TRIB
Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 8791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8791 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
RG 28337/19
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 28337 per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Iacoviello
( in uno all'Avv. Luciano Iacoviello C.F._2
( ), giusta mandato agli atti, e presso i quali C.F._3
elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Bissolati n. 14;
- ATTRICE
Nei confronti di (cf Controparte_1
), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del P.IVA_1
Direttore Generale e procuratore, prof. rappresentata e CP_2
difesa – in virtù di procura speciale in calce a questo atto – dall'avv. Mario
NI CI (codice fiscale: ; posta elettronica C.F._4
certificata: ), ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, via L. Spallanzani n. 22;
- CONVENUTA
Conclusioni parte attrice
accertare e affermare la responsabilità della convenuta struttura
con conseguente Controparte_1
condanna della stessa all'integrale risarcimento dei danni subiti
dall'attrice, come da CTP, dott. prodotta agli atti, (gg 30 temporanea Per_1
totale, gg 20 temporanea parziale al 50% - postumi permanenti 7 % sono
quantificabili, secondo la tabella di riferimento del Tribunale di Milano, in
€ 23.691,00 (di cui € 19.671,00 per invalidità permanente ed € 17.034,00 per invalidità temporanea ed € 100,00 per danno patrimoniale- spesa borsuale visita medica specialistica del 10/02/2017) considerato che all'epoca del sinistro la danneggiata aveva solo 32 anni,
2. in via solo subordinata si chiede il riconoscimento di quanto risultante dalla CTU, del Dott. ( gg 15 temporanea totale, gg 15 Per_2
temporanea parziale al 50% - postumi permanenti 4/5%) che secondo il
calcolo del risarcimento, compreso il danno morale, nel complessivo ammonterebbe ad € 10.107,79 o quella somma anche maggiore, che sarà quantificata dal Giudice, in considerazione del fatto che la danneggiata è
una giovane ragazza;
3. sugli importi che saranno liquidati competono all'attrice anche gli interessi moratori così come previsto dal novellato art.1284 c.c (a partire
dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni
commerciali (DLGS 231/2002 e succ. mod.).
4. condannare la struttura convenuta al pagamento delle spese sia del CTP che del CTU, anticipate dalla parte attrice, nella misura liquidata dal
giudice, nonché alle spese e competenze di causa, con attribuzione ai
sottoscritti difensori anticipatari, compreso le spese e competenze per la mediazione alla quale la struttura ospedaliera, ingiustificatamente, non ha
preso parte;
5. condannare la struttura ospedaliera, ex art 96 cpc al pagamento che
codesto G.I liquiderà equitativamente, come per legge
Conclusioni parte convenuta
in via principale, respingere le domande della signora Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
[...]
In via subordinata, nella denegata eventualità in cui dovesse essere
dimostrata una responsabilità della Controparte_3
, ridurre il risarcimento in considerazione di tale
[...]
responsabilità
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2019, la sig.ra Parte_1
ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, la
[...] [...]
chiedendo di Controparte_1
condannarla al risarcimento dei danni da essa subiti in occasione del ricovero presso la struttura convenuta in data 20.04.2016.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva:
- Che Il 15 aprile 2016 veniva ricoverata per un “Prolasso mucoso rettale” presso il Complesso Integrato Columbus, ove il successivo 19 aprile veniva operata per “THD per patologia emorroidaria”;
- Che in data 20/4/2016, durante la notte, accusava un fortissimo dolore con impellente stimolo ad andare in bagno (aveva un tampone rettale), per cui non essendo autosufficiente nei movimenti chiedeva l'aiuto di un infermiere, ma, dopo essere stata accompagnata al bagno dall'infermiere di turno, sig. , lo stesso, pur lasciando la porta aperta e garantendo Persona_3
la sua presenza nello spazio adiacente, si allontanava, malgrado lo stato di profonda sofferenza della degente, per cui non ascoltava le richieste di aiuto della stessa;
- che, poco dopo, a causa dei forti dolori e senza alcun aiuto, perdeva i sensi e, cadendo, urtava violentemente il viso contro il termosifone,
riportando la frattura delle ossa proprie del naso;
- che lo stesso 20 aprile 2016 veniva trasferita presso il reparto di
“Chirurgia Maxillo - Facciale del , ove, il successivo Controparte_4 22 aprile, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura nasale.
- che il decorso post-operatorio è risultato regolare e privo di complicanza e il 23 aprile 2016 veniva dimessa;
- che, da aprile a giugno 2016, il suo medico curante, dott.
[...]
, le prescriveva riposo, cure e consulenza specialistica Per_4
otorinolaringoiatrica. Il 25/6/2016 lo stesso la giudicava guarita CP_5
con postumi da valutare in sede medico -legale;
- che il 10 febbraio 2017 lo specialista otorinolaringoiatra, dott.
[...]
rilevava che “l'asse della piramide nasale appare Persona_5
lievemente deviata verso sn, la rinoscopia con fibre ottiche mostra restringimento dello spazio respiratorio al III anteriore delle fosse nasali
(più spiccato a dx per deviazione settale).
Buoni esiti di riduzione di frattura delle ossa proprie del naso. Utile effettuare rinomanometria, venendo riferita roncopatia notturna”;
- che, ad avviso del dott. consulente di parte attrice, a Persona_6
seguito della caduta del 20 aprile 2016, la paziente aveva riportato un
“evidente dismorfismo della piramide nasale al suo III medio per lieve slargamento. La piramide nasale risulta deviata in toto verso il lato sinistro.
Dolente la digitopressione a livello della pregressa lesione fratturativa.
Riduzione della capacità respiratoria della narice destra di circa 1/3, con deficit ventilatorio nasale a sinistra di circa 1/4. Oscillazioni in Romberg
senza definite elettività direzionali. Con i movimenti bruschi del capo la perizianda accusa capogiri”. - Il consulente di parte attrice ha, quindi, concluso che “sulla scorta dei dati clinici e semeiologici attualmente accertati è ipotizzabile che il quadro
menomativo accertato possa essere valutato nei seguenti termini: Inabilità
temporanea assoluta giorni 30; Inabilità temporanea parziale al 50% giorni 20; Danno biologico permanente: 7% della totale”.
