesta: lo informava che il 2.12.2019 era stato emesso un decreto ingiuntivo, non ancora notificato, e di essere disponibile alla definizione bonaria, per evitare l'aggravio di spese in danno del condomino;
si doleva inoltre del pagina 5 di 15 comportamento dello che aveva rifiutato la consegna a mani delle raccomandate spedite in date Pt_1 11.03.19, 21.03.19, 21.05.19 e 06.06.19, restituite al mittente per compiuta giacenza (docc.5-9); è infatti successo che l'amministratore aveva tentato di recapitare a mani alcuni documenti, tra cui le predette raccomandate, recandosi personalmente presso l'abitazione dell'opponente (alle ore 18:30 circa del 15.07.2019, al termine di una riunione informale tra condomini e impresa appaltatrice dei lavori di messa in sicurezza dello stabile), non riuscendoci per un deciso rifiuto dello di Pt_1 sottoscrivere la quietanza per ricevuta;
in tale occasione lo aveva in particolare dichiarato Pt_1 all'amministratore che non avrebbe accettato la corrispondenza né a mani né dalla Poste Power, a suo dire non autorizzata ad effettuare spedizioni e consegne (come precisato all'incontro di mediazione); le medesime raccomandate recano distintamente i dati della in possesso della licenza Parte_3 ministeriale n.3482/2017 (doc.11), così come la sua affiliata Poste Power, i cui addetti possono certificare, al pari degli operatori di Poste Italiane, consegna e recapito di plichi raccomandati;
in occasione dell'ennesimo tentativo di recapito della racc. 10.06.2019, inoltre, il postino addetto alla consegna aveva persino tratto la fotografia dell'avviso inserito nella cassetta postale dello Pt_1 (doc.12), recante, come negli altri casi, gli estremi della raccomandata;
lo in ogni caso: l'11.09.2019 aveva ritirato presso l'Ufficio Posta Power la raccomandata Pt_1 5.09.2019, contenente, tra le altre cose, il “Riepilogo somme dovute e rate rielaborazione tabelle millesimali e regolamento condominiale” ed il “Riparto preventivo nominativo gestione 01.01.19- 31.12.19 Gestione ordinaria - tabelle millesimali”, riguardanti in parte somme inserite in decreto ed in parte (per € 143,46) somme poi corrisposte dal debitore il 9.12.1019 (docc.13, 16 e 17); quanto alle asserite ragioni di salute, peraltro ignorate dall'amministratore, non possono costituire alcuna scusante o giustificazione avendo lo stesso dichiarato in citazione di fare totale Pt_1 affidamento per ogni atto di ordinaria amministrazione sulla sua “badante” , la Persona_1 quale “si occupa di tutte le incombenze pratiche…, compreso il controllo della posta”; in diritto, che: l'opponente ha domandato la revoca del decreto opposto sul solo ed unico motivo della presunta nullità delle delibere assembleari 20.03.19 e 7.11.2017, a sua detta adottate in violazione delle norme in materia di convocazione e approvazione delle spese;
come già detto, l'asserita nullità dovrà essere accertata dal Giudice di Pace di Cagliari nel procedimento di impugnazione già pendente, con la conseguenza che fino a quando tali deliberazioni non saranno dal medesimo giudice sospese o revocate la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto è e rimane pienamente efficace: la Cassazione, sul punto, ha infatti ribadito che l'opposizione del condomino ingiunto non potrà che riguardare la sussistenza o meno del debito e la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione e che, dunque, “il giudice dell'opposizione deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza, efficacia ed immediata esecutività della delibera assembleare…, essendo precluse valutazioni, anche in via incidentale, di nullità, annullabilità e validità della delibera” (tra altre citate Cass. Sez. Un., n.4421/2007 e Cass., nn.17014/2010 e 15642/2012); dall'esame della documentazione allegata al fascicolo monitorio (docc.1-6) si deduce inequivocabilmente, comunque: che l'assemblea 20.03.2019 è stata ritualmente convocata ai sensi dell'art.66 disp. att. cc;
che la costituzione delle assemblee 20.03.2019 e 7.11.2017 - nelle quali era presente la maggioranza dei condomini, rispettivamente con 663,17 millesimi e con 695,32 millesimi - era regolare;
che i preventivi di spesa e relativi piani di riparto per elaborazione del regolamento condominiale, revisione tabelle millesimali, messa in sicurezza e ripristino prospetti ed amministrazione del condominio sono stati approvati all'unanimità dei partecipanti all'assemblea e che l'impegno di spesa è stato ripartito come per legge, in ragione dei millesimi di proprietà generale;
per quanto riguarda in particolare la contestazione della voce di € 488,00 relativa ai compensi dell'amministratore (approvata all'assemblea del 7.11.2017) - che per quanto detto non può comunque essere oggetto di trattazione di questo giudizio -, si osserva che se è vero che i compensi per l'attività straordinaria dell'amministratore sono oneri condominiali, è altresì vero che a livello di ripartizione pagina 6 di 15 essi ricadono necessariamente su chi colpevolmente ha dato causa ai maggiori costi, visto che il ha poi diritto di ripetizione di detti maggiori costi nei confronti di chi vi ha dato causa;
