TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 12/12/2025, n. 1584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1584 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all' udienza del 12.12.2025, promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Parte_1
Distrettuale dello Stato - Lecce
opponente
C O N T R O
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'Avv. M. Biscosi Controparte_1
Resistente
Oggetto: opposizione a precetto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.2024, il indicato in epigrafe ha proposto Parte_1 opposizione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 23.9.2024 per il pagamento della somma di € 62.535,14 a titolo di compensi quale “docente esperto” e “docente a progetto” riconosciuti con sentenza n. 212 del 6.2.2024 del Tribunale di Brindisi.
A fondamento del ricorso, eccepiva la nullità del precetto opposto in quanto:
a) era stato indicato un numero di sentenza (214/2024) diverso da quello riportato nella sentenza allegata (212/2024);
b) la sentenza era stata notificata priva di formula esecutiva e il precetto era stato notificato unitamente alla sentenza in violazione dell'art. 14 dl. 669/1996;
c) l'arbitraria quantificazione dell'importo precettato.
Chiedeva pertanto che fosse dichiarata l'inefficacia del precetto.
Si costituiva in giudizio parte opposta che rappresentava come “consapevoli dell'errore in cui sono incorsi, il Prof. e il deducente difensore con distinte pec del 22.11 CP_1 scorso hanno rinunciato ai rispettivi atti di precetto”. Nel merito contestava gli avversi assunti, insistendo per il rigetto del ricorso.
1 All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai rispettivi scritti difensivi.
***
Tali risultando le richieste delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere.
E' noto che la materia del contendere può ritenersi cessata allorché sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (cfr. da ultimo Cass. n.
13217 del 2013).
Dunque, la cessazione della materia del contendere si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. Cass. civ. n.
2567/2007 e n. 6909/2009).
Ciò posto, occorre altresì osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'atto di precetto - che consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo accompagnata dall'avvertimento che, in mancanza si procederà ad esecuzione forzata - non ha natura processuale, ma è atto che come risulta dalla formulazione del comma 1 dell'art. 479 c.p.c., precede l'esecuzione; pertanto,
l'eventuale rinuncia ad esso da parte del creditore - trattandosi di negozio abdicativo unilaterale con rilevanza sostanziale - non richiede, in pendenza di opposizione,
l'accettazione dell'intimato (cfr. Cass. sentenza n. 3736/1981).
Ne deriva che la rinuncia all'atto di precetto, contro il quale sia stata già proposta opposizione, comporta la cessazione della materia del contendere.
Nel caso di specie è pacifico che parte opposta abbia rinunciato al precetto impugnato nell'ambito del presente giudizio (all. 1 fascicolo parte opposta) per questioni concernenti solo l'inefficacia dell'atto opposto (e non il merito della pretesa), sicché – applicando le suindicate coordinate ermeneutiche – va dichiarata cessata la materia del contendere.
La peculiarità delle questioni processuali che si sono intrecciate tra le parti – sì come emergenti dagli scritti difensivi - nonché la condotta processuale del convenuto che ha immediatamente dato atto della violazione del termine di cui all'art. 14 dl. 669/1996, rinunciando al precetto anteriormente alla prima udienza di comparizione, giustificano la compensazione delle spese di litte ex art.92 c.p.c. letto anche alla luce della recente sentenza n.13294/2025 della Suprema Corte.
2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal Parte_1
nei confronti di , così provvede:
[...] Controparte_1 dichiara cessata la materia del contendere;
compensa integralmente le spese di giudizio.
Brindisi, 12.12.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere
3