Tutto ciò premesso, parte attrice adduceva la responsabilità della per violazione degli articoli 1176 e 2236 cod. civ., in quanto CP_1
l'evento lesivo occorso (svenimento e urto con il viso sul termosifone) era dipeso da carenza assoluta di vigilanza e assistenza da parte del personale dipendente della convenuta.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e affermare la responsabilità della convenuta struttura
[...]
con conseguente condanna della stessa Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice che sono quantificabili, secondo la tabella di riferimento del Tribunale di Milano, in € 23.691,00 (di cui € 19.671,00 per invalidità permanente ed € 17.034,00 per invalidità temporanea ed € 100,00 per danno patrimoniale- spesa borsuale visita medica specialistica del 10/02/2017) considerato che all'epoca del sinistro la
danneggiata aveva 32 anni, o quella somma anche maggiore, che sarà
accertata e quantificata in corso di causa a seguito CTU;
sugli importi che saranno liquidati nella misura di € 23.691,00 o in quella misura che determinerà il Tribunale, sulla scorta delle tabelle del Tribunale adito e/o anche a seguito di una relazione di CTU, di cui sin d'ora si chiede la nomina in caso di contestazione della CTP, competono all'attrice anche gli interessi moratori così come previsto dal novellato art.1284 c.c (a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
(DLGS 231/2002 e succ. mod.); condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”
Si costituiva Controparte_1
contestando la fondatezza delle censure mosse avverso la struttura convenuta e rilevando che il personale infermieristico, durante la vicenda in esame, era rimasto a disposizione dell'attrice vigilando su di lei, e, dopo l'incidente, si era subito attivato per prestare le cure più opportune.
Deduceva la convenuta, che la paziente si era sottoposta ad intervento di dearterializzazione emorroidaria per via transanale il 19 aprile 2016. Alle ore 2.30 del 20 aprile 2016, l'infermiere di turno, su richiesta della sig.ra
, l'accompagnava in bagno. Pt_1
D'accordo con la paziente, per garantirle la dovuta privacy, il sanitario usciva dalla toilette, lasciando la porta socchiusa e assicurando assistenza in caso di necessità; all'improvviso la paziente perdeva i sensi e, cadendo, urtava il viso contro il termosifone, ma veniva soccorsa immediatamente e sottoposta ai dovuti esami clinici, i quali riscontravano la frattura delle ossa proprie nasali.
Pertanto, i sanitari della prenotavano un intervento di riduzione CP_1
della frattura in anestesia generale e trattenevano la paziente in osservazione. Il 21 aprile 2016, la paziente veniva trasferita presso il reparto di Chirurgia maxillo -facciale del e il giorno successivo, Controparte_1 previa acquisizione del consenso informato, veniva sottoposta ad intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali, tamponamento nasale anteriore bilaterale, con applicazione di cerotti di contenzione e splint nasale metallico. Il decorso postoperatorio risultava regolare e privo di complicanze, pertanto la paziente veniva dimessa il 23 aprile 2016 con prescrizione di terapia antibiotica e analgesica e utilizzo di spray e pomate nasali;
le veniva inoltre consigliato di non soffiare il naso, di evitare traumi alla piramide nasale e di eseguire una visita di controllo ambulatoriale, con una prognosi di sette giorni.
Infine, la struttura convenuta deduceva la mancanza di prova relativa al nesso causale tra la propria condotta e il danno subito dall'attrice e contestava le conclusioni del CTP di parte attrice poiché, nella comune esperienza medico -legale, il danno biologico correlato a fratture delle ossa nasali, come quella subita dalla sig.ra , non superava la soglia del 4 Pt_1
%. Anche a voler considerare come parametro di riferimento la voce di danno descritta all'interno delle Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico, redatte dalla Società
Italiana di Medicina Legale, gli esiti di fratture delle ossa nasali erano stimabili fra l'1 e il 5% di invalidità permanente biologica (cfr. pag. 444 delle Linee Guida, ed. Giuffrè, 2016). Assumeva ancora, che qualora, si volesse fare riferimento alle tabelle accluse alla Guida alla valutazione medico -legale dell'invalidità permanente di altri, la voce “postumi Per_7
di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale” si tradurrebbe in un danno biologico permanente compreso tra il 2 e il 6%, dovendosi attribuire la soglia massima soltanto a casi in cui sia accertata una stenosi ritenersi esclusa anche alla luce del reperto obiettivo locale illustrato dal consulente tecnico di parte attrice.
Inoltre, contestava la determinazione del periodo e della misura di “inabilità temporanea” (assoluta e parziale) in quanto erronea per eccesso;
del pari doveva ritenersi priva di fondamento, in fatto e diritto, la pretesa avversaria di applicare al risarcimento del danno “gli interessi moratori previsti per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 12.09.2019 il giudice Dott.ssa Verusio, accertata la regolare costituzione delle parti, assegnava i termini di cui all'art 183 cpc comma 6
e rinviava per i provvedimenti istruttori all'udienza del 13 febbraio 2020.
All'udienza del 13.02.2020 il giudice disponeva CTU medico legale e rinviava all'udienza del 16.04.2020 per il giuramento dei consulenti. Veniva nominato CTU il dott. Persona_8
La causa veniva assegnata al giudice dott. Garavaglia che depositata a relazione peritale rinviava al 21.9.2022.
Nelle more e precisamente in data 20.7.2022, la causa veniva assegnata a questo giudice.
L'odierno giudicante, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capitoli da 3 a 7, articolati nella II memoria istruttoria e rinviava all'udienza del 27.4.2023. All'udienza del 27.4.2023 il giudice, sentiti i testimoni Testimone_1
madre dell'attrice, sorella dell'attrice, e
[...] Tes_2 Tes_3
amico dell'attrice, revocava l'ordinanza di ammissione
[...]
relativamente al teste Per_3
Il 23.4.2024 questo giudice formulava proposta ex art.185 bis c.p.c., poi modificata in data 10.11.2024 rideterminando l'importo del risarcimento del danno in euro 5.200,00 e liquidando le spese a favore di parte attrice.