Parte_2 ciò detto, gli importi ingiunti a tale titolo trovano la loro fonte nel contratto di mandato, nel quale le relative competenze sono enumerate analiticamente: dette competenze, come noto, non sono regolamentate da uno specifico tariffario e sono rimesse, secondo la Cassazione, alla libera contrattazione delle parti (Cass.5014/2018; 22313/2013); i documenti prodotti in fase monitoria dimostrano infine il compimento da parte dell'amministratore delle specifiche attività extra ordinem di cui è stato ingiunto il pagamento;
le suddette attività, peraltro, oltre ad essere doverose ai sensi dell'art.1129 cc, non erano di puro pretesto ma ben giustificate dalle circostanze, cioè dall'urgenza di provvedere alla messa in sicurezza dello stabile, ordinata addirittura dal Comune di Quartu S.E. con ordinanza n.42 del 10.07.2019, ciò che all'opponente era ben noto (avendo partecipato all'assemblea del 08.08.2019, in cui l'amministratore informava i condomini di averla ricevuta); per tutto quanto esposto, in ossequio alla richiamata giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite l'opposizione dovrà essere rigettata e la causa decisa senza alcuna necessità di istanze istruttorie, atteso che la documentazione già prodotta dimostra che le delibere poste a base dell'ingiunzione e contestate dallo sono perfettamente valide ed efficaci. Pt_1 Alla prima udienza l'attore ha contestato la veridicità della ricostruzione in fatto operata dal e la fondatezza delle avverse difese e ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: Parte_2 lo contesta che il decreto ingiuntivo opposto è stato emesso sulla base di delibere affette da Pt_1 nullità assoluta, in quanto l'assemblea: approvando i lavori concernenti anche i balconi di proprietà esclusiva ha disposto illegittimamente, a maggioranza, di diritti esclusivi dei singoli condomini e senza il loro consenso;
approvando il preventivo dell'amministratore che pone a carico del solo condomino presunto moroso i compensi per le attività straordinarie addebitate allo - che vanno invece Pt_1 ripartite tra tutti i condomini, essendo relative alla gestione comune - incide sui diritti individuali del condomino senza averne il potere;
secondo la giurisprudenza di legittimità e di merito oramai consolidata, “nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di oneri condominiali il limite della rilevabilità, anche d'ufficio, dell'invalidità delle sottostanti delibere non opera allorchè si tratti di vizi implicanti la loro nullità, trattandosi dell'applicazione di atti la cui validità rappresenta un elemento costitutivo della domanda” (Cass. n.19832/2019, VI, 21/06/2018, n.16389, e n.305/2016). La causa, istruita con soli documenti (non essendo stata ammessa la prova orale dedotta dallo , è Pt_1 stata definita dal giudice di pace con sentenza n.173/2022 del 14.2.2022, che rigettando l'opposizione ha così deciso: 1) conferma il decreto ingiuntivo opposto n.2381/19 - RAC n.4177/2019, emesso dal Giudice di Pace di Cagliari in data 02/12/2019; 2) condanna al pagamento delle spese Parte_1 ed onorari di giudizio a favore del opposto, che si liquidano in euro 1.200,00 per onorari, Parte_2 oltre accessori di legge, e in euro 100,00 per spese. A fondamento della sua decisione il giudice di pace, richiamate le sopra esposte difese, ha rilevato che: il opposto ha dimostrato, come suo onere, i fatti posti a fondamento del decreto ingiuntivo Parte_2 opposto;
detta ingiunzione attiene ad importi di spesa approvati all'unanimità dall'assemblea condominiale in data 20/03/2019: si tratta del preventivo per la revisione delle tabelle millesimali e del piano di riparto, nonché della rettifica del preventivo per la messa in sicurezza dello stabile e ripristino dei prospetti e del relativo piano di riparto, la cui documentazione risulta allegata agli atti del processo;
l'assemblea approva anche i termini di pagamento degli oneri condominiali, di quelli per la revisione delle tabelle millesimali e di quelli per i lavori straordinari, ciò che veniva comunicato a tutti i condomini, compreso l'odierno opponente;
tale fatto è stato contestato dallo il quale ha eccepito di non avere mai ricevuto la consegna Pt_1 degli avvisi;
pagina 7 di 15 sul punto, la difesa del ha prodotto le raccomandate indirizzate a che non Parte_2 Parte_1 sono mai state ritirate dallo stesso;
è evidente che il ha agito seguendo la disciplina dell'art.1135 del cc, in base al quale è Parte_2 sufficiente che il dimostri la data in cui il plico è pervenuto all'indirizzo del destinatario;
Parte_2 l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio rilevante a suo sostegno, in considerazione del fatto che l'attestazione rilasciata dal postino che ha eseguito la notifica dell'atto è dipendente della società affiliata a Poste Power srl, in possesso di regolare licenza ministeriale, che può Parte_3 certificare al pari delle Poste Italiane il recapito di plichi raccomandati non contenenti atti giudiziari;
l'attestazione del postino, dunque, gode di pubblica fede valevole fino a querela di falso, strumento giuridico non utilizzabile (forse rectius: non utilizzato), nel caso di specie, dallo;
Parte_1 il opposto ha quindi fornito i requisiti di ammissibilità del ricorso per ingiunzione, quali Parte_2 l'esistenza del credito, la sua liquidità e la determinazione del suo ammontare derivante da tutta la documentazione indicante le ragioni della pretesa creditoria, compreso il preventivo compensi e spese per le attività straordinarie prestate dall'amministratore, così come da contratto di affidamento di incarico allegato al verbale di assemblea;
