Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 22/01/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. Sentenza Fasc. n. 927/2024
Cron. n._________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
Il GOP – dott.ssa TEODORA FERRANTE ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestualmente redatta, la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento riservato all'udienza del 22.01.2025
PROMOSSO DA
in persona del legale rapp.te p.t. con domicilio eletto in Pescara, alla via Parte_1
Venezia n. 7 presso lo studio dell'Avv. G. Bigi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
C O N T R O
, in persona del Presidente p.t., elettivamente domiciliato in Pescara presso gli Uffici della CP_1
locale sede, rappresentato e difeso dall'Avv. R. Del Sordo, in virtù di procura generale alle liti.
OGGETTO: OPPOSIZIONE AD AVVISO DI ADDEBITO
CONCLUSIONI: come da verbale del 22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n.
3832024000027116000 notificato il 17.04.2024, nonchè l'accertamento ispettivo presupposto del
1.03.2024, con il quale le si ingiungeva il pagamento in favore dell' della somma di €. CP_1
4.854,83, a titolo di contribuzione previdenziale omessa e dovuta sul rateo di 14° mensilità non corrisposto al dipendente per le annualità 2020-2023 oltre che per esoneri contributivi ex art. 1,comma 281, L. n.197/2022 non spettanti e posti a conguaglio dalla società opponente nel periodo giugno 2022 e giugno 2023.
Ha dedotto preliminarmente la nullità dell'avviso di addebito e dell'accertamento presupposto per mancata audizione del legale rapp.te espressamente richiesta nell'atto di opposizione al verbale unico di accertamento ispettivo n. 2022007710/DDL del 1.03.2024, e nel merito l'infondatezza della pretesa azionata dall'ente impositore sul rilievo che di comune accordo
e pertanto nessuna evasione poteva essere addebitata alla società.
Ha altresì dedotto l'errata indicazione dell'importo nonché delle somme poste a titolo di sanzioni tenuto conto dell'istanza di rateizzazione presentata dalla società e accolta nel 2021 già comprensiva dell'importo per l'annualità 2020 poi richiesto con l'avviso di addebito opposto.
Ha resistito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
L'opposizione è infondata e va respinta.
Dalla documentazione agli atti emerge, innanzitutto, che la pretesa azionata dall'Ente intimante si correla alle risultanze dell'accertamento disposto dal servizio ispettivo della DTL di Chieti-Pescara
CP_ con la partecipazione dei funzionari del servizio ispettivo dell' e dell'Inail e conclusosi con verbale di accertamento unico del 1.03.2024 da cui è emerso che la Società opponente ha omesso di indicare in busta paga e, per conseguenza, assoggettare a contribuzione, nei mesi di maturazione per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023, i ratei di quattordicesima spettanti al dipendente Parte_2
secondo le previsioni del CCNL di riferimento (Commercio); che altresì per il periodo di
[...]
paga di giugno 2022 e giugno 2023 ha posto illegittimamente a conguaglio con il codice L094
l'importo di € 42,72 e di euro 16,46 a titolo di “Esonero contributi previdenziali ai sensi dell'art. 1, comma 281, Legge 29/12/2022 n. 197” di cui alla Circolare n. 7 del 24/01/2023 per superamento dei limiti della retribuzione imponibile.
Dal predetto verbale emerge che il verbale di inizio accertamenti del 13/10/2023 è stato notificato a mezzo racc. a/r al legale rappresentante, Sig. , in data 20/10/2023 e che risultano Persona_1
acquisite spontanee dichiarazioni da parte dello stesso legale rappresentante e del dipendente in data 6/11/2023 e che successivamente alla definizione del verbale, vi sono state Parte_2
interlocuzioni a mezzo mail tra gli ispettori verbalizzanti e lo studio della opponente il 13 e il
14/03/2024. In tali occasioni lo chiedeva delucidazioni in ordine alle modalità di CP_2
rateizzazione del debito contributivo scaturito dal verbale e delle conseguenti sanzioni civili.