A tale proposta non aderiva parte attrice, indicando i motivi del rifiuto,
mentre vi aderiva parte convenuta.
Pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del
14.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto a seguire di ragione.
Per quel che riguarda la prova del nesso causale tra il fatto e il danno,
secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione precedente alla legge , ove sia dedotta una responsabilità Persona_9
contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione come nel caso di specie (art. 1218-1176 cc), il danneggiato deve fornire la prova dell'avvenuto contratto/contatto sociale con la struttura, dal quale sia derivato l'aggravamento della precedente patologia o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova della diligente esecuzione della prestazione sanitaria, e che gli esiti siano determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015). Conformemente a quanto indicato dalla giurisprudenza più risalente della Suprema Corte in materia, utile ai fini della decisione del caso di specie: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio… il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. SSUU
577/2008).
Orbene l'inadempimento rilevante, così come interpretato dalla Suprema
Corte, nel caso di specie consiste nel comportamento omissivo, in assenza del quale non si sarebbe verificato il danno.
La prova dell'inadempimento è stata correttamente fornita dall'attrice e supportata dalle risultanze della CTU svolta nel corso del presente giudizio.
La struttura convenuta invece, non ha provato il corretto adempimento della prestazione assistenziale sanitaria, nè che l'evento fosse imprevedibile ed inevitabile.
Nel corso del presente giudizio, infatti, il consulente tecnico designato dal giudice, ha ritenuto che l'incidente che ha coinvolto la Sig.ra Parte_1
era “ampiamente prevedibile nei suoi fattori predisponenti e dal
[...]
punto di vista etiopatogenetico, e peraltro largamente prevenibile e dunque evitabile solo che fossero state adottate le opportune misure preventive che primariamente dovevano essere riferite a procedure/protocolli validati
dalla struttura sanitaria ed applicati dal personale infermieristico e OSS o
comunque, anche in assenza di provvedimenti aziendali, attuate in base alle competenze ed esperienze professionali del personale di assistenza.
In altri termini il personale di assistenza era in grado di adottare tutte le misure preventive per evitare che si verificasse la caduta della Sig.ra
, anche in carenza di specifiche, prescritte, disposizioni aziendali”; Pt_1
inoltre, “rispetto al caso specifico, era stata prospettata un'adeguata rappresentazione dei rischi ed era in possesso dei convenuti una specifica adeguata competenza professionale”.
Non assume quindi alcun rilievo il fatto che in generale e come rilevato da parte convenuta, dopo interventi simili sia possibile fin da subito compiere attività come camminare, poiché ha precisato il CTU. “basti precisare come sia noto che anche l'atto di defecare può costituire motivo di svenimento, specie in fase postoperatoria e segnatamente nel caso di specie, data la particolare sede anatomica del trattamento chirurgico. Tale stimolo viene
anche chiamato “trigger” proprio perché innesca un meccanismo
neurogeno mediato dal nervo vago che porta a bradicardia (riduzione della frequenza cardiaca), ipotensione arteriosa (“pressione bassa”) ed ipoperfusione cerebrale (riduzione dell'afflusso sangue al cervello) con conseguenza perdita dei sensi”.
D'altronde è lecito nel caso di specie presumere che se la paziente ha chiesto aiuto (circostanza non contestata nel corso del procedimento), essendo la porta socchiusa, qualora l'infermiere fosse stato realmente dietro la porta per potere intervenire in caso di necessità, avrebbe dovuto sentire la paziente ed immediatamente, riuscendo a prevenire la rovinosa caduta della paziente sul termosifone.
Il fatto che la paziente sia stata tempestivamente soccorsa una volta avvenuto l'incidente non è in discussione: qui, infatti, si discute della prevenzione della caduta.
Sul punto ha sottolineato il CTU che il Ministero della Salute ha emanato nel novembre 2011 la “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie” n. 13, la quale in effetti raccomanda a tutte le strutture sanitarie di elaborare procedure/protocolli interni per la mitigazione delle cadute. Tali protocolli però non sono stati depositati in atti. Dunque, non è dato sapere se siano stati applicati o meno nella fattispecie.
In ogni caso le suddette linee guida lasciano una certa flessibilità per la concreta adozione di misure idonee a prevenire o mitigare le cadute, ma indica che (vedi pagina 7 raccomandazione) “è necessario considerare particolarmente a rischio i pazienti affetti da patologie che possono…compromettere la stabilità posturale e la deambulazione”.
E infatti tale doveva essere considerata la patologia dell'attrice, dal momento che nella cartella clinica, nella giornata del 20.04.2016, era riportato “dolore post operatorio” e, data la delicatezza della zona d'intervento, che interessa direttamente le funzioni biologiche, il personale sanitario non poteva esimersi dall'adottare la massima prudenza di fronte ad una richiesta d'aiuto di un paziente con quel tipo di patologia. Inoltre, come giustamente sostenuto da parte attrice, non sono state neppure allegate eventuali contingenti emergenze ospedaliere che avrebbero potuto determinare l'allontanamento dell'infermiere dalla stanza della paziente (es: assistenza a pazienti con problematiche più gravi).
Peraltro, i testimoni ascoltati nel corso del processo, hanno dichiarato che essi avevano informato gli infermieri dello stato di particolare debolezza dell'attrice dopo l'intervento. Tuttavia, gli infermieri li avevano rassicurati che tale condizione era normale. Inoltre, dalle deposizioni testimoniali, è
emerso che i familiari, chiesero di assistere durante la notte la paziente, proprio in considerazione del suo stato di debolezza e tuttavia fu risposto loro, che non era possibile e che i sanitari avrebbero provveduto all'assistenza.
Pertanto, nonostante la paziente avesse subito un intervento mininvasivo,
sussistevano comunque elementi per ritenere prevedibile la caduta, anche perché la paziente è svenuta la notte stessa del giorno in cui aveva subito l'intervento, quindi nel periodo dell'immediato post-operatorio.