l'attore ha eccepito la nullità delle delibere assembleari del 20/03/2019 e del 07/11/2017 nonostante abbia formulato identica eccezione nell'autonoma impugnazione di tali delibere proposta davanti al Giudice di Pace di Cagliari, la cui causa è attualmente pendente davanti alla Dr.ssa CP_5 con il n. RAC 1576/2020; in questo giudizio il giudice deve limitarsi a verificare l'esistenza e l'efficacia della assembleare su cui si fonda l'ingiunzione, essendo risaputo che nel giudizio di opposizione il non può far Parte_2 valere questioni attinenti alla annullabilità della delibera condominiale dello stato di ripartizione, che possono essere fatte valere con l'impugnazione della delibera condominiale ai sensi dell'art.1137 cc;
il principio summenzionato vale anche per la questione relativa alla nomina dell'amministratore e all'approvazione del preventivo di spesa per le sue competenze;
nell'istanza di ingiunzione sono stati forniti tutti i documenti comprovanti le attività professionali dell'amministratore ed i relativi impegni di spesa indicati nel mandato: tali documenti, unitamente al contratto e al verbale di assemblea, costituiscono la prova della liquidità ed esigibilità del credito;
stando così le cose, il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato;
le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
*** Con atto di citazione notificato il 24.3.2022 lo ha tempestivamente impugnato la suddetta Pt_1 sentenza, e concluso come indicato in epigrafe ai punti (2) e (3), dopo aver sostanzialmente confermato le precedenti difese e ulteriormente dedotto che detta sentenza è erronea ed ingiusta e merita di essere riformata per i seguenti MOTIVI: I) errata applicazione del principio ermeneutico di diritto sancito dalle Sezioni Unite n.9839/20212 - violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato - motivazione carente;
l'elemento centrale della motivazione della sentenza impugnata è rappresentato dall'affermazione che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di contributi condominiali deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle delibere assembleari, senza poterne sindacare la validità, ed ha quindi in sostanza respinto l'opposizione ritenendosi non competente a decidere nella “subjecta” materia;
tale assunto, palesemente errato, si discosta da quanto chiarito dalla recentissima sentenza della Cass. SS.UU. n.9839 del 14/04/2021, secondo la quale “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.1137, comma 2, cc, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione”; pagina 8 di 15 con riferimento al vizio di nullità delle delibere sottese al decreto ingiuntivo si è già precisato che la sussistenza di detto vizio, impedendo alla delibera di produrre effetti, può sempre essere dedotta nel giudizio anche in via di semplice eccezione e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice;
lo ha censurato specificamente la nullità di entrambe le delibere assembleari del 20.03.2019 e Pt_1 del 08.11.2017 poste a base del decreto opposto, lamentando: (a) di non aver mai ricevuto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria del 20.03.2019, né la notifica del verbale con i relativi allegati, e di aver quindi preso contezza del credito fatto valere dal in virtù di tale Parte_2 delibera solo con la notifica del decreto ingiuntivo opposto;
(b) che detta delibera, oltre ad essere annullabile, era altresì nulla per violazione dell'art.1123 cc, in quanto gli interventi con essa deliberati avevano riguardato anche i balconi aggettanti, che per definizione costituiscono il prolungamento dell'appartamento dal quale protendono e rientrano nella proprietà esclusiva del medesimo appartamento;
(c) che la delibera del 08.11.2017 (per mero errore materiale indicata con la data del 07.11.2017) era altresì nulla per violazione dell'art.1135 cc, che vieta all'assemblea di addossare al singolo condomino spese ritenute di natura personale o che comunque ritenga giusto porre a suo carico;
nessun dubbio poteva quindi esserci sul fatto che i vizi della delibera del 20.03.2019 (affetta anche da vizio d'annullabilità) e di quella dell'8.11.2017 censurati dall'appellante in sede di opposizione attengano a profili di nullità e fossero in quanto tali sindacabili dal giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha altresì il potere-dovere di rilevare d'ufficio l'eventuale nullità, instaurando in tal caso il contraddittorio tra le parti, ai sensi dell'art.101, secondo comma, cpc (cfr. Cass. Sez. Un. n.26242 del 12/12/2014 e Cass. Sez. 2, n.26495 del 17/10/2019); le Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata, hanno sottolineato che devono essere qualificate nulle le delibere prive di elementi essenziali, quelle con oggetto impossibile, illecito o che non rientra nelle competenze dell'assemblea, quelle comunque invalide in relazione all'oggetto e - per quanto ci riguarda - le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini;