Veniva altresì prodotta “Domanda e atto di impegno per il pagamento dilazionato di contributi in fase amministrativa (Prot. . 6000. 14/03/2024.0060577 - Dettaglio ticket allegati ) a cui, CP_1
tuttavia, non è stato dato seguito da parte della Società che ha rinunciato alla rateizzazione (v. nota del 14.03.2024 tra esiti ticket agli atti).
Risulta altresì dal verbale ispettivo che il contratto oggetto di recupero contributivo prodotto a seguito di sollecito inoltrato con verbale interlocutorio notificato a mezzo pec in data 12/02/2024, reca un richiamo al CCNL di riferimento, ovvero il settore Commercio, che prevede appunto tredicesima e quattordicesima mensilità. Appare pertanto priva di fondamento l'eccezione di nullità sollevata dall'opponente per mancanza di contraddittorio con la società opponente. Nel merito va osservato che secondo la giurisprudenza della S. C. (da ultimo Cass. n. 22986 del
2020 e Cass. n. 15120 del 2019) che si è consolidata dopo l'arresto delle Sezioni Unite n. 11199 del
29/07/2002, l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo"), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dall'art. 1 del d.l. 9 ottobre 1989 n. 338
(convertito in legge 7 dicembre 1989 n. 389)… La regola del minimale contributivo deriva dal principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende dell'obbligazione retributiva, ben potendo l'obbligo contributivo essere parametrato ad importo superiore a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro;
tale principio opera, sia con riferimento all'ammontare della retribuzione c.d. contributiva, sia con riferimento all'orario di lavoro da prendere a parametro, che dev'essere l'orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva o dal contratto individuale se superiore.
CP_ Inoltre con specifico riferimento all'ipotesi di contribuzione richiesta dall' sull'indennità di mancato preavviso rinunciata dai lavoratori in un recente arresto la S. C. ha ribadito che l'obbligo contributivo del datore di lavoro sussiste indipendentemente dal fatto che siano soddisfatti o meno gli obblighi retributivi nei confronti del prestatore d'opera ovvero che questi abbia rinunziato ai suoi diritti;
pertanto attesa l'autonomia dei due rapporti, lavorativo e previdenziale, la transazione non CP_ spiega effetti nei confronti dell' tenuto conto (Sez. L, Sentenza n. 17495 del 28/07/2009, Rv.
609509 – 01; conf. Sez. L, Sentenza n. 3686 del 17/02/2014, Rv. 629746 - 01) che l'estraneità della transazione, intervenuta tra datore di lavoro e lavoratore, al rapporto contributivo discende dal principio per cui alla base del calcolo dei contributi previdenziali deve essere posta la retribuzione, dovuta per legge o per contratto individuale o collettivo, e non quella di fatto corrisposta, in quanto l'espressione usata dalla legge n. 153 del 1969, art. 12, per indicare la retribuzione imponibile
(«tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro») va intesa nel senso di tutto ciò che ha diritto di ricevere, ove si consideri che il rapporto assicurativo e l'obbligazione contributiva ad esso connesso sorgono con l'instaurarsi del rapporto di lavoro, ma sono del tutto autonomi e distinti, nel senso che l'obbligazione contributiva del datore di lavoro verso l'istituto previdenziale sussiste indipendentemente dal fatto che gli obblighi retributivi, nei confronti del prestatore d'opera, siano stati in tutto o in parte soddisfatti, ovvero che il lavoratore abbia rinunciato ai suoi diritti . Ne consegue che, rimanendo l'obbligazione contributiva insensibile agli effetti della transazione, l' CP_1
può azionare il credito contributivo provando - con qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme dallo stesso contratto di transazione e dal contesto dei fatti in cui è inserito - quali siano le somme assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (Cass. sez. lav. n.395/2024; Cass n.
12931/2021).
Infine non vi è prova che a seguito dell'istanza di rateizzazione la società opponente ha provveduto neppure parzialmente al pagamento della somma oggetto di recupero con l'avviso di addebito impugnato emergendo al contrario dalle comunicazioni allegate che la società ha rinunziato alla rateizzazione.
L'opposizione va pertanto respinta.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice così provvede: respinge l'opposizione.
Condanna l'opponente alla refusione delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro
1.700,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Pescara il 22.01.2025.
IL G.O.P.
(Dott.ssa Teodora FERRANTE)