D'altra parte, non risulta dimostrato, né è logicamente verosimile, che l'infermiere sia rimasto nelle immediate adiacenze del bagno, perchè in questo caso avrebbe sentito la richiesta di aiuto della paziente ed avrebbe impedito, se non la caduta, quanto meno che la paziente urtasse contro il termosifone. D'altro canto, che la paziente potesse svenire, non era un evento imprevedibile, tenuto conto che la stessa non solo era stata operata la mattina (19 aprile) e dunque era ovviamente debole e dolorante, ma a ciò andavano ad aggiungersi gli effetti dell'anestesia ancora da smaltire e lo stato di sonnolenza dovuto all'orario notturno (2 di notte del 20 aprile). Deve dunque ritenersi provato sia l'inadempimento della struttura, sia il nesso di causalità con il danno lamentato.
Sicché, in applicazione delle Tabelle in uso presso codesto Tribunale per la liquidazione del danno biologico, aggiornate al 24.7.2024, considerata l'età della vittima (31 anni) al tempo del sinistro (20.4.2016) e le risultanze della
CTU di codesto giudizio, deve riconoscersi per ITT di giorni 2 ( essendo stata dimessa dopo 2 giorni), per ITP al 50% di giorni 15 e per IP del 4%,
(prendendo in considerazione “Le linee guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico” edito da Controparte_6
sotto l'egida della – Edizione 2016) le seguenti somme: CP_7
ITT 15 gg= 453,44
ITP 15 gg= 1.632,90
IP 4%= 9.398,05
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice, ammonta dunque complessivamente ad euro 11.466,39.
La suddetta somma, essendo stata liquidata all'attualità, va devalutata al momento dell'illecito (20.4.2016). Infatti, trattandosi di illecito contrattuale, lo stesso dà luogo ad un'ipotesi di mora ex re (art.1219 comma 2 n.1 c.c.), sicchè l'attrice aveva diritto a ricevere il risarcimento del danno immediatamente al momento del fatto. Poiché invece riceve una somma a distanza di tempo, la somma pari al valore che avrebbe ricevuto all'epoca, deve essere via via rivalutate ad anno per anno secondo gli indici ISTAT,
dal dì del fatto alla sentenza. La rivalutazione ha infatti lo scopo di attribuire al creditore, la stessa somma, nello stesso valore, che avrebbero avuto diritto di ricevere al momento del fatto (danno emergente).
Quanto agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata “. In pratica “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè, al valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della
svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto
al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del
caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati
(dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento
ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso
) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. Sez. Unite 1712/95). Questo Giudice ritiene equo adottare, come risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute, quello degli interessi
“compensativi” nella misura del 2,5%, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro.
Sulla somma quindi devalutata e rivalutata anno per anno secondo gli Indici
Istat, vanno computati gli interessi “compensativi”, dalla data del fatto alla sentenza.
Tali interessi infatti hanno lo scopo di compensare il mancato guadagno, dovuto alla impossibilità di utilizzare subito la somma dovuta (lucro cessante).
Liquidata così la somma, il debito di valore si converte in debito di valuta,
pertanto dalla sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale.
Quanto al danno patrimoniale, sono state riconosciute congrue le spese documentate, pari ad euro 100,00.
Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 scaglione 5.200,00-
26.000,00.
Anche le spese di CTU in favore del dott. sono a carico di Persona_8
parte convenuta, con rimborso all'attrice dell'acconto già versato (euro
1.200,00). Parimenti sono a cario di parte convenuta, le spese di mediazione pari ad euro 48.80 versate dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della così Controparte_1
provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna la al pagamento a Controparte_1
titolo di danno non patrimoniale, in favore di della Parte_1
somma di euro 11.466,39 devalutata dal momento dell'illecito (20.4.2016)
e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto fino alla sentenza;
sulla somma via via rivalutata vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
nonché condanna la convenuta al pagamento a titolo di danno patrimoniale, in favore dell'attrice, della somma di euro 100,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- Condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese di CTU a favore del Dott. che si Persona_8
liquidano in euro 2.000,00 da cui va detratto l'acconto già versato (pari ad
€ 1.200,00) dall'attrice, che la convenuta deve rimborsare a quest'ultima, unitamente alla somma di euro 48,80 per spese di mediazione;
- condanna alla Controparte_1
refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che si liquidano in euro
271,00 per esborsi ed in euro € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 12.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIII Sezione civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al ruolo generale n. 28337 per gli affari contenziosi dell'anno 2019
promossa da
(c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Iacoviello
( in uno all'Avv. Luciano Iacoviello C.F._2
( ), giusta mandato agli atti, e presso i quali C.F._3
elettivamente domicilia in Benevento alla Piazza Bissolati n. 14;
- ATTRICE
Nei confronti di (cf Controparte_1
), con sede in Roma, Largo F. Vito n. 1, in persona del P.IVA_1
Direttore Generale e procuratore, prof. rappresentata e CP_2
difesa – in virtù di procura speciale in calce a questo atto – dall'avv. Mario
NI CI (codice fiscale: ; posta elettronica C.F._4
certificata: ), ed elettivamente Email_1
domiciliata presso il suo studio in Roma, via L. Spallanzani n. 22;
- CONVENUTA
Conclusioni parte attrice
accertare e affermare la responsabilità della convenuta struttura
con conseguente Controparte_1
condanna della stessa all'integrale risarcimento dei danni subiti
dall'attrice, come da CTP, dott. prodotta agli atti, (gg 30 temporanea Per_1
totale, gg 20 temporanea parziale al 50% - postumi permanenti 7 % sono
quantificabili, secondo la tabella di riferimento del Tribunale di Milano, in
€ 23.691,00 (di cui € 19.671,00 per invalidità permanente ed € 17.034,00 per invalidità temporanea ed € 100,00 per danno patrimoniale- spesa borsuale visita medica specialistica del 10/02/2017) considerato che all'epoca del sinistro la danneggiata aveva solo 32 anni,
2. in via solo subordinata si chiede il riconoscimento di quanto risultante dalla CTU, del Dott. ( gg 15 temporanea totale, gg 15 Per_2
temporanea parziale al 50% - postumi permanenti 4/5%) che secondo il
calcolo del risarcimento, compreso il danno morale, nel complessivo ammonterebbe ad € 10.107,79 o quella somma anche maggiore, che sarà quantificata dal Giudice, in considerazione del fatto che la danneggiata è
una giovane ragazza;
3. sugli importi che saranno liquidati competono all'attrice anche gli interessi moratori così come previsto dal novellato art.1284 c.c (a partire
dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni
commerciali (DLGS 231/2002 e succ. mod.).