il giudice di prime cure, nonostante il contrario principio chiarito in maniera ormai ferma dalla Suprema Corte, ha omesso di pronunciarsi sugli anzidetti vizi, ritenendo in maniera erronea che questi dovessero essere vagliati da altro giudice (mentre applicando detto principio avrebbe dovuto esaminare i vizi dedotti dall'opponente, atteso che essi attengono non solo a profili d'annullabilità ma anche, e soprattutto, a profili di nullità); già sotto questo profilo la sentenza impugnata è perciò errata e deve essere riformata;
II) omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia;
da quanto appena esposto discende che la sentenza impugnata è altresì erronea ed ingiusta perché il giudice di primo grado, pur in presenza di specifiche domande di parte opponente, non si è pronunciato sulle stesse ed ha omesso d'instaurare tra le parti un contraddittorio in merito;
in particolare: A) quanto ai lavori straordinari approvati con la delibera del 20.03.2019: il giudice di pace avrebbe dovuto considerare che detta delibera è nulla, per violazione del'art.1123 cc, in base a quanto sostenuto dallo sulla proprietà esclusiva dei balconi aggettanti e sul Pt_1 consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale i poteri del possono essere Parte_2 esercitati solamente su parti comuni, ma non anche sulle parti di esclusiva proprietà del singolo condomino (come quelle relative alla pavimentazione o alla soletta dei balconi), e che qualifica quindi nulla la delibera che disponga lavori relativi a detti beni privati;
facendo corretta applicazione dei principi sopra riportati il giudice di primo grado avrebbe dovuto dunque revocare il decreto opposto, in quanto basato su una delibera nulla, mentre ha omesso di pronunciarsi sullo specifico punto, erroneamente qualificando la domanda dell'opponente e i vizi in essa dedotti;
la sentenza impugnata è perciò viziata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pagina 9 di 15 pronunciato di cui all'art.112 cpc, essendo stato del tutto pretermesso l'esame dell'eccezione che si è appena riportata;
B) quanto alle spese stragiudiziali poste a carico dell'appellante con la delibera dell'8.11.2017: il giudice di pace ha omesso di considerare quanto dedotto dallo sulla illegittimità ed arbitrarietà Pt_1 di detta attribuzione e sull'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, ovvero sul principio che vieta all'assemblea di richiedere ai condomini somme in violazione dei criteri legali o convenzionali relativi alla ripartizione delle spese (così, di recente, Trib. Milano n.18138/2019 del 24.09.2010 - rectius: 2019 - e Corte d'Appello di Cagliari 13 febbraio 2019), con conseguente nullità della delibera, che determinerebbe una lesione del diritto del condomino all'integrità del proprio patrimonio e inciderebbe sui suoi diritti individuali (si vedano, ex multis, Cass. 21965/2017, Cass, II, 30 aprile 2013, n.10196, Cass., II, 21 maggio 2012, n.8010); è in particolare consolidato il principio per cui “l'ordinamento non riconosce all'assemblea alcun potere di autotutela, sicchè i costi individuali discendenti da comportamenti asseritamente illegittimi possono essere addebitati al responsabile solamente nel caso di accertamento giudiziale”, con la conseguenza che “le delibere di addebito di spese individuali non dovute devono essere considerate nulle” (cosi Trib. Milano, sentenza n.10247 dell'11 settembre 2015; nello stesso senso Tribunale Milano, sentenza n.3516 del 22 giugno 2020, in un caso di addebito al condomino di spese per la redazione di un atto di citazione mai iscritto a ruolo, in cui si rileva che l'assemblea ha proceduto
“…sostanzialmente a deliberare di autoliquidarsi delle spese stragiudiziali, senza che le sia attribuito dal legislatore alcun potere in tal senso”); in applicazione di tali principi il giudice di primo grado avrebbe dovuto revocare il decreto opposto anche sotto questo ulteriore profilo, in quanto con la delibera contestata il , in spregio agli Parte_2 artt.1123 e 1135 del cc, ha ingiustamente addebitato all'appellante spese stragiudiziali che non possono invece imputarsi al singolo condomino;
anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza appellata è del tutto erronea e deve essere riformata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo deve essere revocato;
III) contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al vizio di omessa convocazione all'assemblea del 20.03.2019 e di omessa notifica del verbale assembleare del 20.03.2019: il giudice di pace, dopo aver rilevato che “nel giudizio di opposizione il non può far valere Parte_2 questioni attinenti all'annullabilità della delibera condominiale dello stato di ripartizione, che possono essere fatte valere con l'impugnazione…ai sensi dell'art.1137 cc”, in aperta contraddizione con tale premessa si è ugualmente pronunciato sulla domanda di annullabilità, statuendo che “il Parte_2 ha agito seguendo la disciplina dell'art.1125 cc…” e che “l'opponente non ha fornito alcun elemento probatorio rilevante a suo sostegno, in considerazione del fatto che l'attestazione rilasciata dal postino che ha eseguito la notifica dell'atto è dipendente della società affiliata a Poste Power srl, Parte_3 in possesso di regolare licenza ministeriale, che può certificare al pari delle Poste Italiane il recapito di plichi raccomandati non contenenti atti giudiziari”, e che “l'attestazione del postino, dunque, equivale a pubblica fede valevole fino a querela di falso, strumento giuridico non utilizzato nel caso di specie dallo;
