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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 03/07/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 9721/2024, promossa da:
, c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. SEVERINO MARCO e
, c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. SEVERINO MARCO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 23/05/2024, con cui e , Parte_1 Parte_2 unitisi in matrimonio a Manerba del Garda-BS in data 20.9.1997 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Manerba del Garda-BS al numero 6, parte II, serie A, dell'anno1997), hanno chiesto “Separazione consensuale e divorzio congiunto (Cessazione effetti civili)”
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 24.5.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di sentenza emessa in questo stesso procedimento il 31.10.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«1. Il padre si impegna a contribuire al mantenimento dei figli con un assegno mensile di € 300,00 per ciascuno di loro,
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annualmente rivalutabile secondo l'indice istat FOI, da versare entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla madre (iban [...]) sino a quando i figli non avranno raggiunto l'autosufficienza economica o in tale condizione rimarranno a convivere con la madre.
2. Qualora ciascuno o entrambi i figli decidessero di trasferirsi dal padre in condizione di non autosufficienza economica, la SI.ra si impegna a versare al SI una somma a titolo di contributo al loro mantenimento in base alla Pt_1 Pt_2 propria capacità economica e, nel caso in cui ciascuno o entrambi i figli decidessero di trasferirsi, sempre in condizioni di non autosufficienza, in altra abitazione, entrambi i genitori si faranno carico del loro mantenimento diretto in proporzione alle rispettive possibilità.
3. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli, sino a quando gli stessi non avranno raggiunto l'autosufficienza economica, sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 60 % a carico del padre e del 40 % a carico della madre come da protocollo sottoscritto dai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e del Tribunale di Brescia in data 14/07/2016.
4. I coniugi riconoscono di aver ciascuno un proprio reddito da lavoro tale da renderli economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente all'assegno di mantenimento per sé a carico dell'altro.
5. I ricorrenti riconoscono che ogni questione economica tra di loro è stata definita in sede di separazione consensuale e, in particolare, la SI conferma di riconoscere che il marito si è fatto carico delle spese relative ai lavori Parte_1 eseguiti durante gli anni 2008-2009 per la ristrutturazione della casa familiare in Brescia, via Stretta n.21 – interno 1, di cui lei è proprietaria esclusiva e per questo si impegna a rimborsare e corrispondere in via forfettaria al signor Pt_2
la somma stabilita in via forfettaria di € 60.000,00 (euro sessantamila/00) non appena ne avrà la disponibilità,
[...] fermo restando l'impegno della SI a corrispondere tale somma in seguito alla eventuale vendita Parte_1 della casa coniugale.
6. Le spese di procedimento sono a carico di entrambe le parti in ugual misura»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il divorzio congiunto (Cessazione effetti civili) tra i coniugi:
e Parte_1 Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 03/07/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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