4. condannare la struttura convenuta al pagamento delle spese sia del CTP che del CTU, anticipate dalla parte attrice, nella misura liquidata dal
giudice, nonché alle spese e competenze di causa, con attribuzione ai
sottoscritti difensori anticipatari, compreso le spese e competenze per la mediazione alla quale la struttura ospedaliera, ingiustificatamente, non ha
preso parte;
5. condannare la struttura ospedaliera, ex art 96 cpc al pagamento che
codesto G.I liquiderà equitativamente, come per legge
Conclusioni parte convenuta
in via principale, respingere le domande della signora Parte_1
poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate.
[...]
In via subordinata, nella denegata eventualità in cui dovesse essere
dimostrata una responsabilità della Controparte_3
, ridurre il risarcimento in considerazione di tale
[...]
responsabilità
In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 19 aprile 2019, la sig.ra Parte_1
ha convenuto, dinanzi al Tribunale di Roma, la
[...] [...]
chiedendo di Controparte_1
condannarla al risarcimento dei danni da essa subiti in occasione del ricovero presso la struttura convenuta in data 20.04.2016.
A fondamento della domanda l'attrice esponeva:
- Che Il 15 aprile 2016 veniva ricoverata per un “Prolasso mucoso rettale” presso il Complesso Integrato Columbus, ove il successivo 19 aprile veniva operata per “THD per patologia emorroidaria”;
- Che in data 20/4/2016, durante la notte, accusava un fortissimo dolore con impellente stimolo ad andare in bagno (aveva un tampone rettale), per cui non essendo autosufficiente nei movimenti chiedeva l'aiuto di un infermiere, ma, dopo essere stata accompagnata al bagno dall'infermiere di turno, sig. , lo stesso, pur lasciando la porta aperta e garantendo Persona_3
la sua presenza nello spazio adiacente, si allontanava, malgrado lo stato di profonda sofferenza della degente, per cui non ascoltava le richieste di aiuto della stessa;
- che, poco dopo, a causa dei forti dolori e senza alcun aiuto, perdeva i sensi e, cadendo, urtava violentemente il viso contro il termosifone,
riportando la frattura delle ossa proprie del naso;
- che lo stesso 20 aprile 2016 veniva trasferita presso il reparto di
“Chirurgia Maxillo - Facciale del , ove, il successivo Controparte_4 22 aprile, veniva sottoposta ad un intervento chirurgico di riduzione della frattura nasale.
- che il decorso post-operatorio è risultato regolare e privo di complicanza e il 23 aprile 2016 veniva dimessa;
- che, da aprile a giugno 2016, il suo medico curante, dott.
[...]
, le prescriveva riposo, cure e consulenza specialistica Per_4
otorinolaringoiatrica. Il 25/6/2016 lo stesso la giudicava guarita CP_5
con postumi da valutare in sede medico -legale;
- che il 10 febbraio 2017 lo specialista otorinolaringoiatra, dott.
[...]
rilevava che “l'asse della piramide nasale appare Persona_5
lievemente deviata verso sn, la rinoscopia con fibre ottiche mostra restringimento dello spazio respiratorio al III anteriore delle fosse nasali
(più spiccato a dx per deviazione settale).
Buoni esiti di riduzione di frattura delle ossa proprie del naso. Utile effettuare rinomanometria, venendo riferita roncopatia notturna”;
- che, ad avviso del dott. consulente di parte attrice, a Persona_6
seguito della caduta del 20 aprile 2016, la paziente aveva riportato un
“evidente dismorfismo della piramide nasale al suo III medio per lieve slargamento. La piramide nasale risulta deviata in toto verso il lato sinistro.
Dolente la digitopressione a livello della pregressa lesione fratturativa.
Riduzione della capacità respiratoria della narice destra di circa 1/3, con deficit ventilatorio nasale a sinistra di circa 1/4. Oscillazioni in Romberg
senza definite elettività direzionali. Con i movimenti bruschi del capo la perizianda accusa capogiri”. - Il consulente di parte attrice ha, quindi, concluso che “sulla scorta dei dati clinici e semeiologici attualmente accertati è ipotizzabile che il quadro
menomativo accertato possa essere valutato nei seguenti termini: Inabilità
temporanea assoluta giorni 30; Inabilità temporanea parziale al 50% giorni 20; Danno biologico permanente: 7% della totale”.
Tutto ciò premesso, parte attrice adduceva la responsabilità della per violazione degli articoli 1176 e 2236 cod. civ., in quanto CP_1
l'evento lesivo occorso (svenimento e urto con il viso sul termosifone) era dipeso da carenza assoluta di vigilanza e assistenza da parte del personale dipendente della convenuta.
Pertanto, rassegnava le seguenti conclusioni: “accertare e affermare la responsabilità della convenuta struttura
[...]
con conseguente condanna della stessa Controparte_1
all'integrale risarcimento dei danni subiti dall'attrice che sono quantificabili, secondo la tabella di riferimento del Tribunale di Milano, in € 23.691,00 (di cui € 19.671,00 per invalidità permanente ed € 17.034,00 per invalidità temporanea ed € 100,00 per danno patrimoniale- spesa borsuale visita medica specialistica del 10/02/2017) considerato che all'epoca del sinistro la
danneggiata aveva 32 anni, o quella somma anche maggiore, che sarà
accertata e quantificata in corso di causa a seguito CTU;
sugli importi che saranno liquidati nella misura di € 23.691,00 o in quella misura che determinerà il Tribunale, sulla scorta delle tabelle del Tribunale adito e/o anche a seguito di una relazione di CTU, di cui sin d'ora si chiede la nomina in caso di contestazione della CTP, competono all'attrice anche gli interessi moratori così come previsto dal novellato art.1284 c.c (a partire dalla data in cui si è incardinato il giudizio si debbano applicare i medesimi interessi moratori previsti per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali
(DLGS 231/2002 e succ. mod.); condannare la convenuta al pagamento delle spese e competenze di causa con attribuzione ai sottoscritti difensori anticipatari”
Si costituiva Controparte_1
contestando la fondatezza delle censure mosse avverso la struttura convenuta e rilevando che il personale infermieristico, durante la vicenda in esame, era rimasto a disposizione dell'attrice vigilando su di lei, e, dopo l'incidente, si era subito attivato per prestare le cure più opportune.