Parte_1 la sentenza impugnata è pertanto errata anche per aver tratto conclusioni contrastanti con le stesse premesse di diritto ivi enunciate, discostandosi in maniera del tutto incoerente e irragionevole dal quadro normativo dalla stessa fornito;
IV) errata applicazione dell'art.1135 cc - erroneità, illogicità e carenza di motivazione: il giudice di primo grado ha errato anche nel merito della decisione, laddove ha ritenuto, senza confutare le specifiche e contrarie contestazioni dello che nel notificare l'avviso di convocazione Pt_1 ed il verbale dell'assemblea del 20.3.2019 il avrebbe agito rispettando la disciplina Parte_2 dell'art.1135 cc: nel pronunciarsi su casi analoghi a quello di specie la Suprema Corte ha precisato che il Parte_2 a fronte di un avviso di convocazione spedito a mezzo raccomandata e non consegnato al destinatario, pagina 10 di 15 ha l'onere di provare non solo la spedizione, ma anche che l'avviso di giacenza sia stato immesso nella cassetta postale del destinatario, con la conseguenza che la (prova della) spedizione di un atto al corretto indirizzo del destinatario non basta, da sola, per presumere che quest'ultimo l'abbia conosciuta (Cass. VI, n.13015 del 23.6.2015): ciò significa che la presunzione di cui all'art.1135 cc non opera allorquando, come nel caso di specie, l'immissione dell'avviso sia contestata e il notificante non fornisca elementi di prova idonei a sostenere il contrario assunto (Cass., III, 25 settembre 2014, n.20167; Cass., I, n.20924 del 2005; Cass. n.9303/2002); ulteriore e logica conseguenza di dette premesse è che laddove l'invio dell'atto sia avvenuto per posta semplice tale presunzione non opera;
in ossequio a tali principi il giudice di primo grado non poteva applicare, come ha fatto, la presunzione di conoscenza di cui all'art.1135 cc, non essendo stata provata in nessun modo dal l'immissione dell'avviso di giacenza della raccomandata nella cassetta del destinatario Parte_2 (tanto più che il giudicante non si è nemmeno posto il problema di verificare se nel caso in esame la procedura di compiuta giacenza sia stata o meno eseguita); il giudicante ha del pari errato nel ritenere che nel caso di specie l'attestazione rilasciata dal postino goda di pubblica fede valevole fino a querela di falso, in quanto chi “ha eseguito la notifica è dipendente della società affiliata a Poste Power, in possesso di licenza ministeriale”: pur Parte_4 essendo vero, infatti, che le imprese private munite di apposita licenza possono svolgere servizi postali e curare la trasmissione della corrispondenza e delle raccomandate, è altrettanto vero che la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che in tali ipotesi, però, il timbro datario apposto sul plico o sull'avviso di ricevimento non può valere a rendere certa la data di ricezione (in tal senso sent. n.26778/2016); nel caso di specie, inoltre, manca la sottoscrizione del soggetto che ha provveduto alla consegna (come avviene invece per le raccomandate consegnate da ), con la conseguenza che non è Controparte_6 dato sapere da chi sia stato apposto il timbro sulle cartoline e la sua qualifica e che lo stesso timbro è dunque inidoneo a dimostrare con assoluta certezza la data di ricezione del plico postale (come già rilevato da questo Tribunale nella sentenza n.1118 del 2018 già citata nell'atto di opposizione). Il appellato, ritualmente costituito per resistere, ha concluso come sopra indicato dopo Parte_2 aver reiterato le precedenti difese e ulteriormente dedotto: I) sulla allegata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ed errata applicazione del principio sancito dalle S.U. Cassazione, che: le affermazioni del primo giudice contestate dall'appellante sono tutt'altro che errate, trovando fondamento nell'art.63, comma 1, disp. att. cpc, secondo cui nell'opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare esistenza ed efficacia della delibera assembleare su cui si fonda l'ingiunzione, che costituisce “ex lege” titolo e prova idonea dell'esistenza del credito;
il giudice ha infatti esaminato come prima cosa la documentazione posta a fondamento dell'ingiunzione, accertando in seguito che il credito ingiunto fosse fondato su deliberazioni in cui erano stati effettivamente approvati gli importi di spesa e la ripartizione dovuta;
la valutazione della piena efficacia esecutiva delle delibere assembleari, fino ad allora né sospese né revocate, gli ha quindi consentito di ritenere la pretesa di cui al decreto ingiuntivo opposto pienamente efficace, essendo la suddetta verifica sufficiente, secondo la giurisprudenza della Cassazione (così S.U., 18 dicembre 2009, n.26629 e sentenze n.17206 del 24 agosto 2005, n.2305 del 31 gennaio 2008 e n.17014 del 20 luglio 2010); sul differente orientamento della giurisprudenza citato dallo - Cass. S.U., sent. 9839/2021, che Pt_1 attribuisce al giudice dell'opposizione pieno sindacato in merito alla nullità o annullabilità della delibera assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, dal quale il giudice si sarebbe discostato omettendo di pronunciarsi sui reclamati vizi - vanno fatte le seguenti precisazioni: anzitutto la disamina del giudice, seppur sommariamente, ha riguardato anche gli asseriti vizi delle succitate delibere, pur precisando come non vi fosse affatto tenuto, neppure in via incidentale, essendo tale compito riservato al giudice dell'impugnazione; in secondo luogo la sentenza impugnata pone pagina 11 di 15 chiaramente l'accento sul fatto che il , nel promuovere le due distinte azioni di Parte_2 impugnazione delle delibere assembleari e di opposizione a D.Ing., aveva inteso riservare le domande alla valutazione di due differenti giudici, ciascuno avente la propria cognizione;