Deduceva la convenuta, che la paziente si era sottoposta ad intervento di dearterializzazione emorroidaria per via transanale il 19 aprile 2016. Alle ore 2.30 del 20 aprile 2016, l'infermiere di turno, su richiesta della sig.ra
, l'accompagnava in bagno. Pt_1
D'accordo con la paziente, per garantirle la dovuta privacy, il sanitario usciva dalla toilette, lasciando la porta socchiusa e assicurando assistenza in caso di necessità; all'improvviso la paziente perdeva i sensi e, cadendo, urtava il viso contro il termosifone, ma veniva soccorsa immediatamente e sottoposta ai dovuti esami clinici, i quali riscontravano la frattura delle ossa proprie nasali.
Pertanto, i sanitari della prenotavano un intervento di riduzione CP_1
della frattura in anestesia generale e trattenevano la paziente in osservazione. Il 21 aprile 2016, la paziente veniva trasferita presso il reparto di Chirurgia maxillo -facciale del e il giorno successivo, Controparte_1 previa acquisizione del consenso informato, veniva sottoposta ad intervento di riduzione della frattura delle ossa nasali, tamponamento nasale anteriore bilaterale, con applicazione di cerotti di contenzione e splint nasale metallico. Il decorso postoperatorio risultava regolare e privo di complicanze, pertanto la paziente veniva dimessa il 23 aprile 2016 con prescrizione di terapia antibiotica e analgesica e utilizzo di spray e pomate nasali;
le veniva inoltre consigliato di non soffiare il naso, di evitare traumi alla piramide nasale e di eseguire una visita di controllo ambulatoriale, con una prognosi di sette giorni.
Infine, la struttura convenuta deduceva la mancanza di prova relativa al nesso causale tra la propria condotta e il danno subito dall'attrice e contestava le conclusioni del CTP di parte attrice poiché, nella comune esperienza medico -legale, il danno biologico correlato a fratture delle ossa nasali, come quella subita dalla sig.ra , non superava la soglia del 4 Pt_1
%. Anche a voler considerare come parametro di riferimento la voce di danno descritta all'interno delle Linee Guida per la valutazione medico - legale del danno alla persona in ambito civilistico, redatte dalla Società
Italiana di Medicina Legale, gli esiti di fratture delle ossa nasali erano stimabili fra l'1 e il 5% di invalidità permanente biologica (cfr. pag. 444 delle Linee Guida, ed. Giuffrè, 2016). Assumeva ancora, che qualora, si volesse fare riferimento alle tabelle accluse alla Guida alla valutazione medico -legale dell'invalidità permanente di altri, la voce “postumi Per_7
di frattura delle ossa nasali e/o del setto fino alla stenosi nasale assoluta monolaterale con lieve alterazione del profilo nasale” si tradurrebbe in un danno biologico permanente compreso tra il 2 e il 6%, dovendosi attribuire la soglia massima soltanto a casi in cui sia accertata una stenosi ritenersi esclusa anche alla luce del reperto obiettivo locale illustrato dal consulente tecnico di parte attrice.
Inoltre, contestava la determinazione del periodo e della misura di “inabilità temporanea” (assoluta e parziale) in quanto erronea per eccesso;
del pari doveva ritenersi priva di fondamento, in fatto e diritto, la pretesa avversaria di applicare al risarcimento del danno “gli interessi moratori previsti per i ritardi dei pagamenti nelle transazioni commerciali”.
Pertanto, rassegnava le conclusioni di cui in epigrafe.
All'udienza del 12.09.2019 il giudice Dott.ssa Verusio, accertata la regolare costituzione delle parti, assegnava i termini di cui all'art 183 cpc comma 6
e rinviava per i provvedimenti istruttori all'udienza del 13 febbraio 2020.
All'udienza del 13.02.2020 il giudice disponeva CTU medico legale e rinviava all'udienza del 16.04.2020 per il giuramento dei consulenti. Veniva nominato CTU il dott. Persona_8
La causa veniva assegnata al giudice dott. Garavaglia che depositata a relazione peritale rinviava al 21.9.2022.
Nelle more e precisamente in data 20.7.2022, la causa veniva assegnata a questo giudice.
L'odierno giudicante, ammetteva la prova testimoniale richiesta da parte attrice sui capitoli da 3 a 7, articolati nella II memoria istruttoria e rinviava all'udienza del 27.4.2023. All'udienza del 27.4.2023 il giudice, sentiti i testimoni Testimone_1
madre dell'attrice, sorella dell'attrice, e
[...] Tes_2 Tes_3
amico dell'attrice, revocava l'ordinanza di ammissione
[...]
relativamente al teste Per_3
Il 23.4.2024 questo giudice formulava proposta ex art.185 bis c.p.c., poi modificata in data 10.11.2024 rideterminando l'importo del risarcimento del danno in euro 5.200,00 e liquidando le spese a favore di parte attrice.
A tale proposta non aderiva parte attrice, indicando i motivi del rifiuto,
mentre vi aderiva parte convenuta.
Pertanto, la causa veniva trattenuta in decisione con ordinanza del
14.3.2025, con concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto a seguire di ragione.
Per quel che riguarda la prova del nesso causale tra il fatto e il danno,
secondo la giurisprudenza maggioritaria della Corte di Cassazione precedente alla legge , ove sia dedotta una responsabilità Persona_9
contrattuale della Struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione come nel caso di specie (art. 1218-1176 cc), il danneggiato deve fornire la prova dell'avvenuto contratto/contatto sociale con la struttura, dal quale sia derivato l'aggravamento della precedente patologia o l'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento, nonché del nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico dell'obbligato la prova della diligente esecuzione della prestazione sanitaria, e che gli esiti siano determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (Cass. Civ.