ciò premesso, la sentenza S.U. n.9839/2021 va letta proprio in tale ottica, ovvero ritenendo che l'ampliamento della valutazione nel merito del giudice dell'opposizione sia giustificabile ed ammissibile solo in caso di proposizione di un'unica azione, contenente entrambe le domande (impugnazione e opposizione), e ciò al fine di prevenire un eventuale conflitto di giudicati e la moltiplicazione di giudizi e garantire il “simultaneus processus”, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.; II) sulla inammissibilità per tardività dell'impugnazione: anche volendo accogliere il recente orientamento della Suprema Corte succitato (S.U. n.9839/2021), sarebbe comunque precluso a questo giudice il potere di sindacare sulla validità delle deliberazioni assembleari poste a fondamento dell'ingiunzione; come deduce lo stesso appellante, condizione per ampliare il potere di sindacato del giudice è “che l'annullabilità sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art.1137 comma 2 cc, nel termine perentorio ivi previsto, e non in via d'eccezione”; ora, tenuto conto che il è venuto a conoscenza della delibera 20.03.2019 in data Parte_2 antecedente la notifica del D.Ing., e segnatamente il 9.12.2019 (come comprova il timbro della Cancelleria apposto nella procura alle liti depositata dallo nel fascicolo monitorio) -, Pt_1 l'opposizione avrebbe dovuto essere notificata entro il successivo termine di 30 giorni, con la conseguenza che al momento della notifica dell'atto di citazione in opposizione l'appellante era decaduto dal diritto di impugnare i vizi della delibera, ciò che la rende definitiva a tutti gli effetti;
III) sull'allegata nullità delle delibere assembleari per violazione dell'art.1123 cc: l'appellante ha domandato la riforma della sentenza per “omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia”, ponendo in discussione la mancata applicazione dei criteri di ripartizione delle spese di cui all'art.1123 cc e la nullità del verbale, derivante dalla mancata ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea del 20.03.2019; preliminarmente si eccepisce che il mancato rispetto delle maggioranze previste dall'art.1123 cc, laddove vengano effettuati riparti in violazione dei criteri stabiliti dalla legge, rientra tra i casi di annullabilità della delibera, con la conseguenza che la relativa impugnazione deve ritenersi tardiva (per quanto già detto al punto precedente); sull'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato si richiama quanto già dedotto ed argomentato al capo che precede, ovvero il fatto che il giudice dell'opposizione ha evidentemente inteso riservare ogni valutazione e disamina del vizio di nullità contestato dall'opponente al giudice dell'impugnazione, dinanzi al quale lo aveva proposto le stesse Pt_1 domande ai sensi dell'art.1137 cc;
pur ritenendo il “modus operandi” del giudice di prime cure del tutto corretto, si osserva quanto segue nel merito delle modalità di approvazione delle spese addebitate all'appellante; (a) delibera 20.03.2019: lo contesta la legittimità della ripartizione per millesimi, tra tutti i condomini, dei lavori di Pt_1 rifacimento dei balconi aggettanti, di proprietà esclusiva di alcuni di essi, eccependone la nullità per violazione dell'art.1123 cc, “per aver l'assemblea disposto a maggioranza di diritti esclusivi dei condomini e senza il loro consenso”; l'assemblea in esame, con le maggioranze di legge già indicate, ha approvato all'unanimità dei presenti i punti 1 e 3 all'o.d.g., ovvero: 1) il preventivo per la revisione delle tabelle millesimali ed il relativo piano di riparto preventivo;
2) la rettifica del preventivo spesa per la messa in sicurezza e ripristino prospetti approvato all'assemblea 18.10.2018 ed il relativo piano di riparto (all.2 e 5 fasc. monitorio); con riferimento al punto 2) l'assemblea non ha fatto altro che rettificare quanto già deliberato il pagina 12 di 15 18.10.2018, ratificando i criteri di riparto della spesa ivi approvati, con conseguente cristallizzazione del deliberato, divenuto definitivo a tutti gli effetti;
l'opponente ha poi mal interpretato i riparti di spesa dei lavori approvati, che come si evince dal preventivo allegato al verbale (all.1 e 4 fasc. monitorio) erano attinenti esclusivamente ai prospetti condominiali privi di verande e balconi aggettanti;
(b) delibera 8.11.2017 (invero 7.11.2017): lo ha chiesto di accertare la nullità della delibera del 7.11.2017, andata deserta, e non di quella Pt_1 dell'8.11.2017, indicata per la prima volta nell'appello, essendo nuova e tardiva la circostanza che sia stato commesso un mero errore materiale nell'indicare la data della delibera impugnata con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo;