18392/2017; 975/2009; 17143/2012; 21177/2015). Conformemente a quanto indicato dalla giurisprudenza più risalente della Suprema Corte in materia, utile ai fini della decisione del caso di specie: "in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità
professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio… il paziente danneggiato deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della
patologia, ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo
a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore
dimostrare o che tale inadempimento non vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante" (Cass. SSUU
577/2008).
Orbene l'inadempimento rilevante, così come interpretato dalla Suprema
Corte, nel caso di specie consiste nel comportamento omissivo, in assenza del quale non si sarebbe verificato il danno.
La prova dell'inadempimento è stata correttamente fornita dall'attrice e supportata dalle risultanze della CTU svolta nel corso del presente giudizio.
La struttura convenuta invece, non ha provato il corretto adempimento della prestazione assistenziale sanitaria, nè che l'evento fosse imprevedibile ed inevitabile.
Nel corso del presente giudizio, infatti, il consulente tecnico designato dal giudice, ha ritenuto che l'incidente che ha coinvolto la Sig.ra Parte_1
era “ampiamente prevedibile nei suoi fattori predisponenti e dal
[...]
punto di vista etiopatogenetico, e peraltro largamente prevenibile e dunque evitabile solo che fossero state adottate le opportune misure preventive che primariamente dovevano essere riferite a procedure/protocolli validati
dalla struttura sanitaria ed applicati dal personale infermieristico e OSS o
comunque, anche in assenza di provvedimenti aziendali, attuate in base alle competenze ed esperienze professionali del personale di assistenza.
In altri termini il personale di assistenza era in grado di adottare tutte le misure preventive per evitare che si verificasse la caduta della Sig.ra
, anche in carenza di specifiche, prescritte, disposizioni aziendali”; Pt_1
inoltre, “rispetto al caso specifico, era stata prospettata un'adeguata rappresentazione dei rischi ed era in possesso dei convenuti una specifica adeguata competenza professionale”.
Non assume quindi alcun rilievo il fatto che in generale e come rilevato da parte convenuta, dopo interventi simili sia possibile fin da subito compiere attività come camminare, poiché ha precisato il CTU. “basti precisare come sia noto che anche l'atto di defecare può costituire motivo di svenimento, specie in fase postoperatoria e segnatamente nel caso di specie, data la particolare sede anatomica del trattamento chirurgico. Tale stimolo viene
anche chiamato “trigger” proprio perché innesca un meccanismo
neurogeno mediato dal nervo vago che porta a bradicardia (riduzione della frequenza cardiaca), ipotensione arteriosa (“pressione bassa”) ed ipoperfusione cerebrale (riduzione dell'afflusso sangue al cervello) con conseguenza perdita dei sensi”.
D'altronde è lecito nel caso di specie presumere che se la paziente ha chiesto aiuto (circostanza non contestata nel corso del procedimento), essendo la porta socchiusa, qualora l'infermiere fosse stato realmente dietro la porta per potere intervenire in caso di necessità, avrebbe dovuto sentire la paziente ed immediatamente, riuscendo a prevenire la rovinosa caduta della paziente sul termosifone.
Il fatto che la paziente sia stata tempestivamente soccorsa una volta avvenuto l'incidente non è in discussione: qui, infatti, si discute della prevenzione della caduta.
Sul punto ha sottolineato il CTU che il Ministero della Salute ha emanato nel novembre 2011 la “Raccomandazione per la prevenzione e la gestione della caduta del paziente nelle strutture sanitarie” n. 13, la quale in effetti raccomanda a tutte le strutture sanitarie di elaborare procedure/protocolli interni per la mitigazione delle cadute. Tali protocolli però non sono stati depositati in atti. Dunque, non è dato sapere se siano stati applicati o meno nella fattispecie.
In ogni caso le suddette linee guida lasciano una certa flessibilità per la concreta adozione di misure idonee a prevenire o mitigare le cadute, ma indica che (vedi pagina 7 raccomandazione) “è necessario considerare particolarmente a rischio i pazienti affetti da patologie che possono…compromettere la stabilità posturale e la deambulazione”.
E infatti tale doveva essere considerata la patologia dell'attrice, dal momento che nella cartella clinica, nella giornata del 20.04.2016, era riportato “dolore post operatorio” e, data la delicatezza della zona d'intervento, che interessa direttamente le funzioni biologiche, il personale sanitario non poteva esimersi dall'adottare la massima prudenza di fronte ad una richiesta d'aiuto di un paziente con quel tipo di patologia. Inoltre, come giustamente sostenuto da parte attrice, non sono state neppure allegate eventuali contingenti emergenze ospedaliere che avrebbero potuto determinare l'allontanamento dell'infermiere dalla stanza della paziente (es: assistenza a pazienti con problematiche più gravi).
Peraltro, i testimoni ascoltati nel corso del processo, hanno dichiarato che essi avevano informato gli infermieri dello stato di particolare debolezza dell'attrice dopo l'intervento. Tuttavia, gli infermieri li avevano rassicurati che tale condizione era normale. Inoltre, dalle deposizioni testimoniali, è
emerso che i familiari, chiesero di assistere durante la notte la paziente, proprio in considerazione del suo stato di debolezza e tuttavia fu risposto loro, che non era possibile e che i sanitari avrebbero provveduto all'assistenza.
Pertanto, nonostante la paziente avesse subito un intervento mininvasivo,
sussistevano comunque elementi per ritenere prevedibile la caduta, anche perché la paziente è svenuta la notte stessa del giorno in cui aveva subito l'intervento, quindi nel periodo dell'immediato post-operatorio.
D'altra parte, non risulta dimostrato, né è logicamente verosimile, che l'infermiere sia rimasto nelle immediate adiacenze del bagno, perchè in questo caso avrebbe sentito la richiesta di aiuto della paziente ed avrebbe impedito, se non la caduta, quanto meno che la paziente urtasse contro il termosifone. D'altro canto, che la paziente potesse svenire, non era un evento imprevedibile, tenuto conto che la stessa non solo era stata operata la mattina (19 aprile) e dunque era ovviamente debole e dolorante, ma a ciò andavano ad aggiungersi gli effetti dell'anestesia ancora da smaltire e lo stato di sonnolenza dovuto all'orario notturno (2 di notte del 20 aprile). Deve dunque ritenersi provato sia l'inadempimento della struttura, sia il nesso di causalità con il danno lamentato.
Sicché, in applicazione delle Tabelle in uso presso codesto Tribunale per la liquidazione del danno biologico, aggiornate al 24.7.2024, considerata l'età della vittima (31 anni) al tempo del sinistro (20.4.2016) e le risultanze della
CTU di codesto giudizio, deve riconoscersi per ITT di giorni 2 ( essendo stata dimessa dopo 2 giorni), per ITP al 50% di giorni 15 e per IP del 4%,
(prendendo in considerazione “Le linee guida per la valutazione medico- legale del danno alla persona in ambito civilistico” edito da Controparte_6
sotto l'egida della – Edizione 2016) le seguenti somme: CP_7
ITT 15 gg= 453,44
ITP 15 gg= 1.632,90
IP 4%= 9.398,05
Il danno non patrimoniale subito dall'attrice, ammonta dunque complessivamente ad euro 11.466,39.
La suddetta somma, essendo stata liquidata all'attualità, va devalutata al momento dell'illecito (20.4.2016). Infatti, trattandosi di illecito contrattuale, lo stesso dà luogo ad un'ipotesi di mora ex re (art.1219 comma 2 n.1 c.c.), sicchè l'attrice aveva diritto a ricevere il risarcimento del danno immediatamente al momento del fatto. Poiché invece riceve una somma a distanza di tempo, la somma pari al valore che avrebbe ricevuto all'epoca, deve essere via via rivalutate ad anno per anno secondo gli indici ISTAT,
dal dì del fatto alla sentenza. La rivalutazione ha infatti lo scopo di attribuire al creditore, la stessa somma, nello stesso valore, che avrebbero avuto diritto di ricevere al momento del fatto (danno emergente).
Quanto agli interessi si rileva che “il danno subito per la mancata corresponsione dell'equivalente pecuniario del bene danneggiato può essere liquidato in via equitativa, attraverso il ricorso agli interessi, non necessariamente determinati in misura corrispondente al saggio legale, da
calcolarsi sulla somma corrispondente al valore del bene al momento dell'illecito via via rivalutata “. In pratica “qualora la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, con riferimento cioè, al valore del bene perduto all'epoca del fatto illecito, e tale valore venga poi espresso in termini monetari che tengano conto della
svalutazione intervenuta fino alla data della decisione definitiva, è dovuto
al danneggiato anche il risarcimento del mancato guadagno, che questi provi essergli stato provocato dal ritardato pagamento della suddetta
somma. Tale prova può essere offerta dalla parte e riconosciuta dal giudice mediante criteri presuntivi ed equitativi, quale l'attribuzione degli interessi, ad un tasso stabilito valutando tutte le circostanze obiettive e soggettive del
caso; in siffatta ultima ipotesi, gli interessi non possono essere calcolati
(dalla data dell'illecito) sulla somma liquidata per il capitale, definitivamente rivalutata, mentre è possibile determinarli con riferimento
ai singoli momenti (da stabilirsi in concreto, secondo le circostanze del caso
) con riguardo ai quali la somma equivalente al bene perduto si incrementa
nominalmente, in base ai prescelti indici di rivalutazione monetaria, ovvero in base ad un indice medio” (Cass. Sez. Unite 1712/95). Questo Giudice ritiene equo adottare, come risarcimento del pregiudizio da ritardato conseguimento delle somme dovute, quello degli interessi
“compensativi” nella misura del 2,5%, tenuto conto del graduale mutamento del potere di acquisto della moneta e dell'andamento medio dei tassi di impiego del denaro.
Sulla somma quindi devalutata e rivalutata anno per anno secondo gli Indici
Istat, vanno computati gli interessi “compensativi”, dalla data del fatto alla sentenza.
Tali interessi infatti hanno lo scopo di compensare il mancato guadagno, dovuto alla impossibilità di utilizzare subito la somma dovuta (lucro cessante).
Liquidata così la somma, il debito di valore si converte in debito di valuta,
pertanto dalla sentenza al saldo, sulla somma come sopra liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale.
Quanto al danno patrimoniale, sono state riconosciute congrue le spese documentate, pari ad euro 100,00.
Trattandosi di debito di valuta, su tale somma decorreranno gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM 147/22 scaglione 5.200,00-
26.000,00.
Anche le spese di CTU in favore del dott. sono a carico di Persona_8
parte convenuta, con rimborso all'attrice dell'acconto già versato (euro
1.200,00). Parimenti sono a cario di parte convenuta, le spese di mediazione pari ad euro 48.80 versate dall'attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, XIII sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Ornella Baiocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti della così Controparte_1
provvede:
- Accoglie la domanda proposta dall'attrice e per l'effetto condanna la al pagamento a Controparte_1
titolo di danno non patrimoniale, in favore di della Parte_1
somma di euro 11.466,39 devalutata dal momento dell'illecito (20.4.2016)
e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT, dal dì del fatto fino alla sentenza;
sulla somma via via rivalutata vanno computati gli interessi nella misura del 2,5% dalla data del fatto alla sentenza, mentre da tale data sino al saldo, sulla somma così liquidata, vanno computati gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
nonché condanna la convenuta al pagamento a titolo di danno patrimoniale, in favore dell'attrice, della somma di euro 100,00 oltre interessi nella misura legale dalla domanda al saldo;
- Condanna la Controparte_1
al pagamento delle spese di CTU a favore del Dott. che si Persona_8
liquidano in euro 2.000,00 da cui va detratto l'acconto già versato (pari ad
€ 1.200,00) dall'attrice, che la convenuta deve rimborsare a quest'ultima, unitamente alla somma di euro 48,80 per spese di mediazione;
- condanna alla Controparte_1
refusione delle spese di lite sostenute dall'attrice che si liquidano in euro
271,00 per esborsi ed in euro € 5.077,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Roma 12.6.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ornella Baiocco