al di là di ciò, l'appellante sostiene erroneamente che il giudice avrebbe omesso di considerare l'illegittimità del decreto opposto, per violazione degli artt.1123 e 1135 cc, nella parte in cui ha posto a suo carico l'importo di € 488,00 approvato all'assemblea 8.11.2017, visto che la sentenza pone in maniera inequivocabile le motivazioni a base della decisione, indicando i documenti comprovanti il credito ingiunto;
si eccepisce inoltre che ogni decisione attinente la legittimità della delibera in esame è ormai superflua, in quanto: all'assemblea 8.08.2019, presente lo sono stati confermati sia il mandato Pt_1 all'amministratore che le sue competenze professionali;
tale delibera non è stata impugnata, ciò che comporta inequivocabilmente la ratifica di eventuali vizi della precedente delibera e ne determina la definitività a tutti gli effetti;
nel dettaglio, gli importi ingiunti a tale titolo trovano il loro fondamento nelle documentate argomentazioni già svolte dal in primo grado e fatte proprio dal giudice di pace;
Parte_2 IV) sull'allegata contraddittorietà, illogicità e carenza della motivazione: l'appellante ha sostenuto tale vizio con riferimento alla irregolarità delle notifiche relative alla convocazione all'assemblea del 20..3.2019, alla comunicazione del relativo verbale ed a quella del sollecito di pagamento;
sul punto, la regolarità delle suddette notifiche è dimostrata dalle documentate argomentazioni già svolte dal in primo grado e fatte proprio dal giudice di pace, il quale - accertata la Parte_2 sussistenza del debito e la persistente efficacia della deliberazione assembleare, mai sospesa - non poteva che concludere per l'infondatezza della pretesa dell'opponente (che ciononostante si duole che il giudice avrebbe omesso di pronunciarsi in merito alle censure di illegittima adozione dei criteri di ripartizione della spesa approvata e di inesigibilità del credito, per mancata conoscenza della delibera e dei suoi effetti). Alla prima udienza, nella quale entrambe le parti hanno confermato le rispettive difese e conclusioni, l'appellante ha ulteriormente dedotto (tra l'altro) che: è falso che la sentenza di primo grado abbia posto l'accento sul fatto che il , nel Parte_2 promuovere due distinte azioni, abbia inteso riservare le domande alla valutazione di due giudici diversi, precludendo al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla validità delle delibere, visto che essa non dice nulla in merito;
l'avversa eccezione di inammissibilità per tardività dell'impugnazione è nuova e tardiva, non essendo mai stata sollevata nel giudizio di primo grado, oltre che infondata, laddove collega l'intempestività dell'impugnazione alla presa visione dei documenti del fascicolo monitorio del 9.12.2019 (visto che tra tale data e il 07.01.2020, data del deposito dell'istanza di mediazione, intercorrono esattamente 29 giorni). Con le note ex art.127-ter cpc depositate il 28.10.2024 l'appellante ha allegato e documentato che con sentenza n.585/2023 - regolarmente notificata al , non impugnata ed ormai passata in Parte_2 giudicato - il giudice di pace adito per l'impugnazione delle delibere assembleari poste a fondamento del decreto ingiuntivo qui opposto ha accolto la domanda dello e, per l'effetto (e per quanto qui Pt_1 rileva) ha annullato la delibera del 20.03.2019 e dichiarato la nullità della delibera assembleare del pagina 13 di 15 08.11.2017, limitatamente alla parte in cui ha posto a carico dei singoli condomini spese legali stragiudiziali in mancanza di una pronuncia giudiziale;
ciò premesso ha concluso come in epigrafe - ovvero, integrando le precedenti conclusioni con quella sub (1) - dopo aver ulteriormente dedotto che: la suddetta sentenza ha natura costitutiva ed efficacia retroattiva, ed ha quindi privato di effetti sin dalla loro adozione le delibere condominiali impugnate;
da ciò consegue che il titolo su cui si fonda il decreto ingiuntivo opposto è definitivamente venuto meno;
secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, “il giudice deve accogliere l'opposizione qualora la relativa delibera abbia perduto la sua efficacia, per essere stata l'esecuzione del provvedimento dell'assemblea condominiale sospesa dal giudice dell'impugnazione, ex art.1137, secondo comma, cod. civ., o per avere questi, con sentenza, ancorchè non ancora passata in giudicato, dichiarato l'invalidità della delibera” (Cass. civ. n.19938/12); traslando questo principio al caso di specie deve affermarsi che la sentenza n.585/2023, peraltro passata in giudicato, è da sola sufficiente a comportare l'inefficacia e la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed il conseguente accoglimento del presente appello. La causa, istruita con documenti, è stata tenuta a decisione sulle conclusioni in epigrafe, previo deposito di comparse conclusionali e memorie di replica negli assegnati termini ex art.190 cpc. Con le repliche conclusionali depositate il 20.1.2025 l'appellato ha per la prima volta eccepito l'improcedibilità e/o inammissibilità dell'atto di appello per la mancanza in atti della sentenza impugnata, in quanto l'appellante non l'avrebbe prodotta al momento della sua costituzione in giudizio, e sostanzialmente ritenuto irrilevante la sentenza n.585/2023, in quanto all'epoca dell'emissione del titolo le delibere ad esso sottese erano pienamente esistenti ed efficaci (ciò che ha chiesto comunque di considerare se non altro ai fini della valutazione e quantificazione delle spese di giudizio).
*** Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità dell'eccezione di improcedibilità per mancata produzione della sentenza appellata (che tra l'altro è presente agli atti), formulata per la prima volta dall'appellato solo con le memorie conclusionali di replica. Sempre preliminarmente occorre rilevare l'inammissibilità ed infondatezza dell'eccezione fondata sulla mancata impugnazione della delibera 8.11.2017, visto che anche tale eccezione è stata formulata per la prima volta con l'atto di appello (mentre poteva e doveva essere eventualmente formulata già dal primo grado) e che appare evidente che l'indicazione della data del 7.11.2017 fosse frutto di un mero errore materiale, visto che la causa è stata costantemente incentrata sulla valutazione della delibera di seconda convocazione (dell'8.11.2017) e che ciò è stato perfettamente chiaro, sin dall'origine, non solo al giudice ma allo stesso (che infatti si è sempre e solo difeso nel merito di detta Parte_2 impugnazione, senza mai dubitare o comunque prospettare che essa riguardasse invece una delibera inesistente come quella del 7.11.2019, relativa all'assemblea di prima convocazione andata deserta). Nel merito l'appello è fondato per le medesime ragioni di fatto e di diritto addotte dall'appellante, che sono confermate in fatto dalla documentazione in atti e sono in linea, in diritto, con la normativa di riferimento (oltre che con la distribuzione degli oneri probatori prevista dall'art.2697 cc): le stesse argomentazioni possono quindi intendersi qui richiamate e condivise, in applicazione dell'orientamento sulla motivazione per relationem espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n.642 del 16.1.2015, per giustificare l'accoglimento dell'appello, la totale riforma della sentenza impugnata e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo con essa confermato. Sinteticamente concordando con la può in particolare rilevarsi: che risulta documentato che il Pt_1 primo giudice, nonostante l'eccepita nullità delle delibere poste a base dell'ingiunzione ed il suo dovere di esaminarle e deciderle (sancito anche dal granitico orientamento giurisprudenziale citato nell'atto di opposizione), non si sia espresso sulla questione (esaminando ad esempio, per eventualmente confutarle, le tesi sulla contestata illegittimità del criterio di ripartizione delle spese relative ai balconi e dell'addebito al solo condomino asseritamente moroso delle spese stragiudiziali per la riscossione del pagina 14 di 15 credito la cui debenza non sia stata previamente accertata da un giudice); che risulta altresì documentato, alla luce della definitiva declaratoria di invalidità delle delibere poste a base del ricorso monitorio e dell'indirizzo giurisprudenziale (altrettanto granitico) formatosi sul punto, che i titoli posti a base dell'ingiunzione opposta siano del tutto inidonei a provare il credito qui preteso, perché nulli e comunque inefficaci sin dalla data della loro adozione;
che il completo e doveroso esame delle eccezioni formulate dall'opponente avrebbe quindi dovuto portare il primo giudice a ritenere invalide le deliberazioni poste a base dell'ingiunzione (come ormai definitivamente accertato dal giudice della loro impugnazione) ed a conseguentemente accogliere l'opposizione, revocando il decreto ingiuntivo opposto. Le spese del doppio grado di giudizio, liquidate come in dispositivo (ovvero applicando le tabelle riferite ai procedimenti conteziosi del valore dell'ingiunzione - rispettivamente per le cause dinanzi al giudice di pace e per quelle di appello dinanzi al Tribunale - e calcolando per ciascuna fase importi intorno ai medi), devono essere poste a carico dell'appellato per la sua integrale soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello proposto ed in totale riforma della sentenza del giudice di pace di Cagliari qui appellata (n.199/2022 del 14.2.2022: revoca il decreto ingiuntivo del giudice di pace di Cagliari n.2381/2019 del 2.12.2019, dichiarando che nulla è dovuto da in forza delle delibere assembleari del 20.3.2019 e dell'8.11.2017 Parte_1 azionate dal di col ricorso monitorio;
Controparte_4 Controparte_1 condanna il appellato, in persona del suo amministratore in carica, a rifondere Parte_2 all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1.300,00 per onorari, oltre IVA ed accessori di legge, ed in € 174,00 per esborsi, e per il presente grado in € 2.600,00 per onorari, sempre oltre IVA ed accessori di legge, ed in € 148,00 per esborsi. Cagliari, 20 agosto 2025 Il giudice dott. Antonio Dessì
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